Sentenza 16 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2019, n. 38259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38259 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AS ES nato a [...] il [...] avverso il decreto del 14/01/2019 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato il decreto emesso del 31 ottobre 2017, con cui il Tribunale di Palermo ha applicato nei confronti di ES AS, ai sensi dell'art. 4, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e mesi sei, oltre alle prescrizioni accessorie di legge a garanzia delle quali ha imposto la cauzione di euro 1.000,00. 1.1. A sostegno della decisione, la Corte d'appello ha argomentato la ritenuta pericolosità sociale dell'AS alla luce della condanna definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa (all'articolazione territoriale di Partanico di Cosa Nostra) e per plurime estorsioni tentate e consumate in ambito mafioso nonché di ulteriori evidenze - in particolare l'ininterrotta detenzione cautelare -, dimostrative della persistenza nell'attualità del periculum.
2. Nell'atto a firma del difensore di fiducia, AS ES chiede l'annullamento del provvedimento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e per manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e 24 Cost.A sostegno del motivo, il ricorrente evidenzia come la Corte d'appello abbia ritenuto sussistente nell'attualità la pericolosità sociale del proposto sulla scorta di una presunzione assoluta di mafiosità, desunta da fatti remoti, senza considerare: a) la circostanza che già in passato fosse stata rigettata la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione nei confronti dell'AS, proprio per l'assenza di tale presupposto indefettibile;
b) la disposta sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale a carico del prevenuto;
c) il fatto che egli sia ininterrottamente detenuto dal 2010 ed abbia fattivamente aderito alle attività rieducative propostegli in ambiti carcerario;
d) l'irrilevanza della "fiducia" accordata nei confronti dell'AS da parte del capomafia NT BR, invece valorizzata dalla Corte d'appello, atteso che quest'ultimo non è stato mai condannato per mafia e che il Tribunale di Palermo - nell'ambito di altro procedimento - ha assolto tutti i presunti appartenenti al gruppo dello BR, ritenendo inoltre trascurabile la vicenda dell'accompagnamento del BR all'aeroporto da parte dell'AS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione del decreto in verifica con specifico riguardo al tema dell'attualità della pericolosità sociale del proposto.
2. In via del tutto preliminare, giova rilevare che - come hanno avuto modo di affermare anche le Sezioni Unite di questa Corte -, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, c-_94. richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (nonché dall'art. 10, comma 3, dello stesso d.lgs n. 159/2011); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 9 del predetto art. 4 legge n.1423 del 56 (nonché dal comma 2 dell'art. 10 dello stesso d.lgs n. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004; n. 106 del 2015), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale (Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore e altri, Rv. 257007).
3. Tanto premesso quanto ai limiti dello scrutinio di legittimità in materia di misure di prevenzione, sempre in via generale, occorre rilevare che, come il più ampio consesso di questa Corte ha di recente avuto modo di chiarire, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto e che, in particolare, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511). D'altra parte, costituisce regola di diritto ormai cristallizzata - all'esito della declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [ora art. 15 d.lgs. 159 del 2011] con sentenza della Corte costituzionale n. 291 depositata il 6 dicembre 2013 - che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta - come appunto nel caso di specie -, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione deve valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura (in questo senso si era già orientata anche questa Suprema Corte, v. da ultimo Sez. 1, n. 44327 del 18/07/2013, Rv. 257637).
4. Di tali condivisibili coordinate normative ed ermeneutiche ha fatto ineccepibile applicazione la Corte d'appello palermitana.
4.1. Nel validare la valutazione compiuta dal primo giudice, il Collegio di merito ha valorizzato una pluralità di circostanze, stimate non irragionevolmente convergenti nel senso dell'attualità della pericolosità sociale dell'AS, quali: a) la condanna del proposto con sentenza divenuta irrevocabile il 30 marzo 2016 per associazione mafiosa e per quattro episodi di estorsione aggravata dall'agevolazione e dal metodo mafioso, per fatti commessi dal 2009 al 2011; b) la circostanza che egli sia rimasto ristretto in regime di custodia cautelare durante tutto il corso del processo sino alla declaratoria d'irrevocabilità della sentenza, ad evidente dimostrazione della concretezza e dell'attualità del rischio di reiterazione criminosa specifica;
c) la completa irrilevanza della mancata commissione di ulteriori delitti, in quanto impedita proprio dalle restrizioni imposte alla libertà personale del ricorrente;
d) l'ampio spettro temporale di partecipazione al sodalizio, a partire dal 2004 sino al novembre 2010, allorquando AS veniva tratto in arresto;
e) lo stabile contributo assicurato dal medesimo all'attività del gruppo mafioso, il suo grado di compenetrazione nell'associazione, i compiti di piena fiducia ricoperti nell'articolazione territoriale di Partinico e l'esperienza maturata nel settore delle estorsioni;
f) il ristretto ambito temporale del percorso rieducativo iniziato con l'avvio della fase di esecuzione della condanna. Elementi dai quali il Collegio siculo ha poi - non irragionevolmente - inferito la persistenza del vincolo associativo, dovendosi al riguardo rilevare come risponda all'id quod plerumque accidit il carattere tendenzialmente permanente dell'affiliazione all'associazione di stampo mafioso, salvo l'emergere di chiari segni di recesso, dissociazione o comunque di allontanamento dalla consorteria.
4.2. Non presta, in particolare, il fianco a censure di ordine logico o giuridico il passaggio della decisione in cui la Corte distrettuale ha inferito l'insussistenza di evidenze sintomatiche di un effettivo distacco dell'AS dal contesto criminale di appartenenza e la persistenza della sua pericolosità sociale dall'obbiettivo dato processuale rappresentato dal mantenimento della misura cautelare di maggior rigore durante tutto il periodo di celebrazione del processo (misura sostituita solo temporaneamente con gli arresti domiciliari da parte del Giudice procedente e successivamente ripristinata all'esito dell'impugnazione del P.M.).Non è invero revocabile in dubbio che l'assenza di un provvedimento di revoca o di mitigazione del regime cautelare carcerario - giusta il chiaro disposto dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. (che appunto impone l'attenuazione della cautela personale in caso di affievolimento delle esigenze cautelari) - possa ritenersi indicativo della continuità del periculum libertatis e, dunque, della permanenza del requisito che accumuna le misure cautelari e quelle di prevenzione personali.
4.3. In conclusione, la trama motivazionale intessuta dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta sussistenza della (censurata) attualità della pericolosità sociale del proposto si appalesa puntuale e rigorosa nonché perfettamente in linea con i principi che regolano la materia oggetto del procedimento ed è pertanto immune dalle censure dedotte col ricorso.
5. Dal rigetto del ricorso consegue de iure la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugn