CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1315/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Apice - Piazza Della Ricostruzione 1 82021 Apice BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2799-2207-9 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Benevento in data 21.12.2024,
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 2799-2207-9 notificato il 23.10.2024 e relativo ad IMU 2019 in favore del COMUNE DI APICE.
Esponeva che l'avviso atteneva alla cantina e sottotetto rinvenibili in catasto esclusivamerte nella planimetria dell'abitazione, identificata al numero_1, sub 4, in presenza di una pertinenza dell'abitazione principale, regolarmente iscritta in catasto al numero_1, sub 3; che detti locali non potevano essere soggetti a tassazione non avendo autonomia funzionale e reddituale Concludeva chiedendo “annullamento dell'atto di accertamento ricevuto con conseguente esenzione dal pagamento dell'omporto di 445 euro richiesto dal comune di Apice”.
Il Giudice Monocratico ha deliberato in camera di consiglio in data 15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve evidenziarsi che la ricorrente non ha prodotto in atti la regolare notifica al COMUNE
DI APICE, indispensabile sia al fine di valutare la tempestività dell'impugnazione che l'integrità del contraddittorio. Difatti, in allegato al ricorso introduttivo, compare solo la prova dell'inoltro della raccomandata non anche la relata di notifica, indispensabile onde verificare l'effettiva ricezione dell'atto inviato.
Ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.546\92, “. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso
(1) (2) .
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente (3)” .
Nella specie, il ricorso notificato non è stato prodotto in giudizio.
Ne consegue che dev'essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
inammissibile e nulla per le spese
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1315/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Apice - Piazza Della Ricostruzione 1 82021 Apice BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2799-2207-9 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Benevento in data 21.12.2024,
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 2799-2207-9 notificato il 23.10.2024 e relativo ad IMU 2019 in favore del COMUNE DI APICE.
Esponeva che l'avviso atteneva alla cantina e sottotetto rinvenibili in catasto esclusivamerte nella planimetria dell'abitazione, identificata al numero_1, sub 4, in presenza di una pertinenza dell'abitazione principale, regolarmente iscritta in catasto al numero_1, sub 3; che detti locali non potevano essere soggetti a tassazione non avendo autonomia funzionale e reddituale Concludeva chiedendo “annullamento dell'atto di accertamento ricevuto con conseguente esenzione dal pagamento dell'omporto di 445 euro richiesto dal comune di Apice”.
Il Giudice Monocratico ha deliberato in camera di consiglio in data 15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve evidenziarsi che la ricorrente non ha prodotto in atti la regolare notifica al COMUNE
DI APICE, indispensabile sia al fine di valutare la tempestività dell'impugnazione che l'integrità del contraddittorio. Difatti, in allegato al ricorso introduttivo, compare solo la prova dell'inoltro della raccomandata non anche la relata di notifica, indispensabile onde verificare l'effettiva ricezione dell'atto inviato.
Ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.546\92, “. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso
(1) (2) .
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente (3)” .
Nella specie, il ricorso notificato non è stato prodotto in giudizio.
Ne consegue che dev'essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
inammissibile e nulla per le spese