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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/08/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4346 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto titoli di credito
t r a
, c.f. , elettivamente domiciliata in Salerno alla Parte_1 C.F._1
Via S. Robertelli 17/A, unitamente all'Avv. Tommaso Schiano di Cola che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- attrice -
e
in persona del legale rapp.te p.t., c.f. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Adelina Bianco ed elettivamente domiciliata in
Salerno, presso Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di Salerno -, via Paradiso di
Pastena snc
- convenuta–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di veder accertare la responsabilità esclusiva di , Controparte_1 CP_1 per aver i suoi incaricati omesso l'assolvimento dei dovuti obblighi di informazione e trasparenza, così inducendo in errore l'incolpevole attrice in ordine al periodo di fruttuosità dei buoni serie 1F8 e al relativo termine di prescrizione;
conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento del danno e, dunque, al rimborso integrale della somma complessiva di €. 14.439,12 oltre agli interessi ulteriori, fino all'effettivo soddisfo;
ovvero, in subordine, condannare la convenuta al pagamento della maggiore o minor somma ritenuta congrua e liquidata anche ex art. 1226 c.c.; con vittoria di spese e competenze per il giudizio.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: a) di essere intestataria del buono fruttifero n. 00001125484810408 e del buono fruttifero n. 00001125484710431, entrambi del valore facciale di €. 5.000,00, nonché del buono fruttifero n. 00001118947210331, del valore facciale di €. 2.500,00, tutti appartenenti alla serie 1F8 ed emessi il 18.04.2008; b) che nel mese di gennaio 2021 si recava presso l'Ufficio postale di Sarno/Episcopio, venendo a conoscenza, contrariamente a quanto le fosse stato in precedenza riferito, che non si trattava di buoni ordinari bensì di buoni della durata di diciotto mesi, prescritti, con conseguente impossibilità di riscossione;
d) di non aver incassato gli importi vantati nei termini di legge, perché non in possesso del foglio illustrativo né informata dai dipendenti di i quali, anzi, nel corso del 2019, la inducevano in errore, suggerendole CP_1
l'incasso anticipato di taluni buoni ordinari e non invece la riscossione dei buoni che erano sul punto di prescriversi;
e) che l'accaduto veniva rappresentato, senza esito, in sede di reclamo alle Poste ed innanzi Collegio di Napoli dell'Arbitro Bancario Finanziario.
Regolarmente si è costituita in giudizio la convenuta, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi e sull'assenza di qualsivoglia responsabilità imputabile alle atteso che l'attrice aveva a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni utili per CP_1 conoscere la durata dei titoli, le modalità e la tempistica utile per la riscossione.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata introitata a sentenza all'udienza del
02.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Risulta dalla documentazione in atti ed è incontestato tra le parti che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa, appartenenti alla serie 1F8, istituita con il D.M. del 6 ottobre 2004
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004-, sono stati emessi il
18/04/2008 ed avevano una durata di diciotto mesi, sicché sono scaduti, ossia hanno cessato di produrre interessi, il 18/10/09.
Difatti, il Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del
19/12/00 (G.U. 27/12/2000 n. 300) che, all'art. 8, co. 1, stabilisce che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
pag. 2/4 Pertanto, la data ultima di rimborso era il 19/10/19, oltre la quale i titoli si sono prescritti.
Nemmeno possono trovare accoglimento le doglianze sollevate dall'attrice.
Specificatamente: a) la mancata consegna del foglio informativo;
b) l'omessa indicazione sui buoni della data di scadenza e fruttuosità; c) la mancata segnalazione da parte dei dipendenti della convenuta della scadenza dei titoli.
In ordine a tali rilievi deve premettersi che i decreti ministeriali che disciplinano l'emissione delle diverse serie di buoni fruttiferi postali sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, risultando pertanto conoscibili da parte della generalità degli interessati. Sui sottoscrittori grava, dunque, l'onere di attivarsi al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dei titoli, ivi compresi la relativa scadenza e il termine di prescrizione entro il quale è possibile richiedere il rimborso del capitale nonché la corresponsione degli interessi maturati.
I decreti ministeriali, pertanto, costituiscono la fonte normativa primaria alla quale occorre riferirsi per determinare il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni appartenenti a ciascuna serie;
tanto, a prescindere dalle informazioni fornite dagli operatori – peraltro nemmeno identificati in atti – dall'omessa consegna del prospetto informativo relativo ai buoni e dall'assenza sui medesimi buoni dell'indicazione espressa della durata o della cessazione della fruttificazione la quale non può essere interpretata come causa di deroga alle disposizioni ministeriali, né come ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione, essendo onere, si ribadisce, del sottoscrittore di informarsi circa le caratteristiche della serie sottoscritta.
La negligente condotta della risparmiatrice esclude, pertanto, il nesso eziologico riguardo ai danni patrimoniali patiti dalla . Parte_1
Sicché, in ossequio quindi a quanto sin qui esposto, le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e di attività istruttoria
P.Q.M.
