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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16456 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 30476 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù della Parte_1 C.F._1
procura posta su foglio separato e congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo
CO e RL AR presso il cui studio in Roma, alla via Italo RL Falbo 22 è
elettivamente domiciliata.
OPPONENTE
E
Per (P. IVA ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Delle Tre Madonne n. 8
OPPOSTO
1 CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
In data 10.06.2024, la notificava un atto di precetto in Controparte_1
rinnovazione e contestuale rinuncia alla procedura esecutiva n. 2591/2024 R.G., con il quale, riferendo di essere creditrice della Sig.ra della somma di € Parte_1
6.036,48 a titolo di spese legali così come liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione
all'esito del giudizio n. 34310/2019 R.G., rinnovava l'atto di precetto del 28.07.2023. Con
lo stesso atto sopra richiamato, la nel rammentare che, pur Controparte_1
essendo il titolo sopra richiamato essere stato azionato ritualmente, comunicava alla obbligata di intendere rinunciare alla procedura esecutiva (conseguente al precetto del
28.07.2023), pendente innanzi al Tribunale di Roma con il n. 2591/2024 R.G..
proponeva opposizione ritenendo il richiamato atto di precetto in Parte_1
rinnovazione illegittimo per i seguenti motivi:
-Difetto di ius postulandi in capo al procuratore procedente
-Inammissibilità della proposizione dell'esecuzione in pendenza di procedimento esecutivo
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del suesteso atto di opposizione ex art. 617 c.p.c. e dei motivi sopra dispiegati, dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 10.06.2024. Vinte le spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatarii”
Si costituiva ritualmente parte opposta prendendo specifica posizione nella propria comparsa rispetto alle contestazioni sollevate dall'opponente e rassegnando le seguenti conclusioni:
2 Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così decidere:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso in opposizione promosso dalla Sig.ra perché destituito di fondamento in fatto ed in Pt_1
diritto, confermando integralmente il precetto opposto;
2. In ogni caso accertare e dichiarare il perdurante diritto di a ricevere dalla Sig.ra le Controparte_1 Pt_1
spese di lite liquidate dall'ordinanza n. 25836/22 della Corte di Cassazione e, per l'effetto, condannare l'odierna opponente al pagamento dell'importo di € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
e accessori come per legge, oltre spese di precetto e di interessi dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
3. Condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
La causa di natura documentale veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Andiamo per ordine.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione va interamente qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c perché inerisce ad irregolarità formali del precetto.
Trattasi comunque di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e
3 processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
La prima motivazione va disattesa.
Senza entrare nel merito della questione sollevata va rilevato che lo scrivente giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la Corte di Cassazione (cfr.
sent. n. 8213/2012) ha affermato che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare
stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia".
. Va comunque rammentato che la Riforma Cartabia, che, come noto, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, ha espressamente previsto nell'art. 182 cpc anche il riferimento all'ipotesi di “mancanza della procura al difensore”, in tal modo estendendo “il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza” (cfr. ex multiis Cass.
Sentenza n. 28251 del 09/10/2023).
L'orientamento prevalente è che il precetto sia valido anche senza procura, poiché può
essere sottoscritto personalmente dal creditore.La procura può essere conferita successivamente e ratificata dal cliente.
Nel caso in questione si ritiene sia intervenuta sanatoria in sede di opposizione con la costituzione in giudizio del legale ,in tal caso obbigatoriamente munito della necessaria procura rilasciatagli dal creditore. (cass 10497/2006)
Passando al secondo motivo.
4 Il procedimento esecutivo richiamato è stato oggetto di espressa rinuncia da parte della parte opposta
Tale rinuncia è stata tempestivamente depositata nel fascicolo telematico del procedimento R.G.e. n. 2591/2024 che, con ordinanza del 28/8/2024, è stato dichiarato estinto.
Non vi è rischio di duplicazione di procedure esecutive con lo stesso titolo
Si conviene con parte opposta quando afferma che la manifestazione di volontà
espressa dal creditore è condizione sufficiente e necessaria per il perfezionamento degli effetti dell'atto di rinuncia, in quanto il provvedimento del Giudice è unicamente destinato alla ricognizione di una estinzione già verificatasi.
La rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate.
Anche la seconda motivazione addotta va disattesa e l'opposizione va quindi rigettata.
Non vi è assolutamente lite temeraria. Vi è giurisprudenza alternativa in merito al vizio di procura.
Le spese di lite sono liquidate ai minimi tariffari per la lieve difficoltà del presente procedimento e per la lieve entità dell'importo precettato. Non viene liquidata l'attività
istruttoria in quanto non esplettata.
Pertanto,la fase trattazione/istruttoria è liquidata alla metà
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Rigetta l'opposizione per i motivi sopra esposti e dichiara la nullità del precetto.
5 2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
che liquida in Euro 2.120,00 ,oltre iva (se dovuta)e Controparte_1
cassa avvocati e spese generali a favore di Controparte_1
Roma 21.11.2025
Il
Giudice on
RA RU
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 30476 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù della Parte_1 C.F._1
procura posta su foglio separato e congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo
CO e RL AR presso il cui studio in Roma, alla via Italo RL Falbo 22 è
elettivamente domiciliata.
OPPONENTE
E
Per (P. IVA ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Delle Tre Madonne n. 8
OPPOSTO
1 CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
In data 10.06.2024, la notificava un atto di precetto in Controparte_1
rinnovazione e contestuale rinuncia alla procedura esecutiva n. 2591/2024 R.G., con il quale, riferendo di essere creditrice della Sig.ra della somma di € Parte_1
6.036,48 a titolo di spese legali così come liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione
all'esito del giudizio n. 34310/2019 R.G., rinnovava l'atto di precetto del 28.07.2023. Con
lo stesso atto sopra richiamato, la nel rammentare che, pur Controparte_1
essendo il titolo sopra richiamato essere stato azionato ritualmente, comunicava alla obbligata di intendere rinunciare alla procedura esecutiva (conseguente al precetto del
28.07.2023), pendente innanzi al Tribunale di Roma con il n. 2591/2024 R.G..
proponeva opposizione ritenendo il richiamato atto di precetto in Parte_1
rinnovazione illegittimo per i seguenti motivi:
-Difetto di ius postulandi in capo al procuratore procedente
-Inammissibilità della proposizione dell'esecuzione in pendenza di procedimento esecutivo
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del suesteso atto di opposizione ex art. 617 c.p.c. e dei motivi sopra dispiegati, dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 10.06.2024. Vinte le spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatarii”
Si costituiva ritualmente parte opposta prendendo specifica posizione nella propria comparsa rispetto alle contestazioni sollevate dall'opponente e rassegnando le seguenti conclusioni:
2 Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così decidere:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso in opposizione promosso dalla Sig.ra perché destituito di fondamento in fatto ed in Pt_1
diritto, confermando integralmente il precetto opposto;
2. In ogni caso accertare e dichiarare il perdurante diritto di a ricevere dalla Sig.ra le Controparte_1 Pt_1
spese di lite liquidate dall'ordinanza n. 25836/22 della Corte di Cassazione e, per l'effetto, condannare l'odierna opponente al pagamento dell'importo di € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
e accessori come per legge, oltre spese di precetto e di interessi dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
3. Condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
La causa di natura documentale veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Andiamo per ordine.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione va interamente qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c perché inerisce ad irregolarità formali del precetto.
Trattasi comunque di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e
3 processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
La prima motivazione va disattesa.
Senza entrare nel merito della questione sollevata va rilevato che lo scrivente giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la Corte di Cassazione (cfr.
sent. n. 8213/2012) ha affermato che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare
stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia".
. Va comunque rammentato che la Riforma Cartabia, che, come noto, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, ha espressamente previsto nell'art. 182 cpc anche il riferimento all'ipotesi di “mancanza della procura al difensore”, in tal modo estendendo “il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza” (cfr. ex multiis Cass.
Sentenza n. 28251 del 09/10/2023).
L'orientamento prevalente è che il precetto sia valido anche senza procura, poiché può
essere sottoscritto personalmente dal creditore.La procura può essere conferita successivamente e ratificata dal cliente.
Nel caso in questione si ritiene sia intervenuta sanatoria in sede di opposizione con la costituzione in giudizio del legale ,in tal caso obbigatoriamente munito della necessaria procura rilasciatagli dal creditore. (cass 10497/2006)
Passando al secondo motivo.
4 Il procedimento esecutivo richiamato è stato oggetto di espressa rinuncia da parte della parte opposta
Tale rinuncia è stata tempestivamente depositata nel fascicolo telematico del procedimento R.G.e. n. 2591/2024 che, con ordinanza del 28/8/2024, è stato dichiarato estinto.
Non vi è rischio di duplicazione di procedure esecutive con lo stesso titolo
Si conviene con parte opposta quando afferma che la manifestazione di volontà
espressa dal creditore è condizione sufficiente e necessaria per il perfezionamento degli effetti dell'atto di rinuncia, in quanto il provvedimento del Giudice è unicamente destinato alla ricognizione di una estinzione già verificatasi.
La rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate.
Anche la seconda motivazione addotta va disattesa e l'opposizione va quindi rigettata.
Non vi è assolutamente lite temeraria. Vi è giurisprudenza alternativa in merito al vizio di procura.
Le spese di lite sono liquidate ai minimi tariffari per la lieve difficoltà del presente procedimento e per la lieve entità dell'importo precettato. Non viene liquidata l'attività
istruttoria in quanto non esplettata.
Pertanto,la fase trattazione/istruttoria è liquidata alla metà
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Rigetta l'opposizione per i motivi sopra esposti e dichiara la nullità del precetto.
5 2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
che liquida in Euro 2.120,00 ,oltre iva (se dovuta)e Controparte_1
cassa avvocati e spese generali a favore di Controparte_1
Roma 21.11.2025
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