Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/02/2026, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02420/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12919/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12919 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Mazzucchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, notificato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria in data 17 ottobre 2024, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 3 agosto 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 3 agosto 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- in data 8 settembre 2020, notizia di reato all’Autorità Giudiziaria da parte del Comando dei Carabinieri di Saronno (VA), per i reati di cui agli artt. 612 c.p., 2 della legge n. 895/67 (minaccia, fabbricazione, introduzione o vendita di armi da guerra);
- in data 10 marzo 2021, notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, da parte dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Bergamo, per il reato di cui all’art. 640 c.p. (truffa).
Tali pregiudizi hanno indotto il Ministero dell’Interno a valutare negativamente la domanda di cittadinanza dandone notizia all’interessato con ministeriale del 19 ottobre 2023, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale pervenivano osservazioni ritenute non dirimenti.
Avverso il provvedimento impugnato si eccepiscono i vizi di “violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/90, eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti” , fondandosi il rigetto della domanda di cittadinanza su due mere notizie di reato, rispettivamente definite con sentenza di assoluzione del 25-27 ottobre 2022 per non avere commesso il fatto (minaccia, fabbricazione, introduzione o vendita di armi da guerra del 2020) e con sicura archiviazione (truffa del 2021) essendo trascorsi ben tre anni dalla contestazione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va, pertanto respinto, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non irragionevole la posizione dell’odierna ricorrente, alla luce dell’addebito per truffa del 2021, che può essere apprezzato quale indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale di cui si aspira a diventare cittadino e di mancanza di rispetto delle Istituzioni dello Stato di cui intende divenire parte integrante.
Trattasi peraltro di condotta coeva alla richiesta di concessione della cittadinanza italiana (presentata nel 2020), ovvero collocabile in un in un arco temporale ancor più apprezzabile del cd. periodo decennale di osservazione, costantemente ritenuto adeguato dalla giurisprudenza, che sul punto ha precisato che “il Ministero ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 5615/2015).
Valga inoltre considerare che anche il reato di truffa addebitato al ricorrente è punito dall’art. 640 c.p. con una pena edittale massima pari a tre anni, la cui gravità risulta automaticamente ostativa ex art. 6 della legge 91/1992 persino all’acquisto della cittadinanza italiana “di diritto” da parte del coniuge di connazionale (T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020), nel senso che le ipotesi preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio previste dall’articolo 6 della legge n. 91 del 1992 devono ritenersi applicabili a fortiori anche alla ipotesi della cittadinanza richiesta per naturalizzazione (cfr Consiglio di Stato VI n. 52 del 10 gennaio 2011; sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2944/2022, n. 4236/22, n. 4295/2022, 4941/2022, n. 5130/2022, n. 5131/2022, n. 6254/2022).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente secondo cui la condotta contestata sarebbe stata archiviata, ovvero non avrebbe portato ad alcuna condanna o procedimento penale, rimanendo comunque il comportamento addebitato valutabile quali fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (da ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 13910/2022), non avendo peraltro il ricorrente neppure comprovato di aver presentato domanda di archiviazione.
Né potrebbe eccepirsi l’intervenuta prescrizione che per il delitto di truffa è pari a 6 anni (cfr. art 157 c.p.) e, pertanto, non risulta ancora essere scaduto.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine alle condotte valutate come ostative alla concessione della cittadinanza, a prescindere dal fatto che in ordine al primo addebito contestato il ricorrente abbia ottenuto sentenza di assoluzione del 25-27 ottobre 2022 per non aver commesso il fatto, essendo sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
L’atto gravato è infatti un provvedimento strutturalmente plurimotivato, ossia fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, sicché l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n. 1240).
D’altra parte il ricorrente neppure contesta la sussistenza della condotta da ultimo contestata, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA ET, Presidente
NR AT, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NR AT | IA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.