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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1495/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4490/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PP Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001975130000 74476,92 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 639/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 12.2.2025, Difensore_1, con un atto nominato "ricorso" e avente ad oggetto "sospensione avviso di intimazione", chiedeva testualmente:
"- la sospensione dell'avviso di intimazione per evitare il pignoramento verso terzi sul proprio conto corrente.
- Inoltre, per una temporanea difficolta economica, la proroga per la prima volta della dilazione concessa con il provvedimento prot. n AR097C81392 del 16/01/2024 ed è disposto a pagare le rate dovute fino al 28/2/2025".
A questo atto allegava un modulo dell'Agenzia delle entrate - Riscossione di proroga di dilazione di un pagamento indicato in euro 74.476,92.
E' evidente che l'atto depositato presso questa Corte, e nemmeno notificato ad alcuna controparte, non può in alcun modo qualificarsi come ricorso, mancando l'indicazione di un atto tributario impugnato, i motivi di ricorso, una richiesta di dichiarazione di illegittimità dell'atto, l'indicazione di una controparte del rapporto tributario.
Sotto tutti questi aspetti, l'atto è pertanto da ritenersi del tutto inammissibile e può essere immediatamente deciso, essendo l'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
In più, occorre notare che l'importo dallo stesso Difensore_1 indicato è del tutto incompatibile con una eventuale difesa in proprio (ciò rappresenterebbe una ulteriore causa di inammissibilità).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
PP EO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4490/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PP Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001975130000 74476,92 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 639/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 12.2.2025, Difensore_1, con un atto nominato "ricorso" e avente ad oggetto "sospensione avviso di intimazione", chiedeva testualmente:
"- la sospensione dell'avviso di intimazione per evitare il pignoramento verso terzi sul proprio conto corrente.
- Inoltre, per una temporanea difficolta economica, la proroga per la prima volta della dilazione concessa con il provvedimento prot. n AR097C81392 del 16/01/2024 ed è disposto a pagare le rate dovute fino al 28/2/2025".
A questo atto allegava un modulo dell'Agenzia delle entrate - Riscossione di proroga di dilazione di un pagamento indicato in euro 74.476,92.
E' evidente che l'atto depositato presso questa Corte, e nemmeno notificato ad alcuna controparte, non può in alcun modo qualificarsi come ricorso, mancando l'indicazione di un atto tributario impugnato, i motivi di ricorso, una richiesta di dichiarazione di illegittimità dell'atto, l'indicazione di una controparte del rapporto tributario.
Sotto tutti questi aspetti, l'atto è pertanto da ritenersi del tutto inammissibile e può essere immediatamente deciso, essendo l'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
In più, occorre notare che l'importo dallo stesso Difensore_1 indicato è del tutto incompatibile con una eventuale difesa in proprio (ciò rappresenterebbe una ulteriore causa di inammissibilità).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
PP EO