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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1304/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De AB, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1304/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv.ti R. e G. Patanè
e
MERCITALIA CP_1
rappresentata dagli avv. V. Cosentino e F. Politi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il lavoratore chiede la differenza tra quanto percepito e quanto maturato, dal «mese di settembre del 2007 e … sino al mese di agosto 2023», a titolo di retribuzione riferita alle ferie (nella misura di 20 giornate per anno): lamentando la illegittimità della disciplina collettiva, in base alla quale il datore di lavoro non vi ha incluso alcune voci variabili, ovvero non l'ha erogata in misura «pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti».
2. La domanda deve essere accolta, laddove la legge (art.10 D.L.vo 66/03), nel prevedere senz'altro che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di pagina 1 di 9 ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», non ammette che esse possano esser retribuite in misura in qualche modo parziale, né che ciò possa essere stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Una tale interpretazione, con particolare riferimento alla necessità di includere nella
“retribuzione” anche le voci variabili in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, è stata accolta in un caso analogo dalla Corte di
Cassazione con sentenza 19711/23, la quale ha rimarcato che «la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali …..comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore»: con motivazioni che si condividono ed alle quali si fa pertanto rinvio in questa sede, ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del cpc.
4. Sempre ai sensi di quest'ultima disposizione si può far generale riferimento, in ordine alle argomentazioni di parte resistente, alle considerazioni svolte (tra le altre) nella sentenza di questo Giudice n°187/23 (RG 1105/22): per quanto in queste sede necessario o comunque opportuno, ribadite, specificate, integrate e\o parzialmente rettificate nei termini che seguono.
5. Lo sforzo della difesa resistente, volto ad individuare nella normativa (e giurisprudenza) eurounitaria (indirizzata agli Stati Membri legislatori) margini per la legittimazione di una qualche discrasia tra la retribuzione effettivamente percepita per la giornata lavorativa (media) e la indennità dovuta per le giornate di ferie, - le quali comunque debbono rimanere pacificamente in rapporto di «paragonabilità e non dissuasività», e anzi essere «sostanzialmente equiparabil[i]» : v Cass.
19711/23, cit. - risulta sterile, laddove una tale limitata (e quindi asseritamente) ammissibile differenza, da un lato (oltre a non essere prevista, come accennato, dalla citata normativa nazionale), non è stata concretamente (e motivatamente) individuata dalla convenuta nella fattispecie, e dall'altro non potrebbe certamente essere dilatata fino a consentire alla contrattazione collettiva esclusioni di qualsiasi voce retributiva,
pagina 2 di 9 ed in particolare (come pretende la convenuta) di tutte le voci (accessorie) negate al lavoratore: le quali raggiungono nelle varie annualità una percentuale considerevole
(ad esempio, per quanto specificato nel ricorso e non [adeguatamente] contestato, pari al 41% della retribuzione fissa nel 2020).
6. Si deve infatti, da un lato, considerare che:
6.1. la dimensione “dissuasiva” deve essere valutata paragonando la retribuzione di una giornata di ferie con quella di una giornata lavorativa (ovvero delle 20 giornate di ferie a quella di 20 giornate lavorative), essendo questa l'alternativa nella quale si troverebbe un lavoratore astrattamente posto davanti alla scelta di rinunciare o meno al riposo: palesemente incongruo è pertanto il paragone proposto dalla convenuta, tra la differenza retributiva di 20 giorni di ferie e la retribuzione complessiva di un anno;
6.2. del tutto pertinente appare quindi l'accennato calcolo esemplificativo effettuato nel ricorso, relativo all'anno 2020;
6.3. si tratta pertanto di percentuale ampiamente significativa: senza necessità di considerare che una perdita retributiva, anche misurata in percentuale, assume un peso maggiore (ovvero una più immediata incidenza sul tenore di vita) in caso di retribuzioni non particolarmente laute, come quella spettante (per quanto si evince dagli atti) al ricorrente.
