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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 19.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 949 del ruolo generale per l'anno 2024, proposta da
1. nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
del Ginepro n. 20, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alagon n. 1, presso lo
Studio dell'Avv. Daniele RIVIECCIO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA e dall'Avv.
Roberto DI TUCCI, in forza di procura generale, rogito Notaio del Per_1
05.04.2016;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“1) accertare e dichiarare il diritto della concludente alla percezione della
indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ex art. 68 DPR
1124/1965, con specifico riguardo all'arco temporale dal 16.11.2022 al mese di
Dicembre 2023 ovvero al diverso arco temporale, maggiore o minore, che
risulterà di giustizia;
2) Per l'effetto condannare l' (c.f. con sede in Cagliari -Via CP_2 P.IVA_1
Tempio n. 30- in persona del direttore della sede pro tempore, a corrispondere in
favore della concludente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
ex art. 68 DPR 1124/1965, con specifico riguardo all'arco temporale dal 27
Marzo 2023 al mese di Dicembre 2023 ovvero al diverso periodo, maggiore
minore, che risulterà di giustizia;
3) Accertare e dichiarare, previa complessiva valutazione e riunificazione dei
postumi descritti nel ricorso introduttivo, con eventuali preesistenze accertate
ovvero in fase di accertamento, (c.d. conglobamento), la menomazione
dell'integrità psicofisica della ricorrente nella misura compresa tra il 6 ed il
100%, oltre al nesso eziologico tra la predetta menomazione e l'infortunio
occorso descritto in narrativa;
4) per l'effetto condannare l' (c.f. con sede in Cagliari -Via CP_2 P.IVA_1
Tempio n. 30- in persona del direttore della sede pro tempore a corrispondere in
favore della concludente l'indennizzo in rendita di cui all'art. 13 D.L.gs. 38/2000
comma 2 lett. a-b, qualora il danno biologico venga accertato in misura pari o
superiore al 16%, ovvero in subordine, dell'indennizzo capitale ex art.13 DL.gs.
pagina 2 38/2000 comma 2 lett. a, qualora il danno biologico dell'esponente venga
accertato nella misura pari o superiore al 6% ma comunque inferiore al 16%;
5) condannare l' (c.f. ) con sede in Cagliari -Via Tempio n. CP_2 P.IVA_1
30- in persona del direttore della sede pro tempore alla rifusione delle spese e
degli onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del
sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di averle integralmente
anticipate”.
Nell'interesse del resistente:
“il Tribunale adito voglia rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ex art. 68
D.P.R. 1124/1965, con specifico riguardo all'arco temporale dal 27.03.2023 al mese di dicembre 2023, nonché a maggiore indennizzo per infortunio.
In particolare, ella ha esposto:
− di avere lavorato dal 19.04.2021 all'attualità, alle dipendenze di con mansioni di corriere e di essere Controparte_3
caduta, il 16.11.2022, alle ore 12,56, durante il turno di servizio a causa di un violento acquazzone, dal proprio motoveicolo;
− di essere stata immediatamente sottoposta ad accettazione presso SC
Pronto Soccorso dell'Ospedale , reparto ortopedia e traumatologia, CP_4
pagina 3 laddove era stata sottoposta ad accertamenti clinici e rx grafici conclusi con la diagnosi di “contusione-distorsione ginocchio dx”;
− che, contestualmente alla dimissione dall'unità di pronto soccorso del
Santissima Trinità, ella era stata sottoposta a crioterapia, terapia medica, riposo funzionale, con arto in scarico e deambulazione con stampelle per 10 giorni con ulteriori controlli ortopedici alla scadenza;
− di essere stata sottoposta a controllo ortopedico il 04.11.2022 allorché, relativamente alla gonalgia con ecchimosi e tumefazione prerotulea, le erano stati prescritti una ginocchiera a 30°, deambulazione con scarico a dx e bastoni canadesi;
− di essere stata sottoposta a ulteriori controlli il 13.12.2022 e il 28.12.2022 con riscontro di versamento articolare e positività del e del Pivot shift Pt_2
test a conferma di quanto documentato da RMN ginocchio dx che il 16.12.2022
aveva evidenziato alterazione di segnale del LCA come nelle rotture parziali intraligamentose, nella norma le altre strutture, borsite pre e infrapatellare superficiale e versamento articolare, imbibizione edematosa del tessuto adiposo sottocutaneo;
− che nell'arco temporale gennaio-aprile 2023 era stata sottoposta a periodiche consulenze fisiatriche e vari cicli di FKT presso il Nuovo Centro
Fisioterapico stante la persistente gonalgia e le difficoltà deambulatorie;
− che il 06.04.2023, in sede di controllo ortopedico, era stata formulata diagnosi di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio dx e confermate la algie palpatorie all'inserzione del gemello mediale con riscontro alla RMN di raccolta liquida;
erano stati prescritti ulteriori accertamenti ECO, terapia medica e riposo per 45 gg;
pagina 4 − di essere stata giudicata, in esito a visita presso il medico aziendale del
30.05.2023, temporaneamente non idonea alla ripresa lavorativa per ulteriori 60
giorni;
− che i successivi controlli ortopedici del 15.06.2023 avevano confermato la diagnosi di lesione traumatica inserzionale del tendine del gemello mediale ginocchio dx;
− di essere stata quindi ricoverata presso la Controparte_5
nell'arco temporale dal 23.10.2023 al 24.10.2023 e di essere stata
[...]
sottoposta a regolarizzazione artroscopica e ritensionamento con RF della radice post del MM e del LCA ginocchio dx;
− di avere proseguito con periodici controlli, crioterapia e cicli di FKT con prescrizione di riposo funzionale e lavorativo per 30 giorni, nonché ulteriori controlli il 02.11.2023, 30.11.2023 e 08.01.2024 con prescrizione di crioterapia e
FKT per la ipomiotrofia quadricipitale e il recupero funzionale dell'arto (45 giorni di riposo);
− che il 02.02.2024 il medico aziendale l'aveva valutata, infine, non idonea al lavoro, stante l'incompatibilità delle condizioni cliniche con la ripresa delle mansioni specifiche;
− di avere, quindi, senza soluzione di continuità, versato in una condizione di inabilità lavorativa temporanea assoluta nell'arco temporale dal 16.11.2022 al dicembre 2023, riportando un danno biologico permanente equamente valutabile nell'8%;
− di avere quindi presentato domanda di infortunio/malattia professionale n. 519403900 e che l' , pacifica e incontestata la dinamica dell'occorso, CP_2
aveva riconosciuto in prima battuta il proprio diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta limitatamente all'arco temporale dal 16.11.2022 al
pagina 5 26.03.2023, mentre, il 03.05.2023, aveva definito negativamente il procedimento amministrativo in questione.
2. L' ha resistito in giudizio e ha domandato il rigetto della CP_6
domanda.
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Tenendo conto dell'infortunio pacificamente occorso alla ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il maggiore danno biologico.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 29.10.2025, ha ritenuto che
“si evidenzia che la disamina della documentazione sanitaria in atti consente di
ricostruire la storia clinica in capo alla ricorrente, come sopra descritta e
sintetizzata, delineata da una successione fenomenologica ininterrotta a partire
dall'evento traumatico del 16 novembre 2022 sino allo stato clinico attuale.
Ancora, si rileva che gli elementi descrittivi relativi alle caratteristiche della
lesività emersa in occasione dei diversi accertamenti strumentali di I e II livello e
della procedura artroscopica appaiono compatibili con il verificarsi di un trauma
di tipo distorsivocontusivo in occasione dell'infortunio sul lavoro in oggetto.
Sulla base della documentazione sanitaria agli atti è possibile affermare che alla
data del 26 marzo 2023 il quadro clinico non era ancora stabilizzato in rapporto
alla necessità per la di proseguire l'iter diagnostico-terapeutico. Il Pt_1
raggiungimento della stabilizzazione clinica è avvenuto solo a seguito della
procedura artroscopica dell'ottobre del 2023 ed è databile al 30 novembre 2023,
termine del periodo di inabilità temporanea totale.
pagina 6 Gli esiti menomativi complessivi a carico del ginocchio dx sono rappresentati da
esiti algicodisfunzionali e cicatriziali di procedura artroscopica di
regolarizzazione del corno posteriore del menisco mediale e di ritensionamento
del legamento crociato anteriore ed esiti di lesione del tendine prossimale del
muscolo gemello mediale, quantificabili in termini di danno biologico nella
misura dell'8% (otto per cento), con riferimento e per analogia e le dovute
proporzioni alle voci tabellari 282 (Esiti di meniscectomia artroscopica) e 279
(Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale o totale, di uno dei due
legamenti crociati, non operata)”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene, pertanto, il Giudice che abbia diritto a indennità Parte_1
giornaliera per inabilità temporanea assoluta ex art. 68, D.P.R. 1124/1965, con specifico riguardo all'arco temporale dal 27.03.2023 al 30.11.2023, nonché al riconoscimento della menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8%.
L' deve perciò essere condannato a pagare a una CP_2 Parte_1
indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ex art. 68, D.P.R.
1124/1965, con specifico riguardo all'arco temporale dal 27.03.2023 al
30.11.2023, nonché costituzione dell'indennizzo in capitale favore della ricorrente, rapportato a postumi inabilitanti permanenti indennizzabili nella misura dell'8% con decorrenza di legge.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
pagina 7 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_6
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto a percepire l'indennità Parte_1
giornaliera per inabilità temporanea assoluta ex art. 68, D.P.R. 1124/1965, con riguardo all'arco temporale compreso tra il 27.03.2023 e il 30.11.2023, nonché al riconoscimento della menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8%;
2. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a pagare a l'indennità giornaliera per Parte_1
inabilità temporanea assoluta ex art. 68, D.P.R. 1124/1965, con riguardo all'arco temporale compreso tra il 27.03.2023 e il 30.11.2023;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione in favore di Parte_1
dell'indennizzo in capitale commisurato a un danno biologico pari all'8%, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
4. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, Parte_1
che liquida in euro 2.697,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese
pagina 8 generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell' Avv. Daniele RIVIECCIO, dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 19.12.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 9