TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 261/2024 R.G.A.C., promosso da:
(cod. fisc. ), nata a [...] il 10 Parte_1 C.F._1
agosto 1976, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Massimiliano Bellini presso il cui studio, in Caltanissetta via Libertà n. 12 , è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
CONTRO
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione dall'Avv. Franca
Carapezza, presso il cui studio, sito in Caltanissetta viale Sicilia n.40,è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
OGGETTO: ricorso per modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per l'udienza del 4/12/2024 la ricorrente così precisava le sue conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, con sentenza collegiale pronunciata a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 32/2001 del 20.04.2001, disporre a carico del Sig. nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1
), l'obbligo di: C.F._2
-corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, in favore della ricorrente ovvero direttamente del figlio nato a [...] [...] (cod. fisc. ), la somma di € Persona_1 C.F._3
400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua e giusta, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie per il figlio Per_1
.
[...]
Il convenuto così concludeva:
“Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuta la infondatezza della domanda avversaria non sussistendone i presupposti di legge, anche con riferimento ai fatti nuovi sopravvenuti nel corso del giudizio.
-Accogliere la domanda di parte resistente con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Persona_1
-In via del tutto subordinata ed eventuale, confermare l'ordinanza del sig. del 24.05.2024, CP_2 disponendo che l'eventuale assegno venga corrisposto direttamente al figlio per un Persona_1 periodo prestabilito, considerata la raggiunta età, il conseguimento del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia e la possibilità nell' immediato di prestare attività lavorativa in diversi ambiti professionali e di produrre reddito.
-Condannare parte ricorrente alle spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c., avendo reiteratamente violato il dovere di leale collaborazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/2/2024, la ricorrente agiva in giudizio chiedendo la modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 32/2001 resa da questo Tribunale il 20/4/2001 e passata in giudicato, con la quale, accogliendo il ricorso congiunto delle parti fu pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tra le altre condizioni del divorzio concordate dalle parti vi era quella che prevedeva l'obbligo , posto a carico del sig. a quel tempo disoccupato, di corrispondere CP_1 mensilmente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, ( nato il Persona_1
9/9/1996) la somma di £. 260,00 , soggetta a rivalutazione Istat mentre nulla veniva stabilito per ciò che concerneva le spese straordinarie. Nel proporre il ricorso la ricorrente ha dedotto che il figlio, che con lei ha sempre vissuto, dopo aver frequentato per due anni il corso di laurea in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche, è stato poi ammesso alla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Catania e tuttavia solo lei si era fatta carico di tutte le spese connesse con tali studi. La sig.ra Pt_1 ha poi sottolineato come le spese per la formazione universitaria come tasse, libri scolastici, l'eventuale canone di locazione di un immobile e tutte le atre spese proprie di uno studente universitario fuori sede, relative alla vita da fuorisede dovevano qualificarsi come “ ordinarie”, in quanto prevedibili e durevoli nel tempo e tali da giustificare un aumento del contributo originariamente previsto a carico del padre e odierno convenuto. Le condizioni economiche e reddituali del sig. secondo quanto dedotto Per_1 dalla ricorrente, erano migliorate nel tempo in quanto egli svolgeva la sua attività lavorativa alle dipendenza della società Eurospin Italia s.p.a. con un reddito mensile di circa € 1200,00 potendo così egli contribuire in misura maggiore rispetto a quanto originariamente previsto al mantenimento del figlio le cui accresciute esigenze connesse alla frequenza universitaria non necessitavano di una specifica dimostrazione né di preventivo accordo tra le parti. La ricorrente , pertanto, ha chiesto aumentarsi il contributo di mantenimento previsto a carico del sig. e prevedersi la sua partecipazione CP_1 alle spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del cinquanta per cento.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale preliminarmente ha eccepito la incompletezza CP_1 della documentazione allegata al ricorso di controparte rispetto a quanto previsto ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. anche in considerazione delle diverse attività lavorative e imprenditoriali svolte dalla ricorrente la quale oltre a lavorare presso un agenzia assicurativa è titolare di una nota scuola di danza e pubblicizzava anche un ristorante. Il convenuto, inoltre, ha evidenziato e sottolineato la costituzione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di due figli, oggi ancora minorenni e studenti al cui mantenimento doveva contribuire, unitamente alla moglie, con il modesto reddito ricavato dal suo lavoro di poco più di € 1000,00 mensili come documentato dalle buste paga depositate. Il sig. Per_1 inoltre, ha dedotto di contribuire al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale mentre sotto altro profilo ha sottolineato come la richiesta di aumento del contributo di mantenimento fosse stata formulata quando il figlio ormai aveva già compiuto 28 anni e avrebbe dovuto essere non solo laureato ma anche specializzato. In particolare il convenuto ha contestato il diritto di controparte al contributo per il mantenimento del figlio il quale , per l'età e la per sua inerzia nel suo percorso scolastico non aveva diritto al contributo per il suo mantenimento.
A seguito del disposto ascolto delle parti , con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 27/5/2024, è stata confermata la misura del contributo per il mantenimento del figlio, gravante sul Persona_1 padre nella misura originariamente convenuta tra le parti ma rivalutata all'attualità , per un importo attualizzato di € 160,00 mensili, ed è stato posto a carico del genitore convenuto l'obbligo di contribuire, nella misura del venticinque per cento alle spese straordinarie nell'interesse del figlio. La causa è stata istruita con prove documentali e la ricorrente è stata onerata dell'integrazione della documentazione posta a corredo del ricorso introduttivo.
Nelle more del giudizio, inoltre, il figlio delle parti in causa e del cui contributo di mantenimento si controverte ha conseguito, nell'estate del 2024 , la laurea in Medicina e Chirurgia come riferito dalla ricorrente e non contestato dal convenuto.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale deve richiamarsi il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio, …. presuppone, secondo quanto dispone l'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (oggi 473 bis.29 c.p.c. ndr) , la sopravvenienza di giustificati motivi, vale a dire fatti successivi alla formazione del giudicato effettivamente modificativi della situazione delle parti e idonei ad incidere sull'assetto di interessi dato dal regolamento giudiziale o convenzionale….. Il giudicato, in particolare, trattandosi di rapporti familiari, si forma rebus sic stantibus, e quindi resta salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato stesso, esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio” (cfr. Cass. Civ. 2023 n. 10423).
Tali fatti e situazioni nuove si sono certamente verificati nel corso del tempo e possono sintetizzarsi nella crescita e nelle aumentate esigenze del figlio divenuto maggiorenne e che dopo il conseguimento della maturità ha poi di fatto proseguito gli studi dapprima intraprendendo il corso di laurea in Scienze
Infermieristiche e poi il corso di laurea in Medicina e Chirurgia fino al conseguimento, nell'estate del
2024, della laurea. Per altro verso il genitore convenuto, al tempo disoccupato è ora stabilmente occupato ed ha costituito un nuovo nucleo familiare ed ha avuto due figli.
Si ravvisano pertanto i presupposti per una rimodulazione degli obblighi originariamente previsti e concordati tra le parti in sede di divorzio congiunto e che non prevedevano alcun contributo per le spese straordinarie dovendosi comunque confermare in linea di principio l'obbligo del padre di continuare a contribuire al mantenimento del figlio, . Quest'ultimo invero già nell'anno Persona_1 accademico 2016/2017 si è iscritto al corso di laurea in Scienze Infermieristiche , come si desume dal doc. n. 19 allegato alla memoria depositata il 16/5/2024, e dunque dopo appena un anno dal conseguimento della maturità, verosimilmente nel 2015 a diciannove anni, nel corso del quale ha svolto qualche attività lavorativa come anche riferito dal convenuto nel corso della prima udienza. Di fatto il sig. , figlio delle parti in causa, ha poi intrapreso il corso di studi universitari manifestando il Persona_1 suo interesse per il corso di laurea in Medicina, poi effettuivamente intrapreso dopo due anni , nell'anno accademico 2018/2019 , ripiegando nei primi due anni, sino al superamento dei test di ammissione, sul corso di laurea affine a quello desiderato e che rappresenta e costituisce una scelta comune a molti studenti, nel settore medico/sanitario e ampiamente nota e usuale. Nessuna colpa o atteggiamento negligente può pertanto a lui imputarsi in quanto responsabilmente al termine degli studi secondari e dopo alcune esperienze lavorative nel settore della ristorazione, prossimo agli studi inizialmente intrapresi, ha inteso invece riprendere gli studi che ha poi proseguito sino al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia al termine dei sei anni in cui si articola il predetto corso e dopo i due anni , come già evidenziato, in cui ha frequentato l'affine corso di laurea in ambito sanitario di Scienze
Infermieristiche.
L'avvio e la prosecuzione del percorso di studi universitari poi conclusi con successo la scorsa estate da parte del figlio comporta, ai sensi degli artt. 315 bis e 316 bis. Cod. Civ. , il dovere dei genitori a concorrere al suo mantenimento in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
In particolare tale obbligo grava, quanto meno sino ad oggi come poi si dirà a breve, sul genitore convenuto il quale deve concorrere al mantenimento del figlio ed a tal riguardo congrua e proporzionata alle sue disponibilità reddituali, non contestate, appare la misura del contributo previsto per il suo mantenimento e la misura di partecipazione alle spese straordinarie come previsto con il provvedimento temporaneo e urgente adottato dal giudice designato il 27/5/2025, non reclamato dalle parti. Invero la contribuzione come prevista a carico del padre e odierno convenuto tiene conto soprattutto dei pesi e oneri che gravano su di lui e derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare , dalle due figlie che nel frattempo ha avuto e dal mutuo contratto con la sua attuale moglie per l'acquisto della casa coniugale. Privi di sostanziale rilievo sono a tal riguardo le censure di parte convenuta a proposito della corretta esposizione della situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente, sintetizzate nella comparsa conclusionale, poiché di fatto è stata la ricorrente ad aver sostenuto il peso maggiore e preponderante per il mantenimento del figlio svolgendo diverse attività oltre a quella di dipendente presso una agenzia di assicurazioni, tra le quali una scuola di danza da lei gestita e l'attività di collaborazione come cameriera in un ristorante. Se anche la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente non fosse del tutto coincidente con quella che emerge dalla documentazione versata in atti, comunque esaustiva, non è stato eccepito e contestato alla parte istante un tenore di vita e disponibilità economiche e reddituali tali da escludere, ove mai fosse possibile, il concorso nel mantenimento del figlio da parte del genitore convenuto. Sotto altro profilo è evidente come sia stata la ricorrente, anche con i proventi delle sue diverse attività e con l'aiuto dei suoi congiunti a far fronte in maniera assolutamente preponderante alle spese comunque di una certa entità legate alla frequenza universitaria del figlio a Catania e documentate, a titolo esemplificativo, dal contratto di locazione dell'immobile ove riedeva in quanto studente fuori sede.
Affermato l'obbligo per il convenuto di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne come riconosciuto e previsto nel corso del giudizio deve comunque darsi atto del conseguimento, già la scorsa estate, di un titolo accademico , segnatamente la laurea in Medicina e Chirurgia, che consente un accesso al mondo del lavoro soprattutto oggi a distanza di un anno atteso che, come notorio, tale titolo permette l'accesso alle scuole di specializzazioni , la cui frequenza è adeguatamente retribuita con una borsa di studio di importo adeguato a garantire il mantenimento dello specializzando. In alternativa il titolo accademico consente l'accesso immediato alla professione sanitaria soprattutto in un contesto lavorativo quale quello attuale caratterizzato da una notoria carenza di personale medico da inquadrare nelle strutture sanitarie. Ne consegue, ad avviso di questo Tribunale, che a distanza di un anno dal conseguimento del titolo accademico e dell'importante traguardo raggiunto dal figlio e in considerazione delle concrete e possibili molteplici occasioni di lavoro consentite sia oggi venuto meno l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento del figlio, come prospettato negli scritti difensivi conclusivi dello stesso convenuto. Deve pertanto concludersi nel senso di ritenere fermo l'obbligo per il padre riconosciuto in sede giudiziale con i provvedimenti temporanei e urgenti, di concorrere al mantenimento del figlio mediante la corresponsione del contributo di € 160,00 mensili e con la partecipazione nella misura del venticinque per cento alle spese straordinarie e ciò sino al mese di adozione della presente statuizione mentre a far data dal mese successivo il genitore convenuto dovrà esonerarsi dalla corresponsione di tale contribuzione stante il verosimile raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e che , ove non conseguita, non potrebbe che imputarsi allo stesso beneficiario.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza devono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione respinta, e definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 261/2024 R.G.A.C.; pone a carico di l'obbligo di contribuire sino al mese di Giugno dell'anno 2025 al CP_1 mantenimento del figlio , , nella misura e con le modalità di cui all'ordinanza depositata il Persona_1
27/5/2024, con la quale sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti;
revoca a far data dal mese di Luglio del 2025 l'obbligo posto a carico di di contribuire al Persona_1 mantenimento del figlio, Persona_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 20 giugno 2025 .
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata