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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1487/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/11/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11/06/2025 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DELLA MARCA CARMELA, tendente ad
[...] ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NI (CE) in data
06/09/2014; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (13/12/2011) e (04/11/2015); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 09/10/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi, vivranno separati e saranno liberi di fissare dove riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio:
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
2
4. I figli minori e resteranno collocati presso la Persona_3 Per_2 residenza del padre, il quale continuerà ad occuparsene, sia in termini di sostentamento economico che in termini affettivi, come sino ad oggi;
5. La sig.ra potrà contribuire economicamente alle necessità dei figli, Pt_1 liberamente e compatibilmente con le sue disponibilità;
6. La madre, potrà avere i figli con sé compatibilmente con gli impegni dei minori, scolastici ed extra scolastici, in luogo pubblico o anche presso
l'abitazione della sig.ra , senza la presenza del compagno, sig. di due volte a Pt_1 CP_1 Per_4 settimana, il mercoledì ed il sabato, nel periodo estivo dalle ore 19.00 alle 20.00 e nel periodo invernale dalle ore
18.00 alle ore 19.00;
7. I minori trascorreranno con la madre il 24-25-26 e 31 dicembre, nonché il
1 ed il 6 gennaio solo la mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00, lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua;
8. I minori trascorreranno con la madre 7 giorni anche non consecutivi, senza pernottamento, fra il mese di luglio ed il mese di agosto da concordarsi fra i coniugi;
9. Per il compleanno dei minori, la madre potrà trascorrere con i figli due ore da concordarsi tra i coniugi;
10. Per il compleanno della sig.ra , i minori trascorreranno con la stessa il Pt_1 pranzo o la cena, sempre da concordarsi tra i coniugi.
11. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi con la separazione. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole, tenuto conto anche della condizioni di invalidità della ricorrente;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NI (CE) il 06/09/2014 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] A CANCELLO (CE) l'08/04/1992, alle Parte_2 condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DD (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 75, parte II, serie A, anno
2014); 3
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1487/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/11/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11/06/2025 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DELLA MARCA CARMELA, tendente ad
[...] ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NI (CE) in data
06/09/2014; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (13/12/2011) e (04/11/2015); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 09/10/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi, vivranno separati e saranno liberi di fissare dove riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio:
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
2
4. I figli minori e resteranno collocati presso la Persona_3 Per_2 residenza del padre, il quale continuerà ad occuparsene, sia in termini di sostentamento economico che in termini affettivi, come sino ad oggi;
5. La sig.ra potrà contribuire economicamente alle necessità dei figli, Pt_1 liberamente e compatibilmente con le sue disponibilità;
6. La madre, potrà avere i figli con sé compatibilmente con gli impegni dei minori, scolastici ed extra scolastici, in luogo pubblico o anche presso
l'abitazione della sig.ra , senza la presenza del compagno, sig. di due volte a Pt_1 CP_1 Per_4 settimana, il mercoledì ed il sabato, nel periodo estivo dalle ore 19.00 alle 20.00 e nel periodo invernale dalle ore
18.00 alle ore 19.00;
7. I minori trascorreranno con la madre il 24-25-26 e 31 dicembre, nonché il
1 ed il 6 gennaio solo la mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00, lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua;
8. I minori trascorreranno con la madre 7 giorni anche non consecutivi, senza pernottamento, fra il mese di luglio ed il mese di agosto da concordarsi fra i coniugi;
9. Per il compleanno dei minori, la madre potrà trascorrere con i figli due ore da concordarsi tra i coniugi;
10. Per il compleanno della sig.ra , i minori trascorreranno con la stessa il Pt_1 pranzo o la cena, sempre da concordarsi tra i coniugi.
11. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi con la separazione. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole, tenuto conto anche della condizioni di invalidità della ricorrente;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NI (CE) il 06/09/2014 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] A CANCELLO (CE) l'08/04/1992, alle Parte_2 condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DD (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 75, parte II, serie A, anno
2014); 3
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese