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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 11/02/2026, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2345/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16107/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Armando Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220107932407502 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220107932407502 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220107932407502 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2210/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 07120220107932407/502, notificata in data 30 giugno 2025, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973, relativa all'anno d'imposta 2018.
Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria, nonché ulteriori profili di illegittimità dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, con controdeduzioni depositate in data 18 novembre 2025, rappresentava che, a seguito di approfondita verifica della posizione debitoria, era emerso lo spirare del termine di decadenza al momento della notifica della cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione concludeva pertanto chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio, rinunciando espressamente alla pubblica udienza.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti e dalle stesse controdeduzioni della parte resistente emerge che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha riconosciuto l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria sottesa alla cartella di pagamento impugnata.
La resistente ha, infatti, dichiarato che, al momento della notifica della cartella, risultava spirato il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente, con conseguente insussistenza della pretesa fiscale e assenza di somme dovute da parte del ricorrente.
Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando più alcuna controversia in ordine alla legittimità dell'atto impugnato.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la natura sopravvenuta della causa di estinzione del giudizio e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, appare equo disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16107/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Armando Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220107932407502 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220107932407502 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220107932407502 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2210/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 07120220107932407/502, notificata in data 30 giugno 2025, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973, relativa all'anno d'imposta 2018.
Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria, nonché ulteriori profili di illegittimità dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, con controdeduzioni depositate in data 18 novembre 2025, rappresentava che, a seguito di approfondita verifica della posizione debitoria, era emerso lo spirare del termine di decadenza al momento della notifica della cartella di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione concludeva pertanto chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio, rinunciando espressamente alla pubblica udienza.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti e dalle stesse controdeduzioni della parte resistente emerge che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha riconosciuto l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria sottesa alla cartella di pagamento impugnata.
La resistente ha, infatti, dichiarato che, al momento della notifica della cartella, risultava spirato il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente, con conseguente insussistenza della pretesa fiscale e assenza di somme dovute da parte del ricorrente.
Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando più alcuna controversia in ordine alla legittimità dell'atto impugnato.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la natura sopravvenuta della causa di estinzione del giudizio e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, appare equo disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.