CASS
Sentenza 29 settembre 2020
Sentenza 29 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2020, n. 27105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27105 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LO ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Il Collegio in considerazione del perdurante stato di emergenza sanitaria visto l'art. 472 c. 3 cpp dispone procedersi a porte chiuse per ragioni di igiene. E presente l'avvocato IACOVONI CLAUDIO CESARE del foro di ROMA in difesa di DI LO ER che insiste per l'accoglimento del ricorso. A Penale Sent. Sez. 4 Num. 27105 Anno 2020 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 15/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente RG Di LO, con sentenza del 29/3/2018 confermava la sentenza emessa in data 15/1/2008 dal GUP del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quat- trocento di multa per il reato di cui agli artt. 624bis, 625 n. 2 cod. pen. perché, al fine di ingiusto profitto, previa effrazione della porta di ingresso del box pertinen- ziale all'abitazione di CA US, si impossessava dell'autoveicolo ivi parcato tg. CJ747GX, in Roma il 3/11/2006. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Di LO, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità di or- dine generale ed a regime intermedio (articoli 178, lett. e), 180 e 601, co. 5, del cod. proc. pen.) a causa: a. dell'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'im- putato dell'avviso del giorno fissato per l'udienza in camera di consiglio (il proce- dimento di primo grado si era infatti definito con il giudizio abbreviato); b. delle notificazioni della data di svolgimento del processo dì appello effettuate indebita- mente ad un difensore nominato d'ufficio e della successiva trattazione del pro- cesso di secondo grado avvalendosi sempre di un difensore d'ufficio illegittima- mente nominato, con conseguente nullità, dell'intero processo d'appello e, di con- seguenza, della sentenza in cui esso è culminato. In ricorso si evidenzia e si documenta che, in data 29/9/2016 in relazione al presente procedimento penale (avente n. 3391/09 R.G. App.), all'epoca ancora pendente senza fissazione d'udienza presso la prima sezione penale della Corte d'Appello Di Roma, l'imputato Di LO RG, detenuto per altra causa presso la Casa di Reclusione di Rebibbia in Roma, nominava il difensore ricorrente avvocato IO RE CO quale nuovo difensore di fiducia, revocando contestual- mente l'avvocato AO CC (deceduta). Tale circostanza è pacificamente pro- vata dal documento del 29/9/2016 proveniente dalla Direzione della Casa di Re- clusione Rebibbia di Roma, Reparto di Polizia Penitenziaria, Protocollo n. 7387/M116, contenente l'Estratto dal Registro Mod. I.P.1. (att. 123 cod. proc. pen.), che viene allegato in fotocopia al ricorso. Notizia della nomina in questione risulta essere stata inviata in data 30/9/2016, ore 11.56, via e.mail dall'Ufficio Matricola del carcere alla prima sezione della Corte d'Appello penale di Roma. La- menta, tuttavia, il ricorrente che di questo documento, pure allegato in copia, contenente la nomina dal carcere del ricorrente quale nuovo difensore di fiducia 2 (in sostituzione della collega AO CC, deceduta) ritualmente e regolar- mente inviato via mail, non vi è però incredibilmente alcuna traccia nel fascicolo processuale. Il ricorrente ripercorre - così come risulta dai fascicolo processuale - l'iter che ha visto succedersi, nel tempo, vari difensori di fiducia del Di LO nel presente procedimento. Il difensore ricorrente ricorda di avere assistito, quale difensore di fiducia, Di LO RG nel primo grado del processo, redigendo e presentando anche i motivi di appello. Successivamente;
