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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/07/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Francesco Delù Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1079 /2024 tra le parti:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CASTELNUOVO MARIA ELIANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv. MASSIMO CP C.F._2
NITO ed EVA BETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1. dichiarare, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto 2. disporre
l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con PE collocazione prevalente presso la madre. Si precisa che il figlio , nelle more Per_2 del giudizio, è diventato maggiorenne essendo nato il [...]. 3) assegnare la casa
Pagina 1 di 12 coniugale, sita in Prato, via Del Castagno, 94, con ogni arredo e corredo alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
4) disporre che il sig. Parte_1 CP provveda al trasferimento di residenza in quanto – ad oggi – ha mantenuto la residenza nella casa coniugale. 5) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore un weekend ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 9:00 o comunque dall'orario in cui il padre sarà libero da impegni lavorativi fino alla domenica sera alle ore 21:00, stante l'attuale situazione abitativa del padre non consona alle esigenze del minore, finché non reperirà un'abitazione idonea, questi riaccompagnerà il figlio
a casa della madre il sabato sera alle21:30 per riprenderlo la domenica PE mattina alle 9:00, nonché nella settimana in cui non vedrà il minore nel weekend, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 mentre nella settimana in cui vedrà il minore il weekend il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00. 6)
Per i periodi di vacanza disporre che: • durante le vacanze estive il figlio PE trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
• durante le vacanze natalizie il minore starà una settimana con il padre e una con la madre alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà tre giorni con il padre e tre con la madre;
• Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre
e gli impegni scolastici del minore i genitori si ripartiranno a metà le festività annuali e gli eventuali ponti infra – annuali • Il giorno del compleanno del minore venga trascorso – se possibile – insieme ad entrambi i genitori, altrimenti in via alterna pranzo con un genitore e cena con l'altro 7) Disporre che i sigg.ri e Parte_1 CP
[...
abbiano sempre l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti al di fuori della località di residenza quando condurranno seco il minore.
8) porre a carico del padre l'obbligo contribuire al mantenimento dei figli e PE
, studente e non economicamente autosufficiente, versando alla madre, entro Per_2 il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di euro 700,00 (settecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
si ritiene opportuno evidenziare che la sig.ra è attualmente occupata con contratto a tempo determinato part time 50% Pt_1
9) porre a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove
Pagina 2 di 12 fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo
e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
Rigettare le domande di controparte Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”
Per parte convenuta: “NEL MERITO ED IN VIA DEFINITIVA: Dichiarare con sentenza, anche parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto comunicandosi vicendevolmente ove fisseranno
e/o trasferiranno la loro rispettiva residenza;
disporre che la casa coniugale, attualmente concessa in locazione al IG. venga assegnata alla IG.ra CP Pt_1
, che vi abiterà con i figli , ed , subentrando nel contratto
[...] Per_3 Per_2 PE di locazione ed assumendone le conseguenti obbligazioni;
Pagina 3 di 12 disporre l'applicazione del seguente piano di affidamento ed allocazione dei figli: - i figli minori e vengono affidati secondo il regime dell'affido Per_2 Persona_4 condiviso ad entrambi i genitori ed allocati in modo prevalente presso l'abitazione di
Prato, Via del Castagno, 24, ove risiederanno con la madre;
- i figli minori trascorreranno il weekend con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, dal sabato pomeriggio alle 17:30 alla domenica sera dopo cena (ore
21:00), a fine settimana alternati;
- nel corso della settimana verrà applicato il seguente calendario: durante l'anno scolastico i minori potranno cenare e pernottare con il padre, che andrà a prenderli presso l'abitazione materna, nelle giornate di martedì e giovedì alle ore 18.30 e li accompagnerà a scuola il giorno seguente durante le settimane nelle quali è previsto che i figli trascorrano il weekend con la madre;
trascorreranno invece con il padre (che li andrà a prendere presso l'abitazione materna rispettando le modalità suindicate) la serata del mercoledì, con possibilità di pernottamento, nelle settimane in cui è previsto che il padre possa tenerli con sé durante il fine settimana. Dopo la fine dell'anno scolastico, ferme le condizioni più sopra indicate e valevoli anche per il periodo estivo, i figli potranno trascorrere con il padre, per le vacanze, due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre provvederà ad accompagnare i minori presso le strutture ove i ragazzi svolgono attività sportiva ed a riaccompagnarli presso l'abitazione materna, ove sono allocati, al termine dei predetti impegni (a meno che essi non cadano nelle serate in cui il padre può tenere i figli con sé); - per quanto concerne le festività principali sarà vigente il principio dell'alternanza in base al quale, durante le festività Natalizie, i minori trascorreranno con il padre i giorni intercorrenti tra l'inizio delle vacanze scolastiche ed il 29 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, invece, i figli trascorreranno con la madre i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua compreso, e con il padre dal giorno di Pasquetta fino al rientro a scuola. Nell'uno e nell'altro caso si procederà alternativamente nell'anno successivo;
- i minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno con il padre le festività del 25 Aprile, e 2
Giugno, mentre staranno con la madre per la festività del 1 Maggio. Anche in questo caso si procederà alternativamente negli anni successivi;
- i figli minori potranno trascorrere il giorno del loro compleanno, dalle condizioni più sopra indicate, a pranzo con la madre e, in considerazione degli impegni lavorativi del padre, a cena con quest'ultimo; sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori ed anche la possibilità che gli
Pagina 4 di 12 stessi concordino di festeggiare insieme il compleanno dei ragazzi. Disporre che il IG.
corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP Parte_1 ordinario dei figli minori, fino a quando non saranno economicamente autosufficienti,
l'importo mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente ai fini Istat, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra CP
, a titolo di rimborso delle spese straordinarie da quest'ultima sostenute Parte_1 nell'interesse dei figli il 50% delle somme anticipate. Resta inteso che per spese straordinarie debbano intendersi quelle indicate nel protocollo formulato dal CNF
(allegato in copia) e debbano essere corrisposte secondo le modalità in esso indicate;
rigettare ogni altra diversa richiesta ex adverso formulata in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, meritevole di reiezione. IN OGNI
CASO: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto del 6.06.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.05.2024 ha adito il Tribunale di Prato Parte_1 per ottenere la declaratoria di separazione giudiziale dal coniuge , spostato in CP
Albania l'08.12.2000.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: 1) che le parti hanno optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
2) che dall'unione delle parti sono nati i figli in data 21.08.2016, in data 01.04.2007 e in data PE Per_2 Per_3
10.12.2002; 3) che nel corso degli anni si sono verificati episodi di infedeltà coniugale, oltre a torti e umiliazioni che hanno leso la dignità della ricorrente;
4) che la ricorrente ha sempre lavorato duramente e si è sempre occupata in via esclusiva della casa e della famiglia;
5) che il convenuto non è stato un marito e un padre presente e ha preferito ritagliarsi momenti di svago individuali extra lavoro, mai condivisi con la famiglia;
6) che il convenuto ha sviluppato dipendenza da alcool e dal gioco d'azzardo che hanno determinato violenti litigi tra i coniugi anche in presenza dei figli minori e che hanno indotto la ricorrente a voler chiedere la separazione dal marito, il quale non ha acconsentito ad una procedura consensuale.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di emettere provvedimenti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473bis. 15 c.p.c., nonché, nel merito, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minorenni, con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, il diritto di visita da parte del padre secondo
Pagina 5 di 12 l'articolazione di cui al ricorso, la previsione dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma di euro 700,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 30.05.2025 il giudice delegato, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti urgenti, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 17.09.2024, assegnando al convenuto i termini di legge per la costituzione in giudizio.
Si è costituito tempestivamente in giudizio , eccependo in via preliminare il CP mancato rispetto dei termini ex art 473 bis.14 c.p.c. ed il mancato deposito di documentazione relativa all'atto di matrimonio e contestando, nel merito, tutto quanto dedotto dalla ricorrente.
In particolare, il convenuto ha allegato: 1) che negli anni si è sempre fatto carico di tutte le necessità della famiglia, prestandosi anche a numerose ore di lavoro straordinario necessarie per il mantenimento dei figli;
2) che il rapporto con i ragazzi è sempre stato ottimo ed è stato un padre presente;
3) che il convenuto intenderebbe proseguire il rapporto coniugale con la moglie;
4) che percepisce uno stipendio di circa € 1700,00 mensili, oltre le ore di lavoro straordinario;
5) che non riuscirebbe a far fronte alle somme richieste dalla ricorrente, in considerazione del fatto che dovrà spendere circa €
800,00 mensili per reperire una nuova abitazione e pertanto offre di corrispondere la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 13.11.2024, il giudice, dopo aver ascoltato le parti separatamente ed aver tentato – con esito negativo – la conciliazione delle stesse, ha preso atto dell'eccezione del difensore di parte convenuta relativa all'inutilizzabilità della memoria ex art 473 bis.17 comma 3 c.p.c. depositata da controparte, riservando il provvedimento.
Con ordinanza del 21.11.2024, a scioglimento della riserva assunta, ritenendo necessario il deposito di documentazione integrativa dalle parti, ha così provveduto: 1) ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ha disposto l'affidamento dei figli minori ed in via condivisa ad Per_2 PE entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) ha assegnato la casa coniugale alla madre che la abiterà unitamente ai figli;
4) ha articolato il diritto di visita da parte del padre;
5) ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese la
Pagina 6 di 12 somma mensile di euro 600,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT; 6) ha posto a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie.
Depositata la documentazione integrativa come richiesta dal giudice delegato, ritenute superflue le istanze istruttorie orali formulate dalle parti, con provvedimento del
4.6.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
*****
Produzioni documentali depositate con la comparsa conclusionale da parte ricorrente
– Preliminarmente il Collegio rileva la fondatezza dell'eccezione sollevata da convenuto di inammissibilità della documentazione prodotta da parte ricorrente con gli scritti difensivi conclusivi, essendo maturate le preclusioni istruttorie, con riferimento ai documenti nn. 30 e 31. Per quanto riguarda, invece, gli altri documenti depositati si rileva che la ricorrente non ha fatto altro che documentare fatti sopravvenuti, quali la proroga del contratto di locazione nonché il proprio contratto di lavoro e la propria busta paga, ritenuti ammissibili nel presente giudizio ai sensi dell'art. 473bis.19 c.p.c..
La giurisdizione italiana e la legge applicabile - Come noto, il diritto riconosciuto dall'art. 24 Cost. di adire l'autorità giurisdizionale dello Stato per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, incontra limitazioni nel caso in cui la fattispecie sottoposta al vaglio dell'organo giudicante presenti elementi di estraneità all'ordinamento, come nel caso che ci occupa. In ipotesi simili, la verifica che deve essere svolta dall'autorità giurisdizionale adita riguarda primariamente l'accertamento della propria giurisdizione e, una volta superata tale verifica, occorre fare rinvio all'applicazione dei criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato operanti nell'ordinamento di riferimento, giungendo, quindi, alla determinazione della disciplina concretamente operante. Ebbene, premesso che nel caso che ci occupa il matrimonio, pur non trascritto in Italia, è comunque efficace nel nostro ordinamento (cfr. Cass.
1298/1971), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso positivo, della legge applicabile al caso concreto. A tal riguardo deve farsi riferimento all'art. 3 della l. 218/1995 e all'art. 3 del Regolamento Ue 1111/2019, applicabile in via universale, che afferma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei
Pagina 7 di 12 coniugi se uno di essi vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto.”. Chiarito ciò, deve essere individuata la legge applicabile in concreto. Sul punto, rileva l'art. 31
L. 218/95 che rimanda a quanto disciplinato dal Reg. UE n. 1259/10 sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, applicabile dal 21.06.2012, che all'art. 8, in caso di mancata scelta ad opera delle parti, stabilisce che la separazione è disciplinata “dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (art. 8 lett.
a)”.
Nel caso in esame, pertanto, può affermarsi la giurisdizione del giudice italiano con applicazione della legge italiana.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice delegato dal Tribunale, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare. Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento e collocamento del figlio minore – Preso atto del raggiungimento della maggiore età da parte di , il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene che Per_2 debba essere confermato il provvedimento provvisorio reso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore PE ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Non sono emerse, infatti, problematiche circa la capacità genitoriale delle parti tali da derogare alla regola fissata dal legislatore, deroga, peraltro, non richiesta neppure dalle parti.
Assegnazione della casa familiare – Anche il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve trovare conferma, tenuto conto della collocazione prevalente del figlio e del figlio , maggiorenne ma non economicamente PE Per_2 autosufficiente, con la madre, la quale, mantiene il diritto all'assegnazione dell'immobile sito in Prato via del Castagno 94.
Diritto di visita del genitore non collocatario – Con riguardo al diritto di visita da parte del genitore non collocatario il Tribunale ritiene di dover confermare i provvedimenti
Pagina 8 di 12 provvisori, salvi e diversi migliori accordi presi di volta in volta tra i genitori, i quali, nel corso del presente giudizio, hanno dato prova di sapersi autogestire nell'articolazione delle visite padre/figlio.
Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un weekend ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00 nonché nella settimana in cui non vedrà il minore nel weekend il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00 mentre nella settimana in cui vedrà il minore il weekend il martedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21.00; durante le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane con il padre, anche non consecutive, in PE periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie starà una settimana con il padre e una con la madre alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, durante le vacanze pasquali il minore starà tre giorni con il padre e tre con la madre.
Mantenimento della prole - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda ed altresì permane, ai sensi dell'art. 337septies c.c., fino al raggiungimento della autosufficienza economica.
Nel caso in esame, si osserva che , pur essendo divenuto maggiorenne nelle Per_2 more del giudizio, non è comunque economicamente autosufficiente, pertanto, il contributo al mantenimento della prole a carico del padre prevede la determinazione di un importo che tenga conto sia di che di . PE Per_2
Nello specifico, tenuto conto dei redditi delle parti così come documentati in giudizio, si rileva che la richiesta di parte convenuta, di determinare l'importo del mantenimento a suo carico in euro 400,00 mensili non può essere accolta. Dalla disamina degli estratti conto depositati in atti, come richiesti dal giudice delegato, emerge che il padre ha uno stipendio di euro 2.000,00 circa mensili, tenuto conto degli straordinari che, tuttavia, appaiono essere svolti in maniera abituale. Non colgono nel segno le deduzioni di parte
Pagina 9 di 12 convenuta sul punto relative al fatto che il medesimo non può continuare a svolgere ininterrottamente lavoro straordinario e relative al costo del canone di locazione del box in cui il medesimo abita. In relazione alla prima deduzione si osserva che la presente decisione deve essere emessa fotografando la situazione attuale che prevede appunto un introito mensile di tal genere di natura abituale e non sporadica. Con riguardo, poi, al canone di locazione si osserva che parte convenuta ha prodotto in atti un contratto di noleggio box con scadenza ad aprile del corrente anno, per cui, allo stato, in assenza di ulteriore documentazione dalla quale emerge un'altra sistemazione abitativa a pagamento, non è noto a quanto ammonti l'esborso mensile sostenuto da parte convenuta.
D'altra parte, si osserva che la ricorrente ha uno stipendio di soli 950,00 euro mensili, si occupa in via prevalente della gestione ordinaria dei figli, ha un canone di locazione di euro 800,00 mensili e, tenuto conto della raggiunta maggiore età di , Per_2
l'assegno unico erogato dall' è diminuito. Nonostante l'aiuto economico ricevuto CP_2 dal nipote, il quale versa la somma di euro 350,00 mensilmente per contribuire al canone di locazione, è evidente la disparità economica tra le parti, tale per cui l'obbligo di mantenimento per i figli dovrà essere fissato nella somma di euro 600,00 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie dovranno essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le stesse saranno articolate come in dispositivo.
L'assegno unico e universale dovrà continuare ad essere percepito a metà tra i genitori.
Ulteriori domande – La domanda di parte ricorrente volta ad ordinare il trasferimento di residenza alla controparte e la domanda di parte convenuta volta a dichiarare il subentro della ricorrente nel contratto di locazione devono ritenersi inammissibili in difetto di connessione forte con l'oggetto del presente giudizio.
Spese del giudizio – Attesa la natura e l'esito del giudizio il Tribunale ritiene la sussistenza dei presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra e sposati in Parte_1 CP
Albania l'8.2.2000;
Pagina 10 di 12
2. Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con PE collocamento prevalente presso la madre;
3. Assegna la casa familiare, sita in Prato, via del Castagno 94, alla madre che vi abiterà unitamente ai figli;
4. Dispone che il padre, salvi e diversi migliori accordi presi di volta in volta tra le parti, possa vedere e tenere con sé il figlio minore un weekend ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00 nonché nella settimana in cui non vedrà il minore nel weekend il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00 mentre nella settimana in cui vedrà il minore il weekend il martedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21.00; durante le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane con il padre, anche PE non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie starà una settimana con il padre e una con la madre alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, durante le vacanze pasquali il minore starà tre giorni con il padre e tre con la madre;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la PE Per_2 somma di euro 600,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
6. Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva
Pagina 11 di 12 dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7. Dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' sia versato ad CP_2 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 30/07/2025
Il Presidente Dr. Michele Sirgiovanni Il giudice rel. ed est. Dr. Costanza Comunale
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