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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1674/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. per procura in CP_1 C.F._2 calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: precisate all'udienza del 15.12.2025
“Ricorre dinanzi all'Ill.mo Tribunale di Macerata affinché, previa fissazione dell'udienza
Presidenziale per la comparizione personale dei coniugi e sentiti gli stessi, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con successiva omologazione alle seguenti
pagina 1 di 5 c o n d i z i o n i
1) I coniugi continueranno a vivere separati e con la facoltà per ciascuno di loro di fissare la residenza dove lo riterrà più opportuno;
2) La figlia maggiorenne, vivrà presso l'abitazione del padre il quale provvederà ad Persona_1 accollarsi tutte le spese ordinarie per il suo mantenimento;
3) La figlia minorenne, è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori, che Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, anche se la stessa avrà collocamento prevalente ed anagrafico presso la madre , la quale provvederà ad accollarsi tutte le CP_1 spese ordinarie per il suo mantenimento. La madre s'impegnerà a comunicare preventivamente a
ogni eventuale mutamento della residenza. Il padre potrà vedere o tenere la figlia Parte_1 minore con se, compreso il pernotto, tutti i giorni della settimana ed ogni qualvolta la figlia lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore;
4) La figlia minore trascorrerà con ognuno dei genitori le festività natalizie e pasquali Persona_2 ad anni alterni mentre, per le vacanze estive, i genitori concorderanno, due settimane di vacanza da trascorrere con la figlia minore, indicando all'altro genitore il luogo di villeggiatura prescelto. Per il giorno dei compleanni, i ponti e le altre festività durante l'anno, i genitori concorderanno dove la figlia dovrà trascorrerli;
5) Qualora, per motivi di studio, le figlie e dovranno trasferirsi presso una sede Per_1 Per_2 universitaria diversa da quella di Camerino, le spese dell'alloggio, le tasse universitarie e l'acquisto dei libri sarà sostenuto dai genitori nella misura del 60% a carico di e del 40% a Parte_1 carico di , ciò in considerazione del diverso reddito percepito dai genitori;
CP_1
6) Per le spese straordinarie che le figlie dovranno sostenere, si fa espressamente richiamo al protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare in vigore presso il Tribunale di Macerata datato 12.12.2018;
7) svolge attualmente l'incarico di Vice Presidente del Consiglio Regionale delle Parte_1
e percepisce un'indennità mensile netta di circa € 3.300,00 mentre, , è Pt_2 CP_1 insegnante presso la Scuola dell'infanzia e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.350,00 oltre ai proventi derivanti dall'attività commerciale di ristorazione ed alberghiera. Stante la differenza tra i due redditi, si farà carico delle spese straordinarie per le figlie nella misura del 60% Parte_1 ed il restante 40% sarà a carico di . Inoltre, per le future spese universitarie, come sopra CP_1
pagina 2 di 5 indicato, si farà carico delle stesse nella misura del 60% ed il restante 40% sarà a Parte_1 carico di . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 31.7.2024 parte ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine Parte_1 di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1 data 12.10.2003 nel Comune di Porto Recanati (cfr. estratto atto di matrimonio doc. n. 2 allegato al ricorso) allegando che:
- dall'unione coniugale sono nate le figlie (che vive con il padre) e (che vive con la Per_1 Per_2 madre);
- tra le parti era pronunciata la separazione consensuale in data 14.06.2022 omologata con decreto di questo Tribunale nell'ambito del procedimento N. R.G. 529/2022;
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione dei coniugi
(notifica consegnata dal postino in data 29.8.2024), parte resistente seppur nella CP_1 regolarità della notifica, non si è costituita.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi il 17.02.2025 compariva solo parte ricorrente Parte_1
- mentre nessuno per parte convenuta- il quale, assistito dal proprio difensore, ribadiva la
[...] volontà di divorziarsi evidenziando, inoltre, che in seguito alla separazione la aveva intrapreso CP_1 altre relazioni. Il ricorrente riferiva, altresì, di farsi carico integralmente delle spese straordinarie necessarie per le figlie.
In seguito, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. nell'interesse della figlia minore , collocata presso la madre, confermando le condizioni della Per_2 separazione con la precisazione che nulla doveva disporsi in termini di affido e visite nei confronti della figlia poiché maggiorenne. Per_1
Stante la richiesta di pronuncia sullo status da parte del ricorrente, in data 13.3.2025, interveniva sentenza parziale con cui il Tribunale di Macerata pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata udienza il 16.12.2025 per la rimessione della causa in decisione (con discussione orale), si presentava il procuratore di parte ricorrente riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendone l'integrale accoglimento poiché in data 11.12.2025 la figlia diveniva maggiorenne;
Persona_1 pertanto, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** Anzitutto, occorre osservare che ambedue le figlie della coppia sono ormai divenute maggiorenni, sia
, nata il [...] (residente col padre, come da doc. 5 allegato al ricorso) sia Persona_1
pagina 3 di 5 , nata il [...] (residente col madre, come da doc. 5 parte ricorrente), di tal che Persona_2 il Tribunale deve uniformarsi al principio della domanda (come si trae dall'art. 473 bis. 2 c.p.c. e dall'art. 473 bis.19 comma 2 c.p.c.).
Orbene, stante la contumacia della resistente (che non ha proposto alcuna domanda in causa), vanno considerate solo le domande del ricorrente.
In primo luogo, stante la maggiore età delle figlie, non occorre provvedere né sul collocamento né sull'affido né sulle visite con l'altro genitore non collocatario (di tal che nulla va disposto sui punti 2,3
e 4 delle conclusioni del ricorso introduttivo).
Quanto, invece, alle domande del ricorrente circa la ripartizione delle spese straordinarie per la prole nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre (trattasi dei punti 5, 6 e 7 delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo), sul presupposto della notevole differenza reddituale fra i coniugi (il vice Presidente del Consiglio Regionale delle percepisce un'indennità Pt_1 Pt_2 mensile netta di circa 3.300,00 euro, mentre la è insegnante presso la Scuola dell'Infanzia e CP_1 percepisce un reddito mensile di circa 1.350,00 euro) si può pervenire certamente all'accoglimento delle richieste del essendo ciò conforme alla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Pt_1
Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021 per cui “In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.”)
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di parte convenuta, considerato che quest'ultimo non si è neppure costituita e devono liquidarsi secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, dato lo scaglione indeterminabile della causa, bassa complessità, con valori ai minimi per le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dato atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 199/2025;
1) Nulla dispone in punto di affido, collocamento, visite con l'altro genitore non collocatario essendo ambedue le figlie delle parti ormai maggiorenni
2) Quanto alle spese straordinarie necessarie per le figlie, stabilisce che pagina 4 di 5 a) Qualora, per motivi di studio, le figlie e dovranno trasferirsi presso una sede Per_1 Per_2 universitaria diversa da quella di Camerino, le spese dell'alloggio, le tasse universitarie e l'acquisto dei libri sarà sostenuto dai genitori nella misura del 60% a carico di Parte_1
e del 40% a carico di ,
[...] CP_1
b) Comunque, le spese straordinarie necessarie per le esigenze delle figlie, come individuate dal Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare in vigore presso il Tribunale di Macerata datato 12.12.2018, saranno ripartite nella misura del 60% a carico di e per il restante 40% a carico di Parte_1
; CP_1
3) Condanna alla rifusione a delle spese di lite che si liquidano in CP_1 Parte_1 euro 98,00 per esborsi ed in euro 3.809,00 per compensi legali, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1674/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. per procura in CP_1 C.F._2 calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: precisate all'udienza del 15.12.2025
“Ricorre dinanzi all'Ill.mo Tribunale di Macerata affinché, previa fissazione dell'udienza
Presidenziale per la comparizione personale dei coniugi e sentiti gli stessi, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con successiva omologazione alle seguenti
pagina 1 di 5 c o n d i z i o n i
1) I coniugi continueranno a vivere separati e con la facoltà per ciascuno di loro di fissare la residenza dove lo riterrà più opportuno;
2) La figlia maggiorenne, vivrà presso l'abitazione del padre il quale provvederà ad Persona_1 accollarsi tutte le spese ordinarie per il suo mantenimento;
3) La figlia minorenne, è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori, che Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, anche se la stessa avrà collocamento prevalente ed anagrafico presso la madre , la quale provvederà ad accollarsi tutte le CP_1 spese ordinarie per il suo mantenimento. La madre s'impegnerà a comunicare preventivamente a
ogni eventuale mutamento della residenza. Il padre potrà vedere o tenere la figlia Parte_1 minore con se, compreso il pernotto, tutti i giorni della settimana ed ogni qualvolta la figlia lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore;
4) La figlia minore trascorrerà con ognuno dei genitori le festività natalizie e pasquali Persona_2 ad anni alterni mentre, per le vacanze estive, i genitori concorderanno, due settimane di vacanza da trascorrere con la figlia minore, indicando all'altro genitore il luogo di villeggiatura prescelto. Per il giorno dei compleanni, i ponti e le altre festività durante l'anno, i genitori concorderanno dove la figlia dovrà trascorrerli;
5) Qualora, per motivi di studio, le figlie e dovranno trasferirsi presso una sede Per_1 Per_2 universitaria diversa da quella di Camerino, le spese dell'alloggio, le tasse universitarie e l'acquisto dei libri sarà sostenuto dai genitori nella misura del 60% a carico di e del 40% a Parte_1 carico di , ciò in considerazione del diverso reddito percepito dai genitori;
CP_1
6) Per le spese straordinarie che le figlie dovranno sostenere, si fa espressamente richiamo al protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare in vigore presso il Tribunale di Macerata datato 12.12.2018;
7) svolge attualmente l'incarico di Vice Presidente del Consiglio Regionale delle Parte_1
e percepisce un'indennità mensile netta di circa € 3.300,00 mentre, , è Pt_2 CP_1 insegnante presso la Scuola dell'infanzia e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.350,00 oltre ai proventi derivanti dall'attività commerciale di ristorazione ed alberghiera. Stante la differenza tra i due redditi, si farà carico delle spese straordinarie per le figlie nella misura del 60% Parte_1 ed il restante 40% sarà a carico di . Inoltre, per le future spese universitarie, come sopra CP_1
pagina 2 di 5 indicato, si farà carico delle stesse nella misura del 60% ed il restante 40% sarà a Parte_1 carico di . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 31.7.2024 parte ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine Parte_1 di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1 data 12.10.2003 nel Comune di Porto Recanati (cfr. estratto atto di matrimonio doc. n. 2 allegato al ricorso) allegando che:
- dall'unione coniugale sono nate le figlie (che vive con il padre) e (che vive con la Per_1 Per_2 madre);
- tra le parti era pronunciata la separazione consensuale in data 14.06.2022 omologata con decreto di questo Tribunale nell'ambito del procedimento N. R.G. 529/2022;
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione dei coniugi
(notifica consegnata dal postino in data 29.8.2024), parte resistente seppur nella CP_1 regolarità della notifica, non si è costituita.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi il 17.02.2025 compariva solo parte ricorrente Parte_1
- mentre nessuno per parte convenuta- il quale, assistito dal proprio difensore, ribadiva la
[...] volontà di divorziarsi evidenziando, inoltre, che in seguito alla separazione la aveva intrapreso CP_1 altre relazioni. Il ricorrente riferiva, altresì, di farsi carico integralmente delle spese straordinarie necessarie per le figlie.
In seguito, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. nell'interesse della figlia minore , collocata presso la madre, confermando le condizioni della Per_2 separazione con la precisazione che nulla doveva disporsi in termini di affido e visite nei confronti della figlia poiché maggiorenne. Per_1
Stante la richiesta di pronuncia sullo status da parte del ricorrente, in data 13.3.2025, interveniva sentenza parziale con cui il Tribunale di Macerata pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata udienza il 16.12.2025 per la rimessione della causa in decisione (con discussione orale), si presentava il procuratore di parte ricorrente riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendone l'integrale accoglimento poiché in data 11.12.2025 la figlia diveniva maggiorenne;
Persona_1 pertanto, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** Anzitutto, occorre osservare che ambedue le figlie della coppia sono ormai divenute maggiorenni, sia
, nata il [...] (residente col padre, come da doc. 5 allegato al ricorso) sia Persona_1
pagina 3 di 5 , nata il [...] (residente col madre, come da doc. 5 parte ricorrente), di tal che Persona_2 il Tribunale deve uniformarsi al principio della domanda (come si trae dall'art. 473 bis. 2 c.p.c. e dall'art. 473 bis.19 comma 2 c.p.c.).
Orbene, stante la contumacia della resistente (che non ha proposto alcuna domanda in causa), vanno considerate solo le domande del ricorrente.
In primo luogo, stante la maggiore età delle figlie, non occorre provvedere né sul collocamento né sull'affido né sulle visite con l'altro genitore non collocatario (di tal che nulla va disposto sui punti 2,3
e 4 delle conclusioni del ricorso introduttivo).
Quanto, invece, alle domande del ricorrente circa la ripartizione delle spese straordinarie per la prole nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre (trattasi dei punti 5, 6 e 7 delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo), sul presupposto della notevole differenza reddituale fra i coniugi (il vice Presidente del Consiglio Regionale delle percepisce un'indennità Pt_1 Pt_2 mensile netta di circa 3.300,00 euro, mentre la è insegnante presso la Scuola dell'Infanzia e CP_1 percepisce un reddito mensile di circa 1.350,00 euro) si può pervenire certamente all'accoglimento delle richieste del essendo ciò conforme alla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Pt_1
Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021 per cui “In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.”)
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico di parte convenuta, considerato che quest'ultimo non si è neppure costituita e devono liquidarsi secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, dato lo scaglione indeterminabile della causa, bassa complessità, con valori ai minimi per le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dato atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 199/2025;
1) Nulla dispone in punto di affido, collocamento, visite con l'altro genitore non collocatario essendo ambedue le figlie delle parti ormai maggiorenni
2) Quanto alle spese straordinarie necessarie per le figlie, stabilisce che pagina 4 di 5 a) Qualora, per motivi di studio, le figlie e dovranno trasferirsi presso una sede Per_1 Per_2 universitaria diversa da quella di Camerino, le spese dell'alloggio, le tasse universitarie e l'acquisto dei libri sarà sostenuto dai genitori nella misura del 60% a carico di Parte_1
e del 40% a carico di ,
[...] CP_1
b) Comunque, le spese straordinarie necessarie per le esigenze delle figlie, come individuate dal Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare in vigore presso il Tribunale di Macerata datato 12.12.2018, saranno ripartite nella misura del 60% a carico di e per il restante 40% a carico di Parte_1
; CP_1
3) Condanna alla rifusione a delle spese di lite che si liquidano in CP_1 Parte_1 euro 98,00 per esborsi ed in euro 3.809,00 per compensi legali, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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