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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/09/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2755/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 20.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. C.F._1 residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Costanza di Leo e domiciliata presso il suo studio sito a Fermo, Corso Cavour n. 43 e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Marangoni e domiciliato presso il suo studio sito a Macerata, via F.lli Pianesi n. 12. I coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a Corridonia il 18.06.2000 - trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corridonia Anno 2000, Parte 2, Serie A, Nr. 30- dei quali è stata dichiarata la separazione omologata con decreto n.cronol. 2105/2018 emesso dal Tribunale di Fermo - nel procedimento R.G. n. 533/2018 - in data 05.04.2018. Dall'unione coniugale sono nati tre figli: (nato il [...], (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]). Persona_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in pagina 1 di 5 data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale che morale.
2) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento reciproco e dichiarano che nulla è dovuto a titolo divorzile l'un l'altro;
3) Il Sig. continuerà ad essere residente in [...]
n. 11, al piano terra della casa di sua proprietà, mentre la sig.ra continuerà ad Parte_1 essere residente al piano primo dell'immobile sito in Montappone, Via Don Luigi Sturzo n. 11 di proprietà del dove risiede con la GL minore . In relazione al suddetto Parte_2 Persona_3 immobile la sig.ra resterà nella casa coniugale sita in Montappone, Via Don Parte_1
Luigi Sturzo n. 11 al piano primo, che le viene temporaneamente assegnata e che abiterà unitamente alla GL , fino al completamento delle scuole superiori della ragazza e comunque non Persona_3 oltre il 14 agosto 2028, termine in cui lascerà la medesima abitazione;
nel frattempo sosterrà, relativamente al primo piano di detto immobile, tutte le spese riferite alle utenze. Nel caso in cui la GL dovesse essere ingaggiata da una squadra di pallavolo e dovesse lasciare la residenza il termine di rilascio dell'immobile da parte della rimane fermo al 14 agosto 2027 Parte_1 quando la GL compirà 18 anni. Persona_3
4) I figli e sono maggiorenni ed autosufficienti. La GL minore , che Per_1 Per_2 Persona_3 manterrà la sua residenza principale presso la residenza della madre, viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e provvederanno al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione della medesima attuando insieme ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la GL si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, fermo l'impegno di entrambi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con le due linee parentali.
5) Quanto al diritto-dovere di entrambi i genitori di stare con la GL, di pernottare con il padre e di farle visita, i coniugi, ferma in ogni caso la espressa determinazione a concordare costantemente le migliori modalità di collocazione di presso l'uno o l'altro di essi al fine di tenere Persona_3 debitamente conto, di volta in volta, delle prioritarie esigenze e dei preminenti interessi della GL, oltre che dei loro eventuali impedimenti od esigenze particolari legati ad impegni lavorativi o personali, convengono di affidarsi, in mancanza di diverso di accordo, al seguente calendario, che riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita spettante al genitore non collocatario. I coniugi, rispetto al ex at. 473 bis. 12 cpc, non allegheranno al presente ricorso alcun piano Controparte_1 genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane della GL minore , relative alla Persona_3 scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche e sportive, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. I genitori hanno infatti raggiunto un pieno accordo per la gestione della GL minore così come descritto nelle condizioni di affidamento e mantenimento condivise nel presente atto. Salvo diverso e successivo accordo, trascorrerà con il padre due pomeriggi Persona_3 infrasettimanali, dalla uscita da scuola, cena e pernottamento con il padre che la riaccompagnerà a scuola la mattina seguente, nonché due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, dal sabato pagina 2 di 5 all'uscita da scuola fino alla domenica sera, dopo cena, quando sarà riaccompagnata dal padre a casa della madre. In ragione del diverso tempo a disposizione, il padre si impegna ad accompagnare a tutti
Persona_3 gli allenamenti e alle partite di pallavolo, mentre la madre provvederà a prelevare la ragazza al termine degli allenamenti riportandola a casa, salvo diversi accordi da concordare con il padre in riferimento ai propri turni lavorativi. In ogni caso, il calendario dovrà tenere sempre in debita considerazione le esigenze scolastiche ed extrascolastiche di , nonché le esigenze lavorative dei genitori i quali, comunque, si
Persona_3 impegnano a che la GL trascorra un tempo adeguato con entrambi nonché le scelte della minore che comunque ha compiuto i quindici anni. Ad ogni modo, onde favorire la su indicata determinazione a cercare, comunque, una costante intesa sulle migliori modalità di collocazione di presso l'uno o l'altro di essi, i coniugi si
Persona_3 impegnano, fin d'ora, a comunicarsi reciprocamente gli impegni di lavoro e/o le loro eventuali assenze (ad es.: per i turni o gli eventuali cambi dei turni di lavoro;
per eventuali trasferte per motivi di lavoro, ecc…) che incidano sulle modalità ed i criteri di collocazione di , cosicché ciascuno di essi
Persona_3 possa organizzarsi per tempo e si faccia sì che ogni impedimento dell'uno comporti sempre la prioritaria individuazione dell'altro quale referente e collocatario privilegiato di , prima di affidarsi
Persona_3 all'intervento di altri familiari o di altre persone di fiducia. Per quanto riguarda il periodo estivo, i genitori concorderanno preventivamente, entro il mese di giugno di ogni anno, il periodo di 10 giorni consecutivi in cui ciascuno di essi avrà diritto di trascorrere le vacanze con .