Il G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta le domande di parte attrice;
pag. 3/4 2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22.08.2025
pag. 4/4
IL GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4346 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto titoli di credito
t r a
, c.f. , elettivamente domiciliata in Salerno alla Parte_1 C.F._1
Via S. Robertelli 17/A, unitamente all'Avv. Tommaso Schiano di Cola che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- attrice -
e
in persona del legale rapp.te p.t., c.f. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Adelina Bianco ed elettivamente domiciliata in
Salerno, presso Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di Salerno -, via Paradiso di
Pastena snc
- convenuta–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di veder accertare la responsabilità esclusiva di , Controparte_1 CP_1 per aver i suoi incaricati omesso l'assolvimento dei dovuti obblighi di informazione e trasparenza, così inducendo in errore l'incolpevole attrice in ordine al periodo di fruttuosità dei buoni serie 1F8 e al relativo termine di prescrizione;
conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento del danno e, dunque, al rimborso integrale della somma complessiva di €. 14.439,12 oltre agli interessi ulteriori, fino all'effettivo soddisfo;
ovvero, in subordine, condannare la convenuta al pagamento della maggiore o minor somma ritenuta congrua e liquidata anche ex art. 1226 c.c.; con vittoria di spese e competenze per il giudizio.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: a) di essere intestataria del buono fruttifero n. 00001125484810408 e del buono fruttifero n. 00001125484710431, entrambi del valore facciale di €. 5.000,00, nonché del buono fruttifero n. 00001118947210331, del valore facciale di €. 2.500,00, tutti appartenenti alla serie 1F8 ed emessi il 18.04.2008; b) che nel mese di gennaio 2021 si recava presso l'Ufficio postale di Sarno/Episcopio, venendo a conoscenza, contrariamente a quanto le fosse stato in precedenza riferito, che non si trattava di buoni ordinari bensì di buoni della durata di diciotto mesi, prescritti, con conseguente impossibilità di riscossione;
d) di non aver incassato gli importi vantati nei termini di legge, perché non in possesso del foglio illustrativo né informata dai dipendenti di i quali, anzi, nel corso del 2019, la inducevano in errore, suggerendole CP_1
l'incasso anticipato di taluni buoni ordinari e non invece la riscossione dei buoni che erano sul punto di prescriversi;
e) che l'accaduto veniva rappresentato, senza esito, in sede di reclamo alle Poste ed innanzi Collegio di Napoli dell'Arbitro Bancario Finanziario.
Regolarmente si è costituita in giudizio la convenuta, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi e sull'assenza di qualsivoglia responsabilità imputabile alle atteso che l'attrice aveva a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni utili per CP_1 conoscere la durata dei titoli, le modalità e la tempistica utile per la riscossione.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata introitata a sentenza all'udienza del
02.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Risulta dalla documentazione in atti ed è incontestato tra le parti che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa, appartenenti alla serie 1F8, istituita con il D.M. del 6 ottobre 2004
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004-, sono stati emessi il
18/04/2008 ed avevano una durata di diciotto mesi, sicché sono scaduti, ossia hanno cessato di produrre interessi, il 18/10/09.
Difatti, il Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del
19/12/00 (G.U. 27/12/2000 n. 300) che, all'art. 8, co. 1, stabilisce che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
pag. 2/4 Pertanto, la data ultima di rimborso era il 19/10/19, oltre la quale i titoli si sono prescritti.
Nemmeno possono trovare accoglimento le doglianze sollevate dall'attrice.
Specificatamente: a) la mancata consegna del foglio informativo;
b) l'omessa indicazione sui buoni della data di scadenza e fruttuosità; c) la mancata segnalazione da parte dei dipendenti della convenuta della scadenza dei titoli.
In ordine a tali rilievi deve premettersi che i decreti ministeriali che disciplinano l'emissione delle diverse serie di buoni fruttiferi postali sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, risultando pertanto conoscibili da parte della generalità degli interessati. Sui sottoscrittori grava, dunque, l'onere di attivarsi al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dei titoli, ivi compresi la relativa scadenza e il termine di prescrizione entro il quale è possibile richiedere il rimborso del capitale nonché la corresponsione degli interessi maturati.
I decreti ministeriali, pertanto, costituiscono la fonte normativa primaria alla quale occorre riferirsi per determinare il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni appartenenti a ciascuna serie;
tanto, a prescindere dalle informazioni fornite dagli operatori – peraltro nemmeno identificati in atti – dall'omessa consegna del prospetto informativo relativo ai buoni e dall'assenza sui medesimi buoni dell'indicazione espressa della durata o della cessazione della fruttificazione la quale non può essere interpretata come causa di deroga alle disposizioni ministeriali, né come ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione, essendo onere, si ribadisce, del sottoscrittore di informarsi circa le caratteristiche della serie sottoscritta.
La negligente condotta della risparmiatrice esclude, pertanto, il nesso eziologico riguardo ai danni patrimoniali patiti dalla . Parte_1
Sicché, in ossequio quindi a quanto sin qui esposto, le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e di attività istruttoria
P.Q.M.
Il G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta le domande di parte attrice;
pag. 3/4 2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22.08.2025
pag. 4/4
IL GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino