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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
IN MA, TO
NICOLELLA LUCIANO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2020 depositato il 17/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010500633 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFM010500633-2019 relativo all'anno di imposta 2016 con cui l'Agenzia delle Entrate gli contestava l'omessa dichiarazione di redditi di capitale per euro 16.349,13 oltre sanzioni e interessi nella qualità di socio, con quota del 23% della società_1, a ristretta base partecipativa per presunta distribuzione di maggiori utili.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che ha resistito alla domanda.
In data 19 settembre 2025, l'Ufficio Finanziario ha depositato nota con cui ha comunicato che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata ex L. 197/22.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta in atti depositata documentazione idonea a provare l'avvenuta definizione della controversia con la presentazione della domanda di definizione agevolata e con il pagamento degli importi dovuti, in assenza del diniego dell'ente impositore.
L'atto impugnato ha cessato la sua funzione e nessuna pronuncia al riguardo questa Corte deve più emettere.
Va dichiarata, quindi, la estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 1 comma 198 legge 197/22.
P.Q.M.
Cessata materia del contendere e spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
IN MA, TO
NICOLELLA LUCIANO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2020 depositato il 17/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010500633 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TFM010500633-2019 relativo all'anno di imposta 2016 con cui l'Agenzia delle Entrate gli contestava l'omessa dichiarazione di redditi di capitale per euro 16.349,13 oltre sanzioni e interessi nella qualità di socio, con quota del 23% della società_1, a ristretta base partecipativa per presunta distribuzione di maggiori utili.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento che ha resistito alla domanda.
In data 19 settembre 2025, l'Ufficio Finanziario ha depositato nota con cui ha comunicato che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata ex L. 197/22.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta in atti depositata documentazione idonea a provare l'avvenuta definizione della controversia con la presentazione della domanda di definizione agevolata e con il pagamento degli importi dovuti, in assenza del diniego dell'ente impositore.
L'atto impugnato ha cessato la sua funzione e nessuna pronuncia al riguardo questa Corte deve più emettere.
Va dichiarata, quindi, la estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 1 comma 198 legge 197/22.
P.Q.M.
Cessata materia del contendere e spese compensate