Ordinanza collegiale 12 marzo 2026
Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/04/2026, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Ferrauto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Siracusa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dip. per i Trasporti e La Navigazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento numero -OMISSIS-DIV.C.T., notificato in data 4 febbraio del 2026, con il quale il Prefetto di Siracusa revocava la patente di guida del ricorrente, ai sensi dell'articolo 120 comma 2 CDS, in quanto soggetto sottoposto a misura di prevenzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Siracusa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dip. per i Trasporti e la Navigazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. AN RI AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1.) L’odierno ricorrente, attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di due anni, disposta dal Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, ha dedotto e rappresentato che in ragione dell'irrogazione della suddetta misura di prevenzione, la Prefettura – UTG di Siracusa ha adottato il decreto prot. n. -OMISSIS-DIV.C.T. notificato in data 4 febbraio 2026, con il quale gli è stata disposta la revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada.
Con ricorso notificato alle amministrazioni convenute presso la sede propria in data 16.02.2026, il ricorrente ha impugnato il siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:
I. Violazione di legge - violazione dell’art. 7 L. 241/1990.
Assume parte ricorrente l'illegittimità dell'impugnato decreto di revoca della patente di guida per violazione delle garanzie di partecipazione di cui all'art. 7 della Legge n. 241/1990.
In particolare, il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento (ordinanza prefettizia n. -OMISSIS-), asseritamente notificata via posta in data 7 novembre 2025 presso la località di esecuzione della misura di prevenzione (-OMISSIS-), anziché presso la residenza anagrafica sita in -OMISSIS-.
II. Eccesso di potere.
Assume il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato adottato con mero rinvio all'articolo 120 comma 2 codice della strada, senza alcun riferimento motivazionale alle ragioni di fatto e di diritto che giustificano la decisione assunta, essendosi l’Amministrazione limitata ad applicare l’automatismo dichiarato incostituzionale, derivante dal mero rinvio alle ordinanze del Tribunale di Catania n.-OMISSIS-, senza aggiungere quali aspetti siano idonei a
configurare la carenza dei requisiti morali richiesti dalla suddetta disposizione normativa.
III. Eccesso di potere
Assume il ricorre che non può essere ritenuto un delinquente abituale, ma un soggetto che ha attraversato un momento difficile della propria esistenza, da cui con grande impegno sta cercando di affrancarsi, affrontando il conseguente processo penale.
La revoca della patente pregiudicherebbe la sua occasione di riscatto determinata dall’attività lavorativa consistente nella manutenzione della rete di distribuzione d'acqua gestita dalla società per la quale è stato assunto, di guisa che ha necessità di recarsi sul luogo di lavoro con mezzo proprio per ispezionare l'intera rete idrica di distribuzione dell'acqua, nonché provvedere alla manutenzione con l'acquisto di materiali.
In caso contrario, perderebbe il posto di lavoro, con grave pregiudizio per il suo sostentamento e per l’osservanza degli obblighi al mantenimento previsti in sede di separazione consensuale con la moglie.
Con ordinanza n. 754/26, la Sezione ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, poiché non rivolta alla competente Avvocatura dello Stato.
A tale adempimento il ricorrente si è conformato in data 16.3.2026.
Costituitasi, l’Amministrazione intimata ha concluso per il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e, comunque, per l’infondatezza del ricorso, evidenziando l’intervenuta comunicazione di avvio del procedimento non ritirata dal ricorrente e perfezionatasi per compiuta giacenza e, nel merito, la rilevanza delle valutazioni espresse dall’ordinanza del Tribunale di Catania n. -OMISSIS-, con la quale l’Autorità Giudiziaria ha accertato l’attuale pericolosità sociale del soggetto, applicando nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due.
All’udienza camerale del 15 aprile 2026, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha preventivamente avvisato le parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
2). Sussistendone i presupposti di legge, e avendone dato avviso alle parti, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata.
Va premesso che, come rammentato da questa Sezione (cfr. Tar Catania I, 19.3.2025 n. 978), vale la pena richiamare il percorso argomentativo della Corte Costituzionale, con sentenza 27/05/2020, n. 99, reso sulla norma rilevante nel caso di specie, art. 120, comma 2, Decreto legislativo del 30/04/1992 - n. 285, Codice della Strada.
<4.1.- Il novellato art. 120 cod. strada, sotto la rubrica «Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116», nel suo comma 1, menziona, tra i soggetti che «[n]on possono conseguire la patente di guida» anche «coloro che sono o sono stati sottoposti [...] alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423», recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» (legge poi abrogata dall'art. 120, comma 1, lettera a) del già citato d.lgs. n. 159 del 2011, che ha disciplinato ex novo le misure di prevenzione).
E dispone, al comma 2, che «se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida».
4.2.- Il comma 2 della suddetta disposizione è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 22 del 2018, «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente».
Ciò in base alla considerazione che «[l]a disposizione denunciata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità». E anche in considerazione della contraddizione insita nel fatto che «- agli effetti dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) - mentre il giudice penale ha la "facoltà" di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto invece ha il "dovere" di disporne la revoca».
4.3.- Con la successiva sentenza n. 24 del 2020, lo stesso comma 2 dell'art. 120 cod. strada è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale».
Anche in questo caso l'automatismo della revoca della patente, da parte del prefetto, è stato, infatti, ritenuto contrario a principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, attesa la varietà (per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, oltreché contradditorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, "può" consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare - in presenza di determinate condizioni - a fare uso della patente di guida.
5.- Ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020 ricorrono con riguardo all'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, prevista, dal medesimo comma 2 dell'art. 120 cod. strada, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione.
Anche dopo la sentenza di questa Corte n. 24 del 2019 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabiliva l'applicabilità delle misure di prevenzione a «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» - le categorie dei destinatari delle misure in questione, elencate nello stesso art. 4 (e progressivamente incrementate dalla legislazione successiva), restano assai variegate ed eterogenee, al punto che non è agevole identificarne un denominatore comune.
Possono essere, infatti, sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità - che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale - ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011).
E tale diversità delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette, sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011).
Dal che, anche riguardo a tali misure, l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada, che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Per il vulnus che ne deriva all'art. 3 Cost. (assorbita restando ogni altra censura), la disposizione denunciata va, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personale di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.
Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga>.
Consegue che, nel caso di specie, intanto, la giurisdizione appartiene a questo Tribunale, non potendosi condividere l’eccezione formulata dalla difesa erariale, posto che la sentenza recente di questa Sezione cui si riferisce (n. 386/26) concerne la diversa ipotesi di diniego di revoca regolata dal successivo comma 3 dell’art. 120 del codice della strada, così come novellato dall'art. 8, comma 1 della L. 25 novembre 2024, n. 177, per il quale il Legislatore ha posto non già come discrezionale il rigetto nel caso in cui non siano trascorsi tre anni dalla revoca e, per altro, non vi devono essere le situazioni preclusive di cui al comma 1.
Stante la condivisa ricostruzione - e segnatamente l’indicato perimetro della valutazione che l’Amministrazione deve operare, così come appena rappresentata - va osservato che, intanto, il provvedimento impugnato assume che il ricorrente è stato attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., per la durata di anni 2, circostanza riscontrata in atti, mediante applicazione di presidi di controllo elettronico con il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese (i genitori del ricorrente), ivi compresi quelli in cui gli stessi svolgono attività lavorativa.
Il medesimo provvedimento interdittivo prescrive al ricorrente “di darsi alla ricerca di stabile lavoro, di fissare la propria dimora . . .”.
Se, dunque, il pur riconosciuto (dal Giudice delle leggi) potere discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla revoca del titolo abilitativo rimane integro, lo stesso deve essere relazionato non soltanto all’indole del soggetto interessato, ma anche del suo percorso di possibile reinserimento.
E’ certamente pacifico che la Prefettura può assumere un provvedimento anche disallineato da quello del Giudice ordinario; tuttavia, ritiene il Collegio, che ciò generi un obbligo motivazionale rafforzato, che, come premesso, non possa essere ancorato alla sola indole dell’interessato (invero, nel caso di specie, in effetti particolarmente degna di attenzione), ma debba riferirsi ad altri elementi volti al suo possibile recupero sociale.
La revoca del titolo di guida, per altro, sembra porsi, in assenza di altre specifiche motivazioni, in frontale contrasto con la finalità del provvedimento del Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione -, così come in premessa rappresentata, volta a imporre al ricorrente un’attività lavorativa da questi in effetti trovata, per la quale appare evidente che vi sia una necessità di spostamento tramite mezzo e non con servizi pubblici o bicicletta come assunto dalla difesa erariale.
Tanto appare sufficiente per accoglier il ricorso, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi i diversi provvedimenti dell’amministrazione.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della questione interpretativa proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI AS, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RI AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.