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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2224 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2224/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
all'esito dell'udienza camerale del 2.10.2025; promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE S. PANAGIA N.
136/E, presso lo studio dell'avv. ELIA CRISTINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a[...], elettivamente domiciliato in US, VIA S.S.
ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 2.7.2024);
***
All'udienza del 2.10.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 23.7.1994 con
, dalla cui unione sono nati i figli il 7.7.1995 e il 2.4.1999, CP_1 Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Esponeva, altresì, la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita munito del nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Siracusa in data 27.12.2019.
Chiedeva, inoltre, di revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Augusta, via Amara n. 8,
“disposta in favore dei figli” per abitarla insieme al padre, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, al fine di poterla mettere in vendita come da accordi raggiunti in sede di separazione.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio svolta dalla ricorrente, ma chiedeva che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore suo e dei figli.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 18.9.2025, compariva la sola ricorrente che, sentita dal Giudice, insisteva in ricorso;
all'udienza del 2.10.2025 il resistente dichiarava di aderire alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, precisando, altresì, che non avrebbe per questo dismesso il compossesso.
Il Giudice, quindi, preso atto della comune volontà delle parti che dichiaravano “di voler procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e di essere concordi nella revoca dell'assegnazione della casa familiare a ”, e ritenuto di non dover assumere CP_1 provvedimenti temporanei ed urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione consensuale raggiunto in sede di negoziazione pagina 2 di 4 assistita dalle parti in causa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Il Collegio, prendendo atto del venir meno del contrasto tra le parti in ordine all'assegnazione della casa familiare e della comune volontà espressa di revoca della sua assegnazione a , CP_1 dispone in conformità.
Mentre, nessuna determinazione dovrà assumere circa il diritto o meno di a mantenere CP_1 il possesso dell'immobile, trattandosi di questione da proporre in altra sede.
Le spese processuali.
In ordine alle spese processuali dovrà applicarsi il criterio di soccombenza virtuale, per cui esse vanno poste a carico di . CP_1
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 23.7.1994 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta dell'anno 1994
(Anno 1994 – n. 81 – Parte II – Serie A), in conformità all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 2.10.2025; revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Augusta, via Amara n. 8, a favore di;
CP_1 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di US di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Condanna a corrispondere in favore della ricorrente le spese di lite, liquidate nella CP_1 somma di €. 2.768,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
16.10.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2224/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
all'esito dell'udienza camerale del 2.10.2025; promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE S. PANAGIA N.
136/E, presso lo studio dell'avv. ELIA CRISTINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a[...], elettivamente domiciliato in US, VIA S.S.
ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 2.7.2024);
***
All'udienza del 2.10.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 23.7.1994 con
, dalla cui unione sono nati i figli il 7.7.1995 e il 2.4.1999, CP_1 Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Esponeva, altresì, la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita munito del nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Siracusa in data 27.12.2019.
Chiedeva, inoltre, di revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Augusta, via Amara n. 8,
“disposta in favore dei figli” per abitarla insieme al padre, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, al fine di poterla mettere in vendita come da accordi raggiunti in sede di separazione.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio svolta dalla ricorrente, ma chiedeva che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore suo e dei figli.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 18.9.2025, compariva la sola ricorrente che, sentita dal Giudice, insisteva in ricorso;
all'udienza del 2.10.2025 il resistente dichiarava di aderire alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, precisando, altresì, che non avrebbe per questo dismesso il compossesso.
Il Giudice, quindi, preso atto della comune volontà delle parti che dichiaravano “di voler procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e di essere concordi nella revoca dell'assegnazione della casa familiare a ”, e ritenuto di non dover assumere CP_1 provvedimenti temporanei ed urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione consensuale raggiunto in sede di negoziazione pagina 2 di 4 assistita dalle parti in causa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Il Collegio, prendendo atto del venir meno del contrasto tra le parti in ordine all'assegnazione della casa familiare e della comune volontà espressa di revoca della sua assegnazione a , CP_1 dispone in conformità.
Mentre, nessuna determinazione dovrà assumere circa il diritto o meno di a mantenere CP_1 il possesso dell'immobile, trattandosi di questione da proporre in altra sede.
Le spese processuali.
In ordine alle spese processuali dovrà applicarsi il criterio di soccombenza virtuale, per cui esse vanno poste a carico di . CP_1
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 23.7.1994 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta dell'anno 1994
(Anno 1994 – n. 81 – Parte II – Serie A), in conformità all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 2.10.2025; revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Augusta, via Amara n. 8, a favore di;
CP_1 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di US di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Condanna a corrispondere in favore della ricorrente le spese di lite, liquidate nella CP_1 somma di €. 2.768,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
16.10.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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