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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 202/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Arturo Spinazzola, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 31220210001257317000, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.1.2022, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso d'addebito n. 31220210001257317000, formato dall' in data CP_1
9.12.2021 e notificato in data 13.1.2022, per l'importo complessivo di € 1.417,48, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, in ordine al periodo 8/2014.
Impugnava la pretesa creditoria portata dal suddetto titolo esecutivo per insussistenza
1 dei presupposti di fatto per il versamento contributivo.
Eccepiva l'illegittimità dell'avviso d'addebito per omissione dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della pretesa contributiva, in quanto essa aveva già provveduto, in data 18.4.2019, a regolarizzare la posizione delle dipendenti sig.re e a seguito di formali note di rettifica emesse dall' . CP_2 Per_1 Pt_2
Eccepiva la prescrizione del presunto credito previdenziale per il decorso del termine di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Instava per l'annullamento dell'atto impugnato in assenza di notificazione di alcun atto prodromico richiamato nel titolo esecutivo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva Pt_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva la decadenza dall'azione, ex artt. 617 e 618 bis c.p.c., in ordine ai vizi formali dedotti oltre il termine perentorio di 20 giorni.
Rappresentava che il credito previdenziale aveva il suo fondamento nel provvedimento di diffida (prot. 0800.06/11/2018.0257113) inoltrato a mezzo P.E.C. in data CP_1
8.11.2014 e relativo al mancato versamento del contributo di € 1.205,54 dovuto per il licenziamento dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 co. 3 L. 92/2012, così come modificato da L. 228/2012.
Precisava che il suddetto provvedimento di diffida era da ricondurre alla cessazione del rapporto di lavoro della sig.ra , assunta dalla ricorrente in data 1.9.2012 CP_3
e licenziata in data 31.8.2014, fruitrice dell'indennità di disoccupazione dall'8.9.2014 al 9.4.2015. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai fini della corretta qualificazione dell'azione proposta, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b)
2 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (art. 617 co. 2 c.p.c.) e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, l'azione esperita dalla ricorrente va qualificata sia in termini di opposizione al ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, sia in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e art. 618 bis c.p.c. in quanto i motivi articolati in ricorso si focalizzano anche su vizi di forma dell'atto impugnato, ed in specie sulla mancata recezione dell'invito a regolarizzare.
Costituisce ius receptum che il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, quale titolo esecutivo.
Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.
14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Tribunale di Milano, sez. lav., 30/01/2019, CP_ n. 188: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”; Tribunale di
Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato CP_ dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale -
3 difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
Pertanto, si rileva la tempestività dell'azione proposta in quanto l'atto introduttivo è intervenuto entro il termine perentorio di 20 giorni, giacché il ricorso è stato depositato addì 21.1.2022 mentre l'avviso opposto è stato notificato il 13.1.2022.
2. Per precedenza logica, occorre appunto procedere alla disamina del motivo di opposizione che si focalizza sul dedotto vizio di forma dell'atto impugnato, basato sulla mancata recezione dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva.
Reputa il giudicante che detto motivo si riveli infondato.
Sul punto, si osserva che l'attività di riscossione, volta al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute all' è regolata dall'art. 30 co. 2 D. L. 78/2010, conv. con mod. da CP_1
L. 122/2010, che ha introdotto nell'ordinamento, con decorrenza dall'1.1.2011, lo strumento dell'avviso d'addebito, stabilendo quanto segue: “(l)'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà
e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”.
La notifica dell'avviso di addebito può essere preceduta da un provvedimento dell'Istituto da cui risulti l'esistenza dell'obbligo contributivo, a titolo di avviso bonario contenente richiesta stragiudiziale di pagamento, il cui invio rientra, tuttavia, nella facoltà discrezionale dell'Ente.
Difatti, come anticipato, la materia della riscossione dei contributi previdenziali è retta dalle disposizioni di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 (“Iscrizioni a ruolo dei (Emissione di avviso di addebito per i) crediti degli enti previdenziali”), che non impone all'Istituto previdenziale l'invio di alcuna comunicazione preliminare all'iscrizione a ruolo esecutivo.
La disposizione normativa richiamata, ai co. 1 e 2, espressamente prevede: “
1. I contributi
o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo
(richiesti con emissione di avviso di addebito), unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario (di emissione dell'avviso), al netto dei
4 pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita (l'avviso di addebito non è emesso), in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso (bonario), il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo (ad emettere avviso di addebito) delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento”.
La natura facoltativa dell'avviso bonario è confermata da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto non indispensabile, ai fini della validità dell'avviso d'addebito, l'esistenza di un atto di accertamento, con la conseguenza che l'avviso stesso può essere il primo ed unico atto notificato al contribuente ai fini del recupero del credito previdenziale (Cassazione civile, sez. lav.,
10/02/2009, n. 3269: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli art. 24 ss. d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”; in senso conforme: Cassazione civile, sez. lav.,
21/02/2018, n. 4225; Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2019, n. 21534).
3. Si aggiunga che, come dedotto dall' la pretesa creditoria portata CP_1 nell'avviso d'addebito scaturisce dal provvedimento di diffida n.
0800.06/11/2018.0257113, relativo al mancato versamento del contributo CP_1 dovuto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 2 co. 31 L. 92/2012, come modificato da L.
228/2012, per il licenziamento della lavoratrice . CP_3
Con tale provvedimento, l' ha invitato bonariamente parte ricorrente al CP_1 pagamento delle somme, poi iscritte a ruolo con l'avviso di addebito opposto.
