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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1061/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
AMBROSIO LUIGI, AT
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5594/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK506R702041/2024 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n.TK506R702041/2024, notificato a mezzo PEC il 06 dicembre 2024, relativo all'anno di Imposta 2018, con il quale, visto il processo verbale di constatazione del 16/12/2020 della G.d.F., constatato che era stata indebitamente applicata l'aliquota Iva del 10% in luogo di quella al 22%, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, provvedeva ad accertare una maggiore imposta dovuta per l'anno 2018 pari ad € 113.363,00.
A tal riguardo eccepisce la violazione e falsa applicazione dei presupposti di diritto, l'errata interpretazione del codice TARIC 010690000 con riferimento all'aliquota Iva applicabile alle esche per la pesca, l'assoluta carenza di motivazione-
Infatti, il termine “esche per la pesca” è una categoria merceologica che raggruppa al suo interno varie tipologie.
Normalmente, le esche più utilizzate possono riassumersi in (i) larve di insetti, (ii) crostacei, (iii) molluschi e
(iv) vermi nello specifico gli “Anellidi Policheti”.
Per quanto interessa in questa sede, cioè l'argomento dell'aliquota IVA da applicare in sede di importazione dall'estero e rivendita nel territorio italiano di alcune specifiche esche costituite da “Vermi” per la pesca,
l'Ufficio richiama il Regolamento CEE 2658/1987 – citato dai Verbalizzanti nell'accertamento senza dare atto dell'intervenuta modifica normativa con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2364 della
Commissione del 26/09/2023 che modifica l'Allegato I del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune - che, però, non contiene né riporta la voce 01069000.
Quindi, già emerge di tutta evidenza, l'errato richiamo ad una normativa che non prevedeva la voce doganale citata dai Verbalizzanti.
Peraltro, ritiene di aver correttamente applicato l'aliquota IVA al 10% poiché i vermi “Anellidi Policheti”, dall'evoluzione legislativa citata nel ricorso, sono compresi nella Tabella “A” parte III allegata al DPR 633/1978, punto 19 (ex voce doganale 05.15) che prevede l'aliquota agevolata e ridotta al 10%.
È evidente che l'Accertamento che si impugna è generico, privo di qualsiasi corretto riferimento a livello normativo – rectius viene citato, come sopra detto, erroneamente ed impropriamente il Regolamento
2658/87 – nonché privo di alcuna motivazione e, come tale, deve essere annullato per errata applicazione delle normative di Legge.
Infatti, dalla lettura del Regolamento Europeo specifico sugli “Anellidi Policheti”, dalle Risoluzioni Ministeriali
e dalle pronunce di alcuni Uffici dell'Agenzia delle Entrate riportate nel ricorso, non vi può essere alcun dubbio sull'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% sugli “Anellidi Policheti” al pari di altre tipologie merceologiche ivi previste che non sono state indicate e/o citate dai Verbalizzanti già in sede di redazione del PVC ma neppure riportate ed indicate, senza alcuna motivazione, nel Verbale di Accertamento che si impugna con il presente atto.
Eccepisce, inoltre, l'omessa applicazione del c.d. “principio di neutralità dell'Iva”, la violazione e falsa applicazione di legge al riguardo.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, si è costituita nel presente grado di giudizio sostenendo la correttezza e la legittimità del proprio comportamento. In particolare, fa presente che la ricorrente ha acquistato merce (esche) nell'anno 2017 da Paesi extracomunitari (per la maggior parte asiatici) e solo in piccola parte dall'Italia. Il pagamento dell'Iva sui prodotti importati è a carico del cessionario e viene effettuato in Dogana;
a tal fine è la bolla doganale che comprova il pagamento dell'imposta. Il calcolo dell'Iva viene determinato su di una base imponibile
“all'importazione”, costituita dalla sommatoria del valore doganale della merce importata (valore di transazione) aumentato delle spese accessorie, che comprendono gli eventuali dazi doganali, dovuti in base alla classificazione della merce che viene effettuata mediante l'attribuzione di un codice TARIC.
Fa presente, inoltre, che questa Corte di giustizia tributaria ha già avuto modo di pronunciarsi su analoghi avvisi di accertamento elevati a carico della ricorrente per le annualità 2016 e 2017; in particolare, con le sentenze nn. 4440/34/2023 e 5791/07/2024, di cui produce copia, i ricorsi di parte sono stati integralmente rigettati e che avverso le predette pronunce pendono separati appelli.
Peraltro, la società ricorrente, fino all'anno 2015 aveva applicato regolarmente e sistematicamente l'aliquota ordinaria IVA del 22% in fase di vendita (in linea con quanto indicato nei documenti doganali), mentre a partire dall'anno 2016, aveva inspiegabilmente emesso fatture, indicando l'aliquota del 10%.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria n. 987/2025 depositata il 28/03/2025 questa Corte di giustizia tributaria ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Come riportato nel p.v.c., la ricorrente svolge attività di compravendita di esche vive nei confronti sia di altri grossisti che di negozianti di dettaglio. Nonostante ciò risulta operativa con codice attività 47.30.00
“commercio all'ingrosso di articoli sportivi”.
L'iter procedurale della società dopo l'acquisto della merce consiste nel curarne il confezionamento e la conservazione fino al momento della vendita alla propria clientela: la merce, una volta acquistata, non subisce alcun processo di trasformazione.
Come fatto presente dall'ufficio, la ricorrente ha acquistato merce (esche) nell'anno 2017 da Paesi extracomunitari (per la maggior parte asiatici) e solo in piccola parte dall'Italia.
Il pagamento dell'Iva sui prodotti importati è a carico del cessionario e viene effettuato in Dogana;
a tal fine
è la bolla doganale che comprova il pagamento dell'imposta.
Il calcolo dell'Iva viene determinato su di una base imponibile “all'importazione”, costituita dalla sommatoria del valore doganale della merce importata (valore di transazione) aumentato delle spese accessorie, che comprendono gli eventuali dazi doganali, dovuti in base alla classificazione della merce che viene effettuata mediante l'attribuzione di un codice TARIC, che è uno strumento d'informazione per gli operatori e gli uffici interessati agli scambi commerciali internazionali, contenente la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e delle fiscalità, cui sono assoggettate le merci all'introduzione sul territorio doganale della Comunità
(immissione in libera pratica o importazione, nonché esportazione e scambi intracomunitari), della legislazione tariffaria e commerciale comunitaria e nazionale.
Nel caso di specie, la Dogana, al momento di effettuare l'immissione in libera pratica dei beni importati, ha attribuito alla merce il codice TARIC 01069000 (ai fini della determinazione degli eventuali dazi doganali),
a cui corrisponde la descrizione merceologica “altri animali (esca viva)” e proceduto alla tassazione ai fini
Iva, applicando l'aliquota ordinaria del 22%.
Sul punto, la ricorrente svia l'attenzione dalla legittima ripresa a tassazione dell'IVA da parte dell'ufficio che non ha riconosciuto la minor aliquota applicata dalla società nella vendita dei vermi/ anellidi policheti, che sono esche marine a tutti gli effetti, come risulta dal parere depositato in atti dalla ricorrente della professoressa Nominativo_1 di Zoologia dell'Università del Salento per conto delle società Ricorrente_1 Srl.
La dissertazione biologica e giuridica collegata al codice applicato dalla Dogana al momento dell'arrivo dall'estero delle esche ha comportato l'applicazione dell'aliquota IVA al 22% e non al 10% come invece ritiene legittima parte ricorrente.
Invero, la Corte osserva che la ricorrente non ha offerto la prova di avere impugnato l'aliquota applicata dalle
Dogane e, di conseguenza, non è questa la sede per valutare l'aliquota applicata al momento dell'arrivo delle esche in Dogana.
Pertanto, l'eccezione relativa all'aliquota applicata dalla Dogana, in assenza di un atto impugnato nei confronti della stessa Dogana, non può essere oggetto di valutazione da parte della Corte, visto che oggetto del ricorso è solamente l'avviso di accertamento IVA 2018.
Di conseguenza, in assenza di un valido titolo per poter applicare la minore IVA del 10% al prodotto acquistato con IVA al 22%, parte ricorrente ha creato un credito IVA che non ha alcun fondamento giuridico, tenuto conto che la Ricorrente_1 s.r.l. né in sede di verifica, né in sede di contraddittorio, né tanto meno col ricorso, è riuscita a smentire i predetti fatti, concernenti l'applicazione e la non contestazione, in sede doganale, dell'aliquota Iva del 22% e la successiva applicazione dell'aliquota del 10% in sede di rivendita della stessa merce, senza che fosse intervenuta alcuna trasformazione.
Si osserva, infatti, che l'applicazione di un'aliquota minore nelle vendite rispetto a quella corrisposta per l'acquisto della medesima merce, non assistita da apposita previsione normativa, si traduce in una condizione di vantaggio che consente alla ricorrente di collocare sul mercato i suoi prodotti ad un prezzo concorrenziale e sensibilmente inferiore a quello di altre imprese, che invece correttamente applicano sulle proprie vendite l'aliquota ordinaria del 22%, con un effetto distorsivo sui meccanismi di leale concorrenza commerciale.
In materia di IVA, peraltro, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente che voglia far valere tali circostanze (le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco) provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione, così come statuito dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa da questo collegio.
Allo stesso modo si è peraltro espressa questa stessa Corte di giustizia tributaria con sentenze nn.ri
4440/34/2023 e 5791/07/2024, concernenti analoghi accertamenti notificati alla stessa società ricorrente per gli anni 2016 e 2017.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, determinate in complessivi € 8.000,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
IG AM OB PR
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
AMBROSIO LUIGI, AT
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5594/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK506R702041/2024 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n.TK506R702041/2024, notificato a mezzo PEC il 06 dicembre 2024, relativo all'anno di Imposta 2018, con il quale, visto il processo verbale di constatazione del 16/12/2020 della G.d.F., constatato che era stata indebitamente applicata l'aliquota Iva del 10% in luogo di quella al 22%, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, provvedeva ad accertare una maggiore imposta dovuta per l'anno 2018 pari ad € 113.363,00.
A tal riguardo eccepisce la violazione e falsa applicazione dei presupposti di diritto, l'errata interpretazione del codice TARIC 010690000 con riferimento all'aliquota Iva applicabile alle esche per la pesca, l'assoluta carenza di motivazione-
Infatti, il termine “esche per la pesca” è una categoria merceologica che raggruppa al suo interno varie tipologie.
Normalmente, le esche più utilizzate possono riassumersi in (i) larve di insetti, (ii) crostacei, (iii) molluschi e
(iv) vermi nello specifico gli “Anellidi Policheti”.
Per quanto interessa in questa sede, cioè l'argomento dell'aliquota IVA da applicare in sede di importazione dall'estero e rivendita nel territorio italiano di alcune specifiche esche costituite da “Vermi” per la pesca,
l'Ufficio richiama il Regolamento CEE 2658/1987 – citato dai Verbalizzanti nell'accertamento senza dare atto dell'intervenuta modifica normativa con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2364 della
Commissione del 26/09/2023 che modifica l'Allegato I del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune - che, però, non contiene né riporta la voce 01069000.
Quindi, già emerge di tutta evidenza, l'errato richiamo ad una normativa che non prevedeva la voce doganale citata dai Verbalizzanti.
Peraltro, ritiene di aver correttamente applicato l'aliquota IVA al 10% poiché i vermi “Anellidi Policheti”, dall'evoluzione legislativa citata nel ricorso, sono compresi nella Tabella “A” parte III allegata al DPR 633/1978, punto 19 (ex voce doganale 05.15) che prevede l'aliquota agevolata e ridotta al 10%.
È evidente che l'Accertamento che si impugna è generico, privo di qualsiasi corretto riferimento a livello normativo – rectius viene citato, come sopra detto, erroneamente ed impropriamente il Regolamento
2658/87 – nonché privo di alcuna motivazione e, come tale, deve essere annullato per errata applicazione delle normative di Legge.
Infatti, dalla lettura del Regolamento Europeo specifico sugli “Anellidi Policheti”, dalle Risoluzioni Ministeriali
e dalle pronunce di alcuni Uffici dell'Agenzia delle Entrate riportate nel ricorso, non vi può essere alcun dubbio sull'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% sugli “Anellidi Policheti” al pari di altre tipologie merceologiche ivi previste che non sono state indicate e/o citate dai Verbalizzanti già in sede di redazione del PVC ma neppure riportate ed indicate, senza alcuna motivazione, nel Verbale di Accertamento che si impugna con il presente atto.
Eccepisce, inoltre, l'omessa applicazione del c.d. “principio di neutralità dell'Iva”, la violazione e falsa applicazione di legge al riguardo.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, si è costituita nel presente grado di giudizio sostenendo la correttezza e la legittimità del proprio comportamento. In particolare, fa presente che la ricorrente ha acquistato merce (esche) nell'anno 2017 da Paesi extracomunitari (per la maggior parte asiatici) e solo in piccola parte dall'Italia. Il pagamento dell'Iva sui prodotti importati è a carico del cessionario e viene effettuato in Dogana;
a tal fine è la bolla doganale che comprova il pagamento dell'imposta. Il calcolo dell'Iva viene determinato su di una base imponibile
“all'importazione”, costituita dalla sommatoria del valore doganale della merce importata (valore di transazione) aumentato delle spese accessorie, che comprendono gli eventuali dazi doganali, dovuti in base alla classificazione della merce che viene effettuata mediante l'attribuzione di un codice TARIC.
Fa presente, inoltre, che questa Corte di giustizia tributaria ha già avuto modo di pronunciarsi su analoghi avvisi di accertamento elevati a carico della ricorrente per le annualità 2016 e 2017; in particolare, con le sentenze nn. 4440/34/2023 e 5791/07/2024, di cui produce copia, i ricorsi di parte sono stati integralmente rigettati e che avverso le predette pronunce pendono separati appelli.
Peraltro, la società ricorrente, fino all'anno 2015 aveva applicato regolarmente e sistematicamente l'aliquota ordinaria IVA del 22% in fase di vendita (in linea con quanto indicato nei documenti doganali), mentre a partire dall'anno 2016, aveva inspiegabilmente emesso fatture, indicando l'aliquota del 10%.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria n. 987/2025 depositata il 28/03/2025 questa Corte di giustizia tributaria ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Come riportato nel p.v.c., la ricorrente svolge attività di compravendita di esche vive nei confronti sia di altri grossisti che di negozianti di dettaglio. Nonostante ciò risulta operativa con codice attività 47.30.00
“commercio all'ingrosso di articoli sportivi”.
L'iter procedurale della società dopo l'acquisto della merce consiste nel curarne il confezionamento e la conservazione fino al momento della vendita alla propria clientela: la merce, una volta acquistata, non subisce alcun processo di trasformazione.
Come fatto presente dall'ufficio, la ricorrente ha acquistato merce (esche) nell'anno 2017 da Paesi extracomunitari (per la maggior parte asiatici) e solo in piccola parte dall'Italia.
Il pagamento dell'Iva sui prodotti importati è a carico del cessionario e viene effettuato in Dogana;
a tal fine
è la bolla doganale che comprova il pagamento dell'imposta.
Il calcolo dell'Iva viene determinato su di una base imponibile “all'importazione”, costituita dalla sommatoria del valore doganale della merce importata (valore di transazione) aumentato delle spese accessorie, che comprendono gli eventuali dazi doganali, dovuti in base alla classificazione della merce che viene effettuata mediante l'attribuzione di un codice TARIC, che è uno strumento d'informazione per gli operatori e gli uffici interessati agli scambi commerciali internazionali, contenente la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e delle fiscalità, cui sono assoggettate le merci all'introduzione sul territorio doganale della Comunità
(immissione in libera pratica o importazione, nonché esportazione e scambi intracomunitari), della legislazione tariffaria e commerciale comunitaria e nazionale.
Nel caso di specie, la Dogana, al momento di effettuare l'immissione in libera pratica dei beni importati, ha attribuito alla merce il codice TARIC 01069000 (ai fini della determinazione degli eventuali dazi doganali),
a cui corrisponde la descrizione merceologica “altri animali (esca viva)” e proceduto alla tassazione ai fini
Iva, applicando l'aliquota ordinaria del 22%.
Sul punto, la ricorrente svia l'attenzione dalla legittima ripresa a tassazione dell'IVA da parte dell'ufficio che non ha riconosciuto la minor aliquota applicata dalla società nella vendita dei vermi/ anellidi policheti, che sono esche marine a tutti gli effetti, come risulta dal parere depositato in atti dalla ricorrente della professoressa Nominativo_1 di Zoologia dell'Università del Salento per conto delle società Ricorrente_1 Srl.
La dissertazione biologica e giuridica collegata al codice applicato dalla Dogana al momento dell'arrivo dall'estero delle esche ha comportato l'applicazione dell'aliquota IVA al 22% e non al 10% come invece ritiene legittima parte ricorrente.
Invero, la Corte osserva che la ricorrente non ha offerto la prova di avere impugnato l'aliquota applicata dalle
Dogane e, di conseguenza, non è questa la sede per valutare l'aliquota applicata al momento dell'arrivo delle esche in Dogana.
Pertanto, l'eccezione relativa all'aliquota applicata dalla Dogana, in assenza di un atto impugnato nei confronti della stessa Dogana, non può essere oggetto di valutazione da parte della Corte, visto che oggetto del ricorso è solamente l'avviso di accertamento IVA 2018.
Di conseguenza, in assenza di un valido titolo per poter applicare la minore IVA del 10% al prodotto acquistato con IVA al 22%, parte ricorrente ha creato un credito IVA che non ha alcun fondamento giuridico, tenuto conto che la Ricorrente_1 s.r.l. né in sede di verifica, né in sede di contraddittorio, né tanto meno col ricorso, è riuscita a smentire i predetti fatti, concernenti l'applicazione e la non contestazione, in sede doganale, dell'aliquota Iva del 22% e la successiva applicazione dell'aliquota del 10% in sede di rivendita della stessa merce, senza che fosse intervenuta alcuna trasformazione.
Si osserva, infatti, che l'applicazione di un'aliquota minore nelle vendite rispetto a quella corrisposta per l'acquisto della medesima merce, non assistita da apposita previsione normativa, si traduce in una condizione di vantaggio che consente alla ricorrente di collocare sul mercato i suoi prodotti ad un prezzo concorrenziale e sensibilmente inferiore a quello di altre imprese, che invece correttamente applicano sulle proprie vendite l'aliquota ordinaria del 22%, con un effetto distorsivo sui meccanismi di leale concorrenza commerciale.
In materia di IVA, peraltro, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente che voglia far valere tali circostanze (le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco) provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione, così come statuito dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa da questo collegio.
Allo stesso modo si è peraltro espressa questa stessa Corte di giustizia tributaria con sentenze nn.ri
4440/34/2023 e 5791/07/2024, concernenti analoghi accertamenti notificati alla stessa società ricorrente per gli anni 2016 e 2017.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, determinate in complessivi € 8.000,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
IG AM OB PR