TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/10/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 29.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 248/2025
TRA
(C.F./P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Felice Raimondi (C.F.: ). C.F._1
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Pierpaolo Andreoni (C.F.: ). C.F._3
Resistente/Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.04.2025, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto n. 59/2025, emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. 152/2025 R.G., con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 55.225,00 oltre interessi legali,
a titolo di compenso per l'Assistenza Ambulatoriale Programmata - AAP, prestata nelle annualità 2021-2022-2023-2024. Parte A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito la nullità dell'art. 24 dell'Accordo Integrativo Regionale – AIR, approvato con D.G.R. n. 532 del
22.05.2006, e la conseguente inapplicabilità del compenso pari ad € 25,00 per Contro accesso, dal medesimo previsto in relazione alle prestazioni di per sopravvenuto contrasto con l'art. 3 comma 4 dell'Allegato 9, di cui agli Accordi
Collettivi Nazionali - ACN del 28.04.2022 e del 25.07.2024, il quale prevede il minor Parte compenso pari ad € 18,90 per accesso: secondo l'esposizione della ricorrente,
l'eccepita inapplicabilità deriverebbe dalla prevalenza gerarchica della contrattazione nazionale sulla contrattazione regionale, da conformare con l'approvazione del nuovo Parte AIR, il cui iter sarebbe tuttora in corso;
in ragione di tanto, la resistente, in relazione alle annualità comprese tra il 2016 ed il 2025, ha affermato il diritto di ripetere la differenza di € 6,10 (€ 25,00 - € 18,90 = € 6,10) per accesso e, dunque, la complessiva somma di € 40.638,20. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“a) revocare il decreto ingiuntivo n. 59/2025 del 25/02/2025 RG n. 152/2025 provvedendo, anche mediante CTU se del caso, al ricalcolo delle somme spettanti al dott. per gli accessi di Assistenza Ambulatoriale Programmata CP_1 CP_2
applicando il compenso omnicomprensivo di € 18,90 per accesso;
b) dalla somma ricalcolata detrarre le somme indebitamente percepite dal dott. ed CP_1
Pag. 2 di 11 indicate nei conteggi che si depositano pari ad € 40.638,20 od altra accertata in corso di causa;
c) spese come per legge.”.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, quindi rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, per le causali riportate nella narrativa dell'atto, l'opposizione al decreto ingiuntivo Parte proposta dalla opponente e, per l'effetto, previo rigetto dell'opposizione stessa e della domanda di ripetizione di indebito avanzata confermare il decreto ingiuntivo n.
59/2025, emanato in relazione al procedimento monitorio in materia di lavoro n.
152/2025 R.G. del Lavoro presso il Tribunale di Vasto;
2) Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio.”.
In sede di prima udienza di trattazione del 11.06.2025, parte resistente/opposta ha confermato l'intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, della somma oggetto di Parte ingiunzione, come già dedotto dalla ricorrente in ricorso, ad eccezione degli interessi e delle spese del procedimento.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Deve premettersi che “L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa
Pag. 3 di 11 creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Tanto premesso, il petitum del giudizio richiede di accertare l'esistenza, in capo alla Parte ricorrente, dell'asserito potere/dovere di disapplicare l'art. 24 comma 2 lett. c) dell'AIR/2006, in virtù del sopravvenuto contrasto con gli ACN, applicabili ratione temporis alla presente controversia, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico alla base delle pretese fatte valere con l'odierna opposizione.
Preclaramente, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Sin dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita da convenzioni, conformi agli accordi collettivi nazionali, a pena di nullità (art. 48 L.
833/1978).
L'art. 8 del D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) ha ribadito il ruolo centrale della contrattazione collettiva, assegnando alla stessa il compito di: “1. … d ) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione;
una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f ); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f )”.
Pag. 4 di 11 Per quanto di interesse, ai sensi dell'art. 14 dell'ACN/2005: “
1. Gli Accordi
Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli dell'Accordo Collettivo Nazionale… 2. sono demandati alla trattativa regionale… i seguenti articoli ed Allegati ai fini della loro riorganizzazione e definizione: … Art. 51 – Assistenza al bambino con patologia cronica;
… Allegato E bis - Assistenza ambulatoriale ai bambini con patologia cronica…”; ai sensi dell'art. 51 dell'ACN/2005: “
1. L'assistenza a bambini con patologia cronica si esplica con le seguenti modalità: a) … b) … c) assistenza ambulatoriale programmata (vedi allegato E bis) 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1 è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere E) e E bis) del presente Accordo e fino a che essi non siano sostituiti da protocolli definiti nell'ambito degli Accordi regionali...”; ai sensi dell'art. 58 punto C dell'ACN/2005 (Quota variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione, concordata a livello regionale e/o aziendale, comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico…): “… 3. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai pediatri di libera scelta sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico di cui all' art. 51 e dei rispettivi allegati, secondo quanto stabilito dagli accordi regionali.”; ai sensi dell'Allegato E bis dell'ACN/2005 (Assistenza ambulatoriale a bambini con patologia cronica): “… 3. Le Regioni, nell'ambito degli accordi decentrati definiscono le procedure per l'attivazione dell'assistenza, i compensi economici e le modalità di pagamento… Al pediatra oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di regola ammontante a € 18,90 per accesso.”.
Pag. 5 di 11 Ne consegue che la “quota per servizi” del trattamento economico dei pediatri di libera scelta è definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale, come confermato nell'art. 44 dell' (triennio 2016-2018) e dell CP_3 CP_4
(triennio 2019-2021), tuttora in vigore.
In linea con il quadro normativo richiamato, la Regione Abruzzo, nell'ambito della contrattazione decentrata di secondo livello, ha stabilito il compenso per le prestazioni di AAP in misura pari ad € 25,00 per accesso, in luogo del minor compenso di € 18,90 già previsto nell'Allegato E bis dell'ACN/2005: ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) dell'AIR/2006 “… c) Al , oltre Parte_3
all'ordinario trattamento economico, è corrisposto un compenso omnicomprensivo di
€ 25,00 per accesso… f) la liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni…”; inoltre, ai sensi dell'art.
1.2 dell'AIR/2006 “…
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di approvazione della G.R. del presente Accordo integrativo, fino al rinnovo del medesimo… Qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente Accordo si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Accordo collettivo regionale.”.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, il rapporto intercorrente Parte tra il medico convenzionato e la ha natura libero professionale parasubordinata e si differenzia dal pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione, nel senso che opera nell'ambito del diritto privato ed assume nei confronti del Pt_4
medico convenzionato gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, non potendo, di contro, esercitare alcun potere autoritativo, oltre la sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi,
Pag. 6 di 11 sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti dal rapporto di lavoro, sicché i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 8632/1996; Cass. S.U. n. 813/1999;
Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. n. 13235/2009).
Ciò posto, va anzitutto evidenziato che l'asserita nullità dell'art. 24 comma 2 lett. c) dell'AIR/2006 in relazione all'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, per violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale, non sussiste.
Invero, la nullità è comunemente una patologia genetica e – per quanto qui interessa - sanziona le clausole della contrattazione integrativa che, sin dal momento della sottoscrizione, risultino essere in contrasto con la contrattazione nazionale (Cass. n.
4521/2023).
Alla luce del quadro normativo primario e secondario sopra richiamato, tale ipotesi non ricorre, nella misura in cui l'art. 24 comma 2 lett. c) dell'AIR/2006 non risulta in contrasto con l sul punto non vi è contestazione. CP_5
Non può nemmeno affermarsi, in linea generale, la prevalenza gerarchica della contrattazione nazionale sulla contrattazione regionale.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio per cui
“Anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di
Pag. 7 di 11 soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia
(e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. n. 8892/2017, n.
13544/2008). Ne deriva che il contrasto tra contratti collettivi di diverso livello va risolto valorizzando l'autonomia negoziale e, dunque, l'effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni contrattuali, aventi tutte pari dignità e forza vincolante.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, non risulta che l'AIR/2006 sia stato oggetto di disdetta e non è nemmeno in contestazione la mancata approvazione, in sua sostituzione, del nuovo AIR;
pertanto, ai sensi dell'art. 1.2, deve ritenersi che le clausole contrattuali dell'AIR/2006 siano tuttora in vigore, per effetto del tacito rinnovo di anno in anno, e fino a quando non siano sostituite dal nuovo
AIR. Parte Nella Determinazione dirigenziale GASBES n. 54 del 21/02/2025, la stessa ricorrente, dato atto della mancata approvazione del nuovo AIR, richiama la Delibera del Direttore Generale n. 374 del 30/03/2015, in cui si stabiliva “di ripristinare gli istituti contrattuali previsti dall' con il ritorno ad una piena e integrale CP_6
applicazione degli stessi, a decorrere dagli emolumenti relativi al mese di giugno
2015”.
In ogni caso, l'eventuale contrasto con gli ACN/2022/2024 deve essere risolto nell'ambito del livello di contrattazione competente, sicché l'asserito potere/dovere di Parte disapplicazione non può essere invocato dalla ricorrente per incidere su istituti contrattuali la cui disciplina è riservata ad un livello di contrattazione, diverso da
Pag. 8 di 11 quello aziendale - nella fattispecie quello regionale;
vieppiù considerato che l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento nei rapporti convenzionali vale anche nel più ristretto ambito territoriale regionale.
In ultima analisi, in mancanza di una rinegoziazione del compenso, a livello di Parte contrattazione regionale, la sua riduzione, da parte della ricorrente, configura un atto unilaterale, in quanto tale illegittimo, perché il rapporto convenzionale non ha natura autoritativa, ma si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata.
In ordine al quantum debeatur, il numero degli accessi eseguiti da parte resistente non è in contestazione.
Pertanto, la quantificazione del credito retributivo, ottenuta moltiplicando l'importo di € 25,00 per il numero degli accessi, deve ritenersi corretta.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi esposte, dunque, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (studio, introduttiva e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pag. 9 di 11 Tali sono i motivi della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
-rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
59/2025, emesso dal Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. 152/2025 R.G.;
-condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 29.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 248/2025
TRA
(C.F./P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Felice Raimondi (C.F.: ). C.F._1
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Pierpaolo Andreoni (C.F.: ). C.F._3
Resistente/Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.04.2025, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto n. 59/2025, emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. 152/2025 R.G., con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 55.225,00 oltre interessi legali,
a titolo di compenso per l'Assistenza Ambulatoriale Programmata - AAP, prestata nelle annualità 2021-2022-2023-2024. Parte A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito la nullità dell'art. 24 dell'Accordo Integrativo Regionale – AIR, approvato con D.G.R. n. 532 del
22.05.2006, e la conseguente inapplicabilità del compenso pari ad € 25,00 per Contro accesso, dal medesimo previsto in relazione alle prestazioni di per sopravvenuto contrasto con l'art. 3 comma 4 dell'Allegato 9, di cui agli Accordi
Collettivi Nazionali - ACN del 28.04.2022 e del 25.07.2024, il quale prevede il minor Parte compenso pari ad € 18,90 per accesso: secondo l'esposizione della ricorrente,
l'eccepita inapplicabilità deriverebbe dalla prevalenza gerarchica della contrattazione nazionale sulla contrattazione regionale, da conformare con l'approvazione del nuovo Parte AIR, il cui iter sarebbe tuttora in corso;
in ragione di tanto, la resistente, in relazione alle annualità comprese tra il 2016 ed il 2025, ha affermato il diritto di ripetere la differenza di € 6,10 (€ 25,00 - € 18,90 = € 6,10) per accesso e, dunque, la complessiva somma di € 40.638,20. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“a) revocare il decreto ingiuntivo n. 59/2025 del 25/02/2025 RG n. 152/2025 provvedendo, anche mediante CTU se del caso, al ricalcolo delle somme spettanti al dott. per gli accessi di Assistenza Ambulatoriale Programmata CP_1 CP_2
applicando il compenso omnicomprensivo di € 18,90 per accesso;
b) dalla somma ricalcolata detrarre le somme indebitamente percepite dal dott. ed CP_1
Pag. 2 di 11 indicate nei conteggi che si depositano pari ad € 40.638,20 od altra accertata in corso di causa;
c) spese come per legge.”.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, quindi rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, per le causali riportate nella narrativa dell'atto, l'opposizione al decreto ingiuntivo Parte proposta dalla opponente e, per l'effetto, previo rigetto dell'opposizione stessa e della domanda di ripetizione di indebito avanzata confermare il decreto ingiuntivo n.
59/2025, emanato in relazione al procedimento monitorio in materia di lavoro n.
152/2025 R.G. del Lavoro presso il Tribunale di Vasto;
2) Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio.”.
In sede di prima udienza di trattazione del 11.06.2025, parte resistente/opposta ha confermato l'intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, della somma oggetto di Parte ingiunzione, come già dedotto dalla ricorrente in ricorso, ad eccezione degli interessi e delle spese del procedimento.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Deve premettersi che “L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa
Pag. 3 di 11 creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Tanto premesso, il petitum del giudizio richiede di accertare l'esistenza, in capo alla Parte ricorrente, dell'asserito potere/dovere di disapplicare l'art. 24 comma 2 lett. c) dell'AIR/2006, in virtù del sopravvenuto contrasto con gli ACN, applicabili ratione temporis alla presente controversia, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico alla base delle pretese fatte valere con l'odierna opposizione.
Preclaramente, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Sin dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita da convenzioni, conformi agli accordi collettivi nazionali, a pena di nullità (art. 48 L.
833/1978).
L'art. 8 del D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) ha ribadito il ruolo centrale della contrattazione collettiva, assegnando alla stessa il compito di: “1. … d ) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione;
una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f ); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f )”.
Pag. 4 di 11 Per quanto di interesse, ai sensi dell'art. 14 dell'ACN/2005: “
1. Gli Accordi
Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli dell'Accordo Collettivo Nazionale… 2. sono demandati alla trattativa regionale… i seguenti articoli ed Allegati ai fini della loro riorganizzazione e definizione: … Art. 51 – Assistenza al bambino con patologia cronica;
… Allegato E bis - Assistenza ambulatoriale ai bambini con patologia cronica…”; ai sensi dell'art. 51 dell'ACN/2005: “
1. L'assistenza a bambini con patologia cronica si esplica con le seguenti modalità: a) … b) … c) assistenza ambulatoriale programmata (vedi allegato E bis) 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1 è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere E) e E bis) del presente Accordo e fino a che essi non siano sostituiti da protocolli definiti nell'ambito degli Accordi regionali...”; ai sensi dell'art. 58 punto C dell'ACN/2005 (Quota variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione, concordata a livello regionale e/o aziendale, comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico…): “… 3. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai pediatri di libera scelta sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico di cui all' art. 51 e dei rispettivi allegati, secondo quanto stabilito dagli accordi regionali.”; ai sensi dell'Allegato E bis dell'ACN/2005 (Assistenza ambulatoriale a bambini con patologia cronica): “… 3. Le Regioni, nell'ambito degli accordi decentrati definiscono le procedure per l'attivazione dell'assistenza, i compensi economici e le modalità di pagamento… Al pediatra oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di regola ammontante a € 18,90 per accesso.”.
Pag. 5 di 11 Ne consegue che la “quota per servizi” del trattamento economico dei pediatri di libera scelta è definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale, come confermato nell'art. 44 dell' (triennio 2016-2018) e dell CP_3 CP_4
(triennio 2019-2021), tuttora in vigore.
In linea con il quadro normativo richiamato, la Regione Abruzzo, nell'ambito della contrattazione decentrata di secondo livello, ha stabilito il compenso per le prestazioni di AAP in misura pari ad € 25,00 per accesso, in luogo del minor compenso di € 18,90 già previsto nell'Allegato E bis dell'ACN/2005: ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) dell'AIR/2006 “… c) Al , oltre Parte_3
all'ordinario trattamento economico, è corrisposto un compenso omnicomprensivo di
€ 25,00 per accesso… f) la liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni…”; inoltre, ai sensi dell'art.
1.2 dell'AIR/2006 “…
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di approvazione della G.R. del presente Accordo integrativo, fino al rinnovo del medesimo… Qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente Accordo si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Accordo collettivo regionale.”.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, il rapporto intercorrente Parte tra il medico convenzionato e la ha natura libero professionale parasubordinata e si differenzia dal pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione, nel senso che opera nell'ambito del diritto privato ed assume nei confronti del Pt_4
medico convenzionato gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, non potendo, di contro, esercitare alcun potere autoritativo, oltre la sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi,
Pag. 6 di 11 sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti dal rapporto di lavoro, sicché i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 8632/1996; Cass. S.U. n. 813/1999;
Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. n. 13235/2009).
Ciò posto, va anzitutto evidenziato che l'asserita nullità dell'art. 24 comma 2 lett. c) dell'AIR/2006 in relazione all'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, per violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale, non sussiste.
Invero, la nullità è comunemente una patologia genetica e – per quanto qui interessa - sanziona le clausole della contrattazione integrativa che, sin dal momento della sottoscrizione, risultino essere in contrasto con la contrattazione nazionale (Cass. n.
4521/2023).
Alla luce del quadro normativo primario e secondario sopra richiamato, tale ipotesi non ricorre, nella misura in cui l'art. 24 comma 2 lett. c) dell'AIR/2006 non risulta in contrasto con l sul punto non vi è contestazione. CP_5
Non può nemmeno affermarsi, in linea generale, la prevalenza gerarchica della contrattazione nazionale sulla contrattazione regionale.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio per cui
“Anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di
Pag. 7 di 11 soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia
(e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. n. 8892/2017, n.
13544/2008). Ne deriva che il contrasto tra contratti collettivi di diverso livello va risolto valorizzando l'autonomia negoziale e, dunque, l'effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni contrattuali, aventi tutte pari dignità e forza vincolante.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, non risulta che l'AIR/2006 sia stato oggetto di disdetta e non è nemmeno in contestazione la mancata approvazione, in sua sostituzione, del nuovo AIR;
pertanto, ai sensi dell'art. 1.2, deve ritenersi che le clausole contrattuali dell'AIR/2006 siano tuttora in vigore, per effetto del tacito rinnovo di anno in anno, e fino a quando non siano sostituite dal nuovo
AIR. Parte Nella Determinazione dirigenziale GASBES n. 54 del 21/02/2025, la stessa ricorrente, dato atto della mancata approvazione del nuovo AIR, richiama la Delibera del Direttore Generale n. 374 del 30/03/2015, in cui si stabiliva “di ripristinare gli istituti contrattuali previsti dall' con il ritorno ad una piena e integrale CP_6
applicazione degli stessi, a decorrere dagli emolumenti relativi al mese di giugno
2015”.
In ogni caso, l'eventuale contrasto con gli ACN/2022/2024 deve essere risolto nell'ambito del livello di contrattazione competente, sicché l'asserito potere/dovere di Parte disapplicazione non può essere invocato dalla ricorrente per incidere su istituti contrattuali la cui disciplina è riservata ad un livello di contrattazione, diverso da
Pag. 8 di 11 quello aziendale - nella fattispecie quello regionale;
vieppiù considerato che l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento nei rapporti convenzionali vale anche nel più ristretto ambito territoriale regionale.
In ultima analisi, in mancanza di una rinegoziazione del compenso, a livello di Parte contrattazione regionale, la sua riduzione, da parte della ricorrente, configura un atto unilaterale, in quanto tale illegittimo, perché il rapporto convenzionale non ha natura autoritativa, ma si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata.
In ordine al quantum debeatur, il numero degli accessi eseguiti da parte resistente non è in contestazione.
Pertanto, la quantificazione del credito retributivo, ottenuta moltiplicando l'importo di € 25,00 per il numero degli accessi, deve ritenersi corretta.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi esposte, dunque, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (studio, introduttiva e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pag. 9 di 11 Tali sono i motivi della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
-rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
59/2025, emesso dal Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. 152/2025 R.G.;
-condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11