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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/11/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composta dai magistrati:
LL TT BA Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1314/2022 R.G. tra
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
( ), rappresentati e difesi, per procura in atti,
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Corrado Micieli;
appellanti
e
(cf: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Silvia Bosco;
appellato
e
( ); Controparte_2 CodiceFiscale_3
appellato contumace
Avente ad oggetto: azione di responsabilità ex 146 l. fall.; azione revocatoria
All'udienza collegiale del 13.6.2025 i difensori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3348/2022, pubblicata il 21.7.2022, il Tribunale di Catania, pronunciando tra le parti in epigrafe, così statuiva:
i) in parziale accoglimento dell'azione sociale di responsabilità, ex art. 2393 c.c.
e dell'azione dei creditori sociali, ex art. 2394 c.c., cumulativamente proposte, ai sensi dell'art. 146 l. fall., dalla curatela del fallimento di (già Controparte_1
, nei confronti di e Parte_3 Parte_1 CP_2
(il primo quale amministratore unico della società, da ultimo, dal 21.9.2005
[...]
al 13.1.2014, nonché amministratore di fatto sino al 18.7.2017, data di dichiarazione del fallimento;
il secondo quale amministratore in carica dal 14.1.2014 alla data di dichiarazione di fallimento), disattese le preliminari eccezioni di prescrizione e difetto di legittimazione attiva del fallimento, condannava i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della attrice della complessiva somma Pt_4
di €.1.220.302,19 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi come specificati in parte motiva - in essi ricompresi: a) €. 1.059.630,00 pari al valore delle rimanenze di merce indicato nell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2012, non rinvenute né consegnate al curatore al momento della dichiarazione di fallimento, della cui distrazione gli amministratori dovevano ritenersi responsabili;
b) €. 11.880,00 pari all'ammontare delle disponibilità liquide alla data dell'ultimo bilancio disponibile
(31.12.2012), anch'esse non rinvenute, né consegnate al curatore;
c) €. 148.792,19 pari all'ammontare delle sanzioni e degli interessi maturati sui debiti tributari gravanti sulla società, rimasti inadempiuti a causa della mancata riscossione, da parte degli amministratori, dei canoni relativi all'affitto di ramo d'azienda e alla locazione dell'immobile di proprietà della società, stipulati, rispettivamente, in data 10.1.2013
e 2.4.2013;
ii) in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dal fallimento di nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
dichiarava l'inefficacia nei confronti della massa dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, stipulato, tra i predetti convenuti, giusta rogito notarile del 25.7.2013, avente ad oggetto immobile in Catania, via Cardinale Nava n. 12.
2 Avverso la suddetta sentenza proponevano appello e Parte_1
cui resisteva il Parte_2 Controparte_1
Non si costituiva , nonostante la notifica del gravame. Controparte_2
Maturati i termini per le conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, ex art. 2393 c.c., e dell'azione dei creditori sociali, ex art. 2394 c.c., proposte dal . A tal proposito deduce che “i presunti fatti rassegnati dalla CP_1
curatela, oggi appellata, giustificativi di un'azione di responsabilità sociale ex art.2393 c.c. si sarebbero verificati nel corso degli anni 2011 - 2012 (mancato adempimento degli obblighi tributari;
mancato deposito dei bilanci a far data dall'anno 2013, con particolare riferimento alla mancata conoscenza delle sorti delle giacenze di magazzino e disponibilità liquide) fino ai primi mesi dell'anno 2013
(stipulazione di contratto di affitto di ramo di azienda e pedissequo contratto di locazione e mancata percezione dei relativi canoni senza alcuna azione volta al recupero degli stessi)”; pertanto “è comprovata l'intervenuta prescrizione dell'azione ex artt.2393 e 2394 c.c. intentata dalla curatela attrice in primo grado, in quanto l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori sarebbe individuabile già a far data dall'anno 2011”.
1.1) Il motivo non si confronta con le motivazioni rese dalla sentenza impugnata ed è, comunque, manifestamente infondato.
Occorre qui ribadire che - per come correttamente evidenziato dal primo giudice
- la prescrizione, quinquennale, ex art.2949 c.c., tanto dell'azione (contrattuale) di responsabilità sociale, ex art.2393 c.c., quanto dell'azione (extracontrattuale) dei creditori sociali, ex art.2394 c.c., nella specie cumulativamente proposte dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., in nessun caso inizia a decorrere dal giorno del compimento, da parte dell'amministratore chiamato a risponderne, dei fatti in addebito produttivi di danno, come preteso dall'appellante.
3 Difatti, la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità inizia, in realtà, a decorrere dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7, cod. civ., fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica (cfr. Cass. n. 24715 del 4/12/2015).
La prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., poi, decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (che, come già chiaramente rilevato dal tribunale, per la giurisprudenza di legittimità non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 legge fall. né alla perdita integrale del capitale sociale); pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza (Cass. n. 3552 del 6/2/2023).
In disparte che l'appellante - come esattamente evidenziato dal tribunale - non ha indicato alcun fatto sintomatico di assoluta evidenza atto a vincere la summenzionata presunzione, in nessun caso l'azione proposta nei confronti di può Parte_1
comunque ritenersi prescritta alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio (10.7.2018), anche solo a considerare la data di cessazione formale dalla carica di amministratore (13.1.2014), e non quella di ritenuta cessazione della amministrazione di fatto, coincidente con la dichiarazione di fallimento.
2.) Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza per aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare a proporre le azioni di responsabilità in esame. Deduce che il tribunale non ha tenuto in considerazione la circostanza che il legislatore non ha previsto, con riferimento alle s.r.l., la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali per violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale prevista, invece, in materia di s.p.a. dall'art.2394 c.c.
4 2.1) Il motivo è manifestamente infondato.
A tal riguardo valga richiamare l'orientamento consolidato del giudice di legittimità, secondo cui “L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma,
n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 23452 del 20/9/2019; cfr. anche Cass. 17121/2010).
3.) Con il terzo motivo, articolato in più censure, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità risarcitoria per mala gestio di
. Parte_1
Antitutto, si censura l'affermazione secondo cui questi, dopo la cessazione dalla carica, sarebbe stato amministratore di fatto della società fallita. Si assume che il tribunale si è limitato a recepire quanto sostenuto dalla curatela senza alcun elemento a conferma, se non le dichiarazioni a verbale rese dall'a.u. , che Controparte_2
ha rivestito tale carica dal 14.1.2014 sino alla data del fallimento. La circostanza, poi, che il abbia conferito delega ad un terzo al fine di rappresentarlo ad una Pt_1
riunione di condominio, senza, peraltro, esservi alcun riferimento alla CP_1
e senza alcuna menzione della stessa in seno ai relativi verbali d'assemblea,
[...]
non può costituire indice di ingerenza nell'amministrazione della società. Quanto, poi, alla sottoscrizione apposta in calce al contratto di sublocazione del 1/3/2017, trattasi di un evidente errore, ciò anche considerato che essa non reca alcuna spendita della qualità di a.u. della società e, tutt'al più, può costituire causa di mera irregolarità
o nullità relativa del contratto.
5 Ancora, l'appello censura la sentenza per avere ritenuto la responsabilità del per la mancata consegna al curatore fallimentare delle scritture contabili e per Pt_1
il mancato deposito dei bilanci, condotta che non può che essere ascritta unicamente all'a.u. del tempo , nonché per la sottrazione di rimanenze di magazzino CP_2
e disponibilità liquide riferite ad un bilancio al 31/12/2012 redatto cinque anni prima della dichiarazione di fallimento del 18/7/2017, quando, in ogni caso, nel corso dei succitati anni, era stato a.u. della società fallita il summenzionato CP_2
. Deduce che il tribunale non ha, poi, tenuto in considerazione l'evidente
[...]
CP_ contraddittorietà in cui è caduto detto in sede di audizione innanzi al G.D., nel tentativo di addossare ad altri i propri inadempimenti, avendo per un verso dichiarato di “sconosce(re) la gestione”, laddove poi ne ha tuttavia imputato l'amministrazione al . Pt_1
Da ultimo, l'appello censura l'affermata responsabilità di in Parte_1
ordine all'inosservanza degli obblighi tributari. Deduce che il tribunale non ha tenuto in considerazione quanto dall'odierno appellante esposto sul punto in comparsa di costituzione e risposta, e, in ogni caso, che, in assenza di notificazione di avvisi di accertamento, ovvero di iscrizioni a ruolo che rendessero esigibile il tributo, non vi era alcun obbligo di iscrizione in bilancio;
di ciò la curatela dà ampia ammissione, laddove dichiara che non vi è prova dell'avvenuta notificazione alla società di molte delle cartelle di pagamento sottostanti le insinuazioni al passivo promosse da
Controparte_4
3.1) Con riferimento al motivo in esame, concernente il merito delle violazioni contestate, occorre qui, poi, dare atto di quanto dalla parte appellante ulteriormente rassegnato, in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali, in merito a due circostanze sopravvenute nel corso del giudizio di appello.
Anzitutto, rappresenta l'intervenuta assoluzione, nelle more del presente giudizio, da parte del Tribunale penale di Catania, con sentenza pubblicata il 10.4.2025, di
, “perchè il fatto non sussiste”, dal reato di bancarotta Parte_1
fraudolenta ascrittogli, in relazione ai fatti per cui è pretesa risarcitoria, con effetti asseritamente preclusivi, nel presente giudizio, della condanna risarcitoria.
6 In particolare l'appellante invoca, nel presente giudizio, il giudicato di assoluzione penale - essendo a suo dire ormai decorsi i termini per impugnare la sentenza - in relazione: a) all'accertata insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la qualifica di amministratore di fatto di anche per il periodo Parte_1
successivo alla data di cessazione dalla carica del 13 gennaio 2014; b) all'accertata insussistenza di elementi di prova circa la distrazione, da parte del medesimo, Pt_1
delle rimanenze di magazzino e della liquidità indicate nel bilancio al 31.12.2012, a dire del giudice penale imputabili al solo amministratore . CP_2
Sempre in sede di precisazione delle conclusioni e nelle conclusionali l'appellante rappresenta, inoltre, l'esito favorevole alla società, in sede di giudizio di legittimità, del contenzioso tributario concernente l'esposizione debitoria della società in bonis nei confronti dell'erario, alla luce delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione
n.1093/2025 e n.1094/2025 entrambe del 20/2/2025, e del decreto n.1758/2024.
3.2) Tutto ciò premesso, va, anzitutto, esclusa l'eccepita efficacia di giudicato, nel presente giudizio, della sentenza penale di assoluzione, per l'assorbente ragione che il giudizio civile che qui ci occupa è iniziato diversi anni prima della pronuncia della sentenza penale e che nel giudizio penale non ha assunto il ruolo di parte civile la curatela fallimentare. Come affermato dalla Suprema Corte in caso sovrapponibile a quello in esame (Cass. Sez. 1 n. 3820 del 17/2/2010) e costantemente ribadito (vedasi tra le tante: Cass. n. 22463/13, n. 23516/15, n. 15470/17, n. 30838/18, n. 18918/19,
n. 26811/22, n. 26811/25), in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 cod. proc. pen., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza ed autonomia dei due giudizi, avendo detta norma stabilito l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione - quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima - nel giudizio civile o amministrativo di danno, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di farlo e sempre che non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2, c.p.p.
7 Poiché tale ultima disposizione prevede che l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o se è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile e il comma 3 della citata norma impone la sospensione del processo civile allorquando l'azione è stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado (salvo alcune ipotesi che qui non rilevano), ne consegue che l'esito assolutorio del giudizio penale non ha alcuna influenza nel giudizio civile di danno, allorquando questo è iniziato prima della sentenza penale e l'azione non è stata trasferita nel giudizio penale.
È, d'altra parte, innegabile che il giudizio civile di danno è retto da principi di imputazione della responsabilità affatto diversi da quelli imposti nel giudizio penale,
e ciò è tanto più vero con riferimento all'azione di responsabilità sociale, ex art. 2393
c.c., nei confronti degli amministratori di società di capitali, che ha, indubbiamente, carattere contrattuale, per cui, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ove l'attore abbia provato la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, grava sul convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto di mandato (Cass.
n. 2975/2020).
L'applicazione di tale principio, con riferimento alla lamentata distrazione di beni della società fallita, comporta che, a fronte di disponibilità patrimoniali non rinvenute nell'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può dunque limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria (cfr. Cass. n. 17441/2016,
12567/2021).
3.3) Ciò precisato, occorre esaminare i motivi di doglianza concernenti il primo ed il secondo degli addebiti riconosciuti in sentenza in capo a ossia Parte_1
la distrazione di merce e di disponibilità liquide.
8 A tal fine, occorre preliminarmente procedere ad una breve ricostruzione dei fatti di causa rilevanti ai fini del decidere.
Nonostante manchino, a far data dall'anno 2013, i bilanci (l'ultimo depositato è quello riferito al 31.12.2012) ed i libri contabili della società fallita, può dirsi ragionevolmente certo in giudizio, alla luce della documentazione in atti e della consulenza tecnica espletata in primo grado, quanto segue:
i) in data 10 gennaio 2013, , amministratore unico, Parte_1
nonché socio, unitamente ai di lui figli e della CP_5 CP_6
omonima società, avente quale oggetto l'attività di commercio e vendita al minuto e all'ingrosso di preziosi, articoli da regalo, gioielleria, oreficeria, argenteria, orologi, pelletteria ed apparecchi di accensione, affitta, per la durata di anni tre, prorogabile tacitamente per altri tre, ad un canone annuale di euro 9.000,00, l'intera azienda commerciale, unitamente alle licenze necessarie all'esercizio dell'attività, a società, la costituita il 14.11.2012, la cui compagine sociale è riconducibile ai CP_7
summenzionati figli e ed il cui amministratore è lo stesso CP_5 CP_6 CP_5
; in detto affitto sono ricomprese le attrezzature, gli impianti ed i mobili,
[...]
come da allegato elenco, ma non anche le merci e le disponibilità liquide;
la locatrice si spoglia, così, di fatto (logicamente cessandone l'esercizio), di qualunque attività, avendo, appunto, ceduto l'esercizio dell'attività e delle licenze alla CP_7
ii) in data 2 aprile 2013, l'allora amministratore unico della omonima società concede in locazione, alla summenzionata l'immobile, Parte_1 CP_7
di proprietà della ubicato in Catania, corso Italia 97, adibito a Parte_3
locale commerciale, per anni sei, al canone mensile di euro 2000;
iii) con verbale del 28 giugno 2013 viene approvato il bilancio al 31.12.2012 della in cui si indicano, per quanto qui rileva, rimanenze di merce Parte_3
pari a €. 1.059.630,00, disponibilità liquide per €. 11.880,00, nonché l'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali del già citato immobile in proprietà ubicato in Catania, corso Italia 97; iv) in data 23 luglio 2013 acquista le quote della Parte_1 Parte_3
già in capo ai figli e diventandone, pertanto, socio unico;
[...] CP_5 CP_6
9 v) l'odierno appellante, a sua volta, in data 18 novembre 2013 cede tutte le quote della società a , il quale - per come emerge dalle annotazioni Controparte_2
sulle visure camerali, mancando i libri sociali - in data 13 gennaio 2014 assume la carica di amministratore unico, carica mantenuta sino alla dichiarazione di fallimento del 18.7.2017; con atto notarile di pari data 13.1.2014 la muta Parte_3
la denominazione sociale in Controparte_1
vi) in data 1° marzo 2017 e per essa l'amministratore , CP_7 CP_5
stipula un contratto preliminare di concessione in sublocazione della bottega sita in
Catania, corso Italia 97, di proprietà della società oggi fallita, a tal , Parte_5
titolare della ditta “Twin Sister”; l'atto viene sottoscritto anche da Parte_1
nella dichiarata qualità di legale rappresentante della (locatrice Parte_3
principale e proprietaria), “la quale prende atto del (…) contratto di sublocazione dichiarando e garantendo la continuità dall'inizio della stipula del definitivo e consentendo, pertanto, che i sei anni decorreranno dalla data dell'1/4/2017”.
3.4) Alla luce di quanto su esposto, considerato che la società fallita, e per essa l'allora amministratore in evidente conflitto di interessi, nel 2013 Parte_1
aveva ceduto l'attività, le licenze e l'utilizzo della bottega alla neocostituita società dei figli, appare inutile interrogarsi sul soggetto che ebbe ad occuparsi CP_7
della gestione dell'attività aziendale della di fatto ormai Parte_3
definitivamente cessata;
ed assume, piuttosto, rilevanza decisiva il fatto che della gestione dell'unico immobile rimasto in proprietà alla società poi fallita (il negozio di corso Italia 97) fosse il e non certo il , ad occuparsi, Parte_1 CP_2
ancora nel 2017, anno in cui venne aperto il fallimento.
Sicchè, correttamente, a giudizio del collegio, la sentenza appellata ha ritenuto di trarre idonei elementi di prova, a sostegno dell'esercizio di fatto, da parte di
[...]
del ruolo di amministratore della società, sia dalla partecipazione in qualità Pt_1
di rappresentante legale, al summenzionato contratto di sublocazione, sia dal rilascio della delega a partecipare alle riunioni del condominio del quale fa parte la bottega, nel gennaio e febbraio 2017, nonchè dalla partecipazione personale dello stesso all'assemblea straordinaria condominiale del maggio 2017. Parte_1
10 Inoltre, in tali emergenze processuali trovano riscontro le chiare ammissioni rese da , riconosciutosi mero “prestanome” del , le quali, lungi Controparte_2 Pt_1
dall'escludere la concorrente responsabilità del medesimo, diversamente CP_2
da quanto sostenuto dall'appellante, la rafforzano, in relazione agli obblighi assunti.
In ogni caso, poi, ribadito che è a carico dell'amministratore l'onere della prova dell'utilizzo delle disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall'attivo della società (cfr.
Cass. 17441/16, 12567/21 cit.), deve ulteriormente evidenziarsi che la responsabilità del per la distrazione delle rimanenze di merce e delle liquidità dichiarate a Pt_1
bilancio relativo al 31.12.2012 ben può affermarsi anche in relazione agli obblighi discendenti dalla carica da egli certamente rivestita sino al 13 gennaio 2014, non essendo stato dimostrato, da parte del medesimo, che le merci e la liquidità, Pt_1
pacificamente presenti nella situazione patrimoniale al 31.12.12, quando l'appellante era ancora in carica, ma non rinvenuti al momento dell'inventario da parte del curatore fallimentare, fossero entrati nella disponibilità del nuovo amministratore
(apparente) , ovvero altrimenti impiegati a beneficio della Controparte_2
società fallita.
3.5) A diversa conclusione deve giungersi con riferimento al terzo degli addebiti riconosciuti in sentenza in capo al , concernente le sanzioni e gli interessi Pt_1
maturati sui debiti tributari gravanti sulla società.
A tal riguardo, certamente assume rilevanza l'esito del contenzioso tributario concernente i tributi in discorso, in termini di esclusione del danno risarcibile.
Per quanto almeno risulta in atti, l'esposizione debitoria della società fallita, in relazione alla quale è pretesa di risarcimento delle relative sanzioni e interessi per il ritardato pagamento, risale essenzialmente agli anni 1998, 1999 e 2000 (vedasi la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, ed in particolare il prospetto relativo alla cartella esattoriale notificata in data 12.3.2018) e discende da un processo verbale di constatazione redatto dalla in data 10/8/2000, all'esito di Pt_6
una verifica fiscale eseguita ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, per gli anni dal 1998 al
2000, e della contestata omessa dichiarazione e registrazione di ricavi, per gli anni di imposta su indicati.
11 Tale contestazione è stata, tuttavia, oggetto di un lungo contenzioso giudiziario, solo recentemente definito dalla Corte di cassazione con ordinanze n.1093/2025 e n.1094/2025 entrambe del 20/2/2025, e con decreto n.1758/2024 del 16.9.2024, resi a conferma delle sentenze della Commissione tributaria regionale della nn. CP_4
1974, 1978 e 1976 del 2023.
La riconosciuta infondatezza della pretesa impositoria esclude la fondatezza della correlata pretesa risarcitoria relativa a sanzioni e interessi, come quantificati dal ctu di primo grado in €. 148.792,19.
4.) Con il quarto motivo di gravame, si impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, tra i coniugi appellanti, del 25.7.2013.
Gli appellanti lamentano, anzitutto, l'omessa pronuncia del primo giudice sulle eccezioni proposte in primo grado, di inammissibilità della domanda di revoca o, in subordine, di incompetenza funzionale, perché proposta innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, in luogo del Tribunale fallimentare, ai sensi dell'art.66 L.F.
In subordine, deducono che il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di revoca perché insussistente la presunta ragione di credito vantata dall'attrice.
Infine, deducono che al momento di stipula dell'atto del 25/7/2013, ben quattro anni prima della dichiarazione di fallimento della non vi erano i Controparte_1
presupposti affinché potesse prefigurarsi una lesione delle pretese creditorie da parte degli odierni deducenti, non essendovi alcun presupposto che potesse far sorgere il minimo sospetto in ordine ad un qualsivoglia stato di decozione della CP_1
inoltre, tutte le obbligazioni contratte da detta società erano garantite dal
[...]
patrimonio immobiliare di quest'ultima. Di qui, pertanto, l'errore in cui è incorso il tribunale in ordine alla valutazione dell'esistenza del presupposto dell'eventus damni. Né può condividersi quanto statuito dal tribunale in ordine all'esistenza dei presupposti della scientia damni in capo ai deducenti e del consilium fraudis, sottraendosi all'esame di quest'ultimo e limitandosi a dichiarare, in ordine al primo, che sussiste, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla curatela.
12 4.1.) Il motivo è infondato sotto tutti i profili illustrati.
Quanto all'eccezione preliminare, al riguardo basti evidenziare che per “tribunale fallimentare”, ai sensi dell'art. 66 comma 2 l. fall., deve intendersi il tribunale del luogo che ha dichiarato il fallimento, sicchè è comunque confermata la competenza del Tribunale di Catania a decidere sulla domanda. Piuttosto, la questione sollevata dall'odierna parte appellante - come esattamente rimarcato dalla difesa della curatela appellata - concerne, non già la competenza in senso stretto, bensì esclusivamente la ripartizione interna tra le sezioni del medesimo tribunale (sezione fallimentare, sezione specializzata in materia d'impresa), peraltro nel caso concreto tabellarmente coincidenti.
4.2) D'altra parte, ribadita la sussistenza della ragione di credito vantata dalla curatela attrice nei confronti di ossia di pretesa risarcitoria che pur Parte_1
lo stesso appellante (per affermarne la prescrizione) fa risalire a condotte tenute “fino ai primi mesi dell'anno 2013” e dunque - ragionevolmente - a periodo anteriore rispetto all'atto dispositivo in questione, correttamente il tribunale ha evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, tanto dell'eventus damni (consistito nell'oggettivo pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica del creditore, rappresentata dal patrimonio personale di arrecato dall'atto di costituzione del fondo Parte_1
patrimoniale di che trattasi, così rendendo più "incerta" o comunque maggiormente
"difficoltosa" la realizzazione del credito risarcitorio: Cass. n. 15310/2007), quanto dell'elemento soggettivo, che (trattandosi di atto a titolo gratuito come correttamente evidenziato dal primo giudice, in base a principi di diritto consolidati: vedasi tra le più recenti Cass. n. 9192 del 2021 ed ivi riferimenti) consiste nella consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, intesa appunto come "mera conoscenza" delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass. citata).
V'è da aggiungere che le concrete circostanze del caso in esame (e dunque: la dismissione, da parte del , pochi mesi prima dell'atto di costituzione del fondo Pt_1
patrimoniale, di ogni attività della società da egli amministrata, delle licenze e della disponibilità del negozio, senza effettiva percezione dei canoni pattuiti, in favore di
13 società, appositamente costituita, riconducibile ai figli, con contestuale sottrazione dell'attivo patrimoniale, rappresentato dalle rimanenze di merce e dalle liquidità, in danno della società e dei suoi creditori, nonché la successiva cessione di tutte le quote della società ad un prestanome, che non ebbe effettivamente ad interessarsi della relativa gestione) depongono indubbiamente nel ritenere la dolosa preordinazione dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di che trattasi a sottrarre il bene ivi conferito alla garanzia patrimoniale.
5.) In definitiva, in parziale riforma della sentenza appellata, l'appellante
[...]
va, pertanto, condannato a pagare (ferma l'affermata solidarietà Parte_1
con ) in favore del la minore Controparte_2 Controparte_1
somma di €. 1.071.510,00 (€. 1.059.630,00 + €. 11.880,00 pari, rispettivamente, al valore delle rimanenze di merce e alle liquidità indicate nell'ultimo bilancio, relativo all'esercizio 2012, non rinvenute dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento), oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data di dichiarazione del fallimento sino al passaggio in giudicato della presente sentenza,
e, di poi, soli interessi legali (sulla liquidazione degli accessori, da parte del giudice di appello, secondo la tecnica più appropriata, vedasi Cass. n. 17004/23).
Rimane ferma la pronunzia di condanna pronunziata dal tribunale nei confronti di
, operando la regola di cui all'art. 1306 secondo comma c.c. solo Controparte_2
nei confronti del coobbligato che sia rimasto estraneo al relativo giudizio e dovendo, invece, nella specie, applicarsi il principio secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. n.
20559/2014; cfr. anche Cass. n. 28267/2021).
La sostanziale soccombenza degli appellanti ne impone la condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, sia pure in relazione al credito effettivamente accertato in giudizio.
14 Le spese liquidate dal tribunale possono pertanto essere tenute ferme (restando immutato lo scaglione di riferimento), mentre quelle del presente grado vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello proposto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore del in solido
[...] Controparte_1
con , della diversa somma di €. 1.071.510,00, oltre interessi Controparte_2
legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data di dichiarazione del fallimento sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e, di poi, i soli interessi legali;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore del fallimento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, nella misura indicata dalla sentenza appellata e, quanto al grado di appello, in €.20.357,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese delle altre parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao LL TT BA
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composta dai magistrati:
LL TT BA Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1314/2022 R.G. tra
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
( ), rappresentati e difesi, per procura in atti,
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Corrado Micieli;
appellanti
e
(cf: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Silvia Bosco;
appellato
e
( ); Controparte_2 CodiceFiscale_3
appellato contumace
Avente ad oggetto: azione di responsabilità ex 146 l. fall.; azione revocatoria
All'udienza collegiale del 13.6.2025 i difensori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3348/2022, pubblicata il 21.7.2022, il Tribunale di Catania, pronunciando tra le parti in epigrafe, così statuiva:
i) in parziale accoglimento dell'azione sociale di responsabilità, ex art. 2393 c.c.
e dell'azione dei creditori sociali, ex art. 2394 c.c., cumulativamente proposte, ai sensi dell'art. 146 l. fall., dalla curatela del fallimento di (già Controparte_1
, nei confronti di e Parte_3 Parte_1 CP_2
(il primo quale amministratore unico della società, da ultimo, dal 21.9.2005
[...]
al 13.1.2014, nonché amministratore di fatto sino al 18.7.2017, data di dichiarazione del fallimento;
il secondo quale amministratore in carica dal 14.1.2014 alla data di dichiarazione di fallimento), disattese le preliminari eccezioni di prescrizione e difetto di legittimazione attiva del fallimento, condannava i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della attrice della complessiva somma Pt_4
di €.1.220.302,19 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi come specificati in parte motiva - in essi ricompresi: a) €. 1.059.630,00 pari al valore delle rimanenze di merce indicato nell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2012, non rinvenute né consegnate al curatore al momento della dichiarazione di fallimento, della cui distrazione gli amministratori dovevano ritenersi responsabili;
b) €. 11.880,00 pari all'ammontare delle disponibilità liquide alla data dell'ultimo bilancio disponibile
(31.12.2012), anch'esse non rinvenute, né consegnate al curatore;
c) €. 148.792,19 pari all'ammontare delle sanzioni e degli interessi maturati sui debiti tributari gravanti sulla società, rimasti inadempiuti a causa della mancata riscossione, da parte degli amministratori, dei canoni relativi all'affitto di ramo d'azienda e alla locazione dell'immobile di proprietà della società, stipulati, rispettivamente, in data 10.1.2013
e 2.4.2013;
ii) in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dal fallimento di nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
dichiarava l'inefficacia nei confronti della massa dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, stipulato, tra i predetti convenuti, giusta rogito notarile del 25.7.2013, avente ad oggetto immobile in Catania, via Cardinale Nava n. 12.
2 Avverso la suddetta sentenza proponevano appello e Parte_1
cui resisteva il Parte_2 Controparte_1
Non si costituiva , nonostante la notifica del gravame. Controparte_2
Maturati i termini per le conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, ex art. 2393 c.c., e dell'azione dei creditori sociali, ex art. 2394 c.c., proposte dal . A tal proposito deduce che “i presunti fatti rassegnati dalla CP_1
curatela, oggi appellata, giustificativi di un'azione di responsabilità sociale ex art.2393 c.c. si sarebbero verificati nel corso degli anni 2011 - 2012 (mancato adempimento degli obblighi tributari;
mancato deposito dei bilanci a far data dall'anno 2013, con particolare riferimento alla mancata conoscenza delle sorti delle giacenze di magazzino e disponibilità liquide) fino ai primi mesi dell'anno 2013
(stipulazione di contratto di affitto di ramo di azienda e pedissequo contratto di locazione e mancata percezione dei relativi canoni senza alcuna azione volta al recupero degli stessi)”; pertanto “è comprovata l'intervenuta prescrizione dell'azione ex artt.2393 e 2394 c.c. intentata dalla curatela attrice in primo grado, in quanto l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori sarebbe individuabile già a far data dall'anno 2011”.
1.1) Il motivo non si confronta con le motivazioni rese dalla sentenza impugnata ed è, comunque, manifestamente infondato.
Occorre qui ribadire che - per come correttamente evidenziato dal primo giudice
- la prescrizione, quinquennale, ex art.2949 c.c., tanto dell'azione (contrattuale) di responsabilità sociale, ex art.2393 c.c., quanto dell'azione (extracontrattuale) dei creditori sociali, ex art.2394 c.c., nella specie cumulativamente proposte dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., in nessun caso inizia a decorrere dal giorno del compimento, da parte dell'amministratore chiamato a risponderne, dei fatti in addebito produttivi di danno, come preteso dall'appellante.
3 Difatti, la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità inizia, in realtà, a decorrere dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7, cod. civ., fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica (cfr. Cass. n. 24715 del 4/12/2015).
La prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., poi, decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (che, come già chiaramente rilevato dal tribunale, per la giurisprudenza di legittimità non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 legge fall. né alla perdita integrale del capitale sociale); pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza (Cass. n. 3552 del 6/2/2023).
In disparte che l'appellante - come esattamente evidenziato dal tribunale - non ha indicato alcun fatto sintomatico di assoluta evidenza atto a vincere la summenzionata presunzione, in nessun caso l'azione proposta nei confronti di può Parte_1
comunque ritenersi prescritta alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio (10.7.2018), anche solo a considerare la data di cessazione formale dalla carica di amministratore (13.1.2014), e non quella di ritenuta cessazione della amministrazione di fatto, coincidente con la dichiarazione di fallimento.
2.) Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza per aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare a proporre le azioni di responsabilità in esame. Deduce che il tribunale non ha tenuto in considerazione la circostanza che il legislatore non ha previsto, con riferimento alle s.r.l., la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali per violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale prevista, invece, in materia di s.p.a. dall'art.2394 c.c.
4 2.1) Il motivo è manifestamente infondato.
A tal riguardo valga richiamare l'orientamento consolidato del giudice di legittimità, secondo cui “L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma,
n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 23452 del 20/9/2019; cfr. anche Cass. 17121/2010).
3.) Con il terzo motivo, articolato in più censure, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità risarcitoria per mala gestio di
. Parte_1
Antitutto, si censura l'affermazione secondo cui questi, dopo la cessazione dalla carica, sarebbe stato amministratore di fatto della società fallita. Si assume che il tribunale si è limitato a recepire quanto sostenuto dalla curatela senza alcun elemento a conferma, se non le dichiarazioni a verbale rese dall'a.u. , che Controparte_2
ha rivestito tale carica dal 14.1.2014 sino alla data del fallimento. La circostanza, poi, che il abbia conferito delega ad un terzo al fine di rappresentarlo ad una Pt_1
riunione di condominio, senza, peraltro, esservi alcun riferimento alla CP_1
e senza alcuna menzione della stessa in seno ai relativi verbali d'assemblea,
[...]
non può costituire indice di ingerenza nell'amministrazione della società. Quanto, poi, alla sottoscrizione apposta in calce al contratto di sublocazione del 1/3/2017, trattasi di un evidente errore, ciò anche considerato che essa non reca alcuna spendita della qualità di a.u. della società e, tutt'al più, può costituire causa di mera irregolarità
o nullità relativa del contratto.
