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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/12/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 1161/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 4/11/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cod.fisc. ) nata il [...] a [...] C.F._1 SA LD (CL) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Davide Arturo Calì (C.F.
), con domicilio fisico presso il suo studio ad Agrigento in via C.F._2 Dante Alighieri n. 24 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti , CP_1 CP_ S.C.C.I. , rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF
) e SO AR (CF , in forza C.F._3 C.F._4 di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC
e Email_2
Email_3
- resistente - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 23/07/2024 la sig.ra ha opposto le risultanze della consulenza espletata in sede Parte_1 di ATP che ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui agli artt. 2 e 13 L. 118/1971. La ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale richiamando le osservazioni formulate dal proprio CTP dott. nel corso del Persona_2 contraddittorio tecnico svolto in sede di ATP;
il consulente di parte, in quella occasione, aveva evidenziato che: << Il CTU Dott.ssa riconosce Persona_3 alla ricorrente le seguenti patologie: Scoliosi ad S-italica con curva dorsale dx convessa e curva lombare sx convessa in trattamento con busto ortopedico, artrite giovanile idiopatica in trattamento con farmaco biologico. Per tali patologie la CTU riconosce le seguenti percentuali di invalidità:
• SCOLIOSI A PIÙ CURVE SUPERIORE A 60°, tabellato con cod.
1 7006 (31-40%) per la quale assegna una percentuale del 40%;
• ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI, cod. 9303, che prevede una percentuale fissa di invalidità del 50%. Applicando il calcolo riduzionistico di Balthazard il CTU conclude per un grado di invalidità del 70%. La ricorrente nel gennaio 2015 veniva ricoverata presso la Uosd Parte_1 Pediatria ad indirizzo reumatologico dell'Ospedale SA Marco di Catania per tosse persistente. In tale occasione la radiografia al torace aveva messo in evidenza una
“accentuazione diffusa della trama broncovasale a carattere bronchitico e ombre ilari lievemente addensate” con positività anticorpale per Bordetella Pertussis, Mycoplasma e Virus Respiratorio Sinciziale. Nel marzo 2018 la ricorrente si rivolgeva a Specialista Pneumologo, Dott. , che dapprima trattava per sospetta asma Per_4 la Sig.ra con aerosol-terapia ed in seguito, dopo un esame radiologico Pt_1 toracico risultato nella norma, con terapia antibiotica. Nel gennaio 2024 la ricorrente, per la persistenza della sintomatologia tussigena, si rivolgeva nuovamente allo Specialista Pneumologo Dott. che riscontrava all'esame obiettivo un Per_4
“murmure vescicolare ridotto” ed eseguiva esame spirometrico con riscontro:
FEV1 77% FCV 81% Rapporto FEV1/FCV 73,6 Tale quadro viene diagnosticato come “Spirometria alterata con rapporto preservato: pattern aspecifico” e corrisponde ad un quadro di “Probabile patologia restrittiva”, quadro che si evidenzia chiaramente alterato oltre che nei numeri anche nella curva grafica Flusso/volume. In seguito a tale quadro patologico lo Specialista Pneumologo richiedeva una TAC toracica smdc con riscontro di “..millimetrici noduli aspecifici al lobo superiore di destra, al segmento basale anteriore del lobo inferiore di destra ed al segmento apico-dorsale del lobo superiore di sinistra. Piccola stria disventilatoria al lobo medio”. Il Dott. aggiungeva a nota, nella sua relazione Per_4
“Ispessimemento interlobulare dei setti nel campo inferiore specie a sinistra. Micronoduli a prevalenza vascolare al campo ilo perilare sn. Da rivalutare tra tre mesi”. Il CTU riscontra, all'esame obiettivo, il quadro auscultatorio di “MV ridotto su tutto l'ambito”. Tale quadro conferma la presenza di una patologia polmonare. La ricorrente è in trattamento, per la sua patologia reumatologica, con il farmaco biologico etanercept. Tale molecola, tra gli effetti indesiderati, può causare, in segnalazioni post marketing, “patologie interstiziali polmonari (inclusa polmonite e fibrosi polmonare)” (vedi scheda tecnica). Considerando il quadro obiettivo di ridotto MV, riferendoci ai valorispirometrici, potremmo definire un grado di gravità della patologia restrittiva come lieve- moderata. Non essendo tale patologia tabellata dovremmo riferirci, per analogia, alle patologie che vengono valutate con criteri funzionali ovvero:
• MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICAPREVALENTE IT (cod. 6455) che prevede una percentuale di invalidità fissa del 75%, ovvero
• AS IN (codice 6004),che prevede una percentuale di invalidità fissa del 35% Ritenendo in atto il grado del deficit respiratorio come lieve moderato appare equo assegnare grado di invalidità tra il 15 ed il 20%.
2 Si ritiene che allo stato attuale, alla luce delle patologie di cui la Sig.ra Parte_1
è affetta, la ricorrente presenti un grado di invalidità uguale o superiore al
[...] 74%, con diritto alla erogazione dell'assegno mensile di assistenza.>> [doc 4 ric.] Oltre alle considerazioni critiche del proprio consulente, la difesa della ricorrente ha sottolineato l'omessa valutazione della patologia polmonare poiché, come spiegato dal CTU, la stessa <…non sarebbe stata segnalata né dal medico curante per la domanda di invalidità né alla visita innanzi alla CM del Centro Medico Legale CP_1 di Caltanissetta>> per cui il consulente <…pur avendo conclamato, nella di lei relazione, la sussistenza della cennata patologia polmonare - per come certificata in forza di esami e visite specialistiche i cui referti e certificati sono stati prodotti in corso di causa, a seguito di espressa autorizzazione giudiziale - ha deciso arbitrariamente di non valutarla.>> [ pag. 5 ric.]. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità dell'opposizione, CP_1 ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. Con ordinanza del 17/9/2025, è stato effettuato un supplemento peritale affinché il CTU potesse prendere cognizione di una pluralità di documenti medici sopraggiunti in corso di causa che, in un primo momento, non confluirono nel fascicolo di causa. L'integrazione richiesta è stata resa in forma scritta con relazione depositata in data 24/9/2025. La causa è stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 4/11/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni del CTU, evidenziando come la gravità del complesso morboso di cui la ricorrente è portatrice restituisca una situazione compatibile con il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Attraverso la valorizzazione della consulenza di parte, sono state messe in luce le patologie della sig.ra , le rilevanti conseguenze negative scaturenti dalla Pt_1 loro interazione, la sottovalutazione di alcune di esse nonché l'assenza di una specifica diagnosi per la problematica polmonare, nonostante quest'ultima emergesse dalla documentazione esibita. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. Espletata nuova CTU medico legale, con incarico al dott. Persona_5 il perito ha (nuovamente) escluso che la ricorrente si trovasse e si trovi nelle condizioni sanitarie richieste per ottenere l'assegno mensile di assistenza. In particolare, il dott. ha così relazionato: Per_5 periziata inizia all'età di sei anni quando la stessa accusava dolori articolari e successivamente comparsa di tumefazione ad un ginocchio per un episodio di artrite. Veniva quindi posta diagnosi di artrite idiopatica giovanile ed iniziava terapia con immunosoppressore, terapia che risultava complicata da reazione allergica e quindi sospesa. Era quindi posta indicazione a trattamento con farmaco biologico (Etanercept) che pratica a cadenza settimanale e con una ottima risposta, clinica e dei test di infiammazione, stante che i controlli praticati documentano che in costanza di terapia la periziata non ha alcuna sintomatologia e i test di infiammazione (VES, PCR,
3 FR) non mostrano alterazioni dei valori. Per il resto la periziata è affetta da una marcata scoliosi dorso-lombare che a dire della periziata è stata diagnosticata dopo i 12 anni e quindi abbastanza in ritardo per un buon risultato con la terapia di immobilizzazione con busto, trattamento che ancora pratica. Nel corso dei vari accertamenti la periziata ha praticato una consulenza pneumologica Dott. che Per_4 evidenziava un quadro di lieve sindrome restrittiva e ad un approfondimento mediante esame TAC erano riscontrati dei millimetrici noduli aspecifici e una piccola stria disventilatoria a carico del lobo medio. Tali accertamenti sono stati l'oggetto delle contestazioni alla CTU di I° grado redatta dal Dott. e che aveva posto tali Per_2 elementi documentali a base di una valutazione in analogia ad una bronchite cronica. In merito a tali accertamenti va chiarito che per quanto riguarda la sindrome restrittiva questa, che peraltro è minima, è diretta conseguenza della marcata scoliosi dorso-lombare con asimmetrica degli emitoraci e quindi tale condizione è insita nella valutazione della scoliosi stessa. Per quanto riguarda poi la presenza di stria disventilatoria anche questa, che peraltro non ha ripercussioni funzionali, ha come base patogenetica sempre la scoliosi ma anche la sofferta artrite giovanile che vogliamo ricordare non è una malattia che coinvolge solo le articolazioni ma è una patologia sistemica che può interessare l'apparato cardiaco e polmonare. Esaminata la storia clinica e i riscontri documentali, l'esame clinico odierno ha evidenziato un soggetto in buone condizioni generali, normopeso. Nulla di rilevante all'esame dell'apparato cardiologico e quindi assenza di edemi malleolari, buono il compenso emodinamico e valori pressori nella norma. All'esame dell'apparato respiratorio si rilevano emitoraci asimmetrici per la nota scoliosi ma normoespansibili, con torace normo ventilato e senza rumori patologici e con una saturazione in O2 del 99%. L'esame neurologico è privo di elementi patologici. All'esame psichico la periziato è apparso vigile, cosciente, normo orientato, con conservate capacità di critica e giudizio e con umore eutimico. L'esame dell'apparato osteoarticolare mostra la marcata rotoscoliosi in assenza di deficit funzionali e di evidenti segni, in atto, di infiammazione articolare segno di una buona risposta alla terapia praticata. Alla luce dell'esame clinico e della documentazione in atti si è posto quindi diagnosi di “Scoliosi dorso-lombare ad S italica con secondario lieve deficit ventilatorio restrittivo. Artrite idiopatica giovanile in trattamento farmacologico con Embrel senza in atto evidenza di segni di infiammazione articolare.” Entrando nel merito del giudizio ai sensi delle tabelle di cui al DM 05- 02-92 per quanto riguarda la sofferta scoliosi si tratta di una scoliosi ad S italica con curva dorsale dx convessa e curva lombare sx convessa e con evidenza radiologica e clinica di rotoscoliosi. Tale condizione patologica, peraltro ormai non più suscettibile di miglioramento se non con un eventuale intervento chirurgico di correzione, deve essere valutata con cod. 7006 “Scoliosi a più curve superiori a 60°” che prevede una valutazione compresa tra il 31% e il 40%, e considerata la evidenza di un quadro di lieve sindrome restrittiva all'esame spirometrico quale conseguenza della scoliosi appare congruo assegnare la valutazione massima del 40%(Quarantapercento). La sofferta artrite idiopatica giovanile è in definitiva da assimilare ad un quadro di artrite reumatoide in quanto con questa ha analogia sia in termini di sintomatologica che di terapia. Come gia detto l'attuale trattamento con farmaco biologico (Embrel) vale ad un buon controllo della sintomatologia e delle manifestazioni articolari, infatti le consulenze reumatologiche in atti documentano una normalizzazione dei test di infiammazione e sostanzialmente assenza di sintomatologia in costanza di terapia. La periziata ha documentato un episodio di riacutizzazione solo in occasione di sospensione autonoma del trattamento farmacologico. La valutazione di tale
4 patologia deve essere fatta in analogia al cod. 9303 “Artrite reumatoide con cronicizzazioni delle manifestazioni” che prevede una valutazione fissa del 50%. Nel caso in specie non vi sono evidenze di deformazioni articolari secondarie alla artrite né di tumefazioni e come detto questo fa riferimento ad un buon controllo con la terapia praticata e che potrebbe portare ad una riduzione della valutazione tabellare. Considerato comunque le sfumate problematiche strumentali a carico dell'apparato respiratorio che possono avere correlazione con la sofferta artrite possiamo assegnare la valutazione tabellare del 50%( ). Applicando il Persona_6 calcolo riduzionistico alle singole patologie accertate si ottiene una percentuale invalidante complessiva massima del 70%(Settantapercento), che non configura oggi, come alla data dell'istanza amministrativa, i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza. CONCLUSIONI Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro come segue: il complesso morboso accertato in sede peritale a carico della sig.na di anni 20 è tale da renderla oggi, come alla data Parte_1 dell'istanza amministrativa, soggetto invalido nella misura del 70%(Settantapercento) che non dà diritto all'assegno mensile di assistenza.>>.
4. Nelle note difensive autorizzate del 11/09/2025 la difesa attorea ha lamentato l'erroneità delle conclusioni peritali, in particolare segnalando:
➢ che in data 18/03/2025 (successivamente alla nomina del CTU e in vista dell'inizio delle operazioni) è stata presentata un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito di documentazione medica sopravvenuta [ossia: Ecografia tiroidea del 06.02.2025; Certificazione medico-specialistica del 06.02.2025; Certificazione visita ortopedica del 07.02.2025; Certificazione medico-specialistica del 13.03.2025; Certificazione visita pneumologica e spirometria del 14.03.2025; Referto analisi cliniche del 14.03.2025];
➢ che tale istanza non è stata riscontrata;
➢ che l'approfondimento peritale ha omesso di considerare l'ulteriore documentazione medica poiché, in assenza di autorizzazione, la stessa non è potuta confluire nel fascicolo processuale. In virtù di ciò, come già puntualizzato in narrativa, si è reso necessario disporre una integrazione peritale [con ordinanza del 17/9/2025], affinché il consulente potesse prendere in considerazione un quadro morboso aggiornato ed addivenire ad una ricostruzione approfondita e completa.
5. La valutazione integrativa è stata espressa con relazione scritta del 24/09/2025 ove il CTU ha puntualizzato quanto segue: da parte ricorrente fa riferimento in gran parte a controlli clinico-strumentali relative alle patologie gia accertate in fase di CTU e valutate e su cui comunque argomenteremo, la condizione sopraggiunta è invece quella a carico della ghiandola tiroidea per la quale è stata eseguita una ecografia che mostra un quadro compatibile con una tiroidite e ha quindi praticato controllo dei test di funzionalità tiroidea che sono risultati nella norma (Ft3,FT4 e TSH) con riscontro di elevati anticorpi anti Tireoperossidasi dato questo che conferma la diagnosi di tiroidite. Trattasi di una infiammazione della tiroide che comunque nel caso specifico non altera la funzionalità tiroidea e infatti la consulenza endocrinochirurgica non ha posto indicazione ad assunzione di farmaci, sul piano clinico funzionale mantenendosi una normale
5 funzionalità tiroidea non comporta implicazioni funzionali e quindi non è valutabile ai sensi del DM 05/02/92. Per quanto riguarda le altre certificazioni prodotte la consulenza ortopedica del 07/02/2025 eseguita nell'ambito del normale follow-up della sofferta scoliosi l'ortopedico si è espresso nel seguente modo “Buona stabilità clinica e radiologica con eccellente equilibrio locale della colonna”, che documenta una buona evoluzione dei trattamenti e pertanto la valutazione assegnata del 40%, come prevista dalle tabelle di Legge, non può essere modificata non rilevandosi evoluzioni peggiorative e/o complicanze Infine son stati prodotti valutazioni pneumologiche di controllo in relazione ad il pregresso riscontro di micronoduli e di lieve deficit restrittivo, i micronoduli alla TAC di controllo non si sono modificati e la valutazione pneumologica (Dott. documenta assenza di qualsivoglia Per_7 alterazione clinico-funzionale stante un esame del torace privo di elementi patologici (Torace normo ventilato in assenza di rumori patologici) e un esame spirometrico perfettamente nella norma. Anche tale integrazione documentale non fa altro che confermare le considerazioni da noi gia fatte in sede di relazione principale e non possono modificare il giudizio. In definitiva nella documentazione sanitaria prodotta in questa fase non vi sono elementi che possono far modificare il giudizio gia espresso dovendosi giudicare la sig.na invalida nella misura del Parte_1 70%(Settantapercento) che non da diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.>> Tali conclusioni, rese alla luce degli ulteriori approfondimenti diagnostici svolti in sede di chiarimenti, meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, a cui si rinvia integralmente. Le note da ultimo depositate (in data 27/10/2025) si limitano ad affermare il carattere assertivo delle considerazioni medico-legali e a prospettare una incompleta valutazione del quadro clinico;
le doglianze appaiono meramente labiali, generiche e del tutto incapaci di segnalare con puntualità le parti valutative ritenute erronee;
inoltre, le stesse non si confrontano in alcun modo con le ulteriori argomentazioni scandite dal CTU all'atto dell'integrazione richiesta. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
6. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente va esonera dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese delle CTU vanno poste a carico di in via definitiva. CP_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) rigetta la domanda;
ii) nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. iii) pone le spese di CTU a carico di in via definitiva. CP_1
Caltanissetta, 28/12/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 4/11/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cod.fisc. ) nata il [...] a [...] C.F._1 SA LD (CL) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Davide Arturo Calì (C.F.
), con domicilio fisico presso il suo studio ad Agrigento in via C.F._2 Dante Alighieri n. 24 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
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- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti , CP_1 CP_ S.C.C.I. , rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF
) e SO AR (CF , in forza C.F._3 C.F._4 di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC
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- resistente - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 23/07/2024 la sig.ra ha opposto le risultanze della consulenza espletata in sede Parte_1 di ATP che ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui agli artt. 2 e 13 L. 118/1971. La ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale richiamando le osservazioni formulate dal proprio CTP dott. nel corso del Persona_2 contraddittorio tecnico svolto in sede di ATP;
il consulente di parte, in quella occasione, aveva evidenziato che: << Il CTU Dott.ssa riconosce Persona_3 alla ricorrente le seguenti patologie: Scoliosi ad S-italica con curva dorsale dx convessa e curva lombare sx convessa in trattamento con busto ortopedico, artrite giovanile idiopatica in trattamento con farmaco biologico. Per tali patologie la CTU riconosce le seguenti percentuali di invalidità:
• SCOLIOSI A PIÙ CURVE SUPERIORE A 60°, tabellato con cod.
1 7006 (31-40%) per la quale assegna una percentuale del 40%;
• ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI, cod. 9303, che prevede una percentuale fissa di invalidità del 50%. Applicando il calcolo riduzionistico di Balthazard il CTU conclude per un grado di invalidità del 70%. La ricorrente nel gennaio 2015 veniva ricoverata presso la Uosd Parte_1 Pediatria ad indirizzo reumatologico dell'Ospedale SA Marco di Catania per tosse persistente. In tale occasione la radiografia al torace aveva messo in evidenza una
“accentuazione diffusa della trama broncovasale a carattere bronchitico e ombre ilari lievemente addensate” con positività anticorpale per Bordetella Pertussis, Mycoplasma e Virus Respiratorio Sinciziale. Nel marzo 2018 la ricorrente si rivolgeva a Specialista Pneumologo, Dott. , che dapprima trattava per sospetta asma Per_4 la Sig.ra con aerosol-terapia ed in seguito, dopo un esame radiologico Pt_1 toracico risultato nella norma, con terapia antibiotica. Nel gennaio 2024 la ricorrente, per la persistenza della sintomatologia tussigena, si rivolgeva nuovamente allo Specialista Pneumologo Dott. che riscontrava all'esame obiettivo un Per_4
“murmure vescicolare ridotto” ed eseguiva esame spirometrico con riscontro:
FEV1 77% FCV 81% Rapporto FEV1/FCV 73,6 Tale quadro viene diagnosticato come “Spirometria alterata con rapporto preservato: pattern aspecifico” e corrisponde ad un quadro di “Probabile patologia restrittiva”, quadro che si evidenzia chiaramente alterato oltre che nei numeri anche nella curva grafica Flusso/volume. In seguito a tale quadro patologico lo Specialista Pneumologo richiedeva una TAC toracica smdc con riscontro di “..millimetrici noduli aspecifici al lobo superiore di destra, al segmento basale anteriore del lobo inferiore di destra ed al segmento apico-dorsale del lobo superiore di sinistra. Piccola stria disventilatoria al lobo medio”. Il Dott. aggiungeva a nota, nella sua relazione Per_4
“Ispessimemento interlobulare dei setti nel campo inferiore specie a sinistra. Micronoduli a prevalenza vascolare al campo ilo perilare sn. Da rivalutare tra tre mesi”. Il CTU riscontra, all'esame obiettivo, il quadro auscultatorio di “MV ridotto su tutto l'ambito”. Tale quadro conferma la presenza di una patologia polmonare. La ricorrente è in trattamento, per la sua patologia reumatologica, con il farmaco biologico etanercept. Tale molecola, tra gli effetti indesiderati, può causare, in segnalazioni post marketing, “patologie interstiziali polmonari (inclusa polmonite e fibrosi polmonare)” (vedi scheda tecnica). Considerando il quadro obiettivo di ridotto MV, riferendoci ai valorispirometrici, potremmo definire un grado di gravità della patologia restrittiva come lieve- moderata. Non essendo tale patologia tabellata dovremmo riferirci, per analogia, alle patologie che vengono valutate con criteri funzionali ovvero:
• MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICAPREVALENTE IT (cod. 6455) che prevede una percentuale di invalidità fissa del 75%, ovvero
• AS IN (codice 6004),che prevede una percentuale di invalidità fissa del 35% Ritenendo in atto il grado del deficit respiratorio come lieve moderato appare equo assegnare grado di invalidità tra il 15 ed il 20%.