7. D'altro lato, appare opportuno rimarcare che:
7.1. le Direttive comunitarie si rivolgono tipicamente agli Stati membri, in particolare nell'esercizio del loro potere legislativo;
non dettando quindi generalmente disposizioni precise, ma un risultato sostanziale da raggiungere;
7.2. una eventuale divergenza tra la retribuzione media effettiva e la indennità corrisposta nelle ferie (che si volesse ritenere tollerata dalla normativa
Eurounitaria) potrebbe in astratto essere prevista (in termini più o meno precisi) da una norma di legge (la quale sotto questo aspetto potrebbe essere sottoposta ad un giudizio di compatibilità con le finalità indicate dalla Direttiva);
pagina 3 di 9 7.3. nel nostro ordinamento il citato art.10 D.L.vo 66/03 non prevede in tutta apparenza (e come sopra accennato) alcuna discrasia, parlando senz'altro di
«ferie retribuite» (e non di ferie “indennizzate in misura paragonabile” o
“sostanzialmente equivalente alla retribuzione”)
7.4. in tale prospettiva l'uso di termini (invocati dalla difesa resistente, e anche da precedenti giurisdizionali dell'ordinamento interno) che suggeriscono la possibilità di un tale scostamento («in linea di principio», o «retribuzione
..paragonabile») deve attribuirsi in tutta apparenza proprio e solo al fatto per cui
(generalmente: come nella presente fattispecie ) nel singolo rapporto di lavoro la retribuzione della giornata lavorativa effettiva non è fissa, ma presenta margini di variabilità in relazione alle concrete condizioni lavorative (ampiamente intese): ciò rendendo impossibile la citata «coincidenza» in senso preciso e formale, e necessario il ricorso ad un procedimento presuntivo al fine di individuare la astratta «giornata lavorativa media», all'interno di un congruo
«periodo rappresentativo», la cui individuazione eventualmente affidata dalla
Legge alla Contrattazione Collettiva o al Giudice, in ogni caso deve tendere
(senz'altro, ovvero il più possibile) a realizzare in termini sostanziali la imposta
“coincidenza”;
7.5. in altre parole, e per esempio, la retribuzione media potrebbe essere in alternativa calcolata (per tutti i rapporti di lavoro) considerando quella dell'anno solare precedente, o dell'anno di calendario, o solo della stessa stagione dell'anno precedente, oppure quella dei tre anni precedenti, con criterio medio oppure tendenziale, eccetera: tutti criteri plausibilmente validi e nondimeno tali da condurre a risultati privi (anche tra loro) di una «coincidenza» perfetta e formale: ma comunque tutti tendenti ad individuare una «coincidenza sostanziale», e proprio in quanto tali tutti «paragonabili» ovvero rispettosi del «principio» espresso dalla normativa e giurisprudenza eurounitaria (e nazionale);
7.6. emerge in tale ottica la illegittimità di disposizioni collettive che escludano pagina 4 di 9 (nell'esercizio di una pretesa discrezionalità: ovvero come espressione del rapporto di forza tra le parti sociali, che può ammissibilmente rifltettersi nel contenuto dei contratti collettivi solo laddove ciò non ne determini la contrarietà
a disposizioni inderogabili di legge) una o più voci della retribuzione dal calcolo,
e quindi siano dirette in senso inequivocabilmente contrario alla ricerca di tale
«coincidenza», fondandosi sulla pretesa esistenza di un margine differenziale non previsto e per altro verso (come sopra accennato) del tutto indeterminabile
(con ingiustificata e significativa lesione della esigenza della “certezza del diritto”, che dovrebbe essere al più possibile essere assicurata all'interno quantomeno dell'ordinamento nazionale).
8. Ciò stabilito, appare senz'altro congruo il criterio proposto dal ricorrente, nella parte in cui (in presenza di emolumenti retributivi continuativi ma mensilmente variabili nel quantum) individua la retribuzione dovuta per la giornata di ferie, parificandola a quella mediamente percepita nelle giornate lavorative (effettive, e non quantificate in applicazione alcun «ivisore») dell'anno precedente (desunte dalle buste paga, con calcolo apparentemente corretto e non oggetto, al netto di quanto qui espressamente considerato, di specifiche contestazioni).
9. Quanto in particolare alla parte variabile della “indennità di utilizzazione professionale” (IUP) è pacifico che essa sia stata effettivamente inclusa dal datore di lavoro nel calcolo della retribuzione per le giornate di ferie: con un importo medio determinato, tuttavia, non in relazione alla misura in cui essa è stata erogata (l'anno precedente) al singolo lavoratore, ma in termini forfettari e generalizzati stabiliti dalla contrattazione collettiva («IUP “media di impianto”» o «giornaliera»);
10. la pretesa del ricorrente, che in tutta apparenza ha sostituito tale emolumento
(correttamente detraendolo dalle differenze pretese) con l'inclusione della «IUP variabile» nella retribuzione effettiva percepita a tale titolo ed assunta come parametro di quella dovuta per le giornate di ferie (cioè nei termini appena descritti), si ritiene fondata, laddove - anche volendo per ipotesi ammettere che la pagina 5 di 9 contrattazione sia autorizzata ad operare tale «forfettizzazione», intervenendo su un diritto riconosciuto ai singoli dalla legge - quantomeno essa dovrebbe essere quantitativamente e concretamente adeguata alla funzione attribuitale
(originariamente dalle parti collettive, e in questa sede) dalla Società convenuta: la quale non lo dimostra [nè peraltro, in tal caso, avrebbe significativo interesse
(quantomeno in termini strettamente contingenti ed economici) a sostituirla con quella calcolata sulla base di quanto effettivamente percepito dal lavoratore];
11. si può osservare sul punto che l'argomento speso della difesa resistente, secondo cui
« pretendere di retribuire con IUP variabile e indennità di assenza dalla residenza anche le giornate di ferie, determinerebbe un paradosso, ossia che le giornate di presenza in riserva, traghettamento, manovra, ecc., verrebbero ad essere pagate in misura minore rispetto quelle di assenza per ferie» non appare spendibile suo favore, in quanto il parametro retributivo non deve essere quello delle giornate meno retribuite ma quello della giornata lavorativa media;
per valutare correttamente l'invocato effetto “dissuasivo” si deve infatti plausibilmente immaginare un
(astratto) lavoratore che pensi di rinunciare ad una giornata di ferie in cambio di una lavorata con prestazione tipica.
12. Quanto al «compenso per assenza dalla residenza», il fatto che tale voce
(pacificamente del tutto escluse dal calcolo della retribuzione erogata per giornate di ferie) sia stata introdotta in sostituzione della previgente «indennità di trasferta» (alla quale viene generalmente riconosciuta «natura mista», ovvero la destinazione «in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta» : Cass.14291/09), non implica che essa sia destinata esclusivamente «a tenere indenne il lavoratore dalle spese minime ulteriori che potrebbe sostenere in virtù della prestazione resa in luogo distante dalla sede di assegnazione» e non piuttosto (almeno in parte, il cui limite nella fattispecie non risulta determinabile) a compensare un «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in pagina 6 di 9 forza del suo contratto» (v Sentenza della CGUE “Williams”, causa 155/10, evocata ripetutamente dalla convenuta).
13. Per il resto, si deve ritenere che incombesse su parte resistente specificare quali delle voci che il dipendente ha analiticamente indicato (con tanto di riferimento alle relative disposizioni della documentata disciplina collettiva), e in quale misura, a suo avviso siano state «già “prese in considerazione” dalle parti sociali al fine di individuare la retribuzione per la giornata di ferie».
14. A fronte delle argomentazioni di parte convenuta, è appena il caso poi di ribadire che la citata Direttiva non è in questa sede oggetto di diretta applicazione (non si tratta pertanto di verificare se lo Stato Italiano, che ne è destinatario, abbia adottato misure di qualsiasi natura, comprese sanzioni amministrative, idonee nel loro complesso ad ottenere in misura soddisfacente il risultato da essa previsto), ma funge solamente da parametro per la corretta interpretazione della norma interna (art.10 D.L.vo
66/03): la quale, come accennato, attribuisce senz'altro (e cioè senza espresse nè implicite limitazioni;
ovvero senza attribuire al giudice il potere-dovere di
«verificare caso per caso la concreta e reale sussistenza di un'efficacia deterrente del compenso percepito dal lavoratore») a tutti i lavoratori il diritto a fruire di «ferie retribuite».
15. L'eccezione di prescrizione deve essere respinta in adesione all'indirizzo indicato da
Cass. 26246/22, (da intendersi anch'essa qui richiamata ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del cpc), dal quale non si vede ragione di discostarsi, osservando in estrema sintesi che la “ritorsione” del datore di lavoro può esprimersi non solo (e non tanto, in presumibile prospettiva statistica) nel caso di recesso del tutto privo di giustificato motivo (e quindi palesemente illegittimo, ovvero “suicida”), ma anche
(per esempio) in caso di irrogazione del licenziamento per inadempimento non sufficientemente grave, ovvero per violazione della buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare per giustificato motivo oggettivo: casi in cui la reintegra non
è garantita dalla disciplina vigente (salvo che il lavoratore non superi il consistente pagina 7 di 9 onere di dimostrare il motivo ritorsivo determinante).
16. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza: rilevando, quanto alla misura della relativa liquidazione, che parte ricorrente ha provveduto solo parzialmente alla indicizzazione dei documenti allegati, nel testo del ricorso e\o nella loro produzione telematica, nelle modalità indicate nel
“protocollo per il processo telematico” sottoscritto dai Presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati in data 1\8\14 (paragrafo 3); e ritenendo che ciò incida sul «prestigio dell'attività prestata» nella redazione degli «atti introduttivi» e\o nella
«formazione del fascicolo», ai sensi dell'art 4 commi 1 e 5b del DM 55 del 10\3\14.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA la nullità delle clausole contenute:
- nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale FS 2003 nell'art.31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80
-nell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- nell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6
CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
pagina 8 di 9 CONDANNA al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1
somma di € 14.255,82, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 118,50 per spese ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 14/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De AB
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De AB, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1304/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv.ti R. e G. Patanè
e
MERCITALIA CP_1
rappresentata dagli avv. V. Cosentino e F. Politi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il lavoratore chiede la differenza tra quanto percepito e quanto maturato, dal «mese di settembre del 2007 e … sino al mese di agosto 2023», a titolo di retribuzione riferita alle ferie (nella misura di 20 giornate per anno): lamentando la illegittimità della disciplina collettiva, in base alla quale il datore di lavoro non vi ha incluso alcune voci variabili, ovvero non l'ha erogata in misura «pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti».
2. La domanda deve essere accolta, laddove la legge (art.10 D.L.vo 66/03), nel prevedere senz'altro che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di pagina 1 di 9 ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», non ammette che esse possano esser retribuite in misura in qualche modo parziale, né che ciò possa essere stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Una tale interpretazione, con particolare riferimento alla necessità di includere nella
“retribuzione” anche le voci variabili in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, è stata accolta in un caso analogo dalla Corte di
Cassazione con sentenza 19711/23, la quale ha rimarcato che «la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali …..comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore»: con motivazioni che si condividono ed alle quali si fa pertanto rinvio in questa sede, ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del cpc.
4. Sempre ai sensi di quest'ultima disposizione si può far generale riferimento, in ordine alle argomentazioni di parte resistente, alle considerazioni svolte (tra le altre) nella sentenza di questo Giudice n°187/23 (RG 1105/22): per quanto in queste sede necessario o comunque opportuno, ribadite, specificate, integrate e\o parzialmente rettificate nei termini che seguono.
5. Lo sforzo della difesa resistente, volto ad individuare nella normativa (e giurisprudenza) eurounitaria (indirizzata agli Stati Membri legislatori) margini per la legittimazione di una qualche discrasia tra la retribuzione effettivamente percepita per la giornata lavorativa (media) e la indennità dovuta per le giornate di ferie, - le quali comunque debbono rimanere pacificamente in rapporto di «paragonabilità e non dissuasività», e anzi essere «sostanzialmente equiparabil[i]» : v Cass.