L'Istituto ha dato prova di aver notificato alla ricorrente tale provvedimento di diffida tramite P.E.C., all'indirizzo UCCIMARIA@ARUBAPEC.IT, in data 8.11.2018, come da ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte in formato .xml.
A riguardo, reputa questo giudicante che detti files siano idonei a dimostrare l'invio e la consegna della missiva di P.E.C. recante in allegato il provvedimento di diffida, sia perché, non trattandosi di una notifica processuale, bensì stragiudiziale, la relativa prova non deve essere necessariamente fornita nei formati prescritti dalle specifiche tecniche ministeriali (file .eml o file .msg; art. 19 bis Provvedimento Ministero della
5 Giustizia del 19.4.2014 e ss.mm.ii.), sia perché non vi è stata specifica contestazione da parte della ricorrente, la quale non ha impugnato tali documenti informatici e non ne ha contestato la validità a fini probatori.
Sul punto, si rileva che, anche per le notificazioni degli atti a mezzo posta elettronica certificata, trovi applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., nel senso che dal momento in cui l'atto è pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, a meno che il destinatario stesso dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione (T.A.R. Milano,
(Lombardia) sez. III, 24/01/2022, n.136: “La notificazione mediante posta elettronica certificata si perfeziona, anche per il destinatario, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella sua casella di posta elettronica, determinandosi da tale momento una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. Spetta, infatti, al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle eventuali difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente; sicché all'inerzia consegue appunto il perfezionamento della notifica. Dette considerazioni valgono a maggior ragione anche per le ordinarie comunicazioni di atti, per le quali non sono previste le rigide procedure stabilite per le notificazioni”; Cassazione, sez. trib., 3.5.2024, n. 12039: “La ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.) della p.e.c. basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 cod. civ.di ricezione della notificazione della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale è gravato dall'onere di provare l'eventuale insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all'esercizio, del diritto di difesa, per cui a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e la ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema grava sulla parte che contesta la regolarità della notificazione”).
In altri termini, la ricevuta di avvenuta consegna della P.E.C. basta a fondare, in favore del mittente, una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale avrà l'onere di provare l'irregolarità della notificazione, ovvero che la comunicazione di posta elettronica non conteneva l'atto che il mittente afferma di avere inviato.
Ebbene, la ricorrente, nelle memorie depositate in data 21.5.2024, si è limitata a sollevare una generica contestazione in ordine alle sole ricevute di detta comunicazione
P.E.C., allegate dall' ritenendole non riconducibili all'oggetto della presente CP_1 controversia, senza allegare, prima ancora che provare, elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza di cui alla disciplina dell'art. 1335 c.c.
Inoltre, la ricorrente, sempre in corso di giudizio, ha contestato la validità dell'indirizzo di P.E.C. utilizzato dall' in quanto non risultante da pubblici registri. CP_1
Tale deduzione si rivela anch'essa infondata, nonché, ancor prima, inammissibile.
Difatti, trattasi di vizio che parte ricorrente ha introdotto solo in corso di causa, sicché
6 trattasi di motivo del tutto nuovo, il cui esame è precluso alla luce delle decadenze di cui all'art. 414 c.p.c. ed al succitato art. 617 c.p.c.
A riguardo, occorre rammentare che la pretesa irregolarità nella notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita da un indirizzo P.E.C. non inserito in pubblici elenchi, è stata ritenuta dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2022,
n. 3582) una deduzione integrante motivo d'impugnazione per vizio di forma, soggetto al termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.
Di conseguenza, sotto tale profilo, il motivo è inammissibile.
Tuttavia, pur volendo procederne all'esame di merito, esso si rivela infondato.
In questa sede, va condiviso il consolidato principio secondo cui la notifica effettuata da un ente pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, sebbene non risultante nei pubblici elenchi, non sia affetta da nullità, e tanto meno da inesistenza giuridica, qualora la stessa abbia consentito al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa e non abbia ingenerato alcuna incertezza in ordine alla provenienza soggettiva ed all'oggetto dell'atto stesso.
In specie, l'ipotizzata irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, laddove il contribuente non alleghi quale sia stata la concreta compressione del proprio diritto di difesa che ne sarebbe derivata.
Inoltre, occorre considerare che la vigente normativa di legge disciplina esclusivamente l'iscrizione nei registri dell'indirizzo di P.E.C. del destinatario, senza stabilire identico obbligo per quello del mittente.
Il tutto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, risultando oramai superato il contrario indirizzo di cui alle pronunce evocate dalla ricorrente (Cassazione civile, sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cassazione civile, Sez.
Unite 15979/2022; Consiglio di Stato, sez. III, 18/12/2020, n. 8148; Corte Giustizia
Trib. I grado di Napoli, sez. VII, 07/01/2024, n. 320; Corte Giustizia Trib. II grado di
Roma, sez. XV, 20/10/2023, n. 5899; Tribunale di Venezia, sez. lav., 01/03/2022, n.
140; Tribunale di Forlì, sez. lav., 22/12/2021, n. 302).
Nel caso di specie, la ricorrente nulla ha dedotto in ordine all'eventuale vulnus del diritto di difesa che sarebbe derivato dal preteso vizio di notificazione, e tanto meno ha paventato una possibile confusione o un eventuale dubbio in ordine all'autenticità
7 dell'indirizzo di P.E.C. in questione ( t), quanto Email_1 alla sicura identificazione del soggetto mittente.
Dunque, ogni deduzione sollevata sul punto va respinta, atteso che l' CP_4 previdenza ha dato prova di aver correttamente notificato alla ricorrente il provvedimento di diffida 0800.06/11/2018.0257113 in data 8.11.2018. CP_1
4. Come anticipato, poi, l'avviso di addebito opposto non afferisce alle note di rettifica indicate dalla ricorrente, bensì ad altro credito, scaturito dal mancato versamento del c.d. ticket di licenziamento della lavoratrice , vertendosi CP_3 in ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro in cui il pagamento del contributo compete al datore di lavoro.
Ebbene, neppure risulta applicabile la disciplina sull'invito a regolarizzare, ossia dell'atto con cui l' assegna al contribuente il termine perentorio di 15 giorni per CP_1 il pagamento, con avviso che, in difetto, sarà emesso D.U.R.C. non regolare.
Tuttavia, pur volendone ammetterne l'applicabilità alla fattispecie, l'omissione dell'invito a regolarizzare integra un vulnus meramente procedimentale, inidoneo ad invalidare la sussistenza e l'entità del debito contributivo dedotto nell'atto impugnato.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, sottolineando che, in caso di irregolarità, invalidità o inesistenza dell'invito a regolarizzare, si possa al più configurare una responsabilità per danni dell' previdenza, senza che, però, possa venir meno CP_4
l'obbligo di pagamento delle differenze contributive, che restano sempre esigibili a prescindere dall'osservanza della procedura (Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2018, nn. 27107, 27108 e 27109).
Dunque, il contribuente non può lamentare di non aver avuto la possibilità di sanare gli inadempimenti per l'omesso invio dell'invito a regolarizzare, specie allorquando, come nel caso di specie, a monte contesti la stessa sussistenza delle irregolarità.
Per di più, va ribadito che la disciplina dell'invito a regolarizzare, contenuta nell'art. 4
D. M. 30.1.2015, è inconferente rispetto al credito oggetto del presente giudizio.
La riscontrata diversità di causa petendi tra il credito indicato in ricorso, la cui fonte è individuata nelle note di rettifica, e quello descritto nell'avviso di addebito opposto esclude altresì qualsiasi rilevanza di pagamenti già eseguiti dalla ricorrente, giacché essi non possono ritenersi riferiti al ticket licenziamento addebitato dall'Istituto per la posizione della lavoratrice . CP_3
5. Ciò chiarito, si ritiene opportuno segnalare che l'art. 2 co. 31 L. 92/2012 e ss.mm.ii. (“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
8 indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto
è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”),
è norma interpretata dall' con la circolare n. 44 del 22.3.2013, in cui si legge CP_1 quanto segue: “La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo.
La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto;
conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Restano, quindi, escluse dall'obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
decesso del lavoratore”.
L' , con successiva circolare n. 40 del 19.3.2020, ha poi analiticamente Pt_2 individuato i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i quali è dovuto il contributo (“
2. Tipologie di cessazione per le quali il contributo è dovuto Il contributo è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge
n. 92/2012). Tanto considerato, la contribuzione è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento: per giustificato motivo oggettivo;
tale tipologia di licenziamento deve essere valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”; per giusta causa;
a seguito di licenziamento disciplinare;
per giustificato motivo soggettivo;
tali licenziamenti andranno valorizzati all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”; per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23. Il contributo è altresì dovuto in caso di dimissioni per giusta causa o di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; tali tipologie devono essere valorizzate all'interno del flusso
Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”. Tra le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che soggiacciono all'obbligo contributivo in argomento devono essere ricomprese anche le dimissioni rassegnate dal lavoratore ai sensi dell'articolo 2112, quarto comma, c.c. Il legislatore ha infatti previsto quale giusta causa di dimissioni nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda la sostanziale modifica delle condizioni di lavoro. Il datore di lavoro è parimenti soggetto al contributo in questione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre
50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Sussiste altresì l'obbligo contributivo in oggetto qualora l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga
a seguito di recesso del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2118 c.c. e 2119 c.c. (codice cessazione di nuova istituzione “1T”), compresi i casi di recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell'apprendista di cui all'articolo 42, comma 4, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81,
(la cessazione del rapporto di lavoro in applicazione di questa fattispecie dovrà essere esposta nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “1V”), fatto salvo quanto ulteriormente precisato al successivo paragrafo 4. Tenuto conto che l'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come novellato dall'articolo
9 1, comma 40, della legge n. 92/2012, dispone che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale ai sensi del medesimo articolo 7 della legge n. 604/1966 “si applicano le disposizione in materia di
ASpI” (oggi NASpI), anche per tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento. Le risoluzioni consensuali intervenute con tale procedura dovranno essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1H”. Il contributo in argomento è altresì dovuto nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 6 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 13 del
2015, ha infatti chiarito che non è ostativo al riconoscimento dell'indennità NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui al citato articolo 6 del D.lgs n. 23/2015. Con il medesimo interpello
è stato precisato che la risoluzione consensuale in questione non muta il titolo della cessazione del rapporto di lavoro, che resta il licenziamento, e pertanto tale fattispecie è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro”).
Come già indicato, nel caso di specie la richiesta di pagamento dell' è originata CP_1 dall'interruzione del rapporto lavorativo della dipendente lavoratrice CP_3 subordinata di , intervenuto in data 31.8.2014, a seguito di licenziamento Parte_1 per giustificato motivo oggettivo, come comprovato per tabulas dall'allegata comunicazione di cessazione (modello UNILAV).
Ebbene, è proprio l'avvenuto licenziamento della dipendente summenzionata a far sorgere l'obbligo, espressamente stabilito dalla legge, di corrispondere all' la CP_1 somma ingiunta a mezzo dell'avviso di addebito opposto, non ricorrendo nella fattispecie alcuna ipotesi di esclusione dell'obbligo contributivo stesso, in assenza di allegazione e prova di ricorrenza di una delle esenzioni tipizzate dalla citata normativa,
e vieppiù essendo superflua la prova dell'effettivo pagamento dell'indennità N.A.S.p.I.
(Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2024, n. 22905: “È imposto un dovere contributivo sul datore di lavoro in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che potrebbero generare il diritto teorico all'indennità, indipendentemente dall'effettiva erogazione di quest'ultima (art. 2, comma 31, l. n.
92 del 2012). Si tratta del cosiddetto "ticket di licenziamento", il cui pagamento è escluso solamente se si verificano dimissioni (non dovute a giusta causa) o la risoluzione consensuale del rapporto;
in quest'ultimo caso, a meno che la risoluzione non derivi dal tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva previsto dalla procedura di cui all'art. 7, comma 7, l.n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, l.n. 92 del 2012. Tuttavia, alcune situazioni specifiche indicate nel comma 34 dello stesso art. 2 costituiscono un'eccezione a questa regola. Tra queste eccezioni, rientra la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, a seguito del completamento delle attività e della chiusura del cantiere”).
Deve, perciò, riscontrarsi la legittimità della pretesa azionata dall' Controparte_5 nell'avviso di addebito opposto.
6. Priva di fondamento si rivela, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito contributivo, e ciò in ragione del mancato decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 L.335/1995.
Difatti, alla luce del valido inoltro del suddetto provvedimento di diffida
10 0800.06/11/2018.0257113, notificato alla ricorrente in data 8.1.2018, si CP_1 riscontra un atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Sul punto, si osserva che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dal citato art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche alla fattispecie in esame.
A conferma, può evocarsi l'indirizzo interpretativo assunto dalla giurisprudenza di legittimità nell'affermare il carattere contributivo degli oneri di indennità di “mobilità lunga”, di cui all'art. 5 co. 4 L. 223/1991, posti a carico del datore di lavoro, contributo pienamente assimilabile al ticket licenziamento e ritenuto assoggettato al termine di prescrizione quinquennale predetto (Cassazione civile, sez. lav., 8.11.2018, n. 28605:
“Gli oneri economici della mobilità lunga sono contributi previdenziali e seguono le regole della prescrizione ordinaria prevista dall'art. 3, comma 9, lett. b) della l. 335/1995. Pur dandosi atto della diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dal suddetto art. 3 tutti i contributi anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale, sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa”;
Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2017, n. 30699: “In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge
e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995”; Cassazione civile, sez. lav.,
08/11/2018, n. 28605: “Il credito vantato dall' nei confronti del datore di lavoro, relativo al CP_1 rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l.
n. 335 del 1995”).
Non a caso, l' con circolare n.124 del 20.9.2019, ha espressamente recepito CP_1 siffatto indirizzo, chiarendo quanto segue in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione: “Alla luce di tale indirizzo della Corte di Cassazione, che giudica estinto il diritto di credito dell' per prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, in assenza di idonei atti Pt_2 interruttivi dell' , si rendono necessarie alcune precisazioni in merito all'esatta individuazione del dies a Pt_2 quo dal quale decorre il termine di prescrizione. Tale termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, lette in combinato disposto con quelle del decreto ministeriale n. 142/1993, prevedono che il versamento del contributo possa avvenire in un'unica soluzione o in trenta rate mensili. Il versamento in un'unica soluzione o della prima rata delle somme di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991 deve essere effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti
11 in mobilità, essendo quindi ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro. Le successive rate dovranno essere versate secondo le scadenze delle successive denunce contributive. Il dies a quo del termine di prescrizione deve essere quindi individuato secondo le disposizioni da ultimo richiamate. In particolare, nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato all'Istituto la volontà di avvalersi del pagamento rateale, per la corretta determinazione della decorrenza del termine di prescrizione si evidenzia che l'obbligo contributivo determinato dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, costituisce un'obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l'adempimento. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento frazionato di un'unica obbligazione”.
Del resto, la data di scadenza del termine per il pagamento, benché quest'ultimo sia rateizzato, costituisce il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere, rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Pertanto, nella fattispecie in controversia, il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data del 31.8.2014, giorno che coincide con la data del licenziamento di
(cfr. UniLav in atti), con la conseguenza che il quinquennio risulta CP_3 validamente interrotto dalla diffida dell'8.1.2018 e dall'avviso d'addebito opposto, notificato in data 13.1.2022, atti che sono intervenuti prima dello spirare del termine ex art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Per tali ragioni, il credito vantato dall'Istituto di previdenza deve reputarsi dimostrato e sussistente, in uno alle sanzioni applicate per omesso pagamento, per gli importi indicati nell'avviso opposto e per i periodi ivi esposti.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, nonché lo stato di incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta ed alla stessa natura del credito controverso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale tra le parti
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 23.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 202/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Arturo Spinazzola, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 31220210001257317000, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.1.2022, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso d'addebito n. 31220210001257317000, formato dall' in data CP_1
9.12.2021 e notificato in data 13.1.2022, per l'importo complessivo di € 1.417,48, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, in ordine al periodo 8/2014.
