Sentenza 14 marzo 2008
Massime • 1
L'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 non si applica al delitto previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 nelle ipotesi aggravate ai sensi dei commi primo, quarto e quinto, indipendentemente dall'esito del giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti e della concreta determinazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2008, n. 13691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13691 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Presidente - del 14/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 812
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 034317/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA SE, N. IL 06/03/1970;
avverso ORDINANZA del 18/09/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio (rigetto). RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- Che la Corte d'appello di Torino rigettava con ordinanza del 18/9/2007 l'opposizione proposta da US MA avverso il provvedimento dello stesso giudice, reiettivo del beneficio di cui alla L. n. 241 del 2006, perché era ostativa alla concessione dell'indulto la condanna per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3, benché ai fini della determinazione della pena le circostanze attenuanti fossero state riconosciute prevalenti sulla contestata aggravante;
- che, come ha esattamente rilevato il P.G. nella requisitoria scritta, la doglianza del ricorrente, il quale chiede darsi atto che l'aggravante de qua non era stata concretamente "applicata" nella specie, risulta infondata;
che, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. b), opera infatti la preclusione al beneficio dell'indulto per il delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nelle ipotesi aggravate ai sensi del citato articolo, commi 1, 4 e 5, indipendentemente, quindi, dal peso svolto dalla specifica aggravante nel giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti e nella concreta determinazione della pena (conf. Cass., Sez. 1, 27/3/2007, Radouan Khalid;
Sez. 1, 24/4/2007, Bathiri Agron);
che siffatta, restrittiva, interpretazione appare coerente sia con la ratio di rigore dettata dall'obiettiva gravità del fatto in materia di stupefacenti che con la formulazione letterale della disposizione, la quale prescrive l'oggettì va esclusione dell'indulto sempre che ricorrano le ipotesi "aggravate" nei termini suindicati, a differenza della più larga previsione del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 3 ("ove applicate le circostanze aggravanti": v. Cass., Sez. Un., 18/6/1991, Grassi, in Cass. peti. 1991, 1957), ma in senso conforme al testo dei precedenti decreti di indulgenza D.P.R. n. 413 del 1978, D.P.R. n.744 del 1981 e D.P.R. n. 865 del 1986 ("aggravato", "quando ricorre l'aggravante": v. Cass., Sez. Un., 23/2/1980, Iovinella, in Cass. pen. 1980, 648);
che il ricorso, siccome manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2008