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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/11/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa LA NO, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5791/2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. G. Termini;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
Resistente contumace NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. S. Cerrone, in
[...] virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249016617476/000, notifica il 21.11.2024, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420020043336081000, notificata 30.11.2002, di €
12.954,33.
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e per violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/99, ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando sul punto l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Pur se regolarmente citata in giudizio, non si è costituita la che, pertanto, è rimasta Controparte_2
contumace.
Si è costituita in giudizio, altresì, che, oltre ad eccepire il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per tardività della domanda ai sensi del d.lgs. n.
46/99.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. *******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile
[...]
Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' e dell' CP_1 Controparte_3
, secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non
[...]
può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione della cartella indicata nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, i crediti previdenziali, indicati nella cartella di pagamento predetta, risultano prescritti così dovendosi ritenere fondata la relativa eccezione.
Alla luce delle considerazioni espresse, in accoglimento della opposizione, va dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alla cartella citata.
Le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'ente impositore e di CP_2
Le spese in questione, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità a Sezioni
Unite sopra richiamato, vanno integralmente compensate nei confronti di Controparte_3
.
[...]
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del credito previdenziale riportato nell'intimazione di pagamento n. 09420249016617476/000, in relazione alla cartella di pagamento n.
09420020043336081000.
CP_ Condanna l' e in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., al pagamento in favore CP_2 del ricorrente delle spese di lite che si liquidano € 43,00 per spese, e in € 2.540,00 per onorari, oltre
Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nei confronti dell' . Controparte_6
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/11/2025
Il Giudice
LA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa LA NO, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5791/2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. G. Termini;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
Resistente contumace NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. S. Cerrone, in
[...] virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249016617476/000, notifica il 21.11.2024, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420020043336081000, notificata 30.11.2002, di €
12.954,33.
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e per violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/99, ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando sul punto l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Pur se regolarmente citata in giudizio, non si è costituita la che, pertanto, è rimasta Controparte_2
contumace.
Si è costituita in giudizio, altresì, che, oltre ad eccepire il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per tardività della domanda ai sensi del d.lgs. n.
46/99.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. *******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile
[...]
Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' e dell' CP_1 Controparte_3
, secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non
[...]
può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione della cartella indicata nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, i crediti previdenziali, indicati nella cartella di pagamento predetta, risultano prescritti così dovendosi ritenere fondata la relativa eccezione.
Alla luce delle considerazioni espresse, in accoglimento della opposizione, va dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alla cartella citata.
Le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'ente impositore e di CP_2
Le spese in questione, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità a Sezioni
Unite sopra richiamato, vanno integralmente compensate nei confronti di Controparte_3
.
[...]
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del credito previdenziale riportato nell'intimazione di pagamento n. 09420249016617476/000, in relazione alla cartella di pagamento n.
09420020043336081000.
CP_ Condanna l' e in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., al pagamento in favore CP_2 del ricorrente delle spese di lite che si liquidano € 43,00 per spese, e in € 2.540,00 per onorari, oltre
Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nei confronti dell' . Controparte_6
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/11/2025
Il Giudice
LA NO