Persona_3
I coniugi convengono che trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale e il giorno di Persona_3
Natale, con l'uno e con l'altro genitore;
i coniugi convengono che trascorrerà il giorno Persona_3 della Epifania, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro dei genitori,; i coniugi convengono, altresì, che trascorrerà, in alternanza ogni anno, il giorno di Pasqua (dalle ore 10,00 sino alle ore Persona_3
10,00 del giorno successivo) con un genitore e il giorno del lunedì dell'NG (dalle ore 10,00 sino alle ore 10,00 del giorno successivo) con l'altro. La regola dell'alternanza annuale si applicherà a tutte le altre festività e ricorrenze e al giorno del compleanno di . Persona_3
6) I Sig. e , in considerazione di quanto sopra, concordano Parte_2 Parte_1 che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della GL , salvo quando si dirà Persona_3 appresso, mentre l'assegno unico sarà incamerato totalmente dalla fino all'uscita della stessa Parte_1 dalla casa coniugale prevista per la data del 14 agosto 2028, salvo quanto previsto all'articolo 3 ultimo capoverso.
7) Le spese straordinarie nell'interesse della GL sono poste a carico di ciascun genitore Persona_3 nella misura del 50% e, in deroga al protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia adottato dal Tribunale di Fermo, una volta documentate, saranno poste sempre al 50% anche le spese mediche e specialistiche private (quali dentista, oculista);
8) Le spese ordinarie saranno sostenute da ciascun genitore in autonomia, il tutto secondo il Protocollo Cartabia del Tribunale di Fermo, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare, sottoscrivendolo. I coniugi si impegnano, inoltre, a versare alla GL un importo mensile di € 50,00 ciascuno sul conto corrente intestato alla minore, affinchè la ragazza possa disporne per i suoi bisogni quotidiani. CP_
9) L'assegno unico universale per la GL a carico erogato dall' verrà percepito, come Persona_3 pagina 3 di 5 avvenuto finora, in via esclusiva nella misura del 100% dalla sig.ra la quale lo richiederà in Parte_1 quanto genitore collocatario prevalente del figlio minore, almeno fino alla data del 14 agosto 2028, salvo quanto previsto all'articolo 3 ultimo capoverso. In questo ultimo caso dal compimento del diciottesimo anno di età l'assegno sarà incamerato direttamente da . Persona_3
10) In relazione ai beni mobili e le suppellettili esistenti nella attuale dimora familiare di Montappone, si dà atto che la sig.ra potrà prelevare e portare via con sé quando lascerà l'abitazione Parte_1 familiare ciò che la stessa ha acquistato dopo il 2018; tutto il resto comprese le camere da letto dei figli, la camera matrimoniale e la cucina rimarranno di proprietà del Le rispettive automobili di Parte_2 proprietà di ciascuno dei coniugi rimarranno nella disponibilità degli stessi.
11) Gli effetti ed oggetti personali saranno assegnati secondo appartenenza.
12) Nel caso in cui il sig. dovesse cedere a terzi o reperire affittuari relativamente al Parte_2 piano terra dell'immobile di Montappone, lo stesso si impegna a restituire l'intera somma alla sig.ra fino al mese di agosto 2028, salvo quanto previsto all'articolo 3 ultimo capoverso (in Parte_1 tal caso dal diciottesimo anno di età di tale somma non sarà più destinata alla Persona_3 Parte_1 ma le parti si impegnano a rideterminare i termini del mantenimento della GL).Tale somma non potrà essere inferiore ad euro 250,00 che andrà a coprire il mantenimento di . Dopo l'uscita della Persona_3 dalla casa coniugale le parti stabiliscono che la determinazione di cui sopra cesserà di avere Parte_1 effetto e verrà meno, ma le parti si impegnano a rideterminare i termini del mantenimento della GL. 13) Con spirito compositivo e bonario le parti confermano che il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra la somma pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) - dalla medesima Parte_1 maturato per la ristrutturazione di detto immobile - contestualmente alla vendita dell'immobile di Montappone di Via Don Luigi Sturzo n. 11; sempre nel caso di vendita dell'immobile il sig. Parte_2
si impegna all'estinzione anticipata del finanziamento n. 055-000-1536761-921 acceso presso
[...]
Unicredit, filiale di Fermo. 14) Nel caso in cui tale vendita non si perfezioni, il sig. verserà comunque alla sig.ra Parte_2
la somma mensile di € 250,00, a far data dal 14/08/2028 e sino ad estinzione Parte_1 della somma complessiva di Euro 15.000,00, a tacitazione del credito di pari importo dalla medesima maturato per la ristrutturazione di detto immobile. 15) Il sig. si impegna al pagamento integrale delle rate di finanziamento n. 055-000- Parte_2
1536761-921 acceso presso Unicredit, filiale di Fermo, sino alla sua completa estinzione, manlevando la sig.ra e tenendo indenne la medesima da qualsivoglia pretesa direttamente Parte_1 riconducibile a detto mutuo ipotecario;
contestualmente alla estinzione del finanziamento e del debito del predetto importo di euro 15.000,00, la signora si impegna e si obbliga a dare l'assenso Parte_1 alla cancellazione dell'ipoteca iscritta al n. 533 del 05/04/2018.
16) Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo e con la puntuale esecuzione di tutte le obbligazioni ivi previste, si dichiarano integralmente soddisfatte e dichiarano di aver regolato tutti i rapporti nascenti in conseguenza del loro matrimonio, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese o a rivendicare alcunché.
17) le parti si impegnano a prestare acquiescenza alla emananda sentenza di divorzio;
18) Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
19)Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Cristina Marangoni e Avv. Costanza Di Leo, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale”. pagina 4 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Rilevato, altresì, che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Corridonia il 18.06.2000 tra trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 Parte_2 di Matrimonio del Comune di Corridonia Anno 2000, Parte 2, Serie A, Nr. 30);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) DICHIARA COMPENSATE tra le parti le spese di procedura;
5) MANDA la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corridonia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 11.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 20.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. C.F._1 residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Costanza di Leo e domiciliata presso il suo studio sito a Fermo, Corso Cavour n. 43 e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Marangoni e domiciliato presso il suo studio sito a Macerata, via F.lli Pianesi n. 12. I coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a Corridonia il 18.06.2000 - trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corridonia Anno 2000, Parte 2, Serie A, Nr. 30- dei quali è stata dichiarata la separazione omologata con decreto n.cronol. 2105/2018 emesso dal Tribunale di Fermo - nel procedimento R.G. n. 533/2018 - in data 05.04.2018. Dall'unione coniugale sono nati tre figli: (nato il [...], (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]). Persona_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in pagina 1 di 5 data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale che morale.
2) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento reciproco e dichiarano che nulla è dovuto a titolo divorzile l'un l'altro;
3) Il Sig. continuerà ad essere residente in [...]
n. 11, al piano terra della casa di sua proprietà, mentre la sig.ra continuerà ad Parte_1 essere residente al piano primo dell'immobile sito in Montappone, Via Don Luigi Sturzo n. 11 di proprietà del dove risiede con la GL minore . In relazione al suddetto Parte_2 Persona_3 immobile la sig.ra resterà nella casa coniugale sita in Montappone, Via Don Parte_1
Luigi Sturzo n. 11 al piano primo, che le viene temporaneamente assegnata e che abiterà unitamente alla GL , fino al completamento delle scuole superiori della ragazza e comunque non Persona_3 oltre il 14 agosto 2028, termine in cui lascerà la medesima abitazione;
nel frattempo sosterrà, relativamente al primo piano di detto immobile, tutte le spese riferite alle utenze. Nel caso in cui la GL dovesse essere ingaggiata da una squadra di pallavolo e dovesse lasciare la residenza il termine di rilascio dell'immobile da parte della rimane fermo al 14 agosto 2027 Parte_1 quando la GL compirà 18 anni. Persona_3
4) I figli e sono maggiorenni ed autosufficienti. La GL minore , che Per_1 Per_2 Persona_3 manterrà la sua residenza principale presso la residenza della madre, viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e provvederanno al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione della medesima attuando insieme ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la GL si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, fermo l'impegno di entrambi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con le due linee parentali.
5) Quanto al diritto-dovere di entrambi i genitori di stare con la GL, di pernottare con il padre e di farle visita, i coniugi, ferma in ogni caso la espressa determinazione a concordare costantemente le migliori modalità di collocazione di presso l'uno o l'altro di essi al fine di tenere Persona_3 debitamente conto, di volta in volta, delle prioritarie esigenze e dei preminenti interessi della GL, oltre che dei loro eventuali impedimenti od esigenze particolari legati ad impegni lavorativi o personali, convengono di affidarsi, in mancanza di diverso di accordo, al seguente calendario, che riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita spettante al genitore non collocatario. I coniugi, rispetto al ex at. 473 bis. 12 cpc, non allegheranno al presente ricorso alcun piano Controparte_1 genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane della GL minore , relative alla Persona_3 scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche e sportive, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. I genitori hanno infatti raggiunto un pieno accordo per la gestione della GL minore così come descritto nelle condizioni di affidamento e mantenimento condivise nel presente atto. Salvo diverso e successivo accordo, trascorrerà con il padre due pomeriggi Persona_3 infrasettimanali, dalla uscita da scuola, cena e pernottamento con il padre che la riaccompagnerà a scuola la mattina seguente, nonché due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, dal sabato pagina 2 di 5 all'uscita da scuola fino alla domenica sera, dopo cena, quando sarà riaccompagnata dal padre a casa della madre. In ragione del diverso tempo a disposizione, il padre si impegna ad accompagnare a tutti
Persona_3 gli allenamenti e alle partite di pallavolo, mentre la madre provvederà a prelevare la ragazza al termine degli allenamenti riportandola a casa, salvo diversi accordi da concordare con il padre in riferimento ai propri turni lavorativi. In ogni caso, il calendario dovrà tenere sempre in debita considerazione le esigenze scolastiche ed extrascolastiche di , nonché le esigenze lavorative dei genitori i quali, comunque, si
Persona_3 impegnano a che la GL trascorra un tempo adeguato con entrambi nonché le scelte della minore che comunque ha compiuto i quindici anni. Ad ogni modo, onde favorire la su indicata determinazione a cercare, comunque, una costante intesa sulle migliori modalità di collocazione di presso l'uno o l'altro di essi, i coniugi si
Persona_3 impegnano, fin d'ora, a comunicarsi reciprocamente gli impegni di lavoro e/o le loro eventuali assenze (ad es.: per i turni o gli eventuali cambi dei turni di lavoro;
per eventuali trasferte per motivi di lavoro, ecc…) che incidano sulle modalità ed i criteri di collocazione di , cosicché ciascuno di essi
Persona_3 possa organizzarsi per tempo e si faccia sì che ogni impedimento dell'uno comporti sempre la prioritaria individuazione dell'altro quale referente e collocatario privilegiato di , prima di affidarsi
Persona_3 all'intervento di altri familiari o di altre persone di fiducia. Per quanto riguarda il periodo estivo, i genitori concorderanno preventivamente, entro il mese di giugno di ogni anno, il periodo di 10 giorni consecutivi in cui ciascuno di essi avrà diritto di trascorrere le vacanze con .
Persona_3
I coniugi convengono che trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale e il giorno di Persona_3
Natale, con l'uno e con l'altro genitore;
i coniugi convengono che trascorrerà il giorno Persona_3 della Epifania, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro dei genitori,; i coniugi convengono, altresì, che trascorrerà, in alternanza ogni anno, il giorno di Pasqua (dalle ore 10,00 sino alle ore Persona_3
10,00 del giorno successivo) con un genitore e il giorno del lunedì dell'NG (dalle ore 10,00 sino alle ore 10,00 del giorno successivo) con l'altro. La regola dell'alternanza annuale si applicherà a tutte le altre festività e ricorrenze e al giorno del compleanno di . Persona_3
6) I Sig. e , in considerazione di quanto sopra, concordano Parte_2 Parte_1 che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della GL , salvo quando si dirà Persona_3 appresso, mentre l'assegno unico sarà incamerato totalmente dalla fino all'uscita della stessa Parte_1 dalla casa coniugale prevista per la data del 14 agosto 2028, salvo quanto previsto all'articolo 3 ultimo capoverso.
7) Le spese straordinarie nell'interesse della GL sono poste a carico di ciascun genitore Persona_3 nella misura del 50% e, in deroga al protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia adottato dal Tribunale di Fermo, una volta documentate, saranno poste sempre al 50% anche le spese mediche e specialistiche private (quali dentista, oculista);
8) Le spese ordinarie saranno sostenute da ciascun genitore in autonomia, il tutto secondo il Protocollo Cartabia del Tribunale di Fermo, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare, sottoscrivendolo. I coniugi si impegnano, inoltre, a versare alla GL un importo mensile di € 50,00 ciascuno sul conto corrente intestato alla minore, affinchè la ragazza possa disporne per i suoi bisogni quotidiani. CP_
9) L'assegno unico universale per la GL a carico erogato dall' verrà percepito, come Persona_3 pagina 3 di 5 avvenuto finora, in via esclusiva nella misura del 100% dalla sig.ra la quale lo richiederà in Parte_1 quanto genitore collocatario prevalente del figlio minore, almeno fino alla data del 14 agosto 2028, salvo quanto previsto all'articolo 3 ultimo capoverso. In questo ultimo caso dal compimento del diciottesimo anno di età l'assegno sarà incamerato direttamente da . Persona_3
10) In relazione ai beni mobili e le suppellettili esistenti nella attuale dimora familiare di Montappone, si dà atto che la sig.ra potrà prelevare e portare via con sé quando lascerà l'abitazione Parte_1 familiare ciò che la stessa ha acquistato dopo il 2018; tutto il resto comprese le camere da letto dei figli, la camera matrimoniale e la cucina rimarranno di proprietà del Le rispettive automobili di Parte_2 proprietà di ciascuno dei coniugi rimarranno nella disponibilità degli stessi.
11) Gli effetti ed oggetti personali saranno assegnati secondo appartenenza.
12) Nel caso in cui il sig. dovesse cedere a terzi o reperire affittuari relativamente al Parte_2 piano terra dell'immobile di Montappone, lo stesso si impegna a restituire l'intera somma alla sig.ra fino al mese di agosto 2028, salvo quanto previsto all'articolo 3 ultimo capoverso (in Parte_1 tal caso dal diciottesimo anno di età di tale somma non sarà più destinata alla Persona_3 Parte_1 ma le parti si impegnano a rideterminare i termini del mantenimento della GL).Tale somma non potrà essere inferiore ad euro 250,00 che andrà a coprire il mantenimento di . Dopo l'uscita della Persona_3 dalla casa coniugale le parti stabiliscono che la determinazione di cui sopra cesserà di avere Parte_1 effetto e verrà meno, ma le parti si impegnano a rideterminare i termini del mantenimento della GL. 13) Con spirito compositivo e bonario le parti confermano che il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra la somma pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) - dalla medesima Parte_1 maturato per la ristrutturazione di detto immobile - contestualmente alla vendita dell'immobile di Montappone di Via Don Luigi Sturzo n. 11; sempre nel caso di vendita dell'immobile il sig. Parte_2
si impegna all'estinzione anticipata del finanziamento n. 055-000-1536761-921 acceso presso
[...]
Unicredit, filiale di Fermo. 14) Nel caso in cui tale vendita non si perfezioni, il sig. verserà comunque alla sig.ra Parte_2
la somma mensile di € 250,00, a far data dal 14/08/2028 e sino ad estinzione Parte_1 della somma complessiva di Euro 15.000,00, a tacitazione del credito di pari importo dalla medesima maturato per la ristrutturazione di detto immobile. 15) Il sig. si impegna al pagamento integrale delle rate di finanziamento n. 055-000- Parte_2
1536761-921 acceso presso Unicredit, filiale di Fermo, sino alla sua completa estinzione, manlevando la sig.ra e tenendo indenne la medesima da qualsivoglia pretesa direttamente Parte_1 riconducibile a detto mutuo ipotecario;
contestualmente alla estinzione del finanziamento e del debito del predetto importo di euro 15.000,00, la signora si impegna e si obbliga a dare l'assenso Parte_1 alla cancellazione dell'ipoteca iscritta al n. 533 del 05/04/2018.
16) Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo e con la puntuale esecuzione di tutte le obbligazioni ivi previste, si dichiarano integralmente soddisfatte e dichiarano di aver regolato tutti i rapporti nascenti in conseguenza del loro matrimonio, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese o a rivendicare alcunché.
17) le parti si impegnano a prestare acquiescenza alla emananda sentenza di divorzio;
18) Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
19)Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Cristina Marangoni e Avv. Costanza Di Leo, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale”. pagina 4 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Rilevato, altresì, che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Corridonia il 18.06.2000 tra trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 Parte_2 di Matrimonio del Comune di Corridonia Anno 2000, Parte 2, Serie A, Nr. 30);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) DICHIARA COMPENSATE tra le parti le spese di procedura;
5) MANDA la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corridonia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 11.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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