Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7230/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. CARNIMEO MATTEO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 30.05.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis
c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della domanda. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ctu dott. , la causa è stata decisa. Per_1
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Il Tribunale premette che la provvidenza richiesta si inquadra nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria capacità psico-fisica. La legge n. 18 del
1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al
Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.
Sez. Un. 11843/92; Cass. 10480/94).
Ciò posto, venendo al caso di specie, il c.t.u., all'esito dei chiarimenti forniti nella presente fase, ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da marzo 2024.
Le valutazioni del C.T.U., immuni da vizi, va condivise e richiamate.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sul punto va precisato che – in linea con il recente pronunciamento della
Corte di Cassazione (sent. N. 6084 del 17.03.2014) - il giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase , quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento… La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica… ove
l'ente previdenziale non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorchè limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”. Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre
è inammissibile la domanda – che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.03.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da marzo 2024.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, si ritiene equo porre a carico dell una metà delle spese di lite, con CP_1 compensazione fra le parti della restante metà.
Restano definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate CP_2 nel corso dell'a.t.p.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere da marzo
2024;
-condanna l al pagamento di una metà delle spese di lite, metà CP_1 liquidata in € 1.675,00 per onorario, oltre oneri come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente e per intero a carico dell le spese di c.t.u. CP_1 liquidate nel corso della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 18.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli