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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Riconoscimento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha servizio militare prestato non pronunciato la seguente in costanza di rapporto di
SENTENZA impiego
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2228/2025 R.G. Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex
N. 2228/25 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 07.11.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento del servizio militare prestato non in CRONOLOGICO costanza di rapporto di impiego”; e vertente N. ______________ tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Esposito e C. REPERTORIO Parte_1
N. ______________ Santonicola del Foro di Torre Annunziata in virtù di mandato n. 144/2025 R.B.Lav. allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato, n. 7; Discussa nel termine del 07.11.2025
Ricorrente con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e
Controparte_1 [...]
[...]
p.t., rappresentato e difeso dal Dirigente p.t., dott. e dai Controparte_2Per_1
_________________ dott.ri e , elettivamente domiciliato presso
Persona_2 Per_3
l'Ufficio X in Salerno, Via Monticelli, Località Fuorni;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 2228/25 R.G. Miscia c/o pag. 1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 07.11.2025 la parte ricorrente ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 04.04.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare il diritto di esso ricorrente al riconoscimento, ai fini della valutazione del punteggio nelle graduatorie di terza fascia del personale AT per il triennio 2024-
2027, provincia di Salerno, del servizio militare prestato dal 2 ottobre
1991 al 19 ottobre 1992 presso l'Aeronautica Militare di Amendola,
Foggia, con l'attribuzione di 6 punti per anno di servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), per i profili professionali dichiarati in domanda, alla stregua del servizio militare svolto in costanza di nomina;
e, quindi, condannare l'Amministrazione resistente all'adozione degli atti necessari all'attribuzione in favore di esso ricorrente di ulteriori punti 6 per il servizio militare prestato e, di conseguenza, alla migliore ricollocazione nelle graduatorie di III fascia
AT per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico, Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso
(cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti), il
[...]
si costituiva tardivamente in giudizio in data 06.11.2025 Controparte_1
(udienza 07.11.2025) e impugnava l'avversa domanda, chiedendone il
Giudizio n. 2228/25 R.G. Miscia c/o pag. 2 Controparte_1 rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 07.11.2025 (da intendersi come termine finale dell'orario di apertura della Cancelleria, come fissato con decreto dal Capo dell'Ufficio ex art. 162 della legge n.
1196/1960: cfr. Cass. n. 17603/25 in data 15.04/30.06.2025, par. XXIII) la parte ricorrente ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
I. La domanda proposta da è fondata e, pertanto, va Parte_1
accolta.
Invero, in proposito, vanno richiamate le argomentazioni già svolte dall'adito Tribunale in precedenti pronunce, conformi al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679; Cass.
31 maggio 2021 n. 15127; Cass. 3 giugno 2021 n. 15467; Cass. n.
41894/2021; Cass. 866/2024).
In particolare, l'odierno ricorrente chiede che, per il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, gli venga attribuito lo stesso punteggio normativamente previsto per il medesimo servizio espletato in costanza di nomina.
Ebbene, risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che l'odierno ricorrente ha adempiuto agli obblighi di leva prestando il servizio militare nel periodo dal 2 ottobre 1991 al 19 ottobre 1992 presso l'Aeronautica Militare di Amendola, Foggia, quindi dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie
AT (diploma di maturità conseguito a luglio 1990), ma non in costanza di nomina.
Ordunque, l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di
Giudizio n. 2228/25 R.G. Miscia c/o pag. 3 Controparte_1 Per_
è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la “valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; e al comma 2 stabilisce che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del Dpr. n. 417/1974
(Cass. n. 41894/2021).
La Suprema Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere
Giudizio n. 2228/25 R.G. Miscia c/o pag. 4 Controparte_1 parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Pertanto, è stato evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
E' stato, pertanto, affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, evidenziando che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro;
e, quindi, è stato affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).
Per tali ragioni si è, dunque, ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343; Consiglio di Stato sez. VII, 27/12/2023,
n.11235 in relazione all'ordinanza del n. 60 del Controparte_1
2020).
Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di
Giudizio n. 2228/25 R.G. Miscia c/o pag. 5 Controparte_1 circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
Pertanto, secondo un principio generale dell'ordinamento, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile sostitutivo sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (secondo quanto disposto dall'articolo
569, comma 3, D.Lgs. n. 297/94), come anche ai fini dell'accesso ai ruoli
(articolo 2050, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma 2, D.Lgs. n. 66/2010) sia se prestati successivamente al mero conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010) (cfr., in tal senso, Cons. Stato n. 3286/22;
Consiglio di Stato n. 266/2023; Cass. n. 5679/2020).
A fronte di siffatto quadro normativo, di contro, il D.M. n. 50/2021 stabilisce, all'allegato A, punto A, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Il successivo punto B, “Titoli di Servizio”, prevede poi che: “si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il “Se. prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o
Enti locali e nei patronati scolastici”.
Tali disposizioni del D.M. n. 50/2021 si palesano, di conseguenza, illegittime, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole
Giudizio n. 2228/25 R.G. Miscia c/o pag. 6 Controparte_1 discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati.
Il Consiglio di Stato ha condiviso e richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 266/2023 in data
09.01.2023 anche in relazione alla fattispecie analoga a quella di cui si discorre, in cui il D.M. n. 50/2021, a differenza dei precedenti che non vi attribuivano alcun punteggio, ha previsto la valutazione del servizio di leva non prestato in costanza di nomina con l'inferiore punteggio di 0,6, in luogo dei 6 punti previsti per il servizio di leva prestato in costanza di nomina.
Tale orientamento, seguito da gran parte della giurisprudenza di merito, appare condivisibile, atteso che l'interpretazione resa dalla Suprema
Corte con la pronuncia sopra citata comporta il riconoscimento del medesimo punteggio per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e prima di questa, dopo il conseguimento del titolo.
Peraltro, ad avviso del Tribunale adito, vi è il rischio di una cd
“discriminazione alla rovescia”, dal momento che la situazione di chi, in possesso di titolo idoneo, non possa in concreto partecipare ad una procedura selettiva o accettare una nomina, perché impegnato del servizio militare obbligatorio, non appare invero differenziarsi, quanto al danno subito, rispetto a quella di chi debba sospendere il rapporto per la leva obbligatoria in costanza di nomina. A ben vedere, al contrario, colui che sia già stato nominato si trova in situazione più favorevole del primo, avendo diritto alla conservazione del posto di lavoro, cui il primo non ha potuto neppure accedere (cfr. Tribunale Palermo, sentenza n. 945/2023).
Quindi, ne consegue che, in relazione alla generale previsione dell'art. 2050n comma 1, cit. e dell'art. 485, comma 7, T.U. Scuola, una disparità di trattamento si verifica in ogni caso in cui il servizio di leva reso non in costanza di rapporto di lavoro venga valutato in misura inferiore (nella specie in modo considerevole) rispetto a quello prestato in costanza di nomina, non soltanto quando il primo non venga valutato affatto.
Pertanto, per i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte
Giudizio n. 2228/25 R.G. Miscia c/o pag. 7 Controparte_1 ricorrente risulta fondata e, quindi, va accolta.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del CP_1
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma 1, causa di valore indeterminabile, tenuto conto che l'orientamento della Suprema Corte in materia è ampiamente consolidato da anni.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti del , con
[...] Controparte_1
ricorso depositato in data 04.04.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
2) Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della valutazione del punteggio nelle graduatorie di terza fascia del personale
AT per il triennio 2024-2027, provincia di Salerno, del servizio militare prestato dal 2 ottobre 1991 al 19 ottobre 1992 presso l'Aeronautica Militare di Amendola, Foggia, con l'attribuzione di 6 punti per anno di servizio (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), per i profili professionali dichiarati in domanda, alla stregua del servizio militare svolto in costanza di nomina;
3) Condanna il resistente all'adozione degli atti necessari CP_1
all'attribuzione in favore del ricorrente di ulteriori punti 6 per il servizio militare prestato e, di conseguenza, alla migliore ricollocazione nelle graduatorie di III fascia AT per i profili professionali di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e
Operatore Scolastico;
4) Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
Giudizio n. 2228/25 R.G. Miscia c/o pag. 8 Controparte_1 delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 3.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali
15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 07.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2228/25 R.G. Miscia c/o pag. 9 Controparte_1