Impugnava la pretesa creditoria portata dal suddetto titolo esecutivo per insussistenza
1 dei presupposti di fatto per il versamento contributivo.
Eccepiva l'illegittimità dell'avviso d'addebito per omissione dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della pretesa contributiva, in quanto essa aveva già provveduto, in data 18.4.2019, a regolarizzare la posizione delle dipendenti sig.re e a seguito di formali note di rettifica emesse dall' . CP_2 Per_1 Pt_2
Eccepiva la prescrizione del presunto credito previdenziale per il decorso del termine di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Instava per l'annullamento dell'atto impugnato in assenza di notificazione di alcun atto prodromico richiamato nel titolo esecutivo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva Pt_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva la decadenza dall'azione, ex artt. 617 e 618 bis c.p.c., in ordine ai vizi formali dedotti oltre il termine perentorio di 20 giorni.
Rappresentava che il credito previdenziale aveva il suo fondamento nel provvedimento di diffida (prot. 0800.06/11/2018.0257113) inoltrato a mezzo P.E.C. in data CP_1
8.11.2014 e relativo al mancato versamento del contributo di € 1.205,54 dovuto per il licenziamento dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 co. 3 L. 92/2012, così come modificato da L. 228/2012.
Precisava che il suddetto provvedimento di diffida era da ricondurre alla cessazione del rapporto di lavoro della sig.ra , assunta dalla ricorrente in data 1.9.2012 CP_3
e licenziata in data 31.8.2014, fruitrice dell'indennità di disoccupazione dall'8.9.2014 al 9.4.2015. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai fini della corretta qualificazione dell'azione proposta, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b)
2 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (art. 617 co. 2 c.p.c.) e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo.
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, l'azione esperita dalla ricorrente va qualificata sia in termini di opposizione al ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, sia in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e art. 618 bis c.p.c. in quanto i motivi articolati in ricorso si focalizzano anche su vizi di forma dell'atto impugnato, ed in specie sulla mancata recezione dell'invito a regolarizzare.
Costituisce ius receptum che il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, quale titolo esecutivo.
Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2022, n.
14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Tribunale di Milano, sez. lav., 30/01/2019, CP_ n. 188: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”; Tribunale di
Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato CP_ dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale -
3 difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
Pertanto, si rileva la tempestività dell'azione proposta in quanto l'atto introduttivo è intervenuto entro il termine perentorio di 20 giorni, giacché il ricorso è stato depositato addì 21.1.2022 mentre l'avviso opposto è stato notificato il 13.1.2022.
2. Per precedenza logica, occorre appunto procedere alla disamina del motivo di opposizione che si focalizza sul dedotto vizio di forma dell'atto impugnato, basato sulla mancata recezione dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva.
Reputa il giudicante che detto motivo si riveli infondato.
Sul punto, si osserva che l'attività di riscossione, volta al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute all' è regolata dall'art. 30 co. 2 D. L. 78/2010, conv. con mod. da CP_1
L. 122/2010, che ha introdotto nell'ordinamento, con decorrenza dall'1.1.2011, lo strumento dell'avviso d'addebito, stabilendo quanto segue: “(l)'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà
e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”.
La notifica dell'avviso di addebito può essere preceduta da un provvedimento dell'Istituto da cui risulti l'esistenza dell'obbligo contributivo, a titolo di avviso bonario contenente richiesta stragiudiziale di pagamento, il cui invio rientra, tuttavia, nella facoltà discrezionale dell'Ente.
Difatti, come anticipato, la materia della riscossione dei contributi previdenziali è retta dalle disposizioni di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 (“Iscrizioni a ruolo dei (Emissione di avviso di addebito per i) crediti degli enti previdenziali”), che non impone all'Istituto previdenziale l'invio di alcuna comunicazione preliminare all'iscrizione a ruolo esecutivo.
La disposizione normativa richiamata, ai co. 1 e 2, espressamente prevede: “
1. I contributi
o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo
(richiesti con emissione di avviso di addebito), unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario (di emissione dell'avviso), al netto dei
4 pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita (l'avviso di addebito non è emesso), in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso (bonario), il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo (ad emettere avviso di addebito) delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento”.
La natura facoltativa dell'avviso bonario è confermata da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto non indispensabile, ai fini della validità dell'avviso d'addebito, l'esistenza di un atto di accertamento, con la conseguenza che l'avviso stesso può essere il primo ed unico atto notificato al contribuente ai fini del recupero del credito previdenziale (Cassazione civile, sez. lav.,
10/02/2009, n. 3269: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli art. 24 ss. d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”; in senso conforme: Cassazione civile, sez. lav.,
21/02/2018, n. 4225; Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2019, n. 21534).
3. Si aggiunga che, come dedotto dall' la pretesa creditoria portata CP_1 nell'avviso d'addebito scaturisce dal provvedimento di diffida n.
0800.06/11/2018.0257113, relativo al mancato versamento del contributo CP_1 dovuto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 2 co. 31 L. 92/2012, come modificato da L.
228/2012, per il licenziamento della lavoratrice . CP_3
Con tale provvedimento, l' ha invitato bonariamente parte ricorrente al CP_1 pagamento delle somme, poi iscritte a ruolo con l'avviso di addebito opposto.
L'Istituto ha dato prova di aver notificato alla ricorrente tale provvedimento di diffida tramite P.E.C., all'indirizzo UCCIMARIA@ARUBAPEC.IT, in data 8.11.2018, come da ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte in formato .xml.
A riguardo, reputa questo giudicante che detti files siano idonei a dimostrare l'invio e la consegna della missiva di P.E.C. recante in allegato il provvedimento di diffida, sia perché, non trattandosi di una notifica processuale, bensì stragiudiziale, la relativa prova non deve essere necessariamente fornita nei formati prescritti dalle specifiche tecniche ministeriali (file .eml o file .msg; art. 19 bis Provvedimento Ministero della
5 Giustizia del 19.4.2014 e ss.mm.ii.), sia perché non vi è stata specifica contestazione da parte della ricorrente, la quale non ha impugnato tali documenti informatici e non ne ha contestato la validità a fini probatori.
Sul punto, si rileva che, anche per le notificazioni degli atti a mezzo posta elettronica certificata, trovi applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., nel senso che dal momento in cui l'atto è pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, a meno che il destinatario stesso dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione (T.A.R. Milano,
(Lombardia) sez. III, 24/01/2022, n.136: “La notificazione mediante posta elettronica certificata si perfeziona, anche per il destinatario, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella sua casella di posta elettronica, determinandosi da tale momento una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. Spetta, infatti, al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle eventuali difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente; sicché all'inerzia consegue appunto il perfezionamento della notifica. Dette considerazioni valgono a maggior ragione anche per le ordinarie comunicazioni di atti, per le quali non sono previste le rigide procedure stabilite per le notificazioni”; Cassazione, sez. trib., 3.5.2024, n. 12039: “La ricevuta di avvenuta consegna (r.a.c.) della p.e.c. basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 cod. civ.di ricezione della notificazione della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale è gravato dall'onere di provare l'eventuale insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all'esercizio, del diritto di difesa, per cui a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e la ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema grava sulla parte che contesta la regolarità della notificazione”).
In altri termini, la ricevuta di avvenuta consegna della P.E.C. basta a fondare, in favore del mittente, una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale avrà l'onere di provare l'irregolarità della notificazione, ovvero che la comunicazione di posta elettronica non conteneva l'atto che il mittente afferma di avere inviato.
Ebbene, la ricorrente, nelle memorie depositate in data 21.5.2024, si è limitata a sollevare una generica contestazione in ordine alle sole ricevute di detta comunicazione
P.E.C., allegate dall' ritenendole non riconducibili all'oggetto della presente CP_1 controversia, senza allegare, prima ancora che provare, elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza di cui alla disciplina dell'art. 1335 c.c.
Inoltre, la ricorrente, sempre in corso di giudizio, ha contestato la validità dell'indirizzo di P.E.C. utilizzato dall' in quanto non risultante da pubblici registri. CP_1
Tale deduzione si rivela anch'essa infondata, nonché, ancor prima, inammissibile.
Difatti, trattasi di vizio che parte ricorrente ha introdotto solo in corso di causa, sicché
6 trattasi di motivo del tutto nuovo, il cui esame è precluso alla luce delle decadenze di cui all'art. 414 c.p.c. ed al succitato art. 617 c.p.c.
A riguardo, occorre rammentare che la pretesa irregolarità nella notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita da un indirizzo P.E.C. non inserito in pubblici elenchi, è stata ritenuta dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2022,
n. 3582) una deduzione integrante motivo d'impugnazione per vizio di forma, soggetto al termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.
Di conseguenza, sotto tale profilo, il motivo è inammissibile.
Tuttavia, pur volendo procederne all'esame di merito, esso si rivela infondato.
In questa sede, va condiviso il consolidato principio secondo cui la notifica effettuata da un ente pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, sebbene non risultante nei pubblici elenchi, non sia affetta da nullità, e tanto meno da inesistenza giuridica, qualora la stessa abbia consentito al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa e non abbia ingenerato alcuna incertezza in ordine alla provenienza soggettiva ed all'oggetto dell'atto stesso.
In specie, l'ipotizzata irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, laddove il contribuente non alleghi quale sia stata la concreta compressione del proprio diritto di difesa che ne sarebbe derivata.
Inoltre, occorre considerare che la vigente normativa di legge disciplina esclusivamente l'iscrizione nei registri dell'indirizzo di P.E.C. del destinatario, senza stabilire identico obbligo per quello del mittente.
Il tutto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, risultando oramai superato il contrario indirizzo di cui alle pronunce evocate dalla ricorrente (Cassazione civile, sez. trib., 03/07/2023, n. 18684; Cassazione civile, Sez.
Unite 15979/2022; Consiglio di Stato, sez. III, 18/12/2020, n. 8148; Corte Giustizia
Trib. I grado di Napoli, sez. VII, 07/01/2024, n. 320; Corte Giustizia Trib. II grado di
Roma, sez. XV, 20/10/2023, n. 5899; Tribunale di Venezia, sez. lav., 01/03/2022, n.
140; Tribunale di Forlì, sez. lav., 22/12/2021, n. 302).
Nel caso di specie, la ricorrente nulla ha dedotto in ordine all'eventuale vulnus del diritto di difesa che sarebbe derivato dal preteso vizio di notificazione, e tanto meno ha paventato una possibile confusione o un eventuale dubbio in ordine all'autenticità
7 dell'indirizzo di P.E.C. in questione ( t), quanto Email_1 alla sicura identificazione del soggetto mittente.
Dunque, ogni deduzione sollevata sul punto va respinta, atteso che l' CP_4 previdenza ha dato prova di aver correttamente notificato alla ricorrente il provvedimento di diffida 0800.06/11/2018.0257113 in data 8.11.2018. CP_1
4. Come anticipato, poi, l'avviso di addebito opposto non afferisce alle note di rettifica indicate dalla ricorrente, bensì ad altro credito, scaturito dal mancato versamento del c.d. ticket di licenziamento della lavoratrice , vertendosi CP_3 in ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro in cui il pagamento del contributo compete al datore di lavoro.
Ebbene, neppure risulta applicabile la disciplina sull'invito a regolarizzare, ossia dell'atto con cui l' assegna al contribuente il termine perentorio di 15 giorni per CP_1 il pagamento, con avviso che, in difetto, sarà emesso D.U.R.C. non regolare.
Tuttavia, pur volendone ammetterne l'applicabilità alla fattispecie, l'omissione dell'invito a regolarizzare integra un vulnus meramente procedimentale, inidoneo ad invalidare la sussistenza e l'entità del debito contributivo dedotto nell'atto impugnato.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, sottolineando che, in caso di irregolarità, invalidità o inesistenza dell'invito a regolarizzare, si possa al più configurare una responsabilità per danni dell' previdenza, senza che, però, possa venir meno CP_4
l'obbligo di pagamento delle differenze contributive, che restano sempre esigibili a prescindere dall'osservanza della procedura (Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2018, nn. 27107, 27108 e 27109).
Dunque, il contribuente non può lamentare di non aver avuto la possibilità di sanare gli inadempimenti per l'omesso invio dell'invito a regolarizzare, specie allorquando, come nel caso di specie, a monte contesti la stessa sussistenza delle irregolarità.
Per di più, va ribadito che la disciplina dell'invito a regolarizzare, contenuta nell'art. 4
D. M. 30.1.2015, è inconferente rispetto al credito oggetto del presente giudizio.
La riscontrata diversità di causa petendi tra il credito indicato in ricorso, la cui fonte è individuata nelle note di rettifica, e quello descritto nell'avviso di addebito opposto esclude altresì qualsiasi rilevanza di pagamenti già eseguiti dalla ricorrente, giacché essi non possono ritenersi riferiti al ticket licenziamento addebitato dall'Istituto per la posizione della lavoratrice . CP_3
5. Ciò chiarito, si ritiene opportuno segnalare che l'art. 2 co. 31 L. 92/2012 e ss.mm.ii. (“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
8 indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto
è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”),
è norma interpretata dall' con la circolare n. 44 del 22.3.2013, in cui si legge CP_1 quanto segue: “La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo.
La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto;
conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Restano, quindi, escluse dall'obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
decesso del lavoratore”.
L' , con successiva circolare n. 40 del 19.3.2020, ha poi analiticamente Pt_2 individuato i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i quali è dovuto il contributo (“
2. Tipologie di cessazione per le quali il contributo è dovuto Il contributo è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge
n. 92/2012). Tanto considerato, la contribuzione è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento: per giustificato motivo oggettivo;
tale tipologia di licenziamento deve essere valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”; per giusta causa;
a seguito di licenziamento disciplinare;
per giustificato motivo soggettivo;
tali licenziamenti andranno valorizzati all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”; per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23. Il contributo è altresì dovuto in caso di dimissioni per giusta causa o di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; tali tipologie devono essere valorizzate all'interno del flusso
Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”. Tra le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che soggiacciono all'obbligo contributivo in argomento devono essere ricomprese anche le dimissioni rassegnate dal lavoratore ai sensi dell'articolo 2112, quarto comma, c.c. Il legislatore ha infatti previsto quale giusta causa di dimissioni nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda la sostanziale modifica delle condizioni di lavoro. Il datore di lavoro è parimenti soggetto al contributo in questione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre
50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Sussiste altresì l'obbligo contributivo in oggetto qualora l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga
a seguito di recesso del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2118 c.c. e 2119 c.c. (codice cessazione di nuova istituzione “1T”), compresi i casi di recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell'apprendista di cui all'articolo 42, comma 4, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81,
(la cessazione del rapporto di lavoro in applicazione di questa fattispecie dovrà essere esposta nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “1V”), fatto salvo quanto ulteriormente precisato al successivo paragrafo 4. Tenuto conto che l'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come novellato dall'articolo
9 1, comma 40, della legge n. 92/2012, dispone che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale ai sensi del medesimo articolo 7 della legge n. 604/1966 “si applicano le disposizione in materia di
ASpI” (oggi NASpI), anche per tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento. Le risoluzioni consensuali intervenute con tale procedura dovranno essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1H”. Il contributo in argomento è altresì dovuto nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 6 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 13 del
2015, ha infatti chiarito che non è ostativo al riconoscimento dell'indennità NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui al citato articolo 6 del D.lgs n. 23/2015. Con il medesimo interpello
è stato precisato che la risoluzione consensuale in questione non muta il titolo della cessazione del rapporto di lavoro, che resta il licenziamento, e pertanto tale fattispecie è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro”).
Come già indicato, nel caso di specie la richiesta di pagamento dell' è originata CP_1 dall'interruzione del rapporto lavorativo della dipendente lavoratrice CP_3 subordinata di , intervenuto in data 31.8.2014, a seguito di licenziamento Parte_1 per giustificato motivo oggettivo, come comprovato per tabulas dall'allegata comunicazione di cessazione (modello UNILAV).
Ebbene, è proprio l'avvenuto licenziamento della dipendente summenzionata a far sorgere l'obbligo, espressamente stabilito dalla legge, di corrispondere all' la CP_1 somma ingiunta a mezzo dell'avviso di addebito opposto, non ricorrendo nella fattispecie alcuna ipotesi di esclusione dell'obbligo contributivo stesso, in assenza di allegazione e prova di ricorrenza di una delle esenzioni tipizzate dalla citata normativa,
e vieppiù essendo superflua la prova dell'effettivo pagamento dell'indennità N.A.S.p.I.
(Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2024, n. 22905: “È imposto un dovere contributivo sul datore di lavoro in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che potrebbero generare il diritto teorico all'indennità, indipendentemente dall'effettiva erogazione di quest'ultima (art. 2, comma 31, l. n.
92 del 2012). Si tratta del cosiddetto "ticket di licenziamento", il cui pagamento è escluso solamente se si verificano dimissioni (non dovute a giusta causa) o la risoluzione consensuale del rapporto;
in quest'ultimo caso, a meno che la risoluzione non derivi dal tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva previsto dalla procedura di cui all'art. 7, comma 7, l.n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, l.n. 92 del 2012. Tuttavia, alcune situazioni specifiche indicate nel comma 34 dello stesso art. 2 costituiscono un'eccezione a questa regola. Tra queste eccezioni, rientra la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, a seguito del completamento delle attività e della chiusura del cantiere”).
Deve, perciò, riscontrarsi la legittimità della pretesa azionata dall' Controparte_5 nell'avviso di addebito opposto.
6. Priva di fondamento si rivela, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito contributivo, e ciò in ragione del mancato decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 L.335/1995.
Difatti, alla luce del valido inoltro del suddetto provvedimento di diffida
10 0800.06/11/2018.0257113, notificato alla ricorrente in data 8.1.2018, si CP_1 riscontra un atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Sul punto, si osserva che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dal citato art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche alla fattispecie in esame.
A conferma, può evocarsi l'indirizzo interpretativo assunto dalla giurisprudenza di legittimità nell'affermare il carattere contributivo degli oneri di indennità di “mobilità lunga”, di cui all'art. 5 co. 4 L. 223/1991, posti a carico del datore di lavoro, contributo pienamente assimilabile al ticket licenziamento e ritenuto assoggettato al termine di prescrizione quinquennale predetto (Cassazione civile, sez. lav., 8.11.2018, n. 28605:
“Gli oneri economici della mobilità lunga sono contributi previdenziali e seguono le regole della prescrizione ordinaria prevista dall'art. 3, comma 9, lett. b) della l. 335/1995. Pur dandosi atto della diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dal suddetto art. 3 tutti i contributi anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale, sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa”;
Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2017, n. 30699: “In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge
e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995”; Cassazione civile, sez. lav.,
08/11/2018, n. 28605: “Il credito vantato dall' nei confronti del datore di lavoro, relativo al CP_1 rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l.
n. 335 del 1995”).
Non a caso, l' con circolare n.124 del 20.9.2019, ha espressamente recepito CP_1 siffatto indirizzo, chiarendo quanto segue in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione: “Alla luce di tale indirizzo della Corte di Cassazione, che giudica estinto il diritto di credito dell' per prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, in assenza di idonei atti Pt_2 interruttivi dell' , si rendono necessarie alcune precisazioni in merito all'esatta individuazione del dies a Pt_2 quo dal quale decorre il termine di prescrizione. Tale termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, lette in combinato disposto con quelle del decreto ministeriale n. 142/1993, prevedono che il versamento del contributo possa avvenire in un'unica soluzione o in trenta rate mensili. Il versamento in un'unica soluzione o della prima rata delle somme di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991 deve essere effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti
11 in mobilità, essendo quindi ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro. Le successive rate dovranno essere versate secondo le scadenze delle successive denunce contributive. Il dies a quo del termine di prescrizione deve essere quindi individuato secondo le disposizioni da ultimo richiamate. In particolare, nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato all'Istituto la volontà di avvalersi del pagamento rateale, per la corretta determinazione della decorrenza del termine di prescrizione si evidenzia che l'obbligo contributivo determinato dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, costituisce un'obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l'adempimento. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento frazionato di un'unica obbligazione”.
Del resto, la data di scadenza del termine per il pagamento, benché quest'ultimo sia rateizzato, costituisce il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere, rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Pertanto, nella fattispecie in controversia, il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data del 31.8.2014, giorno che coincide con la data del licenziamento di
(cfr. UniLav in atti), con la conseguenza che il quinquennio risulta CP_3 validamente interrotto dalla diffida dell'8.1.2018 e dall'avviso d'addebito opposto, notificato in data 13.1.2022, atti che sono intervenuti prima dello spirare del termine ex art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Per tali ragioni, il credito vantato dall'Istituto di previdenza deve reputarsi dimostrato e sussistente, in uno alle sanzioni applicate per omesso pagamento, per gli importi indicati nell'avviso opposto e per i periodi ivi esposti.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, nonché lo stato di incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta ed alla stessa natura del credito controverso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale tra le parti
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 23.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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