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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/10/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 968/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA SA DI all'udienza del 11/10/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 968/2023 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. CASTELLANO MADDALENA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. SCARPELLINI CAMILLI Controparte_1
ANDREA, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 09.02.2023, parte ricorrente esponeva di lavorare alle dipendenze della parte resistente con contratto a tempo indeterminato, assunto con la qualifica di programmatore, livello economico
“C”, in data 31/12/2010 e che per le varie patologie psico-fisiche da cui era affetto doveva essere adibito a mansioni non stressanti evitando il contatto con il pubblico almeno a partire dal 2016; di essere stato assegnato, invece, da febbraio 2018 al Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene con mansioni a contatto con il pubblico e situazioni stressanti peggiorate a seguito della pandemia da Covid-19; di essere stato trasferito nel 2020 all'Area Veterinaria
“C” SVET per tutelare le precarie condizioni di salute, ma svolgendo mansioni da amministrativo con peggioramento dello stato depressivo;
di aver richiesto senza alcun riscontro di poter svolgere le mansioni proprie di programmatore presso una sede senza contatto con il pubblico al fine di poter migliorare le
1 proprie condizioni di salute. Chiedeva, dunque, il risarcimento del danno da straining e demansionamento subito dapprima con il trasferimento del 2018 e poi con il trasferimento del 2020.
Si costituiva parte resistente eccependo l'infondatezza della domanda alla luce del legittimo ius variandi esercitato dall'Azienda e per il pieno rispetto delle condizioni di salute della parte ricorrente.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) Occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
3) E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
2 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
4) Nel caso di specie le parti, a seguito di proposta conciliativa del Giudice formulata ai sensi dell'art. 420 c.p.c. e volta a valorizzare la professionalità propria della parte ricorrente in modo pieno tramite una nuova collocazione in
Azienda, hanno dato atto dell'avvenuto trasferimento della parte ricorrente presso un ufficio idoneo alla professionalità ed alle condizioni di salute dello stesso.
Le parti concordano, dunque, sulla cessata materia del contendere.
5) Per quanto riguarda le spese processuali, si dà atto che le parti concordano sulla integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 11/10/2025 Il Giudice del Lavoro
MA SA DI
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA SA DI all'udienza del 11/10/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 968/2023 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. CASTELLANO MADDALENA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. SCARPELLINI CAMILLI Controparte_1
ANDREA, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 09.02.2023, parte ricorrente esponeva di lavorare alle dipendenze della parte resistente con contratto a tempo indeterminato, assunto con la qualifica di programmatore, livello economico
“C”, in data 31/12/2010 e che per le varie patologie psico-fisiche da cui era affetto doveva essere adibito a mansioni non stressanti evitando il contatto con il pubblico almeno a partire dal 2016; di essere stato assegnato, invece, da febbraio 2018 al Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene con mansioni a contatto con il pubblico e situazioni stressanti peggiorate a seguito della pandemia da Covid-19; di essere stato trasferito nel 2020 all'Area Veterinaria
“C” SVET per tutelare le precarie condizioni di salute, ma svolgendo mansioni da amministrativo con peggioramento dello stato depressivo;
di aver richiesto senza alcun riscontro di poter svolgere le mansioni proprie di programmatore presso una sede senza contatto con il pubblico al fine di poter migliorare le
1 proprie condizioni di salute. Chiedeva, dunque, il risarcimento del danno da straining e demansionamento subito dapprima con il trasferimento del 2018 e poi con il trasferimento del 2020.
Si costituiva parte resistente eccependo l'infondatezza della domanda alla luce del legittimo ius variandi esercitato dall'Azienda e per il pieno rispetto delle condizioni di salute della parte ricorrente.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) Occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
3) E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
2 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
4) Nel caso di specie le parti, a seguito di proposta conciliativa del Giudice formulata ai sensi dell'art. 420 c.p.c. e volta a valorizzare la professionalità propria della parte ricorrente in modo pieno tramite una nuova collocazione in
Azienda, hanno dato atto dell'avvenuto trasferimento della parte ricorrente presso un ufficio idoneo alla professionalità ed alle condizioni di salute dello stesso.
Le parti concordano, dunque, sulla cessata materia del contendere.
5) Per quanto riguarda le spese processuali, si dà atto che le parti concordano sulla integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 11/10/2025 Il Giudice del Lavoro
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