CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4122/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 748/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 1
e pubblicata il 15/02/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2, commercialista, da sé medesimo difeso, ha proposto, innanzi alla CGT di 2° grado del Lazio, ricorso per la revocazione della sentenza n. 748/2023, pronunziata dalla CGT di 2° grado del
Lazio in diversa composizione, assumendone l'erroneità sulla base di un giudicato esterno, riguardante la legittimità della rottamazione, negata dall'Ufficio, che aveva comportato l'esborso di ulteriori somme.
Dolendosi del difetto di motivazione della sentenza ne ha chiesto l'annullamento.
Nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma.
Il suddetto ricorso, confuso e non privo di palesi minacce, è stato esaminato all'udienza del 3 dicembre
2025 e, dopo esauriente discussione, trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, esaminati gli atti, è inammissibile.
Il secondo comma dell'articolo 65 D.Lgs. 546/1992 prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per revocazione debba contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992 per il ricorso in appello, e precisamente: a) l'indicazione della Commissione tributaria a cui è diretto;
b)
l'indicazione delle altre parti che hanno partecipato al giudizio e nei cui confronti è proposto;
c) gli estremi della sentenza impugnata;
d) l'esposizione sommaria dei fatti;
e) l'oggetto della domanda;
nonché f) la specifica indicazione del motivo di revocazione;
g) la prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo
395 c.p.c.; e h) il giorno della scoperta del dolo o della falsità dichiarata o del recupero del documento. Il successivo comma 3 dell'articolo 65 citato stabilisce, inoltre, che «il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2», D.Lgs. 546/1992, e quindi, tenendo conto di quanto previsto per l'appello, ciò implica che la domanda di revocazione si propone con ricorso che deve essere notificato alle parti in giudizio e deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria adita secondo le modalità di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 546/1992.
Sulla scorta delle disposizioni normative richiamate, tenuto conto: che il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine massimo di 6 mesi dalla scoperta del dolo e/o della falsità; che le rivendicazioni del Ricorrente_2 circa l'omessa valutazione del presunto giudicato esterno sono state rigettate dalla Suprema Corte con sentenza n. 21493/2010 richiamata dallo stesso ricorrente;
che la sentenza di cui si chiede la revocazione è stata pronunciata a seguito di ricorso proposto dal Ricorrente_2 iscritto a ruolo nel 2022; che il ricorso non risulta essere stato notificato all'Ufficio resistente o che, in ogni caso, non vi è la prova che la notifica sia stata regolarmente eseguita, appare di palese evidenza la violazione delle norme che disciplinano la materia.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla Per le spese.
Così deciso in Roma il 3.12.2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4122/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 748/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 1
e pubblicata il 15/02/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2, commercialista, da sé medesimo difeso, ha proposto, innanzi alla CGT di 2° grado del Lazio, ricorso per la revocazione della sentenza n. 748/2023, pronunziata dalla CGT di 2° grado del
Lazio in diversa composizione, assumendone l'erroneità sulla base di un giudicato esterno, riguardante la legittimità della rottamazione, negata dall'Ufficio, che aveva comportato l'esborso di ulteriori somme.
Dolendosi del difetto di motivazione della sentenza ne ha chiesto l'annullamento.
Nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma.
Il suddetto ricorso, confuso e non privo di palesi minacce, è stato esaminato all'udienza del 3 dicembre
2025 e, dopo esauriente discussione, trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, esaminati gli atti, è inammissibile.
Il secondo comma dell'articolo 65 D.Lgs. 546/1992 prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per revocazione debba contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992 per il ricorso in appello, e precisamente: a) l'indicazione della Commissione tributaria a cui è diretto;
b)
l'indicazione delle altre parti che hanno partecipato al giudizio e nei cui confronti è proposto;
c) gli estremi della sentenza impugnata;
d) l'esposizione sommaria dei fatti;
e) l'oggetto della domanda;
nonché f) la specifica indicazione del motivo di revocazione;
g) la prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo
395 c.p.c.; e h) il giorno della scoperta del dolo o della falsità dichiarata o del recupero del documento. Il successivo comma 3 dell'articolo 65 citato stabilisce, inoltre, che «il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2», D.Lgs. 546/1992, e quindi, tenendo conto di quanto previsto per l'appello, ciò implica che la domanda di revocazione si propone con ricorso che deve essere notificato alle parti in giudizio e deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria adita secondo le modalità di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 546/1992.
Sulla scorta delle disposizioni normative richiamate, tenuto conto: che il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine massimo di 6 mesi dalla scoperta del dolo e/o della falsità; che le rivendicazioni del Ricorrente_2 circa l'omessa valutazione del presunto giudicato esterno sono state rigettate dalla Suprema Corte con sentenza n. 21493/2010 richiamata dallo stesso ricorrente;
che la sentenza di cui si chiede la revocazione è stata pronunciata a seguito di ricorso proposto dal Ricorrente_2 iscritto a ruolo nel 2022; che il ricorso non risulta essere stato notificato all'Ufficio resistente o che, in ogni caso, non vi è la prova che la notifica sia stata regolarmente eseguita, appare di palese evidenza la violazione delle norme che disciplinano la materia.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla Per le spese.
Così deciso in Roma il 3.12.2025