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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 607/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MILAZZO ROSANNA Parte_1
contro
: Cont
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.1.2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - il chiedendo di: Controparte_2 ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio 6 punti per ogni anno di servizio civile prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie personale ATA, III fascia della Provincia di Milano, valide per il triennio 2024-2027 e successivi, nonché per la mobilità e nelle graduatorie interne di istituto e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
- conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'
[...] ed ove Controparte_3 occorra al di procedere al Controparte_2 riconoscimento del punteggio (6 punti per ogni anno) del servizio militare prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie del personale ATA, III
pagina 1 di 8 fascia della Provincia di Milano per il triennio 2024-2027 e successivi, nonché per la mobilità e nelle graduatorie interne di istituto e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente – inserito in III fascia in qualità di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico – ha esposto di aver presentato domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2024/25 - 2025/26 - 2026/27 del “Personale Amministrativo,
Tecnico e Ausiliario”, con richiesta della valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio civile svolto dal 25/05/2023 al 24/05/2024 per un periodo totale di 12, come da attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
L' di Milano, tuttavia, provvedeva all'inserimento Controparte_3 nelle graduatorie attribuendogli un punteggio pari 7.35 punti per il profilo di assistente amministrativo (AA), 7.35 per il profilo di assistente tecnico (AT);
7.35 per il profilo di collaboratore scolastico (CS).
Tanto premesso, la parte ricorrente lamenta l'errata valutazione del servizio di leva effettuato non in costanza di nomina.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Su istanza della parte ricorrente, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, con notifica mediante pubblici proclami.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 13.5.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pagina 2 di 8 pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
In linea generale, si evidenzia che secondo il DM n. 50/2021, all. A, punto A delle avvertenze, “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
L'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della scuola) dispone che: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 d.lgs. 66/2020 (codice ordinamento militare) prevede che:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”.
pagina 3 di 8 La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito come il servizio militare svolto dopo l'acquisizione del titolo abilitante all'inserimento in graduatoria debba essere valorizzato, ai fini dell'inserimento suddetto, anche se non prestato in costanza di nomina.
In particolare, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 5679/2020), pronunciandosi in relazione al disposto dell'art. 2, co. 6 del DM n.
44/2011 (che prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati “solo se prestati in costanza di nomina”), nonché in relazione al disposto dell'art. 2, co. 5 del DM 42/2009, di analogo tenore, ha osservato: “Secondo
l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, 'il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti'; l'art. 2050 del d. lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1 che 'i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici' ed al comma 2 che 'ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro'; secondo il CP_2 dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001
[rectius, 44/2011], di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui 'il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di pagina 4 di 8 nomina'; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma
1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma
2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2 della
Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o pagina 5 di 8 selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M.
42/2009, v. Cons. di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”
(cfr., in seguito, Cass., n. 15467/2021; n. 41894/2021; n.
36354/2021).
Ne discende che, in linea generale, il servizio militare obbligatorio e quello civile equiparato devono essere valutati, a fini concorsuali, al pari dei servizi prestati in favore dell'amministrazione (della medesima o di altra, a seconda che si tratti di servizio prestato in costanza di nomina, oppure no).
Nel caso in analisi, invece, il D.M. 50/2021 considera in modo diverso due ipotesi differenti: da un lato, il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il come CP_2 tale equiparato al servizio prestato alle dipendenze di altre amministrazioni statali (0,60 punti); dall'altro, il servizio di leva prestato in costanza di nomina, equiparato al servizio effettivo nella medesima qualifica (6,00 punti).
Appare evidente la necessità di non pregiudicare, nell'ambito di soggetti con medesima qualifica professionale e anzianità di servizio, coloro che in corso di nomina siano chiamati a svolgere il servizio militare, conformemente al disposto dell'art. 52 Cost., secondo comma, secondo il quale “Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”.
La condizione di coloro i quali abbiano adempiuto all'obbligo di leva previsto dall'art. 52 Cost., prima di ottenere la nomina, appare dunque equiparabile allo svolgimento di un servizio alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.
pagina 6 di 8 Ne deriva che la scelta (espressa nel DM 50/2021) di assegnare un punteggio inferiore al servizio prestato non in costanza di nomina risulta del tutto ragionevole e perfettamente coerente con quanto previsto all'art. 2050 d.lgs. 66/2020 (“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” - “è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”).
Secondo la Cda di Milano, “con il D.M. n. 50 del 2021
l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della
Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM. Le previsioni del D.M. n. 50 del
2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso appellato, là dove la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: "In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM
(Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n.
230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7,
D.Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)
e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009
pagina 7 di 8 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto"
(Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).Ed invero, il D.M.
n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore, ossia quello di 6 punti).(…) risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui.” (CdA di Milano, sent. 10/2024).
