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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1474/2025
promossa da
Pt_1
opponente contro
CP_1
opposta
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per , l'avv. BICCHIERAI DARIO Pt_1
Per , l'avv. MURCIANO PIER GIUSEPPE e l'avv. FERRARI SI- CP_1
MONE, oggi sostituiti dall'avv. Alice Genovesi
Il G.I. invita le parti a discutere e concludere.
Le parti concludono come da rispettivi atti introduttivi.
Le parti discutono oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatisi i procuratori.
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
1 segue verbale dell'udienza del 11 dicembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1474/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con Pt_1 P.IVA_1 sede in Via Fabio Filzi, 47, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Bicchierai presso il cui studio sito in Livorno, Via Monte Grappa n. 5 è elettivamente domiciliata opponente contro con sede a Peccioli (PI), Viale Antonio Gramsci n°11/13 (C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi P. Murciano del Foro di Pisa e Simo- CP_2 ne Ferrari del Foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lui- gi P. Murciano sito in San Giuliano Terme (PI), in via G. Carducci n°13 opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
Per parte opponente Parte_1
“in via principale, nel merito, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposi- zione e in accoglimento della medesima dichiarare la nullità dell'esecuzione per ineffi- cacia del precetto;
• in subordine, disporre la sospensione dell'esecuzione del precetto e del decreto in- giuntivo, fino alla definizione delle controversie pendenti avanti al Tribunale di Pisa e al Tribunale di Livorno.
1 E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio, ivi compresa la fase cautelare, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Per parte opposta Controparte_1
“in via preliminare, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., valutata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 183 quater c.p.c., pronunci ordinanza di rigetto della domanda per manifesta infondatezza per le ragioni dedotte;
nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda, richiesta ed eccezione avanzata in que- sta sede da perché inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto e, Parte_1 per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1 per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge CAP
4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato conveniva la Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Livorno,
• in via cautelare, valutate tutte le circostanze sopra enunciate per le quali è sorto il contenzioso tra le parti, valutati i gravi motivi, le conseguenze derivanti dalla concessa provvisoria esecutività del D.I. opposto, fissata all'uopo idonea udienza, sospendere, ai sensi dell'art. 615,
c.p.c., l'efficacia esecutiva del titolo, altresì dichiarando, se ritenuto di giustizia, nullo
e/o privato di qualsiasi efficacia giuridica l'opposto atto di precetto;
• in via principale, nel merito, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposi- zione e in accoglimento della medesima dichiarare la nullità dell'esecuzione per ineffi- cacia del precetto in subordine, disporre la sospensione dell'esecuzione del precetto e del decreto ingiun- tivo, fino alla definizione delle controversie pendenti avanti al Tribunale di Pisa e al
Tribunale di Livorno. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio, ivi compresa la fase cautelare, oltre Iva, cpa e spese generali co- me per legge”.
2 In particolare l'opponente ha contestato il diritto della Parte_1 Controparte_1
a procedere in executivis in suo danno allegando quanto segue: - che il mancato paga- mento delle fatture indicate dalla nel ricorso per d.i. (oggetto di opposi- CP_1 zione dinanzi al Tribunale di Pisa) non sarebbe dettato da una decisione presa arbitra- Parte riamente da né da uno stato di crisi economica della predetta società; - che con ri- ferimento alle fatture de quibus l' avrebbe respinto l'istanza di Controparte_3
Parte rimborso avanzata da “perché le fatture emesse dalla presentavano CP_1 irregolarità che non consentivano alla di poter concedere il rim- Controparte_3 borso e/o la possibilità di compensare tali crediti con debiti da pagare”; - che, in parti- colare, l' avrebbe richiesto a “l'invio della copia di do- Controparte_3 Pt_1 cumenti e-Das relativi alle operazioni di consegna carburante, con relative fatture di acquisto del gasolio…. emessi dall'esercente deposito speditore all'apparecchio di di- stribuzione per uso privato, indicato nel quadro B della dichiarazione”; - che, a seguito dell'invio di tale documentazione da parte di i funzionari avreb- Parte_1 CP_3 bero mosso ex DPR 633/1972 delle contestazioni ostative all'asseveramento della istan- za di rimborso sopracitata;
- che all'esito del diniego da parte dell'Amministrazione Fi- nanziaria si sarebbe verificato un “blocco” delle istanze di rimborso relative a più trime- Parte stri;
- che con riferimento alle fatture emesse da nel gennaio 2024 – aventi ad og- getto l'addebito di somme non concesse dalla e portate in com- Controparte_3 pensazione sul pagamento del fornitore in scadenza la avrebbe Controparte_1 promosso dinanzi all'intestato Tribunale un giudizio per l'accertamento negativo del credito portato dalle fatture n. 4/2024, 47/2024 48/2024 emesse dalla odierna opponen- te;
- che al momento della richiesta di emissione del d.i. il credito vantato dalla Pt_2 non sarebbe stato né certo né esigibile;
- che il d.i. (titolo esecutivo di cui al
[...] precetto opposto) sarebbe stato dotato della provvisoria esecutorietà da parte del Tribu- nale di Pisa senza adeguata valutazione delle particolari circostanze del caso “soprattut- to in merito al diritto dell'ingiunto ad un risarcimento per danni derivanti da tutte le motivazioni sopra esposte circa le cause che hanno portato a tutto il contenzioso sussi- stente tra le parti, causato solo ed esclusivamente da un errore di ”; - che CP_1 il pagamento dell'importo di cui al precetto porterebbe la grave conseguenza della con- Parte clusione dell'attività della “con conseguenze gravi, dirette ed immediate per oltre
7 dipendenti e più di 20 autisti che sarebbero licenziati, con gravi ripercussioni sociali ed economiche”; - che la provvisoria esecutorietà concessa dal Tribunale di Pisa in pre-
3 senza di un contenzioso (promosso da avanti a questo Tribunale) per CP_1
Parte l'accertamento negativo del credito di “in presenza di un contenzioso più ampio sorto per un errore commesso, in maniera evidente ed incontestabile, dalla stessa Stac- chini, consentirebbe alla odierna convenuta opposta di riscuotere integralmente il suo credito come se niente fosse accaduto, come se non avesse commesso errori di fattura- zione”.
Lo scrivente Giudicante con provvedimento del 18 giugno 2025, “letta la citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. contenente l'istanza di sospen- sione dell'efficacia esecutiva del titolo;
considerato che
il provvedimento richiesto va reso con ordinanza, ergo previa instaurazione del contraddittorio tra le parti;
conside- rato che comunque - anche tenuto conto della natura del titolo esecutivo (titolo giudi- ziale) e dei noti limiti alla opposizione esecutiva per fatti antecedenti alla sua forma- zione- non sembrano sussistere prima facie i presupposti per emettere inaudita altera parte il provvedimento richiesto” fissava l'udienza in contraddittorio del 16 luglio 2025 per la sola discussione sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte opposta chiedendo la Controparte_1 reiezione della dell'istanza di sospensiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata dall'opponente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 luglio 2025, il Tribunale rigetta- va l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. lo scrivente Giudicante confermava la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. (4 dicembre 2025).
Entrambe le parti non depositavano le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il legale dell'opponente rappresentava, senza fornire prova documentale a supporto, che la propria assistita dal 1° luglio 2025 risultava in fa- se di liquidazione volontaria.
Il legale dell'opposta chiedeva fissarsi udienza per la discussione orale. Il legale dell'opponente si associava alla richiesta de qua ed il G.I., dato atto, in assenza di istan- ze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione orale dell'11 dicembre 2025.
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'odierna udienza dell'11 dicembre
2025, previa discussione orale, è stata emessa la seguente decisione con motivazione contestuale.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1. L'opposizione proposta da , da qualificarsi ex art. 615 c.p.c., non investendo il quomodo ma solo l'an della minacciata esecuzione, è inammissibile.
Come già rilevato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 615 comma 1 c.p.c., nel presente giudizio di opposizione a precetto (opposizione preventiva) il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione è pacifi- camente un titolo giudiziale: segnatamente il decreto ingiuntivo n. 970/2024 emesso dal
Tribunale di Pisa con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento in favore della dell'importo di € 336.758,43 oltre interessi e spese. Tale titolo ese- Controparte_1 cutivo risulta essere oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Pisa e nell'ambito di tale giudizio di cognizione il predetto Tribunale ha concesso l'esecutorietà ex art. 648
c.p.c.
Per quanto occorrer possa, si rammenti che non è configurabile un rapporto di litispen- denza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo atteso che con il primo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con il secondo si contesta il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, non ricorrendo, pertanto, identità di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la litispendenza e, segnatamente, del petitum e della causa petendi (Cass., Sez 2, n. 23809/2025; Cass., Sez. L., Sentenza n.
16199 del 25/07/2011).
Ciò posto, vanno chiariti i rapporti ed il confine tra l'opposizione al precetto e l'opposizione ad un titolo di natura giudiziale.
Nel caso di titolo esecutivo giudiziale – quale, in tutta evidenza, è il d.i. sopra citato - con l'opposizione (al pari di quella all'esecuzione già iniziata sulla base di quel titolo) non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello (per tutte: Cass. 17/02/2011, n.
3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord.
21/09/17, n. 21954; Cass. Sez. 3, 07/05/2015, n. 9247; Cass., Sez. 6, Sentenza n. 3277 del 18/02/2015; Cass. n. 22402/2008; Cass. n. 20594/2007, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
8928 del18/04/2006; Cass., 6 luglio 2001, n. 9205; Cass., 20.9.2000, n. 12664; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997).
5 Orbene, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo dichiara- to esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avreb- be potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva (cfr. Cass. 19.6.2001, n. 8331)1.
Tale principio deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto inti- mato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615
c.p.c.
Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudizia- le possono essere fatte valere esclusivamente con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo, salva la residuale ipotesi della inesistenza.
In altri termini, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c il titolo giudiziale non può dunque es- sere preso in considerazione nel suo contenuto intrinseco quale fonte di diritto già accer- tato, ma solo in relazione alla questione della sua attuale e valida esistenza in rapporto all'azione esecutiva esperita, per stabilire se quest'ultima manchi di titolo o se il titolo, originariamente esistente, sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione. Per- tanto, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti alla formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecuti- vo, solo quando i vizi della formazione del provvedimento si risolvono in cause di inesi- stenza giuridica di questo, mentre gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiu- stizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, debbono essere fatte valere nel
6 corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (cfr., inter alia, Tribunale di
Palermo, Sentenza n. 2947/2025, pubblicata il 2.7.2025, R.G. 9027/2023).
Orbene, parte opponente in questa sede con la sua opposizione ha svolto una articolata critica al provvedimento – a suo avviso superficialmente emesso dal Tribunale di Pisa - con cui è stata concessa ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al d.i. n. 970/2024.
In sede cautelare, la società opponente, oltre ad avanzare inammissibilmente doglianze spendibili esclusivamente nel giudizio di opposizione al d.i. de quo, voleva ottenere, di fatto, (tramite la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale in esame) una inammissibile “revoca” della provvisoria esecutorietà concessa al d.i. in parola dal Tri- bunale di Pisa.
La sospensiva è stata, dunque, rigettata con ordinanza riservata del 16 luglio 2025.
E' appena il caso di rammentare anche in questa sede che per consolidata giurisprudenza
(per un riepilogo ed un approfondimento della questione, v. per tutte Cass. 17 febbraio
2011, n. 3850; Cass. 25 febbraio 2016 n. 3712), il titolo esecutivo giudiziale non può es- sere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizio- ne per fatti anteriori e/o concomitanti alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od ha avuto la pos- sibilità di essere o è, tuttora, in via di esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva, anche solo minacciata, sia posto un titolo esecutivo giudiziale, come nel caso di specie, il Giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltan- to la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività
(salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede).
In altri termini, il Giudice dell'opposizione all'esecuzione non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. Ciò al fine di evitare che l'istituto ex art. 615 c.p.c. sia sovrapponibile alle ipotesi di sospensione dei titoli di
7 formazione giudiziale, previste per l'impugnazione, per la revocazione della sentenza, per l'opposizione di terzo ordinaria, per l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed ancora: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la re- golarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto de- cisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione” (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
22402/2008 del 05/09/2008, in termini analoghi Cass., Sez. Un. 19889/2019); “Con
l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sol- levare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo me- desimo” (Cass. 8928/2006).
Considerando che parte opponente nulla ha eccepito sulla persistente validità del titolo giudiziale;
considerato che
non è in alcun modo contestata l'efficacia esecutiva del d.i. posto a fondamento della minacciata esecuzione (d.i. munito di esecutorietà ex art. 648
c.p.c.) e che non vi sono ragioni per considerarlo inesistente (nemmeno la parte oppo- nente si riferisce a tale forma di radicale invalidità), e considerato che la stessa TCR in questa sede ha formulato eccezioni e doglianze inerenti esclusivamente a fatti (in ipotesi estintivi od impeditivi) antecedenti alla formazione del citato titolo, l'opposizione pre- ventiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. è, in tutta evidenza, inammissibile (cfr., nella giuri- sprudenza di merito, inter alia, Tribunale di Bologna, Sentenza n. 2770/2025, pubblicata il 29.10.2025, R.G. 14267/2024; Tribunale di Bologna, Sentenza n. 2420/2025, pubbli- cata il 29.9.2025, R.G. 2179/2025; Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2929/2025, pubblicata il 17.7.2025, R.G. 2296/2024; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sen- tenza n. 2378/2025, pubblicata il 15.7.2025, R.G. 1791/2024; Tribunale di Palermo,
Sentenza n. 2947/2025, pubblicata il 2.7.2025, R.G. 9027/2023; Tribunale di Siena, Sen- tenza n. 397/2025, pubblicata il 23.6.2025, R.G. 258/2024; Tribunale di Torre Annun- ziata, Sentenza n. 1463/2025, pubblicata il 11.6.2025, R.G. 6959/2021; Tribunale di
Avellino, Sentenza n. 1812/2025, pubblicata il 21.11.2025, R.G. 2930/2022; Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 651/2025, pubblicata il 14.5.2025, R.G. 3024/2022;
Tribunale di Savona, Ordinanza del 10.4.2025, R.G. 2-1/2025; Tribunale Salerno, Sen- tenza n. 915/2025, pubblicata il 28.02.2025, R.G. 2343/2022; Tribunale di Foggia, Or- dinanza del 31.8.2022, R.G. 4453/2022.; Tribunale di Reggio Calabria, Ordinanza del
8 15.2.2017, R.G. 3060/2016; Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 164/2012, pubblicata il 28.2.20122).
