Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss 2 -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Chiara Tomiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
della deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 2 del 20 giugno 2025, recante l'ammissione dei candidati alla procedura;
del verbale della seduta del 29 luglio 2025 relativo allo svolgimento dei colloqui e alla valutazione dei curricula da parte della Commissione; dell'avviso pubblico del 29 luglio 2025 recante l'approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa di -OMISSIS- di -OMISSIS-;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso l'eventuale provvedimento di nomina della dott.ssa -OMISSIS- quale Direttore della predetta Struttura Complessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Azienda Ulss 2 -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. SS NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione n. -OMISSIS- del 14 marzo 2025 l’ULSS 2 -OMISSIS- ha indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Ematologia di -OMISSIS-, prevedendo una selezione fondata su analisi comparativa dei curricula (fino a 50 punti) e colloquio (fino a 30 punti), secondo le Linee guida regionali (DGRV n. 1096/2022).
Sono stati ammessi alla selezione, tra gli altri, la dott.ssa -OMISSIS- (ricorrente) e la prof.ssa -OMISSIS- (controinteressata).
La Commissione, nominata con delibera n. 1321 del 13 giugno 2025, si è riunita in data 29 luglio 2025, ha definito criteri e griglia applicativa, ha valutato i curricula e svolto i colloqui, collocando -OMISSIS- al primo posto con 71,55/80 (41,55/50 per il curriculum e 30/30 per il colloquio), -OMISSIS- al quarto con 55,10/80 (29,10/50 per il curriculum e 26/30 al colloquio).
Con deliberazione n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2025, il Direttore Generale ha conferito l’incarico alla prima classificata.
Con ricorso, la ricorrente ha impugnato la delibera di ammissione dei candidati (20 giugno 2025), il verbale del 29 luglio 2025 e l’avviso recante l’approvazione della graduatoria finale, deducendo, in sintesi:
(i) l’illegittima ammissione dei controinteressati perché privi della competenza specifica nell’introduzione e implementazione delle nuove terapie cellulari CAR T, asseritamente richiesta dal bando come requisito essenziale;
(ii) la violazione dei criteri di valutazione dei titoli, illogicità e disparità di trattamento, con allegato indice di parzialità della Commissione, desunto dal saluto rivolto da una commissaria alla candidata poi risultata vincitrice.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e, in via istruttoria, l’ammissione di testimonianza scritta del dott. -OMISSIS- sul predetto episodio.
Si sono costituite l’Azienda resistente e la controinteressata, eccependo in rito il difetto di interesse della ricorrente — quarta con uno scarto di 16,45 punti dalla vincitrice — e, nel merito, l’inammissibilità del sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecnico discrezionali e l’infondatezza delle censure. L’Azienda ha, inoltre, eccepito, nella memoria di replica ex art. 73 c.p.a., il difetto di giurisdizione del Giudica amministrativo.
La controversia è stata chiamata alla pubblica udienza del 26 marzo 2026 ed ivi trattenuta in decisione.
Come evidenziato, l'Azienda ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie aventi ad oggetto le procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, sostenendo che la competenza spetterebbe al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001.
La questione attiene alla portata applicativa della riforma introdotta dall'art. 20 della Legge n. 118/2022, che ha sostituito integralmente il comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, modificando la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa. Il nuovo disposto normativo ha accentuato la procedimentalizzazione della selezione, prevedendo che la commissione riceva dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, delle competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, attribuisca a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e rediga la graduatoria dei candidati idonei. Tale graduatoria vincola poi l'amministrazione nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico.
La giurisprudenza amministrativa si è divisa sull'interpretazione di tale riforma. Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che le modifiche introdotte dalla Legge n. 118/2022, pur incrementando la procedimentalizzazione della selezione, non incidano sul riparto di giurisdizione, che resterebbe devoluto al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tale orientamento valorizza il dato letterale della norma di riparto e sottolinea che la selezione non è finalizzata all'assunzione di un dipendente (ipotesi per la quale il comma 4 dell'art. 63 cit. prevede la giurisdizione amministrativa) bensì al conferimento di un incarico dirigenziale a soggetti già in servizio e in possesso della relativa qualifica.
Altra parte della giurisprudenza, cui questo Tribunale ha aderito in recenti pronunce, ha invece ritenuto che la riforma del 2022 abbia trasformato radicalmente la natura della procedura, attenuando fortemente il carattere fiduciario della scelta e introducendo un marcato connotato concorsuale. In questa prospettiva, la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta secondo criteri fissati preventivamente e deve dare luogo ad una graduatoria che vincola totalmente la scelta dell'Amministrazione, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), del Codice del processo amministrativo.
Nelle more del presente giudizio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pronunciato la sentenza n. 3868/2026, cui ha fatto seguito l’ordinanza n. 4235/2026 del 25 febbraio 2026, con le quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: “ anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ”.
Ciò precisato, il caso in esame è del tutto sovrapponibile alla fattispecie decisa dalle Sezioni Unite. Anche nel presente giudizio si controverte in merito al conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 c.p.a.
Le spese di lite vanno eccezionalmente compensate attesa la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e delle persone controinteressate.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
SS NI, Primo Referendario, Estensore
Andrea ND, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS NI | Ida LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.