Per le ragioni esposte, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
In considerazione della coesistenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 13.5.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 607/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MILAZZO ROSANNA Parte_1
contro
: Cont
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.1.2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - il chiedendo di: Controparte_2 ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio 6 punti per ogni anno di servizio civile prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie personale ATA, III fascia della Provincia di Milano, valide per il triennio 2024-2027 e successivi, nonché per la mobilità e nelle graduatorie interne di istituto e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
- conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'
[...] ed ove Controparte_3 occorra al di procedere al Controparte_2 riconoscimento del punteggio (6 punti per ogni anno) del servizio militare prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie del personale ATA, III
pagina 1 di 8 fascia della Provincia di Milano per il triennio 2024-2027 e successivi, nonché per la mobilità e nelle graduatorie interne di istituto e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente – inserito in III fascia in qualità di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico – ha esposto di aver presentato domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2024/25 - 2025/26 - 2026/27 del “Personale Amministrativo,
Tecnico e Ausiliario”, con richiesta della valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio civile svolto dal 25/05/2023 al 24/05/2024 per un periodo totale di 12, come da attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
L' di Milano, tuttavia, provvedeva all'inserimento Controparte_3 nelle graduatorie attribuendogli un punteggio pari 7.35 punti per il profilo di assistente amministrativo (AA), 7.35 per il profilo di assistente tecnico (AT);
7.35 per il profilo di collaboratore scolastico (CS).
Tanto premesso, la parte ricorrente lamenta l'errata valutazione del servizio di leva effettuato non in costanza di nomina.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Su istanza della parte ricorrente, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, con notifica mediante pubblici proclami.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 13.5.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pagina 2 di 8 pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
In linea generale, si evidenzia che secondo il DM n. 50/2021, all. A, punto A delle avvertenze, “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
L'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della scuola) dispone che: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 d.lgs. 66/2020 (codice ordinamento militare) prevede che:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”.
pagina 3 di 8 La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito come il servizio militare svolto dopo l'acquisizione del titolo abilitante all'inserimento in graduatoria debba essere valorizzato, ai fini dell'inserimento suddetto, anche se non prestato in costanza di nomina.
In particolare, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 5679/2020), pronunciandosi in relazione al disposto dell'art. 2, co. 6 del DM n.
44/2011 (che prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati “solo se prestati in costanza di nomina”), nonché in relazione al disposto dell'art. 2, co. 5 del DM 42/2009, di analogo tenore, ha osservato: “Secondo
l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, 'il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti'; l'art. 2050 del d. lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1 che 'i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici' ed al comma 2 che 'ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro'; secondo il CP_2 dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001
[rectius, 44/2011], di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui 'il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di pagina 4 di 8 nomina'; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma
1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma
2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2 della
Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o pagina 5 di 8 selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M.
42/2009, v. Cons. di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”
(cfr., in seguito, Cass., n. 15467/2021; n. 41894/2021; n.
36354/2021).
Ne discende che, in linea generale, il servizio militare obbligatorio e quello civile equiparato devono essere valutati, a fini concorsuali, al pari dei servizi prestati in favore dell'amministrazione (della medesima o di altra, a seconda che si tratti di servizio prestato in costanza di nomina, oppure no).
Nel caso in analisi, invece, il D.M. 50/2021 considera in modo diverso due ipotesi differenti: da un lato, il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il come CP_2 tale equiparato al servizio prestato alle dipendenze di altre amministrazioni statali (0,60 punti); dall'altro, il servizio di leva prestato in costanza di nomina, equiparato al servizio effettivo nella medesima qualifica (6,00 punti).
Appare evidente la necessità di non pregiudicare, nell'ambito di soggetti con medesima qualifica professionale e anzianità di servizio, coloro che in corso di nomina siano chiamati a svolgere il servizio militare, conformemente al disposto dell'art. 52 Cost., secondo comma, secondo il quale “Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”.
La condizione di coloro i quali abbiano adempiuto all'obbligo di leva previsto dall'art. 52 Cost., prima di ottenere la nomina, appare dunque equiparabile allo svolgimento di un servizio alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.
pagina 6 di 8 Ne deriva che la scelta (espressa nel DM 50/2021) di assegnare un punteggio inferiore al servizio prestato non in costanza di nomina risulta del tutto ragionevole e perfettamente coerente con quanto previsto all'art. 2050 d.lgs. 66/2020 (“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” - “è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”).
Secondo la Cda di Milano, “con il D.M. n. 50 del 2021
l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della
Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM. Le previsioni del D.M. n. 50 del
2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso appellato, là dove la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: "In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM
(Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n.
230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7,
D.Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)
e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009
pagina 7 di 8 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto"
(Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).Ed invero, il D.M.
n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore, ossia quello di 6 punti).(…) risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui.” (CdA di Milano, sent. 10/2024).
Per le ragioni esposte, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
In considerazione della coesistenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 13.5.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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