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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. D'arcangelo ricorrente contro con l'avv. Battiato CP_1
convenuto avente ad oggetto: reddito di cittadinanza
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.3.24, la ricorrente chiedeva accertarsi che non vi è stato alcun indebito con riferimento al reddito di cittadinanza percepito non essendovi alcuna falsa dichiarazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare.
CP_ Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*************
La domanda è fondata.
La revoca del reddito di cittadinanza scaturisce dal fatto che la ricorrente al momento della domanda ha dichiarato che il proprio nucleo familiare fosse composto dalla stessa e dai due figli, e non anche dal marito, dal quale si era prima separata nel 2020 come da omologa del Tribunale di
Taranto n.14932/20. Tuttavia l'ex marito della ricorrente, non ha effettuato il Testimone_1 cambio della propria residenza spostandola sempre nell'ambito del Comune di Martina Franca da via cantore 56 in via Aspromonte, ove era da tempo domiciliato, sicchè al momento della domanda effettivamente risultava ancora residente con il suo vecchio nucleo familiare.
L' sostiene che il cambio di residenza debba essere certificato da apposito verbale della Polizia CP_1
municipale, mancando il quale nel caso di specie mancherebbe anche il cambio di residenza.
Tuttavia deve valorizzarsi in questa fattispecie particolare la circostanza che non si può imputare l'inerzia dell'ex consorte alla ricorrente né il ritardo nell'adempimento burocratico da parte del
Comune stesso con la conseguenza che il reddito di cittadinanza andava corrisposto alla stessa e non doveva essere revocato. In particolare risulta agli atti e segnatamente dalla richiesta di archiviazion della querela per maltrattamenti sporta dalla ricorrente nei confronti dell'ex coniuge che comunque gli stessi non convivevano di fatto da tre anni, ossia dal momento della separazione giudiziale.
Le spese tuttavia devono essere compensate in ragione del fatto che l' non poteva essere a CP_1
conoscenza né della separazione né della correttezza dello stato di famiglia dichiarato in DSU, in assenza di una comunicazione ufficiale da parte della ricorrente e dell'attivazione dei rimedi previsti avverso le omissioni del Comune. In sostanza, basandosi sulla circostanza che per la certificazione di residenza l'ex marito conviveva ancora con la ricorrente, l' non poteva far CP_1
altro che accertare la discordanza tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle certificazioni.
Alcuna responsabilità, pertanto, può essere attribuita all' in odine all'interruzione CP_1 dell'erogazione del reddito di cittadinanza e in ordine alla richiesta di restituzione dell'indebito.
Correttamente, pertanto, va riconosciuto il diritto della odierna reclamante alla percezione del reddito di cittadinanza, annullando l'indebito formatosi e condannando l' CP_1 all'erogazione del beneficio, ma le spese devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che non vi è alcun indebito della ricorrente e che la stessa ha diritto al reddito di cittadinanza, condanna l' al ripristino della CP_1
prestazione e al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori come per legge;
2. spese compensate.
Taranto, 20.1.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. D'arcangelo ricorrente contro con l'avv. Battiato CP_1
convenuto avente ad oggetto: reddito di cittadinanza
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6.3.24, la ricorrente chiedeva accertarsi che non vi è stato alcun indebito con riferimento al reddito di cittadinanza percepito non essendovi alcuna falsa dichiarazione relativa alla composizione del proprio nucleo familiare.
CP_ Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*************
La domanda è fondata.
La revoca del reddito di cittadinanza scaturisce dal fatto che la ricorrente al momento della domanda ha dichiarato che il proprio nucleo familiare fosse composto dalla stessa e dai due figli, e non anche dal marito, dal quale si era prima separata nel 2020 come da omologa del Tribunale di
Taranto n.14932/20. Tuttavia l'ex marito della ricorrente, non ha effettuato il Testimone_1 cambio della propria residenza spostandola sempre nell'ambito del Comune di Martina Franca da via cantore 56 in via Aspromonte, ove era da tempo domiciliato, sicchè al momento della domanda effettivamente risultava ancora residente con il suo vecchio nucleo familiare.
L' sostiene che il cambio di residenza debba essere certificato da apposito verbale della Polizia CP_1
municipale, mancando il quale nel caso di specie mancherebbe anche il cambio di residenza.
Tuttavia deve valorizzarsi in questa fattispecie particolare la circostanza che non si può imputare l'inerzia dell'ex consorte alla ricorrente né il ritardo nell'adempimento burocratico da parte del
Comune stesso con la conseguenza che il reddito di cittadinanza andava corrisposto alla stessa e non doveva essere revocato. In particolare risulta agli atti e segnatamente dalla richiesta di archiviazion della querela per maltrattamenti sporta dalla ricorrente nei confronti dell'ex coniuge che comunque gli stessi non convivevano di fatto da tre anni, ossia dal momento della separazione giudiziale.
Le spese tuttavia devono essere compensate in ragione del fatto che l' non poteva essere a CP_1
conoscenza né della separazione né della correttezza dello stato di famiglia dichiarato in DSU, in assenza di una comunicazione ufficiale da parte della ricorrente e dell'attivazione dei rimedi previsti avverso le omissioni del Comune. In sostanza, basandosi sulla circostanza che per la certificazione di residenza l'ex marito conviveva ancora con la ricorrente, l' non poteva far CP_1
altro che accertare la discordanza tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle certificazioni.
Alcuna responsabilità, pertanto, può essere attribuita all' in odine all'interruzione CP_1 dell'erogazione del reddito di cittadinanza e in ordine alla richiesta di restituzione dell'indebito.
Correttamente, pertanto, va riconosciuto il diritto della odierna reclamante alla percezione del reddito di cittadinanza, annullando l'indebito formatosi e condannando l' CP_1 all'erogazione del beneficio, ma le spese devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che non vi è alcun indebito della ricorrente e che la stessa ha diritto al reddito di cittadinanza, condanna l' al ripristino della CP_1
prestazione e al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori come per legge;
2. spese compensate.
Taranto, 20.1.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE