Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1495
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    L'atto è stato ritenuto inammissibile in quanto privo degli elementi essenziali per essere qualificato come ricorso, quali l'indicazione dell'atto tributario impugnato, i motivi di ricorso, la richiesta di dichiarazione di illegittimità e l'indicazione della controparte. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della richiesta di proroga

    La richiesta di proroga è stata presentata contestualmente all'atto qualificato come ricorso, che è stato dichiarato inammissibile. Pertanto, anche la richiesta di proroga è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1495
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1495
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo