Art. 3.
Le somme che alla fine di ogni esercizio finanziario risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui all'art. 1, saranno ammortizzate in cinque annualita' costanti, comprensive di capitale ed interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio della entrata da istituirsi, rispettivamente, per la quota capitale e per la quota interessi.
L'ammortamento avra' inizio dal 1 luglio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualita' dovra' essere eseguito entro il mese di luglio.
Le somme che alla fine di ogni esercizio finanziario risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui all'art. 1, saranno ammortizzate in cinque annualita' costanti, comprensive di capitale ed interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio della entrata da istituirsi, rispettivamente, per la quota capitale e per la quota interessi.
L'ammortamento avra' inizio dal 1 luglio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualita' dovra' essere eseguito entro il mese di luglio.