5 Ancora, l'appello censura la sentenza per avere ritenuto la responsabilità del per la mancata consegna al curatore fallimentare delle scritture contabili e per Pt_1
il mancato deposito dei bilanci, condotta che non può che essere ascritta unicamente all'a.u. del tempo , nonché per la sottrazione di rimanenze di magazzino CP_2
e disponibilità liquide riferite ad un bilancio al 31/12/2012 redatto cinque anni prima della dichiarazione di fallimento del 18/7/2017, quando, in ogni caso, nel corso dei succitati anni, era stato a.u. della società fallita il summenzionato CP_2
. Deduce che il tribunale non ha, poi, tenuto in considerazione l'evidente
[...]
CP_ contraddittorietà in cui è caduto detto in sede di audizione innanzi al G.D., nel tentativo di addossare ad altri i propri inadempimenti, avendo per un verso dichiarato di “sconosce(re) la gestione”, laddove poi ne ha tuttavia imputato l'amministrazione al . Pt_1
Da ultimo, l'appello censura l'affermata responsabilità di in Parte_1
ordine all'inosservanza degli obblighi tributari. Deduce che il tribunale non ha tenuto in considerazione quanto dall'odierno appellante esposto sul punto in comparsa di costituzione e risposta, e, in ogni caso, che, in assenza di notificazione di avvisi di accertamento, ovvero di iscrizioni a ruolo che rendessero esigibile il tributo, non vi era alcun obbligo di iscrizione in bilancio;
di ciò la curatela dà ampia ammissione, laddove dichiara che non vi è prova dell'avvenuta notificazione alla società di molte delle cartelle di pagamento sottostanti le insinuazioni al passivo promosse da
Controparte_4
3.1) Con riferimento al motivo in esame, concernente il merito delle violazioni contestate, occorre qui, poi, dare atto di quanto dalla parte appellante ulteriormente rassegnato, in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali, in merito a due circostanze sopravvenute nel corso del giudizio di appello.
Anzitutto, rappresenta l'intervenuta assoluzione, nelle more del presente giudizio, da parte del Tribunale penale di Catania, con sentenza pubblicata il 10.4.2025, di
, “perchè il fatto non sussiste”, dal reato di bancarotta Parte_1
fraudolenta ascrittogli, in relazione ai fatti per cui è pretesa risarcitoria, con effetti asseritamente preclusivi, nel presente giudizio, della condanna risarcitoria.
6 In particolare l'appellante invoca, nel presente giudizio, il giudicato di assoluzione penale - essendo a suo dire ormai decorsi i termini per impugnare la sentenza - in relazione: a) all'accertata insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la qualifica di amministratore di fatto di anche per il periodo Parte_1
successivo alla data di cessazione dalla carica del 13 gennaio 2014; b) all'accertata insussistenza di elementi di prova circa la distrazione, da parte del medesimo, Pt_1
delle rimanenze di magazzino e della liquidità indicate nel bilancio al 31.12.2012, a dire del giudice penale imputabili al solo amministratore . CP_2
Sempre in sede di precisazione delle conclusioni e nelle conclusionali l'appellante rappresenta, inoltre, l'esito favorevole alla società, in sede di giudizio di legittimità, del contenzioso tributario concernente l'esposizione debitoria della società in bonis nei confronti dell'erario, alla luce delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione
n.1093/2025 e n.1094/2025 entrambe del 20/2/2025, e del decreto n.1758/2024.
3.2) Tutto ciò premesso, va, anzitutto, esclusa l'eccepita efficacia di giudicato, nel presente giudizio, della sentenza penale di assoluzione, per l'assorbente ragione che il giudizio civile che qui ci occupa è iniziato diversi anni prima della pronuncia della sentenza penale e che nel giudizio penale non ha assunto il ruolo di parte civile la curatela fallimentare. Come affermato dalla Suprema Corte in caso sovrapponibile a quello in esame (Cass. Sez. 1 n. 3820 del 17/2/2010) e costantemente ribadito (vedasi tra le tante: Cass. n. 22463/13, n. 23516/15, n. 15470/17, n. 30838/18, n. 18918/19,
n. 26811/22, n. 26811/25), in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 cod. proc. pen., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza ed autonomia dei due giudizi, avendo detta norma stabilito l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione - quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima - nel giudizio civile o amministrativo di danno, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di farlo e sempre che non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2, c.p.p.
7 Poiché tale ultima disposizione prevede che l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o se è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile e il comma 3 della citata norma impone la sospensione del processo civile allorquando l'azione è stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado (salvo alcune ipotesi che qui non rilevano), ne consegue che l'esito assolutorio del giudizio penale non ha alcuna influenza nel giudizio civile di danno, allorquando questo è iniziato prima della sentenza penale e l'azione non è stata trasferita nel giudizio penale.
È, d'altra parte, innegabile che il giudizio civile di danno è retto da principi di imputazione della responsabilità affatto diversi da quelli imposti nel giudizio penale,
e ciò è tanto più vero con riferimento all'azione di responsabilità sociale, ex art. 2393
c.c., nei confronti degli amministratori di società di capitali, che ha, indubbiamente, carattere contrattuale, per cui, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ove l'attore abbia provato la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, grava sul convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto di mandato (Cass.
n. 2975/2020).
L'applicazione di tale principio, con riferimento alla lamentata distrazione di beni della società fallita, comporta che, a fronte di disponibilità patrimoniali non rinvenute nell'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può dunque limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria (cfr. Cass. n. 17441/2016,
12567/2021).
3.3) Ciò precisato, occorre esaminare i motivi di doglianza concernenti il primo ed il secondo degli addebiti riconosciuti in sentenza in capo a ossia Parte_1
la distrazione di merce e di disponibilità liquide.
8 A tal fine, occorre preliminarmente procedere ad una breve ricostruzione dei fatti di causa rilevanti ai fini del decidere.
Nonostante manchino, a far data dall'anno 2013, i bilanci (l'ultimo depositato è quello riferito al 31.12.2012) ed i libri contabili della società fallita, può dirsi ragionevolmente certo in giudizio, alla luce della documentazione in atti e della consulenza tecnica espletata in primo grado, quanto segue:
i) in data 10 gennaio 2013, , amministratore unico, Parte_1
nonché socio, unitamente ai di lui figli e della CP_5 CP_6
omonima società, avente quale oggetto l'attività di commercio e vendita al minuto e all'ingrosso di preziosi, articoli da regalo, gioielleria, oreficeria, argenteria, orologi, pelletteria ed apparecchi di accensione, affitta, per la durata di anni tre, prorogabile tacitamente per altri tre, ad un canone annuale di euro 9.000,00, l'intera azienda commerciale, unitamente alle licenze necessarie all'esercizio dell'attività, a società, la costituita il 14.11.2012, la cui compagine sociale è riconducibile ai CP_7
summenzionati figli e ed il cui amministratore è lo stesso CP_5 CP_6 CP_5
; in detto affitto sono ricomprese le attrezzature, gli impianti ed i mobili,
[...]
come da allegato elenco, ma non anche le merci e le disponibilità liquide;
la locatrice si spoglia, così, di fatto (logicamente cessandone l'esercizio), di qualunque attività, avendo, appunto, ceduto l'esercizio dell'attività e delle licenze alla CP_7
ii) in data 2 aprile 2013, l'allora amministratore unico della omonima società concede in locazione, alla summenzionata l'immobile, Parte_1 CP_7
di proprietà della ubicato in Catania, corso Italia 97, adibito a Parte_3
locale commerciale, per anni sei, al canone mensile di euro 2000;
iii) con verbale del 28 giugno 2013 viene approvato il bilancio al 31.12.2012 della in cui si indicano, per quanto qui rileva, rimanenze di merce Parte_3
pari a €. 1.059.630,00, disponibilità liquide per €. 11.880,00, nonché l'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali del già citato immobile in proprietà ubicato in Catania, corso Italia 97; iv) in data 23 luglio 2013 acquista le quote della Parte_1 Parte_3
già in capo ai figli e diventandone, pertanto, socio unico;
[...] CP_5 CP_6
9 v) l'odierno appellante, a sua volta, in data 18 novembre 2013 cede tutte le quote della società a , il quale - per come emerge dalle annotazioni Controparte_2
sulle visure camerali, mancando i libri sociali - in data 13 gennaio 2014 assume la carica di amministratore unico, carica mantenuta sino alla dichiarazione di fallimento del 18.7.2017; con atto notarile di pari data 13.1.2014 la muta Parte_3
la denominazione sociale in Controparte_1
vi) in data 1° marzo 2017 e per essa l'amministratore , CP_7 CP_5
stipula un contratto preliminare di concessione in sublocazione della bottega sita in
Catania, corso Italia 97, di proprietà della società oggi fallita, a tal , Parte_5
titolare della ditta “Twin Sister”; l'atto viene sottoscritto anche da Parte_1
nella dichiarata qualità di legale rappresentante della (locatrice Parte_3
principale e proprietaria), “la quale prende atto del (…) contratto di sublocazione dichiarando e garantendo la continuità dall'inizio della stipula del definitivo e consentendo, pertanto, che i sei anni decorreranno dalla data dell'1/4/2017”.
3.4) Alla luce di quanto su esposto, considerato che la società fallita, e per essa l'allora amministratore in evidente conflitto di interessi, nel 2013 Parte_1
aveva ceduto l'attività, le licenze e l'utilizzo della bottega alla neocostituita società dei figli, appare inutile interrogarsi sul soggetto che ebbe ad occuparsi CP_7
della gestione dell'attività aziendale della di fatto ormai Parte_3
definitivamente cessata;
ed assume, piuttosto, rilevanza decisiva il fatto che della gestione dell'unico immobile rimasto in proprietà alla società poi fallita (il negozio di corso Italia 97) fosse il e non certo il , ad occuparsi, Parte_1 CP_2
ancora nel 2017, anno in cui venne aperto il fallimento.
Sicchè, correttamente, a giudizio del collegio, la sentenza appellata ha ritenuto di trarre idonei elementi di prova, a sostegno dell'esercizio di fatto, da parte di
[...]
del ruolo di amministratore della società, sia dalla partecipazione in qualità Pt_1
di rappresentante legale, al summenzionato contratto di sublocazione, sia dal rilascio della delega a partecipare alle riunioni del condominio del quale fa parte la bottega, nel gennaio e febbraio 2017, nonchè dalla partecipazione personale dello stesso all'assemblea straordinaria condominiale del maggio 2017. Parte_1
10 Inoltre, in tali emergenze processuali trovano riscontro le chiare ammissioni rese da , riconosciutosi mero “prestanome” del , le quali, lungi Controparte_2 Pt_1
dall'escludere la concorrente responsabilità del medesimo, diversamente CP_2
da quanto sostenuto dall'appellante, la rafforzano, in relazione agli obblighi assunti.
In ogni caso, poi, ribadito che è a carico dell'amministratore l'onere della prova dell'utilizzo delle disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall'attivo della società (cfr.
Cass. 17441/16, 12567/21 cit.), deve ulteriormente evidenziarsi che la responsabilità del per la distrazione delle rimanenze di merce e delle liquidità dichiarate a Pt_1
bilancio relativo al 31.12.2012 ben può affermarsi anche in relazione agli obblighi discendenti dalla carica da egli certamente rivestita sino al 13 gennaio 2014, non essendo stato dimostrato, da parte del medesimo, che le merci e la liquidità, Pt_1
pacificamente presenti nella situazione patrimoniale al 31.12.12, quando l'appellante era ancora in carica, ma non rinvenuti al momento dell'inventario da parte del curatore fallimentare, fossero entrati nella disponibilità del nuovo amministratore
(apparente) , ovvero altrimenti impiegati a beneficio della Controparte_2
società fallita.
3.5) A diversa conclusione deve giungersi con riferimento al terzo degli addebiti riconosciuti in sentenza in capo al , concernente le sanzioni e gli interessi Pt_1
maturati sui debiti tributari gravanti sulla società.
A tal riguardo, certamente assume rilevanza l'esito del contenzioso tributario concernente i tributi in discorso, in termini di esclusione del danno risarcibile.
Per quanto almeno risulta in atti, l'esposizione debitoria della società fallita, in relazione alla quale è pretesa di risarcimento delle relative sanzioni e interessi per il ritardato pagamento, risale essenzialmente agli anni 1998, 1999 e 2000 (vedasi la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, ed in particolare il prospetto relativo alla cartella esattoriale notificata in data 12.3.2018) e discende da un processo verbale di constatazione redatto dalla in data 10/8/2000, all'esito di Pt_6
una verifica fiscale eseguita ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, per gli anni dal 1998 al
2000, e della contestata omessa dichiarazione e registrazione di ricavi, per gli anni di imposta su indicati.
11 Tale contestazione è stata, tuttavia, oggetto di un lungo contenzioso giudiziario, solo recentemente definito dalla Corte di cassazione con ordinanze n.1093/2025 e n.1094/2025 entrambe del 20/2/2025, e con decreto n.1758/2024 del 16.9.2024, resi a conferma delle sentenze della Commissione tributaria regionale della nn. CP_4
1974, 1978 e 1976 del 2023.
La riconosciuta infondatezza della pretesa impositoria esclude la fondatezza della correlata pretesa risarcitoria relativa a sanzioni e interessi, come quantificati dal ctu di primo grado in €. 148.792,19.
4.) Con il quarto motivo di gravame, si impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, tra i coniugi appellanti, del 25.7.2013.
Gli appellanti lamentano, anzitutto, l'omessa pronuncia del primo giudice sulle eccezioni proposte in primo grado, di inammissibilità della domanda di revoca o, in subordine, di incompetenza funzionale, perché proposta innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, in luogo del Tribunale fallimentare, ai sensi dell'art.66 L.F.
In subordine, deducono che il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di revoca perché insussistente la presunta ragione di credito vantata dall'attrice.
Infine, deducono che al momento di stipula dell'atto del 25/7/2013, ben quattro anni prima della dichiarazione di fallimento della non vi erano i Controparte_1
presupposti affinché potesse prefigurarsi una lesione delle pretese creditorie da parte degli odierni deducenti, non essendovi alcun presupposto che potesse far sorgere il minimo sospetto in ordine ad un qualsivoglia stato di decozione della CP_1
inoltre, tutte le obbligazioni contratte da detta società erano garantite dal
[...]
patrimonio immobiliare di quest'ultima. Di qui, pertanto, l'errore in cui è incorso il tribunale in ordine alla valutazione dell'esistenza del presupposto dell'eventus damni. Né può condividersi quanto statuito dal tribunale in ordine all'esistenza dei presupposti della scientia damni in capo ai deducenti e del consilium fraudis, sottraendosi all'esame di quest'ultimo e limitandosi a dichiarare, in ordine al primo, che sussiste, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla curatela.
12 4.1.) Il motivo è infondato sotto tutti i profili illustrati.
Quanto all'eccezione preliminare, al riguardo basti evidenziare che per “tribunale fallimentare”, ai sensi dell'art. 66 comma 2 l. fall., deve intendersi il tribunale del luogo che ha dichiarato il fallimento, sicchè è comunque confermata la competenza del Tribunale di Catania a decidere sulla domanda. Piuttosto, la questione sollevata dall'odierna parte appellante - come esattamente rimarcato dalla difesa della curatela appellata - concerne, non già la competenza in senso stretto, bensì esclusivamente la ripartizione interna tra le sezioni del medesimo tribunale (sezione fallimentare, sezione specializzata in materia d'impresa), peraltro nel caso concreto tabellarmente coincidenti.
4.2) D'altra parte, ribadita la sussistenza della ragione di credito vantata dalla curatela attrice nei confronti di ossia di pretesa risarcitoria che pur Parte_1
lo stesso appellante (per affermarne la prescrizione) fa risalire a condotte tenute “fino ai primi mesi dell'anno 2013” e dunque - ragionevolmente - a periodo anteriore rispetto all'atto dispositivo in questione, correttamente il tribunale ha evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, tanto dell'eventus damni (consistito nell'oggettivo pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica del creditore, rappresentata dal patrimonio personale di arrecato dall'atto di costituzione del fondo Parte_1
patrimoniale di che trattasi, così rendendo più "incerta" o comunque maggiormente
"difficoltosa" la realizzazione del credito risarcitorio: Cass. n. 15310/2007), quanto dell'elemento soggettivo, che (trattandosi di atto a titolo gratuito come correttamente evidenziato dal primo giudice, in base a principi di diritto consolidati: vedasi tra le più recenti Cass. n. 9192 del 2021 ed ivi riferimenti) consiste nella consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, intesa appunto come "mera conoscenza" delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass. citata).
V'è da aggiungere che le concrete circostanze del caso in esame (e dunque: la dismissione, da parte del , pochi mesi prima dell'atto di costituzione del fondo Pt_1
patrimoniale, di ogni attività della società da egli amministrata, delle licenze e della disponibilità del negozio, senza effettiva percezione dei canoni pattuiti, in favore di
13 società, appositamente costituita, riconducibile ai figli, con contestuale sottrazione dell'attivo patrimoniale, rappresentato dalle rimanenze di merce e dalle liquidità, in danno della società e dei suoi creditori, nonché la successiva cessione di tutte le quote della società ad un prestanome, che non ebbe effettivamente ad interessarsi della relativa gestione) depongono indubbiamente nel ritenere la dolosa preordinazione dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di che trattasi a sottrarre il bene ivi conferito alla garanzia patrimoniale.
5.) In definitiva, in parziale riforma della sentenza appellata, l'appellante
[...]
va, pertanto, condannato a pagare (ferma l'affermata solidarietà Parte_1
con ) in favore del la minore Controparte_2 Controparte_1
somma di €. 1.071.510,00 (€. 1.059.630,00 + €. 11.880,00 pari, rispettivamente, al valore delle rimanenze di merce e alle liquidità indicate nell'ultimo bilancio, relativo all'esercizio 2012, non rinvenute dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento), oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data di dichiarazione del fallimento sino al passaggio in giudicato della presente sentenza,
e, di poi, soli interessi legali (sulla liquidazione degli accessori, da parte del giudice di appello, secondo la tecnica più appropriata, vedasi Cass. n. 17004/23).
Rimane ferma la pronunzia di condanna pronunziata dal tribunale nei confronti di
, operando la regola di cui all'art. 1306 secondo comma c.c. solo Controparte_2
nei confronti del coobbligato che sia rimasto estraneo al relativo giudizio e dovendo, invece, nella specie, applicarsi il principio secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. n.
20559/2014; cfr. anche Cass. n. 28267/2021).
La sostanziale soccombenza degli appellanti ne impone la condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, sia pure in relazione al credito effettivamente accertato in giudizio.
14 Le spese liquidate dal tribunale possono pertanto essere tenute ferme (restando immutato lo scaglione di riferimento), mentre quelle del presente grado vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello proposto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore del in solido
[...] Controparte_1
con , della diversa somma di €. 1.071.510,00, oltre interessi Controparte_2
legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data di dichiarazione del fallimento sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e, di poi, i soli interessi legali;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore del fallimento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, nella misura indicata dalla sentenza appellata e, quanto al grado di appello, in €.20.357,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese delle altre parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao LL TT BA
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