19711/23, cit. - risulta sterile, laddove una tale limitata (e quindi asseritamente) ammissibile differenza, da un lato (oltre a non essere prevista, come accennato, dalla citata normativa nazionale), non è stata concretamente (e motivatamente) individuata dalla convenuta nella fattispecie, e dall'altro non potrebbe certamente essere dilatata fino a consentire alla contrattazione collettiva esclusioni di qualsiasi voce retributiva,
pagina 2 di 9 ed in particolare (come pretende la convenuta) di tutte le voci (accessorie) negate al lavoratore: le quali raggiungono nelle varie annualità una percentuale considerevole
(ad esempio, per quanto specificato nel ricorso e non [adeguatamente] contestato, pari al 41% della retribuzione fissa nel 2020).
6. Si deve infatti, da un lato, considerare che:
6.1. la dimensione “dissuasiva” deve essere valutata paragonando la retribuzione di una giornata di ferie con quella di una giornata lavorativa (ovvero delle 20 giornate di ferie a quella di 20 giornate lavorative), essendo questa l'alternativa nella quale si troverebbe un lavoratore astrattamente posto davanti alla scelta di rinunciare o meno al riposo: palesemente incongruo è pertanto il paragone proposto dalla convenuta, tra la differenza retributiva di 20 giorni di ferie e la retribuzione complessiva di un anno;
6.2. del tutto pertinente appare quindi l'accennato calcolo esemplificativo effettuato nel ricorso, relativo all'anno 2020;
6.3. si tratta pertanto di percentuale ampiamente significativa: senza necessità di considerare che una perdita retributiva, anche misurata in percentuale, assume un peso maggiore (ovvero una più immediata incidenza sul tenore di vita) in caso di retribuzioni non particolarmente laute, come quella spettante (per quanto si evince dagli atti) al ricorrente.
7. D'altro lato, appare opportuno rimarcare che:
7.1. le Direttive comunitarie si rivolgono tipicamente agli Stati membri, in particolare nell'esercizio del loro potere legislativo;
non dettando quindi generalmente disposizioni precise, ma un risultato sostanziale da raggiungere;
7.2. una eventuale divergenza tra la retribuzione media effettiva e la indennità corrisposta nelle ferie (che si volesse ritenere tollerata dalla normativa
Eurounitaria) potrebbe in astratto essere prevista (in termini più o meno precisi) da una norma di legge (la quale sotto questo aspetto potrebbe essere sottoposta ad un giudizio di compatibilità con le finalità indicate dalla Direttiva);
pagina 3 di 9 7.3. nel nostro ordinamento il citato art.10 D.L.vo 66/03 non prevede in tutta apparenza (e come sopra accennato) alcuna discrasia, parlando senz'altro di
«ferie retribuite» (e non di ferie “indennizzate in misura paragonabile” o
“sostanzialmente equivalente alla retribuzione”)
7.4. in tale prospettiva l'uso di termini (invocati dalla difesa resistente, e anche da precedenti giurisdizionali dell'ordinamento interno) che suggeriscono la possibilità di un tale scostamento («in linea di principio», o «retribuzione
..paragonabile») deve attribuirsi in tutta apparenza proprio e solo al fatto per cui
(generalmente: come nella presente fattispecie ) nel singolo rapporto di lavoro la retribuzione della giornata lavorativa effettiva non è fissa, ma presenta margini di variabilità in relazione alle concrete condizioni lavorative (ampiamente intese): ciò rendendo impossibile la citata «coincidenza» in senso preciso e formale, e necessario il ricorso ad un procedimento presuntivo al fine di individuare la astratta «giornata lavorativa media», all'interno di un congruo
«periodo rappresentativo», la cui individuazione eventualmente affidata dalla
Legge alla Contrattazione Collettiva o al Giudice, in ogni caso deve tendere
(senz'altro, ovvero il più possibile) a realizzare in termini sostanziali la imposta
“coincidenza”;