2. Le spese di lite del presente processo seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal
D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai proce- dimenti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non avendo le parti depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (determinato ex art. 17 c.p.c. dal credito per cui si procede parti ad € 395.634,75) e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate.
2.1 Alla luce della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e tenuto conto che sin dal decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della sola istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 c.p.c. (provvedimento emesso in data 18 giugno 2025), lo scrivente Giudicante aveva avuto modo di evidenziare a parte opponente i “noti limiti alla opposizione esecutiva per fatti antecedenti” alla formazione del titolo giudiziale arrivando finanche a dare atto che non sembravano, sin da tale fase, sussistere “prima facie i presupposti per emettere inaudita altera parte il provvedimento richiesto”, si ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
Alla stregua della citata disposizione, “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soc-
9 combente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente de- terminata”.
Con il proposito di rafforzare le sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali, la L. 18.6.2009 n. 69 ha aggiunto all'articolo in commento un 3° co., con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente deter- minata.
Per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui in com- mento, deve escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi in- vece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c.
È, invece, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indi- ziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resiste- re in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole ge- nerali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solida- rietà (cfr., ex pluris, Cass. 15017/2016).
Nel caso di specie, parte opponente a) ha introdotto il presente giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione allegando unicamente fatti e/o doglianze inerenti la fase pre- cedente alla formazione del titolo;
b) ha ottenuto pronuncia di reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (che, peraltro, faceva seguito, come espo- sto al rilievo officioso finanche in sede di decreto di fissazione della relativa udienza dei
“noti limiti” alla opposizione esecutiva per fatti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale;
c) ha inteso insistere nelle sue pretese omettendo finanche il deposito di memorie difensive integrative ex art. 171 ter c.p.c. non curandosi in alcun modo del ri- lievo dell'intestato Tribunale sulla apparente (rectius, evidente) inammissibilità dell'opposizione spiegata.
Alla luce di quanto sopra, deve, pertanto, condannarsi parte opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della società opposta della somma equitati- vamente determinata in € 4.015,33, pari ad 1/3 di quanto spettante a titolo di spese di li- te. (cfr. per la possibilità di rapportare la sanzione di cui all'art 96 comma terzo alle spe- se o a un multiplo delle stesse tra le altre Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30/11/2012,
n. 21570, cfr. anche Cass. 4925/2013).
10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da er le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta Parte_1 CP_1 le spese del presente procedimento che si liquidano in € 12.046,00 (di cui
[...]
€ 3544,00 per la fase studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva ed € 6.164,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario (15%), ed accessori come per leg- ge.
- Letto ed applicato l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna a versare a Parte_1
a ulteriore somma di € 4.015,33. Controparte_1
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in data 11 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il titolo giudiziale, dunque, può essere oggetto di censura in sede di opposizione all'esecuzione soltanto sotto il profilo della inesistenza od inefficacia esecutiva del titolo stesso e della sua interpretazione ovvero facendo valere fatti impeditivi ed estintivi sopravvenuti posteriormente alla sua formazione (ad es. può farsi valere l'inesistenza del titolo, non certamente la sua nullità; si può opporre un pagamento già avve- nuto della somma riportata nel giudicato di condanna, purché successivo alla formazione dello stesso). Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice, quindi, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo, si ribadisce, controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e, quindi, attri- buire rilevanza solo a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 14.02.2013. n. 3667; Cass. 18.02.2015 n. 3277; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 no- vembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 23.03.1999 n. 2742; Cass. 18.6.1991 n. 6893, Cass. 20.5.1987 n. 4617, Cass. 22.4.1981 n. 2385, Cass. 23.11.1978 n. 5496).
2 Tribunale di Campobasso del 28/02/2012 n. 164/2012: “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si conte- sta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a proce- dere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è for- mato. All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di even- tuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpre- tazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel pro- cesso di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata, il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di ille- gittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo”.