Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 308
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza dei requisiti formali del ricorso per revocazione

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non sono stati rispettati i requisiti previsti dall'art. 65 D.Lgs. 546/1992, tra cui la corretta notifica alle parti resistenti e la produzione della prova dei fatti che giustificano la revocazione. Inoltre, è stata rilevata la violazione del termine per la proposizione del ricorso, dato che le rivendicazioni del ricorrente erano già state rigettate dalla Suprema Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 308
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 308
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo