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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 21.11.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 18.02.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3113 del ruolo generale per l'anno 2019, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in Parte_1
LI (SU), elettivamente domiciliato in Cagliari, via Catalani n. 1b, presso lo Studio dell'Avv. Franca GHISU e dall'Avv. Giovanni GRANARA, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cagliari,
[...]
v.le Regina Margherita n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala
n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv.
pagina 1 Laura FURCAS e dall'Avv. Marina OLLA in forza di procura generale rogito
Notaio el 21.07.2015; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Cagliari, contrariis reiectis:
– disporre l'annullamento dell'atto impugnato e di ogni altro atto e/o
provvedimento inerente, conseguente e/o successivo;
– con vittoria di spese e competenze relative al presente ricorso, incluso aumento
forfetario, IVA, CPA ed accessori di legge”.
Nell'interesse del resistente:
“affinché l'Il.mo Giudice adito voglia:
1) con provvedimento adottato inaudita altera parte, o previa fissazione
d'udienza, sospendere l'avviso di addebito impugnato n. 325201
90001950560000, formato il 24.06.2019 e notificato con raccomandata in data 24
luglio 2019, per la sussistenza dei gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.LgS. n.
46/99;
2) nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza e/o la prescrizione della
pretesa creditoria dell nei confronti Controparte_2
dell'opponente e, per l'effetto, ritenuta l'Illegittimità dell'avviso di addebito;
indicato in oggetto, dichiarare l'annullamento e l'inefficacia dello stesso;
3) in subordine, annullare le sanzioni indicate nell'avviso di addebito impugnato
per i motivi precisati nel capo 3 della premessa;
4) con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, Parte_1
nei confronti dell' Controparte_1
, al fine di opporsi all'avviso di addebito n. 325 2019 0001950560000,
[...]
del 24.06.2019 e notificato con raccomandata il 24.07.2019, portante una richiesta di pagamento per euro 17.255,25 a titolo di contributi IVS Gestione
Commercianti.
In specie, egli ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale delle somme richieste relative al periodo dal gennaio 2013 al maggio 2013, per un importo totale di euro 1.486,57.
Nel merito, ha poi rappresentato:
− che la ha per oggetto Parte_2
l'organizzazione e/o la gestione per conto di terzi (comuni, comitati pro loco e altri) di spettacoli e manifestazioni musicali;
− che tutte le attività inerenti all'organizzazione degli eventi citati erano sempre state svolte dal legale rappresentante della società, il proprio padre
Persona_2
− di avere saltuariamente e non abitualmente aiutato Persona_2
durante l'organizzazione degli spettacoli musicali, al fine di assicurare
[...]
il regolare e corretto svolgimento delle stesse.
2. L' in proprio, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della CP_3
domanda proposta nei suoi confronti.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
pagina 3
4. L'opposizione proposta da è fondata e deve Parte_1
accolta, per quanto di ragione.
5. Preliminarmente deve essere parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Dall'esame dell'avviso di addebito opposto è emerso che questo era stato quantificato nei limiti della prescrizione quinquennale (2013-2018) e che la prescrizione risulta interrotta dalla notifica del verbale ispettivo, a cura dell' a nella data del 25.05.2018 (doc. n. 2, CP_3 Parte_1
prodotto con la memoria di costituzione).
Devono, pertanto, affermarsi prescritti i crediti maturati dall'opposto nel primo trimestre del 2013, per un totale di euro 1.486,57.
6. Nel merito la parte opponente, sul presupposto dell'insussistenza dello svolgimento di un'attività di natura commerciale in seno alla
[...]
ha lamentato di essere stato, in maniera immotivata, iscritto Parte_3
coattivamente alla Gestione Commercianti e di aver ricevuto, in conseguenza di ciò, l'avviso di addebito opposto.
In punto di onere della prova nella fattispecie di cui trattasi, deve rammentarsi che l'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'Ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla l. 23.12.1996, n. 662, art. 1, comma 203°, che così sostituisce la l. 03.06.1975, n. 160, art. 29, comma 1°:
pagina 4 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed
integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (con eccezione per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita e i soci di;
la partecipazione Pt_4
al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In relazione, poi, al valore probatorio dei verbali di ispezione, trova applicazione il principio consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui i
pagina 5 rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli Istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati, come nel caso che ci occupa nel presente giudizio, i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., in modo tale da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto
(Cass. civ., Sez. L., 06.09.2012, n. 14965); e ancora, “Nel giudizio sul rapporto
previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto
amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova
liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. L.,
05.03.2024, ord. n. 5851).
È ben vero, in punto di diritto, che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori non sono dotate di per sé di un valore probatorio precostituito, dovendo essere liberamente apprezzate dal Giudice per formare il suo convincimento nell'ambito di tutto il materiale raccolto (Cass. civ., Sez. L., 23.06.2008, n.
17049).
In ogni caso, la verifica condotta in questa sede giudiziale, lungi dal ridimensionare il valore di siffatti elementi indiziari, lo ha convalidato, in quanto ritiene questo Giudice che i testi escussi abbiano confermato che l'odierno opponente gestisse l'attività di impresa, occupandosi di tutta l'attività e non solo aiutando saltuariamente il padre e socio abitualmente Persona_2
dedicandosi alla predisposizione dall'apparato logistico per gli eventi organizzati dalla società in parola, come affermato dal medesimo padre e socio del ricorrente,
pagina 6 in sede ispettiva: “dal mese di novembre del 2014 ho Persona_2
iniziato l'attività professionale con la società, costituita con mio figlio , Pt_1
numero uno spettacoli di OM AN e RO snc. La società opera,
principalmente, nell'ambito delle feste organizzate dai Comuni o da
organizzazioni come le Pro Loco o come i vari Comitati che si costituiscono allo
scopo. Tutta la l'attività della società viene svolta da me e da mio figlio Pt_1
che si occupa principalmente della logistica” (cfr. verbale del 06.11.2017: doc. 4,
prodotto con la memoria di costituzione).
Per altro verso, è documentalmente provato che fosse Parte_1
anche un diretto referente della clientela della società essendo, infatti, indicato il suo nome e il suo numero di telefono sulla pagina web dalla
[...]
(“Sede Legale: TU Sant'Elena (CA) - via Monteverdi Parte_3
60- Tel. e Fax 070 826666 Cell. 348 5232230 - Controparte_4
Cell. 366 2874433 - Email_1 Controparte_5
: videata di cui al doc. n. 4, prodotto con la memoria di Email_2
costituzione).
Venendo poi all'esame dalla prova per testi, questa nel complesso deve affermarsi sufficientemente esaustiva ai fini probatori, poiché resa da soggetti disinteressati che, a vario titolo, avevano avuto a che fare direttamente con la società
[...]
e con , personalmente, nel periodo Parte_3 Parte_1
per cui è causa.
Anzitutto, la deposizione del teste (sentito nell'udienza del Tes_1
13.04.2021), ispettore dell' ha confermato il contenuto del verbale CP_3
relativo all'ispezione da egli stesso condotta nei confronti della
[...]
nell'aprile del 2017 e dalla quale era emerso che e Parte_3 Pt_1
pagina 7 operavano con abitualità e prevalenza nella gestione Persona_2
della società (doc. n. 4, prodotto con la memoria di costituzione).
Inoltre, è significativa la deposizione della teste (sentita Testimone_2
anch'ella nell'udienza del 13.04.2021), la quale ha dichiarato di collaborare saltuariamente con “da una decina d'anni” Persona_2
occupandosi nello specifico di “andare a prendere gli artisti in aeroporto e
accompagnarli in albergo o nella piazza in cui hanno in concerto. Inoltre, dopo lo
spettacolo, li riaccompagno in albergo o in aeroporto” e di conoscere
[...]
per averlo visto in occasione di grandi eventi e in particolare “si Parte_1
occupa di sistemare camion e altri mezzi quali roulotte a disposizione degli
artisti. Nell'arco di questi anni ho collaborato a circa quattro grandi eventi e ho
sempre visto il sig. ”. Pt_1
Anche la teste (udienza del 15.02.2022), cantante, che Testimone_3
aveva lavorato anche con fino al 2012/2013, ha Persona_2
riferito, relativamente al periodo per cui è causa, di avere continuato a frequentare i concerti fino al 2020 per diletto e di avere visto in Parte_1
occasione di qualche grande concerto, “per lo più alla transenna che separava il
pubblico. Svolgeva forse un lavoro di sicurezza”.
