Art. 15.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti od Aziende di credito concedono a banche estere, purche' detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonche' delle conferme di apertura di credito, disposte da Istituti od Aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti od Aziende di credito concedono a banche estere, purche' detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonche' delle conferme di apertura di credito, disposte da Istituti od Aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.