2 Si ritiene che allo stato attuale, alla luce delle patologie di cui la Sig.ra Parte_1
è affetta, la ricorrente presenti un grado di invalidità uguale o superiore al
[...] 74%, con diritto alla erogazione dell'assegno mensile di assistenza.>> [doc 4 ric.] Oltre alle considerazioni critiche del proprio consulente, la difesa della ricorrente ha sottolineato l'omessa valutazione della patologia polmonare poiché, come spiegato dal CTU, la stessa <…non sarebbe stata segnalata né dal medico curante per la domanda di invalidità né alla visita innanzi alla CM del Centro Medico Legale CP_1 di Caltanissetta>> per cui il consulente <…pur avendo conclamato, nella di lei relazione, la sussistenza della cennata patologia polmonare - per come certificata in forza di esami e visite specialistiche i cui referti e certificati sono stati prodotti in corso di causa, a seguito di espressa autorizzazione giudiziale - ha deciso arbitrariamente di non valutarla.>> [ pag. 5 ric.]. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità dell'opposizione, CP_1 ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. Con ordinanza del 17/9/2025, è stato effettuato un supplemento peritale affinché il CTU potesse prendere cognizione di una pluralità di documenti medici sopraggiunti in corso di causa che, in un primo momento, non confluirono nel fascicolo di causa. L'integrazione richiesta è stata resa in forma scritta con relazione depositata in data 24/9/2025. La causa è stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 4/11/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni del CTU, evidenziando come la gravità del complesso morboso di cui la ricorrente è portatrice restituisca una situazione compatibile con il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Attraverso la valorizzazione della consulenza di parte, sono state messe in luce le patologie della sig.ra , le rilevanti conseguenze negative scaturenti dalla Pt_1 loro interazione, la sottovalutazione di alcune di esse nonché l'assenza di una specifica diagnosi per la problematica polmonare, nonostante quest'ultima emergesse dalla documentazione esibita. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. Espletata nuova CTU medico legale, con incarico al dott. Persona_5 il perito ha (nuovamente) escluso che la ricorrente si trovasse e si trovi nelle condizioni sanitarie richieste per ottenere l'assegno mensile di assistenza. In particolare, il dott. ha così relazionato: Per_5 periziata inizia all'età di sei anni quando la stessa accusava dolori articolari e successivamente comparsa di tumefazione ad un ginocchio per un episodio di artrite. Veniva quindi posta diagnosi di artrite idiopatica giovanile ed iniziava terapia con immunosoppressore, terapia che risultava complicata da reazione allergica e quindi sospesa. Era quindi posta indicazione a trattamento con farmaco biologico (Etanercept) che pratica a cadenza settimanale e con una ottima risposta, clinica e dei test di infiammazione, stante che i controlli praticati documentano che in costanza di terapia la periziata non ha alcuna sintomatologia e i test di infiammazione (VES, PCR,
3 FR) non mostrano alterazioni dei valori. Per il resto la periziata è affetta da una marcata scoliosi dorso-lombare che a dire della periziata è stata diagnosticata dopo i 12 anni e quindi abbastanza in ritardo per un buon risultato con la terapia di immobilizzazione con busto, trattamento che ancora pratica. Nel corso dei vari accertamenti la periziata ha praticato una consulenza pneumologica Dott. che Per_4 evidenziava un quadro di lieve sindrome restrittiva e ad un approfondimento mediante esame TAC erano riscontrati dei millimetrici noduli aspecifici e una piccola stria disventilatoria a carico del lobo medio. Tali accertamenti sono stati l'oggetto delle contestazioni alla CTU di I° grado redatta dal Dott. e che aveva posto tali Per_2 elementi documentali a base di una valutazione in analogia ad una bronchite cronica. In merito a tali accertamenti va chiarito che per quanto riguarda la sindrome restrittiva questa, che peraltro è minima, è diretta conseguenza della marcata scoliosi dorso-lombare con asimmetrica degli emitoraci e quindi tale condizione è insita nella valutazione della scoliosi stessa. Per quanto riguarda poi la presenza di stria disventilatoria anche questa, che peraltro non ha ripercussioni funzionali, ha come base patogenetica sempre la scoliosi ma anche la sofferta artrite giovanile che vogliamo ricordare non è una malattia che coinvolge solo le articolazioni ma è una patologia sistemica che può interessare l'apparato cardiaco e polmonare. Esaminata la storia clinica e i riscontri documentali, l'esame clinico odierno ha evidenziato un soggetto in buone condizioni generali, normopeso. Nulla di rilevante all'esame dell'apparato cardiologico e quindi assenza di edemi malleolari, buono il compenso emodinamico e valori pressori nella norma. All'esame dell'apparato respiratorio si rilevano emitoraci asimmetrici per la nota scoliosi ma normoespansibili, con torace normo ventilato e senza rumori patologici e con una saturazione in O2 del 99%. L'esame neurologico è privo di elementi patologici. All'esame psichico la periziato è apparso vigile, cosciente, normo orientato, con conservate capacità di critica e giudizio e con umore eutimico. L'esame dell'apparato osteoarticolare mostra la marcata rotoscoliosi in assenza di deficit funzionali e di evidenti segni, in atto, di infiammazione articolare segno di una buona risposta alla terapia praticata. Alla luce dell'esame clinico e della documentazione in atti si è posto quindi diagnosi di “Scoliosi dorso-lombare ad S italica con secondario lieve deficit ventilatorio restrittivo. Artrite idiopatica giovanile in trattamento farmacologico con Embrel senza in atto evidenza di segni di infiammazione articolare.” Entrando nel merito del giudizio ai sensi delle tabelle di cui al DM 05- 02-92 per quanto riguarda la sofferta scoliosi si tratta di una scoliosi ad S italica con curva dorsale dx convessa e curva lombare sx convessa e con evidenza radiologica e clinica di rotoscoliosi. Tale condizione patologica, peraltro ormai non più suscettibile di miglioramento se non con un eventuale intervento chirurgico di correzione, deve essere valutata con cod. 7006 “Scoliosi a più curve superiori a 60°” che prevede una valutazione compresa tra il 31% e il 40%, e considerata la evidenza di un quadro di lieve sindrome restrittiva all'esame spirometrico quale conseguenza della scoliosi appare congruo assegnare la valutazione massima del 40%(Quarantapercento). La sofferta artrite idiopatica giovanile è in definitiva da assimilare ad un quadro di artrite reumatoide in quanto con questa ha analogia sia in termini di sintomatologica che di terapia. Come gia detto l'attuale trattamento con farmaco biologico (Embrel) vale ad un buon controllo della sintomatologia e delle manifestazioni articolari, infatti le consulenze reumatologiche in atti documentano una normalizzazione dei test di infiammazione e sostanzialmente assenza di sintomatologia in costanza di terapia. La periziata ha documentato un episodio di riacutizzazione solo in occasione di sospensione autonoma del trattamento farmacologico. La valutazione di tale
4 patologia deve essere fatta in analogia al cod. 9303 “Artrite reumatoide con cronicizzazioni delle manifestazioni” che prevede una valutazione fissa del 50%. Nel caso in specie non vi sono evidenze di deformazioni articolari secondarie alla artrite né di tumefazioni e come detto questo fa riferimento ad un buon controllo con la terapia praticata e che potrebbe portare ad una riduzione della valutazione tabellare. Considerato comunque le sfumate problematiche strumentali a carico dell'apparato respiratorio che possono avere correlazione con la sofferta artrite possiamo assegnare la valutazione tabellare del 50%( ). Applicando il Persona_6 calcolo riduzionistico alle singole patologie accertate si ottiene una percentuale invalidante complessiva massima del 70%(Settantapercento), che non configura oggi, come alla data dell'istanza amministrativa, i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza. CONCLUSIONI Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro come segue: il complesso morboso accertato in sede peritale a carico della sig.na di anni 20 è tale da renderla oggi, come alla data Parte_1 dell'istanza amministrativa, soggetto invalido nella misura del 70%(Settantapercento) che non dà diritto all'assegno mensile di assistenza.>>.
4. Nelle note difensive autorizzate del 11/09/2025 la difesa attorea ha lamentato l'erroneità delle conclusioni peritali, in particolare segnalando:
➢ che in data 18/03/2025 (successivamente alla nomina del CTU e in vista dell'inizio delle operazioni) è stata presentata un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito di documentazione medica sopravvenuta [ossia: Ecografia tiroidea del 06.02.2025; Certificazione medico-specialistica del 06.02.2025; Certificazione visita ortopedica del 07.02.2025; Certificazione medico-specialistica del 13.03.2025; Certificazione visita pneumologica e spirometria del 14.03.2025; Referto analisi cliniche del 14.03.2025];
➢ che tale istanza non è stata riscontrata;
➢ che l'approfondimento peritale ha omesso di considerare l'ulteriore documentazione medica poiché, in assenza di autorizzazione, la stessa non è potuta confluire nel fascicolo processuale. In virtù di ciò, come già puntualizzato in narrativa, si è reso necessario disporre una integrazione peritale [con ordinanza del 17/9/2025], affinché il consulente potesse prendere in considerazione un quadro morboso aggiornato ed addivenire ad una ricostruzione approfondita e completa.
5. La valutazione integrativa è stata espressa con relazione scritta del 24/09/2025 ove il CTU ha puntualizzato quanto segue: da parte ricorrente fa riferimento in gran parte a controlli clinico-strumentali relative alle patologie gia accertate in fase di CTU e valutate e su cui comunque argomenteremo, la condizione sopraggiunta è invece quella a carico della ghiandola tiroidea per la quale è stata eseguita una ecografia che mostra un quadro compatibile con una tiroidite e ha quindi praticato controllo dei test di funzionalità tiroidea che sono risultati nella norma (Ft3,FT4 e TSH) con riscontro di elevati anticorpi anti Tireoperossidasi dato questo che conferma la diagnosi di tiroidite. Trattasi di una infiammazione della tiroide che comunque nel caso specifico non altera la funzionalità tiroidea e infatti la consulenza endocrinochirurgica non ha posto indicazione ad assunzione di farmaci, sul piano clinico funzionale mantenendosi una normale
5 funzionalità tiroidea non comporta implicazioni funzionali e quindi non è valutabile ai sensi del DM 05/02/92. Per quanto riguarda le altre certificazioni prodotte la consulenza ortopedica del 07/02/2025 eseguita nell'ambito del normale follow-up della sofferta scoliosi l'ortopedico si è espresso nel seguente modo “Buona stabilità clinica e radiologica con eccellente equilibrio locale della colonna”, che documenta una buona evoluzione dei trattamenti e pertanto la valutazione assegnata del 40%, come prevista dalle tabelle di Legge, non può essere modificata non rilevandosi evoluzioni peggiorative e/o complicanze Infine son stati prodotti valutazioni pneumologiche di controllo in relazione ad il pregresso riscontro di micronoduli e di lieve deficit restrittivo, i micronoduli alla TAC di controllo non si sono modificati e la valutazione pneumologica (Dott. documenta assenza di qualsivoglia Per_7 alterazione clinico-funzionale stante un esame del torace privo di elementi patologici (Torace normo ventilato in assenza di rumori patologici) e un esame spirometrico perfettamente nella norma. Anche tale integrazione documentale non fa altro che confermare le considerazioni da noi gia fatte in sede di relazione principale e non possono modificare il giudizio. In definitiva nella documentazione sanitaria prodotta in questa fase non vi sono elementi che possono far modificare il giudizio gia espresso dovendosi giudicare la sig.na invalida nella misura del Parte_1 70%(Settantapercento) che non da diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.>> Tali conclusioni, rese alla luce degli ulteriori approfondimenti diagnostici svolti in sede di chiarimenti, meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, a cui si rinvia integralmente. Le note da ultimo depositate (in data 27/10/2025) si limitano ad affermare il carattere assertivo delle considerazioni medico-legali e a prospettare una incompleta valutazione del quadro clinico;
le doglianze appaiono meramente labiali, generiche e del tutto incapaci di segnalare con puntualità le parti valutative ritenute erronee;
inoltre, le stesse non si confrontano in alcun modo con le ulteriori argomentazioni scandite dal CTU all'atto dell'integrazione richiesta. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
6. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente va esonera dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese delle CTU vanno poste a carico di in via definitiva. CP_1
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) rigetta la domanda;
ii) nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. iii) pone le spese di CTU a carico di in via definitiva. CP_1
Caltanissetta, 28/12/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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