TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/11/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di FA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2946 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ZARBO ALESSANDRO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contumace
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.7.2025, il ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
esponendo di aver prestato servizio presso la resistente con la qualifica CP_2 di infermiere e di aver svolto prestazioni aggiuntive per la somministrazione del vaccino contro il SARS-Cov-2 da aprile 2021 a febbraio 2022 e successivamente nel mese di giugno 2022, per un ammontare totale di ore pari a 146.13 ore. Riferiva che l' , aveva corrisposto solo una parte di quanto Controparte_2 effettivamente dovuto a titolo di retribuzione, restando debitrice nei confronti del ricorrente di ulteriori spettanze per un ammontare complessivo pari ad € 3.561,00. A fondamento della propria pretesa richiamava l'art. 1 co. 464 L. 178/2020, a mente del quale spetta al personale infermieristico un'indennità lorda di € 50,00 onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione per le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito della campagna vaccinale per il contrasto al
Covid-19.
Chiedeva pertanto di: “Dichiarare che il Dr. , dipendente Parte_1 dell' ha svolto presso l'HUB vaccinale Controparte_1 Controparte_1
1 di attività suppletiva di prestazioni aggiuntive vaccinazioni COVID per CP_2 le mensilità di, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ottobre, novembre dicembre 2021 per un totale di 125,03' ore pagate a € 30,00 e non a € 50,00, e per l'anno 2022 per i mesi di gennaio febbraio e giugno per un totale di 21,10 ore prestazioni quest'ultime mai pagate;
- Ritenere e dichiarare che ai sensi del comma 464 dell'art 1 l. 178/2000 spetta al ricorrente per tali prestazioni aggiuntive la tariffa oraria di 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione; - Condannare l , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi e le causali di cui in premessa, al pagamento delle prestazioni aggiuntive rese dal dott. Parte_1
per soddisfare le esigenze di somministrazione del vaccino, per la
[...] complessiva somma di € 3.561,00 (avendo già detratto quanto corrisposto dall'azienda resistente), - € 2.506,00 per l'anno 2021 ed €. 1.055,00 per l'anno 2022
- oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”, con il favore delle spese. Contr L' regolarmente intimata, rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025.
Motivi della decisione Il ricorso è fondato.
In punto di fatto, lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive così come descritte in ricorso è documentalmente comprovato dalla produzione documentale in atti.
In diritto, deve osservarsi in primo luogo che la normativa richiamata dalla nota dell'Assessorato prot. 16070 del 23/03/2021 rimanda all'art. 29 comma 9 D.L. 104/2020 (convertito con L. 126/2020) secondo cui al fine “ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016
2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.” Se
è pur vero, da una parte, che la norma appena riportata aveva efficacia temporale limitata, poiché ripristinava dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 104/2020 (convertito con L. 126/2020); dall'altra è, però, intervenuto successivamente l'art. Art. 1 co. 464. L. 178/2020 dispone che
“Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS
CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di
100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19
2 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonchè, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del
21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione […]”. Trattandosi di norme di pari grado gerarchico, occorre utilizzare il criterio cronologico al fine di risolvere l'antinomia normativa;
ciò comporta che deve darsi prevalenza alla norma più recente rispetto a quella precedente con essa incompatibile. Nel caso di specie la L. di conversione n. 126/2020 è stata promulgata sulla Gazzetta n. 253 del 13.10.2020 Suppl. Ordinario n. 37, mentre la legge
178/2020 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30.12.20, con conseguente prevalenza di quest'ultima. Appurata la normativa applicabile al caso di specie, non può non rilevarsi che tale disposizione non può essere derogata –oltretutto in peius- tramite una semplice nota dell'Assessorato Regionale.
Tanto premesso, deve rilevarsi che dal conteggio relativo alle ore di lavoro svolto nell'anno 2021, risulta che l'ammontare delle stesse è pari a 122:02 anziché a 125:03 ore indicate in ricorso, il che impone di ritenere dovuta al ricorrente la minor somma complessiva di euro 3.498,96 .
Da ultimo, con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, (v. Cass. sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20), come previsto dall' art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, del valore della controversia, e della ridotta attività espletata ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto: dichiara il diritto del ricorrente alla percezione di un'indennità lorda di € 50,00 onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, per ogni ora di vaccinazione covid;
condanna l' convenuta al pagamento della somma di euro Controparte_2
3.498,96 oltre interessi;
3 pone le spese di lite a carico della parte soccombente, liquidandole in euro 1.030,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, 25/11/2025
Il Giudice
MM Di FA
4