Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01233/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2022, proposto da
Speziale Costruzioni Generali S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AN Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocata Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di NO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 9.8.2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al n. 94 in data 26.8.2022, di non approvazione e rinvio al Comune di NO, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, della Variante al Piano di Fabbricazione del Comune di NO, adottata con DCA n. 1 del 3.8.2021, per la riqualificazione urbanistica di un'area di 29.110 mq sita in località Torre Mininni, in catasto al fg. 57 p.lla 1035;
- della nota di trasmissione al Comune di NO Prot. r_puglia/AOO_079-29/08/2022/9345;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi la proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica, il parere tecnico reso come Allegato A alla proposta di deliberazione della Giunta Regionale codice CIFRA URB/DEL/2022/00017 del 9.6.2022 a firma del Funzionario p.o. e della Dirigente della Sezione Urbanistica del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio Strumentazione Urbanistica ed il parere non favorevole di compatibilità paesaggistica espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. 4723 del 27.5.2022 richiamato nel suddetto parere tecnico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. VI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Speziale Costruzioni Generali ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della deliberazione della G.R. n. 1197 del 9.8.2022, con cui la Regione Puglia ha ritenuto “ di non approvare e rinviare al Comune di NO, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e i rilievi ostativi di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante puntuale al PdF del Comune di NO, adottata con DCA n. 1 del 03/08/2021, per la riqualificazione urbanistica dell’area di 29.110 mq sita in loc. Torre Mininni in catasto fg. 57 p.lla 1035 ”.
2. In particolare, la società Speziale Costruzioni Generali s.r.l. ha riferito che:
- la ricorrente “è proprietaria di un’area ubicata in NO, località “Torre Minnini”, identificata in catasto al fg. 57, p.lla 1035 della superficie complessiva di mq. 29.110”, che risulta attualmente priva “di tipizzazione urbanistica”, stante l’intervenuta scadenza del vincolo espropriativo originariamente previsto dal Programma di Fabbricazione del Comune di NO;
- a seguito di successivi pronunciamenti del Giudice amministrativo volti a sanzionare l’inerzia dell’Amministrazione nel provvedere alla riqualificazione urbanistica dell’area, “con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 3.8.2021, veniva adottata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 31.5.1980 n. 56, la variante di riqualificazione urbanistica”, che “assegna all’area de qua le seguenti nuove tipizzazioni: Verde attrezzato – Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport … per una superficie di mq 5.126; Interesse comune – Aree per attrezzature di interesse comune … per una superficie di mq 1.743; E.R.S. – Edilizia Residenziale Sociale … per una superficie di mq 2.632; Zona omogenea C3 – Edilizia Residenziale di espansione … della superficie di mq 19.625”;
- la predetta Deliberazione del Commissario ad Acta “è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di NO in data 18.8.2021 e, in assenza di osservazioni, trasmessa ai competenti uffici della Regione Puglia in data 22.10.2021ai fini della prescritta approvazione”;
- “con Deliberazione del 9 agosto 2022, n. 1197… – oggetto della presente impugnativa – la Giunta Regionale, sulla scorta della relazione dell’Assessore all’Urbanistica ha stabilito di non approvare, e di rinviare al Comune di NO ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, la variante”;
- il parere contrario della Sezione Urbanistica, su cui si fonda la decisione di non approvare la variante urbanistica, è motivato in ragione di un duplice ordine di considerazioni: a) “ con nota prot. 4723 del 27.5.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha rimesso il proprio parere non favorevole di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR ”, con specifico riferimento al fatto che “ la tipizzazione attribuita con DCA n. 1/2021 delle "aree attrezzature" (standard) al servizio dell'insediamento della "167" a vincolo caducato con la zona C3 - "edilizia residenziale di espansione", non risulta coerente con le richiamate raccomandazioni delle "Linee guida per il patto città-campagna" e del DRAG-PUE ”; b) - “ la ritipizzazione proposta comporta l'ingiustificato aumento di insediamenti residenziali rispetto alle previsioni del Programma di Fabbricazione approvato con DPGR n. 975/1977 e contestuale decremento della dotazione di aree a standard nell'ambito del Piano di Zona approvato con DPGR n. 1043/1977, che - rispetto ai 1.400 abitanti indicati come insediabili di PdZ e rispetto ai 1.800 abitanti indicati come originaria previsione di PdZ - si riduce pro-capite in misura notevolmente inferiore al minimo di legge ex art. 3 del DM n. 1444/1968 ”.
3. Ciò premesso, la società ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- il “Patto città - campagna”, che è incluso tra i “progetti territoriali per il paesaggio regionale previsti dal PPTR aventi valore di direttiva ai sensi dell’art. 6 delle NTA dello stesso PPTR”, trova “applicazione nei contesti in cui manca un definito confine tra la parte urbana e la campagna”, laddove nel caso di specie “il contesto di riferimento non solo consta di margini urbani del tutto definiti, ma è anche dotato di una articolata viabilità, oltre che a risultare del tutto urbanizzato, senza alcuna forma di degrado in nessuna sua parte”, come è comprovato dalla relazione tecnica a “firma dell’ing. Claudio Conversano in data 29.6.2022, recante il puntuale inquadramento dell’area stessa nel contesto urbano”;
- quanto all’aspetto urbanistico, “è evidente come la variante, che comporta un carico urbanistico di ulteriori 240 abitanti, rientri perfettamente nei parametri progettuali del PdZ (1.400 abitanti insediabili) a suo tempo oggetto di approvazione regionale”;
- peraltro, “l’assunto regionale incentrato sulla necessità di parametrare il giudizio sul carico insediativo della variante rispetto all’intero settore residenziale di NO … si pone … in stridente contrasto con il DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale), approvato dalla stessa Regione Puglia in data 14.12.2010”, a mente del quale “1) il calcolo del fabbisogno non dovrebbe più limitarsi a considerazioni astrattamente numeriche; 2) l’applicazione dei metodi tradizionali di calcolo … può condurre a valori negativi, in termini di fabbisogno abitativo aggiunto, frustrando le aspettative della comunità di qualità, efficienza e differenziazione delle prestazioni della città”;
- in tal senso rileva il fatto che “il Comune di NO ha avviato le procedure di formazione del nuovo PUG”, che prevede “l’insediamento di n. 18.287 abitanti rispetto agli attuali residenti di 13.172”;
- pure “infondata è la contestazione in ordine ad una presunta riduzione delle aree a standard rispetto alle dotazioni minime normativamente fissate”, dal momento che “dal tenore del parere tecnico emerge come la stessa Regione Puglia dia evidenza della adeguatezza delle aree a standard”.
4. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia per resistere al ricorso.
5. Con ordinanza n. 1222 del 16.7.2025, questo Tar ha disposto l’acquisizione della “ copia integrale della nota prot. n. 4723 del 27.5.2022, con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha ritenuto di non poter esprimere parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR, dal momento che i relativi contenuti sono trascritti soltanto in parte nel parere tecnico allegato alla deliberazione di G.R. n. 1197/2022 ”.
6. La Regione Puglia ha provveduto al deposito del predetto parere.
7. Con memorie difensive le parti hanno precisato le rispettive posizioni, anche a fronte dei contenuti del parere di compatibilità paesaggistica.
8. Nella udienza pubblica del giorno 11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
9.1. Il parere contrario espresso dal competete Ufficio regionale in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione è giustificato in forza dei seguenti assunti motivazionali:
- il suolo oggetto della variante “ è parte di un sistema di aree che … (omissis) … garantiscono, non solo una deframmentazione del carico insediativo e delle densità edilizie, ma anche una continuità della rete ecologica tra le aree agricole poste a nord e a sud del nucleo urbano ”;
- la predetta circostanza emerge “ dalla consultazione della “Carta delle Morfotipologie Urbane” (elaborato 3.2.8 del PPTR), infatti l’area interessata dalla variante si presenta in uno spazio (in parte caratterizzato dalla cosiddetta “campagna urbanizzata”) di transizione tra differenti morfotipologie urbane … (omissis) …”;
- “ Per dette aree … (omissis) … che il progetto territoriale “Il Patto città-campagna” (elaborato n. 4.4.2) riconosce nella cosiddetta “Campagna del Ristretto”, le "Linee guida per il patto città-campagna … " definiscono i relativi indirizzi e raccomandazioni … per le trasformazioni urbane finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi, in particolare: A. Promuovere la qualità dell’ambiente urbano periferico … (omissis) … B. Promuovere la sostenibilità urbana e rurale attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente … (omissis) …”;
- “ ciò premesso, si rileva che la tipizzazione attribuita con DCA n. 1/2021 … non risulta coerente con le richiamate raccomandazioni delle “Linee guida per il patto città-campagna” e del DRAG-PUE. In particolare sebbene sia prevista … una zona a verde … la riqualificazione urbanistica attribuita con DCA n. 1/2021 … (omissis) … prevede un carico insediativo-antropico che interrompe le potenziali connessioni funzionali e la continuità dello spazio pubblico urbano del sistema di aree che ad oggi risulta essere potenzialmente garantita ”;
- inoltre la “ nuova tipizzazione … non contribuisce: così come raccomandato dalle “ Linee guida per il patto città-campagna”, a: “dotare lo spazio periferico di servizi e attrezzature come dotazioni alla scala di quartiere”; “ realizzare nuove centralità e aree attrezzate ad elevata specializzazione come fattore di attrattività delle periferie”; “ conferire dimensione urbana ai quartieri periferici dando dignità all’edilizia pubblica e allo spazio aperto pubblico ” (cfr. pag. 67 - elaborato n. 4.4.2); cosi come da obiettivo specifico n. 6.6 del PPTR a “ promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche … (omissis) …”.
9.2. I predetti assunti motivazionali sono puntuali, coerenti e rispondenti alle presupposte norme pianificatorie, dal momento che:
- l’area di che trattasi è classificata nella carta delle “morfotipologie urbane” allegata al PPTR (elaborato 3.2.8) quale “ campagna urbanizzata ”, che individua uno spazio di passaggio (e di raccordo) tra il contesto rurale e quello urbano;
- la classificazione contenuta negli elaborati del PPTR giustifica l’applicazione dei criteri e degli indirizzi contenuti nel punto 8.1. delle Linee Guida “per il patto città-campagna”, con particolare riferimento alle previsioni che riguardano la “ campagna del ristretto ”, le quali, per l’appunto, si riferiscono ai terreni agricoli, che risultano inseriti in “ una fascia di territorio agricolo intorno alla città che ne inviluppa le sue frange periferiche ”, su cui “ si sono costruite le successive espansioni urbane ” e che oggi “ vengono pensati dal Patto Città Campagna come nuovi spazi agricoli posti ai limiti delle attuali periferie che ne ripropongono le originarie intenzionalità ”, ai fini dell’assolvimento di una funzione di raccordo che “ si trasforma rispetto alle diverse relazioni che intrattiene con il contesto ”, potendo “ essere infatti contigua ad aree produttive, alle maglie larghe e al tessuto compatto o a tessuti di bassa densità. … (omissis)…”;
- non convincono in senso contrario le articolate deduzioni difensive con cui la parte ricorrente ha eccepito che la classificazione contenuta nella carta delle “ Morfotipologie urbane ” allegata al PPTR (che, come si è detto, inserisce l’area in questione nell’ambito della “ campagna urbanizzata ”) sarebbe da considerare “improvvida”, nel presupposto che, in realtà, l’area di che trattasi è inserita in un contesto completamente urbanizzato, atteso che, se pure è vero che intorno all’area in questione è presente l’edificato, è però parimenti vero che la stessa area si colloca comunque in un ambito periferico di transizione, prossimo alla aperta campagna che si estende a nord e a sud del relativo perimetro, la qual cosa ne giustifica la qualificazione in termini di “ campagna urbanizzata ”, e la conseguente applicazione delle prescrizioni dettate dalle linee guida ai fini dello sviluppo della “ campagna del ristretto ”;
- ciò stante, il competente ufficio regionale ha ragionevolmente ritenuto che il progetto di edificazione proposto dalla ricorrente, essendo caratterizzato in misura nettamente prevalente dalla destinazione residenziale, non fosse coerente con gli obbiettivi di raccordo e salvaguardia contenuti nelle Linee guida “per il patto città-campagna”, i cui contenuti valgono a giustificare le valutazioni dei competenti uffici regionali.
9.3. Di qui la fondatezza dell’assunto motivazionale con cui l’Amministrazione regionale ha ritenuto di denegare l’approvazione della variante in ragione della insussistenza dei presupposti per attestare la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
9.4. Trattandosi di una ragione ostativa che vale di per sé a giustificare la decisione di diniego, non è ravvisabile l’interesse della ricorrente alla deliberazione dei restanti motivi di impugnazione volti a contestare gli ulteriori e distinti assunti motivazionali pure posti a fondamento del provvedimento impugnato: “ Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 14.11.2025, n. 8924).
9.5. In conclusione, per le anzi dette ragioni, il ricorso deve essere respinto.
10. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
VI RO, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI RO | AN PA |
IL SEGRETARIO