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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, TO
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3078/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3596 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6310/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: RINUNCIA AL RICORSO E CHIEDE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 15/05/2025 al Comune di Scafati e depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 11/06/2025, la società Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. 3596 del 14/03/2025, notificato il 17/03/2025, avente ad oggetto l'omesso o parziale versamento, per l'anno 2019, della TARI in riferimento alle utenze ubicate in Scafati (Sa) alla indirizzo_1 ed alla via indirizzo_2, per il complessivo importo di € 138.850,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Ha fatto rilevare che, per il medesimo periodo d'imposta, in data 14/01/2025 il Comune di Scafati aveva notificato un analogo Avviso di Accertamento, regolarmente e tempestivamente impugnato, e che quello oggetto del presente giudizio, col quale l'Ente impositore avrebbe voluto sostituire il precedente, è stato emesso e notificato oltre il termine di decadenza quinquennale previsto dalla Legge.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità del predetto Avviso di Accertamento per i seguenti motivi:
- Violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000, non essendo stata attivata la procedura del contraddittorio informato ed effettivo;
- Intervenuta decadenza, essendo stato notificato oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
- Omessa notifica dell'atto presupposto, non essendo stato preventivamente notificato l'avviso di pagamento;
- Illegittimità della pretesa impositiva, per errato calcolo del periodo d'imposta e per errato calcolo delle superfici tassabili, essendo riferita la liquidazione dell'imposta agli anni 2017 e 2018 ed essendo state prese a riferimento delle superfici tassate in realtà inesistenti, per come tra l'altro riconosciuto in altri analoghi giudizi riferiti alla TARI per altre annualità;
- Difetto di motivazione, non essendo chiaramente evincibili i motivi della tassazione;
chiedendone l'annullamento e/o, in subordine, la limitazione della tassazione nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi, insistendo nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il
05/12/2025.
Il Comune di Scafati, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate in data 17/10/2025, ha preliminarmente fatto rilevare che il proprio Ufficio Tributi, nell'esercizio del proprio potere-dovere di autotutela e al fine di conformare la pretesa ai principi di economicità dell'azione amministrativa, successivamente alla notifica del primo Avviso di Accertamento, aveva riesaminato la posizione della contribuente e che, con atto prot. n. 17474 notificato in data 17/03/2025, le aveva comunicato il parziale accoglimento delle istanze.
Avendo riconosciuto che, per le superfici destinate ad attività produttiva di rifiuti speciali, la pretesa andava limitata alla sola quota fissa della tariffa, con azzeramento della quota variabile, le aveva quindi notificato la rettifica dell'Avviso di Accertamento n. 3596, rideterminando l'importo dovuto per l'annualità 2019 in
€ 138.850,00. Nonostante quanto sopra la società Ricorrente_1 S.p.A., riproponendo le medesime eccezioni già sollevate nel primo giudizio, ha impugnato pure l'Atto di Rettifica in Autotutela.
Premesso quanto sopra, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per la non impugnabilità dell'autotutela, trattandosi un atto che non introduce una nuova pretesa lesiva, ma si limita a ridurre quella originaria.
Nel merito ha insistito sulla legittimità del proprio operato, riproponendo le difese già spiegate nel parallelo giudizio
Ha concluso per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Con proprie Memorie Illustrative depositate il 07/12/2025, rappresentando che il giudizio incardinato a seguito della notifica del precedente Avviso di Accertamento si era concluso col rigetto del ricorso proposto dall'attuale ricorrente, ha insistito per l'accoglimento delle proprie difese e per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata in udienza dall'Avvocato di parte ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle relative spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
estinto il giudizio. Spese compensate.
Salerno, 19/12/2025
Il TO Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, TO
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3078/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3596 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6310/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: RINUNCIA AL RICORSO E CHIEDE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 15/05/2025 al Comune di Scafati e depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 11/06/2025, la società Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. 3596 del 14/03/2025, notificato il 17/03/2025, avente ad oggetto l'omesso o parziale versamento, per l'anno 2019, della TARI in riferimento alle utenze ubicate in Scafati (Sa) alla indirizzo_1 ed alla via indirizzo_2, per il complessivo importo di € 138.850,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Ha fatto rilevare che, per il medesimo periodo d'imposta, in data 14/01/2025 il Comune di Scafati aveva notificato un analogo Avviso di Accertamento, regolarmente e tempestivamente impugnato, e che quello oggetto del presente giudizio, col quale l'Ente impositore avrebbe voluto sostituire il precedente, è stato emesso e notificato oltre il termine di decadenza quinquennale previsto dalla Legge.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità del predetto Avviso di Accertamento per i seguenti motivi:
- Violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000, non essendo stata attivata la procedura del contraddittorio informato ed effettivo;
- Intervenuta decadenza, essendo stato notificato oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
- Omessa notifica dell'atto presupposto, non essendo stato preventivamente notificato l'avviso di pagamento;
- Illegittimità della pretesa impositiva, per errato calcolo del periodo d'imposta e per errato calcolo delle superfici tassabili, essendo riferita la liquidazione dell'imposta agli anni 2017 e 2018 ed essendo state prese a riferimento delle superfici tassate in realtà inesistenti, per come tra l'altro riconosciuto in altri analoghi giudizi riferiti alla TARI per altre annualità;
- Difetto di motivazione, non essendo chiaramente evincibili i motivi della tassazione;
chiedendone l'annullamento e/o, in subordine, la limitazione della tassazione nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi, insistendo nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il
05/12/2025.
Il Comune di Scafati, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate in data 17/10/2025, ha preliminarmente fatto rilevare che il proprio Ufficio Tributi, nell'esercizio del proprio potere-dovere di autotutela e al fine di conformare la pretesa ai principi di economicità dell'azione amministrativa, successivamente alla notifica del primo Avviso di Accertamento, aveva riesaminato la posizione della contribuente e che, con atto prot. n. 17474 notificato in data 17/03/2025, le aveva comunicato il parziale accoglimento delle istanze.
Avendo riconosciuto che, per le superfici destinate ad attività produttiva di rifiuti speciali, la pretesa andava limitata alla sola quota fissa della tariffa, con azzeramento della quota variabile, le aveva quindi notificato la rettifica dell'Avviso di Accertamento n. 3596, rideterminando l'importo dovuto per l'annualità 2019 in
€ 138.850,00. Nonostante quanto sopra la società Ricorrente_1 S.p.A., riproponendo le medesime eccezioni già sollevate nel primo giudizio, ha impugnato pure l'Atto di Rettifica in Autotutela.
Premesso quanto sopra, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per la non impugnabilità dell'autotutela, trattandosi un atto che non introduce una nuova pretesa lesiva, ma si limita a ridurre quella originaria.
Nel merito ha insistito sulla legittimità del proprio operato, riproponendo le difese già spiegate nel parallelo giudizio
Ha concluso per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Con proprie Memorie Illustrative depositate il 07/12/2025, rappresentando che il giudizio incardinato a seguito della notifica del precedente Avviso di Accertamento si era concluso col rigetto del ricorso proposto dall'attuale ricorrente, ha insistito per l'accoglimento delle proprie difese e per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata in udienza dall'Avvocato di parte ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle relative spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
estinto il giudizio. Spese compensate.
Salerno, 19/12/2025
Il TO Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)