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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. VI OR PRESIDENTE dott.ssa NU AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1382/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Andreatini;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Mannelli;
CP_1
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 3.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio sottoscritto personalmente dai coniugi il
25.10.2025, depositato nel fascicolo telematico il 31.10.2025 dalla parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato l'1.8.2025 ha promosso la presente causa Parte_1 di separazione nei confronti della coniuge , con la quale ha CP_1 contratto matrimonio a Urbino il 7.5.2005.
Si è costituita . CP_1
Le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione e all'udienza del 3.12.2025 hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Procedendo alla decisione, il Collegio osserva quanto segue.
E' documentato che (nato nel 1967) e (nata nel Parte_1 CP_1
1975) hanno contratto matrimonio il 7.5.2005 a Urbino (doc.1 del ricorrente).
La coppia ha avuto due figli, entrambi maggiorenni, studenti.
L'ultima residenza familiare comune è stata fissata a Colli al Metauro.
La coppia vive separata di fatto già da tempo.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: quindi va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti – che prevedono anche l'impegno ad effettuare trasferimenti immobiliari, come confermato all'udienza del 3.12.2025 - risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1382/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
pagina 2 di 7 A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio a Urbino il 7.5.2005;
B) dà atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti, di seguito trascritte:
“ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI NEL
PROCEDIMENTO N. 1382/2025 R.G.
PER
,nata aCittadella (PD), il 01.01.1975, residente a [...], CP_1
Piazza Antonio Costanzi, 12, C.F. , cittadina italiana, C.F._1 difesa e rappresentata, in virtù di procura alle liti datata 21.10.2025 allegata alla busta telematica di deposito e quindi da considerarsi in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c., dall'Avv. Silvia Mannelli (codice fiscale
[...]
, pec: , la quale C.F._2 Email_1 elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16sexies del D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. n. 90/2014, presso l'indirizzo nel quale dichiara di voler Email_2 ricevere ogni avviso e comunicazione di legge, nonchè presso lo studio dell'Avv. Silvia Mannelli, a Fano (PU), Via Bocca Trabaria, 4.
E
,nato ad [...], il [...], residente a [...]al Parte_1
Metauro (PU), Via Carlo Cassola, 12/E, C.F. , cittadino C.F._3 italiano, difeso e rappresentato, in virtù di procura alle liti datata 1706/2025 depositata in data31/07/2025, dall'Avv. Giulia Andreatini
PREMESSO CHE
- in data 07.05.2005, e contraevano matrimonio CP_1 Parte_1 civile ad Urbino, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Urbino al n. 11, Parte II, Serie C, anno 2005, scegliendo il regime della comunione legale dei beni;
- dall'unione nascevano due figli: , nato ad [...], il [...], e Per_2
, nata ad [...], il [...], entrambi studenti universitari, Per_3 rispettivamente a Bologna e Trento;
- in costanza di matrimonio i coniugi acquistavano l'abitazione coniugale sita a
Colli al Metauro (PU), Via Carlo Cassola, 12/E, distinta al Catasto Fabbricati del pagina 3 di 7 Comune di Colli al Metauro, Sezione di Saltara, al foglio 3, mappale 1156, sub
14, cat. A/2, classe 1, vani 5, r.c. € 309,87, e sub. 3, cat. C/6, classe U, r.c. €
61,97;
- in data 24.10.2016 i sig.ri e acquistavano un terreno boschivo CP_1 Pt_1 ubicato ad Urbino distinto al Catasto Terreni del Comune di Urbino al foglio 221, partt. 49, 50 e 197, in cui veniva collocata una casa con ruote, acquistata dai coniugi nel 2018, ed una roulotte, quest'ultima acquistata dalla sig.ra nel CP_1
2024, con denaro prelevato dal conto cointestato con il sig. , dopo il Pt_1 versamento da parte della medesima della somma di € 8.000,00 effettuato in data 17.10.2024;
- in data 05.05.2022 i coniugi, con atto del Notaio di Fano, Persona_4 optavano per il regime di separazione dei beni e la sig.ra CP_1 successivamente vendeva la propria quota della casa coniugale al sig. , il Pt_1 quale corrispondeva il prezzo di acquisto con denaro prelevato in data
04.05.2022 dal conto corrente cointestato tra i coniugi, denaro che veniva poi versato dalla sig.ra nel predetto conto corrente cointestato in data CP_1
09.05.2022;
- in data 05.05.2022, dopo lo scioglimento della comunione legale, la sig.ra acquistava l'appartamento sito a Fano (PU), Piazza Costanzi, 12, con CP_1 denaro donatole dai genitori;
- in data 04.09.2023 il sig. acquistava l'immobile sito ad Isola del Piano Pt_1
(PU), Via Mentana, 1, prelevando il denaro dal conto corrente cointestato con la sig.ra , ove era confluita la somma di Euro 75.793,00 (Euro 35.000,00 CP_1 versati il 20.07.2021 ed Euro 61.220,79 versati il 10.08.2021 da cui vanno detratti Euro 20.427,00 prelevati per le spese legali) derivante da un risarcimento personale del sig. ottenuto in esito ad una controversia per Pt_1 mobbing;
- i risparmi dei coniugi sono tutti investiti in oro precisamente in due lingotti, di cui uno di gr. 500 mentre l'altro di gr. 100;
- in data 30/10/2024 la sig.ra acquistava, utilizzando i soldi presenti sul CP_1 conto corrente comune, l'equivalente di Euro 11.403,00 in argento ed in data
31.10.2024 l'equivalente di Euro 29.739,00 in oro, investimento in parte a favore dei figli come da accordi con i ragazzi, con la somma di Euro 41.000,00, di cui pagina 4 di 7 Euro 27.292,00 ricavata dalla vendita di un immobile donatole dai genitori nel
2001 ed Euro 13.708,00 dei figli, somma versata il 26.10.2024 dalla sig.ra CP_1 sul conto corrente cointestato con il sig. ; Pt_1
- il sig. in data 12.09.2025 notificava alla sig.ra ricorso per Pt_1 CP_1 separazione giudiziale e decreto di fissazione dell'udienza dei coniugi per il giorno 03.12.2025 nel giudizio rubricato al n. 1382/2025 R.G.;
- i coniugi, di fatto separati dal 2022, intendono addivenire a separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli, essendo maggiorenni, quando rientreranno dalle rispettive sedi universitarie, staranno con ciascuno dei genitori secondo modalità che verranno tra loro concordate;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento, la somma mensile di Euro 100,00 entro il giorno 12 di ogni mese, somma che sarà aggiornata annualmente in base alla variazione Istat ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo;
5) il sig. corrisponderà direttamente a ciascun figlio entro il giorno 12 di Pt_1 ogni mese, la somma mensile di Euro 450,00 per il proprio mantenimento, somma che sarà aggiornata annualmente in base alla variazione Istat ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo;
6) l'assegno unico verrà ripartito in misura paritaria tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
7) Le spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo del Tribunale di
Pesaro, saranno a carico del sig. e della sig.ra nella misura del 50% Pt_1 CP_1 ciascuno;
8) la sig.ra cede al sig. il 50% della proprietà del lingotto d'oro CP_1 Pt_1 avente peso di gr. 500, valutato alla data del giorno 21 ottobre 2025 in € 117,96 al grammo e quindi avente un valore di € 56.250,00, al prezzo di 23.438,00 (da tale importo sono stati già detratti i costi di tassazione della plusvalenza. Tale lingotto è nella disponibilità materiale del sig. ); Pt_1
pagina 5 di 7 9) al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio,
l'immobile sito a Colli al Metauro (PU), Via Carlo Cassola, 12/E, distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Colli al Metauro, Sezione di Saltara, al foglio
3, mappale 1156, sub 14, cat. A/2, classe 1, vani 5, r.c. € 309,87, e sub. 3, cat.