in data 27/1/2010, il Di LO nominava un nuovo difensore di fiducia, l'avvocato Veronica Paturzo, con contestuale revoca dei pre- cedenti difensori di fiducia. In data 20/6/2013, tramite la Casa Circondariale di Temi nella quale si trovava in quei periodo detenuto, l'imputato nominava un ul- teriore nuovo difensore di fiducia, l'avvocato AO CC, con contestuale re- voca di ogni precedente altro difensore di fiducia. L'avvocato CC, purtroppo, perdeva successivamente la vita in un inci- dente stradale. Pertanto, come sopra già evidenziato, in data 29/9/2016 l'imputato Di LO RG nominava nuovamente il difensore ricorrente, attraverso l'Ufficio matricola della Casa di Reclusione di Rebibbia nella quale si trovava in quel mo- mento detenuto, quale proprio difensore di fiducia, con contestuale revoca della nomina all'avvocato CC (che era deceduta), in relazione (anche) al procedi- mento penale in questione, avente N. 3391/09 R. G. App., come risulta dalla do- cumentazione allegata. In data 1/8/2017, però, veniva erroneamente assegnato all'imputato Di LO RG un difensore d'ufficio, l'avvocato ET EL, in quanto l'avvocato CC non era più presente nell'albo degli avvocati, essendo deceduta. Di conseguenza negli avvisi di fissazione dell'udienza d'appello veniva erroneamente riportata l'in- dicazione, quale legale dell'imputato, del difensore d'ufficio ET EL, ai quale veniva anche notificata, la comunicazione del giorno fissato per l'udienza in camera di consiglio. L'udienza del processo d'appello del 29/3/2018, come risulta dal relativo ver- bale nonché dalla stessa prima pagina della sentenza di secondo grado, veniva quindi celebrata con l'assistenza di un difensore d'ufficio - e non con il difensore di fiducia specificamente nominato dall'imputato attraverso l'Ufficio Matricola della Casa di Reclusione di Rebibbia - rimasto peraltro assente (di fatto, pertanto, si sostiene in ricorso, senza l'assistenza di alcun difensore in udienza). Il difensore ricorrente lamenta essere immediatamente evidenti le gravi vio- lazioni del diritto di difesa subite dall'imputato, il cui (unico) difensore di fiducia, l'avvocato IO RE lacovoni, non è mai stato posto in condizione di cono- scere e, quindi, di partecipare al processo di secondo grado. 3 Più nello specifico emergerebbero, in modo palese ed oggettivo, due gravi violazioni:
1. l'omessa notificazione all'avvocato lacovoni (nominato in data 29/9/2016) dell'avviso del giorno fissato per l'udienza in camera di consiglio per l'udienza del 29/3/2018 (atto emesso dalla prima sezione penale della Corte d'Ap- pello di Roma successivamente all'intervenuta nomina, attraverso il carcere, dello scrivente da parte del signor Di LO RG);
2. la trattazione dell'udienza d'ap- pello del 29/3/2018 con un avvocato nominato d'ufficio in data 1/8/2017 (quindi successivamente all'avvenuta nomina di fiducia del sottoscritto) - rimasto peraltro assente - e senza la partecipazione del ricorrente quale nuovo difensore di fiducia specificamente nominato per questo processo dall'imputato attraverso il carcere (in data 29/9/2016). La violazione delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato - si la- menta in ricorso- costituisce, nella fattispecie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 178 e 180 del cod. proc. pen., una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile entro la sentenza del grado successivo del procedimento. All'imputato, infatti, non è stato garantito nel giudizio d'appello il diritto all'assi- stenza tecnica da parte del difensore di fiducia specificamente nominato. Di con- seguenza, la violazione di tale diritto ha determinato un'oggettiva nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita e dedotta, con conse- guente nullità di tutta l'attività compiuta nel processo d'appello, culminato nella sentenza oggetto del presente ricorso. Viene ricordato in ricorso come questa Suprema Corte, in numerose e recenti sentenze assolutamente condividibili, ha pienamente riconosciuto il diritto del di- fensore di fiducia ad essere avvisato della data fissata per la celebrazione del giu- dizio abbreviato d'appello pena, in caso contrario, l'integrazione di una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui al combinato disposto degli articoli 178 e 180 del cod. proc. pen., deducibile entro la sentenza del grado successivo (viene richiamata Sez. 6, n. 37532/2016). Si aggiunge che questa Corte di legittimità è già stata chiamata, in data 20/3/2018, a decidere altro identico ricorso - avente n. 48190/2017 R.G. Cass. - in relazione alla stessa violazione, commessa ai danni dell'imputato Di LO RG in relazione ad un altro dei tre procedimenti penali per cui l'imputato aveva nominato il medesimo difensore ricorrente, in data 29/9/2016, quale suo difensore di fiducia (nello specifico, il procedimento n. 6574/16 R.G. App., assegnato alla prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma). Nell'occasione questa Sez. 4, anche con parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del PG., con sentenza al momento della redazione del ricorso non ancora depositata, ha correttamente rilevato la palese violazione del diritto di difesa dell'imputato, annullando la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello penale di Roma. 4 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 25/2/2020 il difensore ricorrente ha depositato copia della sen- tenza 29294/2018 emessa da questa Corte nei confronti del medesimo Di LO RG con cui è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impu- gnata, assumendo che si trattava di una fattispecie assolutamente analoga ed identica a quella oggetto del presente ricorso, riguardante inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità alla luce dell'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza di appello al difensore ritualmente e tempestivamente nominato dall'imputato, in data 29/9/2016, tramite l'Ufficio Matricola della Casa di Reclu- sione di Rebibbia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ed invero, dall'esame diretto degli atti (accesso che è consentito al Collegio, atteso il tipo di vizio denunziato) emerge che la ricostruzione difensiva è conforme all'effettivo svolgimento degli accadimenti. Nella intestazione della sentenza impugnata e nel verbale dell'udienza ca- merale tenutasi il 29/3/2018 si indica come unico difensore dell'imputato l'avv. ET ELl, indicato come assente. La nomina del 29/9/2016 al difensore oggi ricorrente, avv. RE IO CO, fa riferimento anche al proc. n. 3391/09 R.G. C. App. Roma, presso la I Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, che è quello che ci occupa. Il decreto di fissazione del giudizio di appello contiene l'indicativo di un unico difensore, indicato peraltro come di ufficio, l'avv. ET ELl e a tele difen- sore è stato notificato a mezzo PEC. 3. Deve prendersi atto pertanto che effettivamente, come rileva il difensore si tratta di situazione del tutto speculare a quella già decisa da questa Corte con la sentenza 29234/18 e che, in effetti, come in quel caso, si è verificata una nullità, che è stata tempestivamente dedotta. Infatti, come ben noto, la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (o indagato) detenuto con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall'auto- rità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. cod. proc. pen.; ne consegue che è affetto dalla nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. l'atto compiuto in mancanza del previo avviso al difen- 5 4. In definitiva, essendosi celebrato il processo di appello senza previo ri- tuale avviso al difensore di fiducia nominato dall'imputato, si è determinata la conseguente nullità del giudizio e della sentenza conclusiva, nullità tempestiva- mente eccepita, che impone l'annullamento della sentenza impugnata. L'annullamento, tuttavia, deve essere senza rinvio, in quanto, in assenza di sospensioni e tenuto conto delle intervenute interruzioni, in data 3/5/2019 è spirato il termine massimo di prescrizione relativo al reato per cui si procede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. sore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina non sia per- venuta all'ufficio dell'autorità procedente prima della fissazione dell'atto medesimo (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che l'atto di nomina del difensore effettuato in carcere, specie nelle ipotesi in cui si debba ancora procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., è da annoverare tra i casi «di speciale urgenza» nei quali, ai sensi della seconda parte dell'art. 44 disp. att. cod. proc. pen., è autorizzato, oltre al telegramma, l'uso di qualsiasi mezzo di comunicazione, come - ad esempio - il fonogramma, il telefax o la semplice tele- fonata, da confermarsi con lettera raccomandata» (Sez. U, n. 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208268; in senso conforme, tra le Sezioni semplici successive, v., a mero titolo di esempio, Sez. 3, n. 3147 del 12/12/2013, dep. 2014, Di Mauro, Rv. 258383).
