Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Giorcelli, Michele Manassero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- del Decreto privo di numero di protocollo del Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile dell'Aquila, Sezione Coordinata di Teramo, con cui si disponeva “l'annullamento del procedimento n. -OMISSIS- e della relativa patente n. -OMISSIS- e di conseguenza della patente n. -OMISSIS-, ottenuta per estensione della precedente”, nella parte concernente l'annullamento per estensione della patente n. -OMISSIS- rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Alessandria in data 29.8.2020 in relazione al procedimento amministrativo n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. GI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto prot. n. -OMISSIS- acquisito dalla Motorizzazione civile dell’Aquila – Sezione coordinata di Teramo in data 16/12/2019, il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, cittadino albanese residente nel comune di Casal Monferrato (AL), chiedeva la conversione della patente di guida di categoria B n. -OMISSIS- conseguita in Albania in data 08/09/2015; in sede di domanda egli dichiarava che risiedeva in Italia dal 03/10/2018 e fra la documentazione allegata produceva anche un certificato rilasciato dal comune di residenza, ove era riportato che egli risiedeva nel comune di Casal Monferrato a far data dal 03/10/2018.
In data 14/01/2020, in accoglimento della istanza presentata, veniva rilasciata all’interessato la patente italiana n. -OMISSIS- di categoria B per conversione di quella albanese; il -OMISSIS- otteneva la patente italiana senza sostenere alcun esame, né teorico né pratico.
In data 29/08/2020, dietro presentazione di apposita istanza, al -OMISSIS- veniva rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Alessandria la patente categoria A-B n. -OMISSIS-; tale documento sostituiva la precedente patente B n. -OMISSIS-.
Successivamente, però, il fascicolo veniva acquisito dalla Polizia di Stato - Squadra di Polizia Giudiziaria di Teramo e, a seguito di accertamenti, veniva acquisito dal comune di Casale Monferrato un certificato di residenza storico dal quale risulta che il -OMISSIS- risulta essere residente in Italia a far data dal 03/10/2013.
Alla luce di ciò, l’Amministrazione riteneva che la patente albanese n.-OMISSIS- non fosse convertibile in quanto conseguita all'estero quando il cittadino era già residente in Italia; la Motorizzazione civile dell’Aquila – Sezione coordinata di Teramo adottava, pertanto, il decreto prot. n. -OMISSIS- con cui procedeva “all’annullamento del procedimento n. -OMISSIS- che aveva dato luogo al rilascio della patente italiana n. -OMISSIS- di categoria B e di conseguenza la patente n. -OMISSIS- ottenuta per estensione alla categoria “A” della patente precedente”.
2. Avverso il predetto decreto di annullamento è insorto il ricorrente, il quale, riconosciuto in punto di fatto che egli effettivamente risiede in Italia dal 03/10/2013, ritiene che il decreto sia viziato quantomeno nella parte concernente l’annullamento per estensione della patente di categoria A n. -OMISSIS- per le seguenti ragioni: i) incompetenza della Motorizzazione civile dell’Aquila – Sezione coordinata di Teramo ad adottare l’atto impugnato nella parte in cui è stata annullata la patente di categoria A n. -OMISSIS- rilasciata dalla Motorizzazione civile di Alessandria; ii) violazione delle norme concernenti le garanzie procedimentali per violazione degli articoli 6, 7 e 10 della legge n. 241/90; iii) eccesso di potere per travisamento dei fatti perché la patente di categoria A n. -OMISSIS- non è stata conseguita per estensione della patente B rilasciata dalla Motorizzazione civile dell’Aquila – Sezione coordinata di Teramo, bensì sulla base di un autonomo procedimento amministrativo nel corso del quale il ricorrente ha sostenuto l’esame di abilitazione alla guida dei motocicli.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma e ha depositato documentazione, tra cui una relazione tecnica predisposta dalla Motorizzazione civile dell’Aquila – Sezione coordinata di Teramo nella quale, ripercorsi i fatti di causa, si precisa che la patente di categoria A n. -OMISSIS- è stata conseguita sostenendo soltanto la prova pratica di guida e non anche quella di teoria e che invece per l’ottenimento della patente di categoria B n. -OMISSIS- il ricorrente non aveva sostenuto né la prova teorica né quella pratica.
4. All’udienza di smaltimento del 13/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6. Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo tra Italia e Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione del 27/10/2008 ratione temporis vigente, la conversione della patente di guida senza necessità di sostenere esami può avvenire solamente per i titolari di patente di guida albanese residenti in Italia da meno di quattro anni al momento di presentazione della istanza; al contrario, in presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni il rilascio della patente italiana può essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione (esame di teoria e prova pratica di guida). Ai sensi dell’art. 5 del medesimo accordo, inoltre, la conversione della patente di guida si applica solamente a favore dei titolari di patente albanese che abbiano ottenuto la stessa prima della acquisizione della residenza in Italia.
Nella presente controversia, al ricorrente è stata rilasciata la patente italiana categoria B n. -OMISSIS-, in applicazione del sopra citato art. 4, sul presupposto che egli avesse ottenuto la patente albanese prima di ottenere la residenza italiana e che fosse residente in Italia da meno di quattro anni dal momento di presentazione della istanza: la patente albanese, infatti, risulta essere stata rilasciata in data 08/09/2015, mentre l’istanza è stata presentata in data 16/12/2019 e nella stessa il ricorrente dichiarava sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 di aver acquisito la prima residenza in Italia in data 03/10/2018.
Risulta dunque per tabulas che il ricorrente nel momento in cui ha ottenuto la conversione della patente albanese in patente italiana non ha sostenuto alcun esame, né teorico né di guida.
Tuttavia, come risulta dagli accertamenti disposti dalla Polizia di Stato - Squadra di Polizia Giudiziaria di Teramo, il ricorrente in realtà aveva acquisito la prima residenza in Italia in data 03/10/2013, con la conseguenza che egli non avrebbe potuto ottenere la conversione della patente dal momento che la patente albanese gli è stata rilasciata in un momento successivo (08/09/2015) rispetto alla data di acquisizione della prima residenza in Italia.
È pertanto evidente che, in base al citato art. 5 dell’Accordo di reciprocità sulla conversione delle patenti di guida tra Italia e Albania, il ricorrente non aveva alcun diritto ad ottenere la conversione della patente. Del tutto correttamente, pertanto, l’Amministrazione resistente con l’atto impugnato ha annullato in autotutela la patente B n. -OMISSIS-, non sussistendo i presupposti di legge per il relativo rilascio.
7. Successivamente all’ottenimento della citata patente B per conversione, al ricorrente veniva poi rilasciata la patente categoria A-B n. -OMISSIS-; tale documento sostituiva la precedente patente B n. -OMISSIS-.
In base alla normativa vigente (cfr. Circolare prot. n. 28822/23.3.5 del 19 settembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2 e A” ) chi sia già titolare di patente B e voglia ottenere anche la patente A non deve sostenere l’esame di teoria, ma solamente l’esame di guida, mentre chi non sia titolare di alcuna patente deve sostenere entrambe le prove. La nuova patente “sostituisce” quella precedente perché con un unico documento vengono attestate entrambe le categorie, sia quella precedentemente posseduta sia quella ottenuta con il superamento della prova pratica.
È allora evidente che nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto il rilascio della patente categoria A-B n. -OMISSIS- sostenendo solamente la prova di guida, mentre, invece, avrebbe dovuto sostenere anche la prova di teoria, dal momento che, come sopra visto, non c’erano gli estremi per ottenere la conversione della patente albanese. In altri termini, anche il rilascio della patente n. -OMISSIS- è stato illegittimo perché il fatto che il ricorrente avesse precedentemente ottenuto in maniera indebita la conversione della patente albanese gli ha permesso di ottenere la patente di categoria A senza sostenere l’esame teorico che, invece, si ribadisce, è obbligatorio per chi non sia titolare di valida patente di categoria B.
Del tutto correttamente, quindi, l’Amministrazione con il provvedimento impugnato dopo aver annullato in autotutela la patente B n. -OMISSIS- ha proceduto anche all’annullamento della patente A-B n. -OMISSIS- dato che anche questa era stata invalidamente ottenuta, senza che sussistessero i requisiti di legge.
8. Alla luce di tutto quanto esposto, discende l’infondatezza delle doglianze attoree dal momento che: i) la Motorizzazione civile dell’Aquila – Sezione coordinata di Teramo era competente ad annullare entrambe le patenti posto che al momento di adozione dell’atto impugnato, da un punto di vista pratico, non esisteva più la patente B n. -OMISSIS- (la quale, come detto, era stata sostituita dalla patente A-B n. -OMISSIS-), con la conseguenza che l’effetto caducatorio ha dovuto necessariamente prodursi anche nei riguardi della nuova patente e ciò in relazione ad entrambe le categorie, per entrambe essendoci dei vizi che comportavano l’annullamento; ii) l’azione dell’Amministrazione era vincolata, con conseguente irrilevanza del mancato rispetto delle garanzie procedimentali; iii) non sussiste il lamentato eccesso di potere per travisamento dei fatti perché, come visto, la patente di categoria A-B n. -OMISSIS- ingloba in sé anche la patente B e la stessa è stata rilasciata senza che il ricorrente sostenesse la prova di teoria e ciò sul falso presupposto che egli fosse titolare di una valida patente di categoria B.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
GI EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI EN | AN AN |
IL SEGRETARIO