Il Tribunale ritiene, ex adverso, inattendibili le deposizioni di segno contrario del teste (sentito nell'udienza del 15.02.2022), in quanto, in palese Tes_4
contrasto con quanto dichiarato in sede ispettiva, ha affermato, di conoscere da una trentina d'anni, di avervi avuto a che fare Persona_2
“quale proprietario dell'attività , poiché egli Parte_3
stesso teste era stato presidente della festa patronale del paese di Marrubiu (OR),
ma di non sapere nemmeno che il figlio lavorava con lui (cfr. doc. n. 4, Pt_1
pagina 8 prodotto con la memoria di costituzione, pag. 1 del verbale Ispettivo CP_3
“conosco il sig. e il figlio da circa 19 anni. So che si Controparte_4 Pt_1
occupano di organizzare spettacoli nei vari comuni della Sardegna in qualità di
titolari dell'agenzia NUMERO UNO SPETTACOLI di OM. Non ho mai
lavorato, né sottoscritto contratti di qualunque natura con il sig. . Ho Parte_1
un rapporto di amicizia con il signor ”). Parte_1
Si osservi, peraltro, che pur ammonito dal Giudice e pur avendo Tes_4
pronunziato la formula d'impegno ex art. 251 c.p.c., ha, da un confronto tra la deposizione resa davanti a questo Tribunale e quella resa davanti all'Ispettore
palesemente reso informazioni volutamente contraddittorie e tendenti a CP_3
nascondere la verità1.
Il complessivo quadro probatorio, come emerso in sede amministrativa, in particolare dalle dichiarazioni rese, allora, da e dalle Persona_2
dichiarazioni dei testi sentiti nell'istruttoria svolta nel presente giudizio, e anche dal fatto documentato che, al pari del padre , anche Per_2 Parte_1
era indicato come referente per la clientela sulla pagina web della
[...]
(cfr. videata sub doc. n. 4, prodotto con la Parte_3
memoria di costituzione), risulta di per sé già esaustivo e sufficiente a confermare la prospettazione dell'Istituto opposto.
In ultima analisi, l'opposizione all'avviso di addebito deve ritenersi fondata solo in parte, essendo emersa la prova positiva dei presupposti per l'iscrizione di alla Gestione Commercianti e, per conseguenza, del Parte_1
requisito fondamentale della pretesa impositiva.
pagina 9 Come visto deve essere accolta l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall'odierno opponente, per un totale di euro 1.486,57 (di cui euro 840,36 per contributi omessi, euro 43,30 per oneri di riscossione ed euro 602,91 per sanzioni,
somme nel complesso riferite ai mesi di gennaio 2013, febbraio 2013, marzo
2013) e, pertanto, l'avviso di addebito in contestazione deve essere annullato,
risultando accertato un credito inferiore rispetto a quello di cui all'avviso di addebito impugnato, e l'opponente deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di euro 15.768,68.
In ragione della prevalente soccombenza, quindi, deve Parte_1
essere condannato a rifondere l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, delle spese del
[...]
presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione dell'attività
effettivamente svolta devono essere fissate ai minimi tariffari del valore di riferimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. annulla l'avviso di addebito n. 325 2019 0001950560000 del 24.06.2019;
3. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'
[...]
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, della complessiva somma di euro 15.768,68, comprensiva di contributi e sanzioni;
pagina 10 4. condanna a rifondere l' Parte_1 [...]
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
2.700,00, per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A.;
5. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per le iniziative di competenza, nei confronti di nato ad [...], il [...], residente in Tes_4
Santa TA (OR), via Puccini n. 36.
Cagliari, 18.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Giudice scrivente, pertanto, in dispositivo, deve disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.