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Il Collegio in considerazione del perdurante stato di emergenza sanitaria visto l'art. 472 c. 3 cpp dispone procedersi a porte chiuse per ragioni di igiene. E presente l'avvocato IACOVONI CLAUDIO CESARE del foro di ROMA in difesa di DI LO ER che insiste per l'accoglimento del ricorso. A Penale Sent. Sez. 4 Num. 27105 Anno 2020 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 15/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente RG Di LO, con sentenza del 29/3/2018 confermava la sentenza emessa in data 15/1/2008 dal GUP del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quat- trocento di multa per il reato di cui agli artt. 624bis, 625 n. 2 cod. pen. perché, al fine di ingiusto profitto, previa effrazione della porta di ingresso del box pertinen- ziale all'abitazione di CA US, si impossessava dell'autoveicolo ivi parcato tg. CJ747GX, in Roma il 3/11/2006. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Di LO, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità di or- dine generale ed a regime intermedio (articoli 178, lett. e), 180 e 601, co. 5, del cod. proc. pen.) a causa: a. dell'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'im- putato dell'avviso del giorno fissato per l'udienza in camera di consiglio (il proce- dimento di primo grado si era infatti definito con il giudizio abbreviato); b. delle notificazioni della data di svolgimento del processo dì appello effettuate indebita- mente ad un difensore nominato d'ufficio e della successiva trattazione del pro- cesso di secondo grado avvalendosi sempre di un difensore d'ufficio illegittima- mente nominato, con conseguente nullità, dell'intero processo d'appello e, di con- seguenza, della sentenza in cui esso è culminato. In ricorso si evidenzia e si documenta che, in data 29/9/2016 in relazione al presente procedimento penale (avente n. 3391/09 R.G. App.), all'epoca ancora pendente senza fissazione d'udienza presso la prima sezione penale della Corte d'Appello Di Roma, l'imputato Di LO RG, detenuto per altra causa presso la Casa di Reclusione di Rebibbia in Roma, nominava il difensore ricorrente avvocato IO RE CO quale nuovo difensore di fiducia, revocando contestual- mente l'avvocato AO CC (deceduta). Tale circostanza è pacificamente pro- vata dal documento del 29/9/2016 proveniente dalla Direzione della Casa di Re- clusione Rebibbia di Roma, Reparto di Polizia Penitenziaria, Protocollo n. 7387/M116, contenente l'Estratto dal Registro Mod. I.P.1. (att. 123 cod. proc. pen.), che viene allegato in fotocopia al ricorso. Notizia della nomina in questione risulta essere stata inviata in data 30/9/2016, ore 11.56, via e.mail dall'Ufficio Matricola del carcere alla prima sezione della Corte d'Appello penale di Roma. La- menta, tuttavia, il ricorrente che di questo documento, pure allegato in copia, contenente la nomina dal carcere del ricorrente quale nuovo difensore di fiducia 2 (in sostituzione della collega AO CC, deceduta) ritualmente e regolar- mente inviato via mail, non vi è però incredibilmente alcuna traccia nel fascicolo processuale. Il ricorrente ripercorre - così come risulta dai fascicolo processuale - l'iter che ha visto succedersi, nel tempo, vari difensori di fiducia del Di LO nel presente procedimento. Il difensore ricorrente ricorda di avere assistito, quale difensore di fiducia, Di LO RG nel primo grado del processo, redigendo e presentando anche i motivi di appello. Successivamente;
in data 27/1/2010, il Di LO nominava un nuovo difensore di fiducia, l'avvocato Veronica Paturzo, con contestuale revoca dei pre- cedenti difensori di fiducia. In data 20/6/2013, tramite la Casa Circondariale di Temi nella quale si trovava in quei periodo detenuto, l'imputato nominava un ul- teriore nuovo difensore di fiducia, l'avvocato AO CC, con contestuale re- voca di ogni precedente altro difensore di fiducia. L'avvocato CC, purtroppo, perdeva successivamente la vita in un inci- dente stradale. Pertanto, come sopra già evidenziato, in data 29/9/2016 l'imputato Di LO RG nominava nuovamente il difensore ricorrente, attraverso l'Ufficio matricola della Casa di Reclusione di Rebibbia nella quale si trovava in quel mo- mento detenuto, quale proprio difensore di fiducia, con contestuale revoca della nomina all'avvocato CC (che era deceduta), in relazione (anche) al procedi- mento penale in questione, avente N. 3391/09 R. G. App., come risulta dalla do- cumentazione allegata. In data 1/8/2017, però, veniva erroneamente assegnato all'imputato Di LO RG un difensore d'ufficio, l'avvocato ET EL, in quanto l'avvocato CC non era più presente nell'albo degli avvocati, essendo deceduta. Di conseguenza negli avvisi di fissazione dell'udienza d'appello veniva erroneamente riportata l'in- dicazione, quale legale dell'imputato, del difensore d'ufficio ET EL, ai quale veniva anche notificata, la comunicazione del giorno fissato per l'udienza in camera di consiglio. L'udienza del processo d'appello del 29/3/2018, come risulta dal relativo ver- bale nonché dalla stessa prima pagina della sentenza di secondo grado, veniva quindi celebrata con l'assistenza di un difensore d'ufficio - e non con il difensore di fiducia specificamente nominato dall'imputato attraverso l'Ufficio Matricola della Casa di Reclusione di Rebibbia - rimasto peraltro assente (di fatto, pertanto, si sostiene in ricorso, senza l'assistenza di alcun difensore in udienza). Il difensore ricorrente lamenta essere immediatamente evidenti le gravi vio- lazioni del diritto di difesa subite dall'imputato, il cui (unico) difensore di fiducia, l'avvocato IO RE lacovoni, non è mai stato posto in condizione di cono- scere e, quindi, di partecipare al processo di secondo grado. 3 Più nello specifico emergerebbero, in modo palese ed oggettivo, due gravi violazioni:
1. l'omessa notificazione all'avvocato lacovoni (nominato in data 29/9/2016) dell'avviso del giorno fissato per l'udienza in camera di consiglio per l'udienza del 29/3/2018 (atto emesso dalla prima sezione penale della Corte d'Ap- pello di Roma successivamente all'intervenuta nomina, attraverso il carcere, dello scrivente da parte del signor Di LO RG);
2. la trattazione dell'udienza d'ap- pello del 29/3/2018 con un avvocato nominato d'ufficio in data 1/8/2017 (quindi successivamente all'avvenuta nomina di fiducia del sottoscritto) - rimasto peraltro assente - e senza la partecipazione del ricorrente quale nuovo difensore di fiducia specificamente nominato per questo processo dall'imputato attraverso il carcere (in data 29/9/2016). La violazione delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato - si la- menta in ricorso- costituisce, nella fattispecie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 178 e 180 del cod. proc. pen., una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile entro la sentenza del grado successivo del procedimento. All'imputato, infatti, non è stato garantito nel giudizio d'appello il diritto all'assi- stenza tecnica da parte del difensore di fiducia specificamente nominato. Di con- seguenza, la violazione di tale diritto ha determinato un'oggettiva nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita e dedotta, con conse- guente nullità di tutta l'attività compiuta nel processo d'appello, culminato nella sentenza oggetto del presente ricorso. Viene ricordato in ricorso come questa Suprema Corte, in numerose e recenti sentenze assolutamente condividibili, ha pienamente riconosciuto il diritto del di- fensore di fiducia ad essere avvisato della data fissata per la celebrazione del giu- dizio abbreviato d'appello pena, in caso contrario, l'integrazione di una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui al combinato disposto degli articoli 178 e 180 del cod. proc. pen., deducibile entro la sentenza del grado successivo (viene richiamata Sez. 6, n. 37532/2016). Si aggiunge che questa Corte di legittimità è già stata chiamata, in data 20/3/2018, a decidere altro identico ricorso - avente n. 48190/2017 R.G. Cass. - in relazione alla stessa violazione, commessa ai danni dell'imputato Di LO RG in relazione ad un altro dei tre procedimenti penali per cui l'imputato aveva nominato il medesimo difensore ricorrente, in data 29/9/2016, quale suo difensore di fiducia (nello specifico, il procedimento n. 6574/16 R.G. App., assegnato alla prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma). Nell'occasione questa Sez. 4, anche con parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del PG., con sentenza al momento della redazione del ricorso non ancora depositata, ha correttamente rilevato la palese violazione del diritto di difesa dell'imputato, annullando la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello penale di Roma. 4 Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 25/2/2020 il difensore ricorrente ha depositato copia della sen- tenza 29294/2018 emessa da questa Corte nei confronti del medesimo Di LO RG con cui è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impu- gnata, assumendo che si trattava di una fattispecie assolutamente analoga ed identica a quella oggetto del presente ricorso, riguardante inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità alla luce dell'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza di appello al difensore ritualmente e tempestivamente nominato dall'imputato, in data 29/9/2016, tramite l'Ufficio Matricola della Casa di Reclu- sione di Rebibbia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ed invero, dall'esame diretto degli atti (accesso che è consentito al Collegio, atteso il tipo di vizio denunziato) emerge che la ricostruzione difensiva è conforme all'effettivo svolgimento degli accadimenti. Nella intestazione della sentenza impugnata e nel verbale dell'udienza ca- merale tenutasi il 29/3/2018 si indica come unico difensore dell'imputato l'avv. ET ELl, indicato come assente. La nomina del 29/9/2016 al difensore oggi ricorrente, avv. RE IO CO, fa riferimento anche al proc. n. 3391/09 R.G. C. App. Roma, presso la I Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, che è quello che ci occupa. Il decreto di fissazione del giudizio di appello contiene l'indicativo di un unico difensore, indicato peraltro come di ufficio, l'avv. ET ELl e a tele difen- sore è stato notificato a mezzo PEC. 3. Deve prendersi atto pertanto che effettivamente, come rileva il difensore si tratta di situazione del tutto speculare a quella già decisa da questa Corte con la sentenza 29234/18 e che, in effetti, come in quel caso, si è verificata una nullità, che è stata tempestivamente dedotta. Infatti, come ben noto, la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (o indagato) detenuto con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall'auto- rità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. cod. proc. pen.; ne consegue che è affetto dalla nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. l'atto compiuto in mancanza del previo avviso al difen- 5 4. In definitiva, essendosi celebrato il processo di appello senza previo ri- tuale avviso al difensore di fiducia nominato dall'imputato, si è determinata la conseguente nullità del giudizio e della sentenza conclusiva, nullità tempestiva- mente eccepita, che impone l'annullamento della sentenza impugnata. L'annullamento, tuttavia, deve essere senza rinvio, in quanto, in assenza di sospensioni e tenuto conto delle intervenute interruzioni, in data 3/5/2019 è spirato il termine massimo di prescrizione relativo al reato per cui si procede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. sore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina non sia per- venuta all'ufficio dell'autorità procedente prima della fissazione dell'atto medesimo (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che l'atto di nomina del difensore effettuato in carcere, specie nelle ipotesi in cui si debba ancora procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., è da annoverare tra i casi «di speciale urgenza» nei quali, ai sensi della seconda parte dell'art. 44 disp. att. cod. proc. pen., è autorizzato, oltre al telegramma, l'uso di qualsiasi mezzo di comunicazione, come - ad esempio - il fonogramma, il telefax o la semplice tele- fonata, da confermarsi con lettera raccomandata» (Sez. U, n. 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208268; in senso conforme, tra le Sezioni semplici successive, v., a mero titolo di esempio, Sez. 3, n. 3147 del 12/12/2013, dep. 2014, Di Mauro, Rv. 258383).