C/6, classe U, r.c. € 61,97, intestato al sig. verrà trasferito dal sig. Pt_1 Pt_1
nella sua interezza alla sig.ra , che ne acquista la piena
[...] CP_1 proprietà, al prezzo di € 90.000,00, da tale importo andrà detratta la somma di €
30.500,00 pari al 50% del valore dell'immobile intestato al sig. ubicato ad Pt_1
Isola del Piano e la somma di € 23.438,00 di cui al precedente punto 8; la minor somma di € 36.062,00 verrà versata dalla sig.ra al sig. CP_1 Pt_1 contestualmente all'atto notarile di trasferimento della proprietà in capo alla sig.ra , che dovrà essere stipulato dinanzi al Notaio CP_1 Persona_4 entro il giorno 15/02/2026, con costi interamente a carico della sig.ra ; CP_1
10) i sig.ri e , al fine di definire i loro rapporti CP_1 Parte_1 patrimoniali derivanti dal matrimonio, cedono ai figli e Parte_2 Parte_3 nella misura del 50% ciascuno, riservandosi l'usufrutto con diritto di accrescimento, il terreno ubicato ad Urbino distinto al Catasto Terreni del
Comune di Urbino al foglio 221, partt. 49, 50 e 197, in cui è collocata la casa con ruote e la roulotte, quest'ultima di proprietà della sig.ra , da trasferirsi CP_1 con atto notarile, che dovrà essere stipulato dinanzi al Notaio Persona_4
, contestualmente all'atto di cui al precedente punto 9;
[...]
11) i sig.ri e cedono ai figli e CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
nella misura del 50% ciascuno la proprietà del lingotto d'oro avente peso
[...] di gr. 100, che è nella disponibilità materiale del sig. ; Pt_1
12) l'autovettura Opel Astra, anno 2007, tg. DM166RN, di proprietà del sig.
ma in dotazione della sig.ra e dei figli Parte_1 CP_1 Parte_2
e , verrà cointestata alla sig.ra , a cura e spese di Parte_3 CP_1 quest'ultima, al solo scopo di poter usufruire dell'attuale classe di merito della polizza assicurativa;
in sede di divorzio la vettura dovrà essere intestata in via esclusiva alla sig.ra ; CP_1
13) con l'esatto e definitivo adempimento di quanto convenuto ai precedenti punti 8, 9, 10, 11 e 12, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una rispetto all'altra, in relazione a quanto dedotto nel presente giudizio. pagina 6 di 7 Tutto ciò premesso, i sig.ri e , come in atti CP_1 Parte_1 rappresentati e difesi,
CHIEDONO che la causa venga rimessa in decisione affinché il Collegio con sentenza omologhi la separazione alle condizioni sopra indicate.”
Spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 9 dicembre 2025.
Il giudice rel./est Il Presidente
NU AR VI OR atto sottoscritto digitalmente pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. VI OR PRESIDENTE dott.ssa NU AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1382/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Andreatini;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Mannelli;
CP_1
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 3.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio sottoscritto personalmente dai coniugi il
25.10.2025, depositato nel fascicolo telematico il 31.10.2025 dalla parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato l'1.8.2025 ha promosso la presente causa Parte_1 di separazione nei confronti della coniuge , con la quale ha CP_1 contratto matrimonio a Urbino il 7.5.2005.
Si è costituita . CP_1
Le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione e all'udienza del 3.12.2025 hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Procedendo alla decisione, il Collegio osserva quanto segue.
E' documentato che (nato nel 1967) e (nata nel Parte_1 CP_1
1975) hanno contratto matrimonio il 7.5.2005 a Urbino (doc.1 del ricorrente).
La coppia ha avuto due figli, entrambi maggiorenni, studenti.
L'ultima residenza familiare comune è stata fissata a Colli al Metauro.
La coppia vive separata di fatto già da tempo.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: quindi va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti – che prevedono anche l'impegno ad effettuare trasferimenti immobiliari, come confermato all'udienza del 3.12.2025 - risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1382/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
pagina 2 di 7 A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio a Urbino il 7.5.2005;
B) dà atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti, di seguito trascritte:
“ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI NEL
PROCEDIMENTO N. 1382/2025 R.G.
PER
,nata aCittadella (PD), il 01.01.1975, residente a [...], CP_1
Piazza Antonio Costanzi, 12, C.F. , cittadina italiana, C.F._1 difesa e rappresentata, in virtù di procura alle liti datata 21.10.2025 allegata alla busta telematica di deposito e quindi da considerarsi in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c., dall'Avv. Silvia Mannelli (codice fiscale
[...]
, pec: , la quale C.F._2 Email_1 elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16sexies del D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. n. 90/2014, presso l'indirizzo nel quale dichiara di voler Email_2 ricevere ogni avviso e comunicazione di legge, nonchè presso lo studio dell'Avv. Silvia Mannelli, a Fano (PU), Via Bocca Trabaria, 4.
E
,nato ad [...], il [...], residente a [...]al Parte_1
Metauro (PU), Via Carlo Cassola, 12/E, C.F. , cittadino C.F._3 italiano, difeso e rappresentato, in virtù di procura alle liti datata 1706/2025 depositata in data31/07/2025, dall'Avv. Giulia Andreatini
PREMESSO CHE
- in data 07.05.2005, e contraevano matrimonio CP_1 Parte_1 civile ad Urbino, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Urbino al n. 11, Parte II, Serie C, anno 2005, scegliendo il regime della comunione legale dei beni;
- dall'unione nascevano due figli: , nato ad [...], il [...], e Per_2
, nata ad [...], il [...], entrambi studenti universitari, Per_3 rispettivamente a Bologna e Trento;
- in costanza di matrimonio i coniugi acquistavano l'abitazione coniugale sita a
Colli al Metauro (PU), Via Carlo Cassola, 12/E, distinta al Catasto Fabbricati del pagina 3 di 7 Comune di Colli al Metauro, Sezione di Saltara, al foglio 3, mappale 1156, sub
14, cat. A/2, classe 1, vani 5, r.c. € 309,87, e sub. 3, cat. C/6, classe U, r.c. €
61,97;
- in data 24.10.2016 i sig.ri e acquistavano un terreno boschivo CP_1 Pt_1 ubicato ad Urbino distinto al Catasto Terreni del Comune di Urbino al foglio 221, partt. 49, 50 e 197, in cui veniva collocata una casa con ruote, acquistata dai coniugi nel 2018, ed una roulotte, quest'ultima acquistata dalla sig.ra nel CP_1
2024, con denaro prelevato dal conto cointestato con il sig. , dopo il Pt_1 versamento da parte della medesima della somma di € 8.000,00 effettuato in data 17.10.2024;
- in data 05.05.2022 i coniugi, con atto del Notaio di Fano, Persona_4 optavano per il regime di separazione dei beni e la sig.ra CP_1 successivamente vendeva la propria quota della casa coniugale al sig. , il Pt_1 quale corrispondeva il prezzo di acquisto con denaro prelevato in data
04.05.2022 dal conto corrente cointestato tra i coniugi, denaro che veniva poi versato dalla sig.ra nel predetto conto corrente cointestato in data CP_1
09.05.2022;
- in data 05.05.2022, dopo lo scioglimento della comunione legale, la sig.ra acquistava l'appartamento sito a Fano (PU), Piazza Costanzi, 12, con CP_1 denaro donatole dai genitori;
- in data 04.09.2023 il sig. acquistava l'immobile sito ad Isola del Piano Pt_1
(PU), Via Mentana, 1, prelevando il denaro dal conto corrente cointestato con la sig.ra , ove era confluita la somma di Euro 75.793,00 (Euro 35.000,00 CP_1 versati il 20.07.2021 ed Euro 61.220,79 versati il 10.08.2021 da cui vanno detratti Euro 20.427,00 prelevati per le spese legali) derivante da un risarcimento personale del sig. ottenuto in esito ad una controversia per Pt_1 mobbing;
- i risparmi dei coniugi sono tutti investiti in oro precisamente in due lingotti, di cui uno di gr. 500 mentre l'altro di gr. 100;
- in data 30/10/2024 la sig.ra acquistava, utilizzando i soldi presenti sul CP_1 conto corrente comune, l'equivalente di Euro 11.403,00 in argento ed in data
31.10.2024 l'equivalente di Euro 29.739,00 in oro, investimento in parte a favore dei figli come da accordi con i ragazzi, con la somma di Euro 41.000,00, di cui pagina 4 di 7 Euro 27.292,00 ricavata dalla vendita di un immobile donatole dai genitori nel
2001 ed Euro 13.708,00 dei figli, somma versata il 26.10.2024 dalla sig.ra CP_1 sul conto corrente cointestato con il sig. ; Pt_1
- il sig. in data 12.09.2025 notificava alla sig.ra ricorso per Pt_1 CP_1 separazione giudiziale e decreto di fissazione dell'udienza dei coniugi per il giorno 03.12.2025 nel giudizio rubricato al n. 1382/2025 R.G.;
- i coniugi, di fatto separati dal 2022, intendono addivenire a separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli, essendo maggiorenni, quando rientreranno dalle rispettive sedi universitarie, staranno con ciascuno dei genitori secondo modalità che verranno tra loro concordate;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento, la somma mensile di Euro 100,00 entro il giorno 12 di ogni mese, somma che sarà aggiornata annualmente in base alla variazione Istat ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo;
5) il sig. corrisponderà direttamente a ciascun figlio entro il giorno 12 di Pt_1 ogni mese, la somma mensile di Euro 450,00 per il proprio mantenimento, somma che sarà aggiornata annualmente in base alla variazione Istat ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo;
6) l'assegno unico verrà ripartito in misura paritaria tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
7) Le spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo del Tribunale di
Pesaro, saranno a carico del sig. e della sig.ra nella misura del 50% Pt_1 CP_1 ciascuno;
8) la sig.ra cede al sig. il 50% della proprietà del lingotto d'oro CP_1 Pt_1 avente peso di gr. 500, valutato alla data del giorno 21 ottobre 2025 in € 117,96 al grammo e quindi avente un valore di € 56.250,00, al prezzo di 23.438,00 (da tale importo sono stati già detratti i costi di tassazione della plusvalenza. Tale lingotto è nella disponibilità materiale del sig. ); Pt_1
pagina 5 di 7 9) al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio,
l'immobile sito a Colli al Metauro (PU), Via Carlo Cassola, 12/E, distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Colli al Metauro, Sezione di Saltara, al foglio
3, mappale 1156, sub 14, cat. A/2, classe 1, vani 5, r.c. € 309,87, e sub. 3, cat.
C/6, classe U, r.c. € 61,97, intestato al sig. verrà trasferito dal sig. Pt_1 Pt_1
nella sua interezza alla sig.ra , che ne acquista la piena
[...] CP_1 proprietà, al prezzo di € 90.000,00, da tale importo andrà detratta la somma di €
30.500,00 pari al 50% del valore dell'immobile intestato al sig. ubicato ad Pt_1
Isola del Piano e la somma di € 23.438,00 di cui al precedente punto 8; la minor somma di € 36.062,00 verrà versata dalla sig.ra al sig. CP_1 Pt_1 contestualmente all'atto notarile di trasferimento della proprietà in capo alla sig.ra , che dovrà essere stipulato dinanzi al Notaio CP_1 Persona_4 entro il giorno 15/02/2026, con costi interamente a carico della sig.ra ; CP_1
10) i sig.ri e , al fine di definire i loro rapporti CP_1 Parte_1 patrimoniali derivanti dal matrimonio, cedono ai figli e Parte_2 Parte_3 nella misura del 50% ciascuno, riservandosi l'usufrutto con diritto di accrescimento, il terreno ubicato ad Urbino distinto al Catasto Terreni del
Comune di Urbino al foglio 221, partt. 49, 50 e 197, in cui è collocata la casa con ruote e la roulotte, quest'ultima di proprietà della sig.ra , da trasferirsi CP_1 con atto notarile, che dovrà essere stipulato dinanzi al Notaio Persona_4
, contestualmente all'atto di cui al precedente punto 9;
[...]
11) i sig.ri e cedono ai figli e CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
nella misura del 50% ciascuno la proprietà del lingotto d'oro avente peso
[...] di gr. 100, che è nella disponibilità materiale del sig. ; Pt_1
12) l'autovettura Opel Astra, anno 2007, tg. DM166RN, di proprietà del sig.
ma in dotazione della sig.ra e dei figli Parte_1 CP_1 Parte_2
e , verrà cointestata alla sig.ra , a cura e spese di Parte_3 CP_1 quest'ultima, al solo scopo di poter usufruire dell'attuale classe di merito della polizza assicurativa;
in sede di divorzio la vettura dovrà essere intestata in via esclusiva alla sig.ra ; CP_1
13) con l'esatto e definitivo adempimento di quanto convenuto ai precedenti punti 8, 9, 10, 11 e 12, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una rispetto all'altra, in relazione a quanto dedotto nel presente giudizio. pagina 6 di 7 Tutto ciò premesso, i sig.ri e , come in atti CP_1 Parte_1 rappresentati e difesi,
CHIEDONO che la causa venga rimessa in decisione affinché il Collegio con sentenza omologhi la separazione alle condizioni sopra indicate.”
Spese di causa compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 9 dicembre 2025.
Il giudice rel./est Il Presidente
NU AR VI OR atto sottoscritto digitalmente pagina 7 di 7