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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa AN Di UR in data 28/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.3377/2023R.g.
Tra
n.10/06/1941 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Vecchione Emma
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t. Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Anna Oliva
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 15/06/2023, depositato in data 15/06/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: accogliere il presente ricorso, accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità e l'infondatezza dell 'azione di recupero operata dall e per l'effetto, annullare il provvedimento CP_1 dell' emesso in data 21.03.2023, anche in applicazione della sanatoria CP_1 prevista dall'art.13 L.412/91; ordinare all 'Istituto resistente di non attuale alcuna azione di recupero nei confronti della Sig.ra sulla Parte_1 pensione SO n.28443808, unica fonte di reddito, nonché condannare l' CP_1 alla restituzione delle somme illegit timamente trattenute ab initio dall'Ente e fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice, oltre prestazioni accessorie
l , in p.l.r.p.t. dom.to ut sopra alle spese e Controparte_2 CP_1
1 competenze di lite con attribuzione separata al sottoscritto avvocato anticipatario.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria difensiva.
Il Giudice scrivente – designato alla trattazione del giudizio ai sensi dell'art.3, DL. 117/2025 – ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 23.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
Sul punto giova preliminarmente rilevare che la L. n. 88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.; pertanto, le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di "errore di qualsiasi natura" commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato (ipotesi, quest'ultima, che nella specie, sussiste).
La Corte di cassazione si è recentemente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n.
16088) ed ha sottolineato come, proprio in materia d'indebito assistenziale, "non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale". Il
Supremo Collegio, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità "In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali,
Pag. 2 di 4 abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i dati rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato CP_1 CP_1 nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso ("Infine va osservato che in casi simili (secondo una CP_1 considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone)".
Nel caso di specie l'indebito oggetto di causa, numero 17562320, di importo pari ad euro
19.489,29 è relativo alla pensione CAT. SO n. 28443808 di cui è beneficiaria Parte_1
e riguarda il periodo dallo 01.01.2014 al 31.12.2022. L'indebito deriva una
[...] ricostituzione a seguito di domanda per ottenimento della maggiorazione sociale, presentata dall' odierna ricorrente in data 09.02.2023, come dedotto da parte resistente, sulla pensione ai superstiti di cui la stessa è titolare, liquidata a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Tale prestazione, spetta in caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'Istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge del 21
Pag. 3 di 4 luglio 1965 n.903, quando il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensioni di invalidità).
La prestazione de qua, essendo legata al reddito nella determinazione del quantum, prevede, dunque, l'obbligo di comunicazione dei redditi in capo al percipiente.
Sull'istante grava, quindi, l'onere di dichiarazione reddituale, ex articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14. Tale onere non è stato assolto dalla parte istante, come emerge dagli atti di causa.
In virtù delle suesposte considerazioni, il ricorso va dunque rigettato in quanto infondato. Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle stesse.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Nola, 28 ottobre 2025
Il Giudice
AN Di UR
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