Art. 17.
I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una penalita' pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carita' o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.
L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.
Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullita', puo' farla valere o dedurla l'autorita' politica.
I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una penalita' pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carita' o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.
L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.
Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullita', puo' farla valere o dedurla l'autorita' politica.