7.5. in altre parole, e per esempio, la retribuzione media potrebbe essere in alternativa calcolata (per tutti i rapporti di lavoro) considerando quella dell'anno solare precedente, o dell'anno di calendario, o solo della stessa stagione dell'anno precedente, oppure quella dei tre anni precedenti, con criterio medio oppure tendenziale, eccetera: tutti criteri plausibilmente validi e nondimeno tali da condurre a risultati privi (anche tra loro) di una «coincidenza» perfetta e formale: ma comunque tutti tendenti ad individuare una «coincidenza sostanziale», e proprio in quanto tali tutti «paragonabili» ovvero rispettosi del «principio» espresso dalla normativa e giurisprudenza eurounitaria (e nazionale);
7.6. emerge in tale ottica la illegittimità di disposizioni collettive che escludano pagina 4 di 9 (nell'esercizio di una pretesa discrezionalità: ovvero come espressione del rapporto di forza tra le parti sociali, che può ammissibilmente rifltettersi nel contenuto dei contratti collettivi solo laddove ciò non ne determini la contrarietà
a disposizioni inderogabili di legge) una o più voci della retribuzione dal calcolo,
e quindi siano dirette in senso inequivocabilmente contrario alla ricerca di tale
«coincidenza», fondandosi sulla pretesa esistenza di un margine differenziale non previsto e per altro verso (come sopra accennato) del tutto indeterminabile
(con ingiustificata e significativa lesione della esigenza della “certezza del diritto”, che dovrebbe essere al più possibile essere assicurata all'interno quantomeno dell'ordinamento nazionale).
8. Ciò stabilito, appare senz'altro congruo il criterio proposto dal ricorrente, nella parte in cui (in presenza di emolumenti retributivi continuativi ma mensilmente variabili nel quantum) individua la retribuzione dovuta per la giornata di ferie, parificandola a quella mediamente percepita nelle giornate lavorative (effettive, e non quantificate in applicazione alcun «ivisore») dell'anno precedente (desunte dalle buste paga, con calcolo apparentemente corretto e non oggetto, al netto di quanto qui espressamente considerato, di specifiche contestazioni).
9. Quanto in particolare alla parte variabile della “indennità di utilizzazione professionale” (IUP) è pacifico che essa sia stata effettivamente inclusa dal datore di lavoro nel calcolo della retribuzione per le giornate di ferie: con un importo medio determinato, tuttavia, non in relazione alla misura in cui essa è stata erogata (l'anno precedente) al singolo lavoratore, ma in termini forfettari e generalizzati stabiliti dalla contrattazione collettiva («IUP “media di impianto”» o «giornaliera»);
10. la pretesa del ricorrente, che in tutta apparenza ha sostituito tale emolumento
(correttamente detraendolo dalle differenze pretese) con l'inclusione della «IUP variabile» nella retribuzione effettiva percepita a tale titolo ed assunta come parametro di quella dovuta per le giornate di ferie (cioè nei termini appena descritti), si ritiene fondata, laddove - anche volendo per ipotesi ammettere che la pagina 5 di 9 contrattazione sia autorizzata ad operare tale «forfettizzazione», intervenendo su un diritto riconosciuto ai singoli dalla legge - quantomeno essa dovrebbe essere quantitativamente e concretamente adeguata alla funzione attribuitale
(originariamente dalle parti collettive, e in questa sede) dalla Società convenuta: la quale non lo dimostra [nè peraltro, in tal caso, avrebbe significativo interesse
(quantomeno in termini strettamente contingenti ed economici) a sostituirla con quella calcolata sulla base di quanto effettivamente percepito dal lavoratore];
11. si può osservare sul punto che l'argomento speso della difesa resistente, secondo cui
« pretendere di retribuire con IUP variabile e indennità di assenza dalla residenza anche le giornate di ferie, determinerebbe un paradosso, ossia che le giornate di presenza in riserva, traghettamento, manovra, ecc., verrebbero ad essere pagate in misura minore rispetto quelle di assenza per ferie» non appare spendibile suo favore, in quanto il parametro retributivo non deve essere quello delle giornate meno retribuite ma quello della giornata lavorativa media;
per valutare correttamente l'invocato effetto “dissuasivo” si deve infatti plausibilmente immaginare un
(astratto) lavoratore che pensi di rinunciare ad una giornata di ferie in cambio di una lavorata con prestazione tipica.
12. Quanto al «compenso per assenza dalla residenza», il fatto che tale voce
(pacificamente del tutto escluse dal calcolo della retribuzione erogata per giornate di ferie) sia stata introdotta in sostituzione della previgente «indennità di trasferta» (alla quale viene generalmente riconosciuta «natura mista», ovvero la destinazione «in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta» : Cass.14291/09), non implica che essa sia destinata esclusivamente «a tenere indenne il lavoratore dalle spese minime ulteriori che potrebbe sostenere in virtù della prestazione resa in luogo distante dalla sede di assegnazione» e non piuttosto (almeno in parte, il cui limite nella fattispecie non risulta determinabile) a compensare un «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in pagina 6 di 9 forza del suo contratto» (v Sentenza della CGUE “Williams”, causa 155/10, evocata ripetutamente dalla convenuta).
13. Per il resto, si deve ritenere che incombesse su parte resistente specificare quali delle voci che il dipendente ha analiticamente indicato (con tanto di riferimento alle relative disposizioni della documentata disciplina collettiva), e in quale misura, a suo avviso siano state «già “prese in considerazione” dalle parti sociali al fine di individuare la retribuzione per la giornata di ferie».
14. A fronte delle argomentazioni di parte convenuta, è appena il caso poi di ribadire che la citata Direttiva non è in questa sede oggetto di diretta applicazione (non si tratta pertanto di verificare se lo Stato Italiano, che ne è destinatario, abbia adottato misure di qualsiasi natura, comprese sanzioni amministrative, idonee nel loro complesso ad ottenere in misura soddisfacente il risultato da essa previsto), ma funge solamente da parametro per la corretta interpretazione della norma interna (art.10 D.L.vo
66/03): la quale, come accennato, attribuisce senz'altro (e cioè senza espresse nè implicite limitazioni;
ovvero senza attribuire al giudice il potere-dovere di
«verificare caso per caso la concreta e reale sussistenza di un'efficacia deterrente del compenso percepito dal lavoratore») a tutti i lavoratori il diritto a fruire di «ferie retribuite».
15. L'eccezione di prescrizione deve essere respinta in adesione all'indirizzo indicato da
Cass. 26246/22, (da intendersi anch'essa qui richiamata ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del cpc), dal quale non si vede ragione di discostarsi, osservando in estrema sintesi che la “ritorsione” del datore di lavoro può esprimersi non solo (e non tanto, in presumibile prospettiva statistica) nel caso di recesso del tutto privo di giustificato motivo (e quindi palesemente illegittimo, ovvero “suicida”), ma anche
(per esempio) in caso di irrogazione del licenziamento per inadempimento non sufficientemente grave, ovvero per violazione della buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare per giustificato motivo oggettivo: casi in cui la reintegra non
è garantita dalla disciplina vigente (salvo che il lavoratore non superi il consistente pagina 7 di 9 onere di dimostrare il motivo ritorsivo determinante).
16. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza: rilevando, quanto alla misura della relativa liquidazione, che parte ricorrente ha provveduto solo parzialmente alla indicizzazione dei documenti allegati, nel testo del ricorso e\o nella loro produzione telematica, nelle modalità indicate nel
“protocollo per il processo telematico” sottoscritto dai Presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati in data 1\8\14 (paragrafo 3); e ritenendo che ciò incida sul «prestigio dell'attività prestata» nella redazione degli «atti introduttivi» e\o nella
«formazione del fascicolo», ai sensi dell'art 4 commi 1 e 5b del DM 55 del 10\3\14.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA la nullità delle clausole contenute:
- nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale FS 2003 nell'art.31.5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80
-nell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- nell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6
CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
pagina 8 di 9 CONDANNA al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1
somma di € 14.255,82, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 118,50 per spese ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 14/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De AB
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