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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13348/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13348/2016 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Siani, domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
-attore-
contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Sabato, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
Oggetto: azione di riduzione di ipoteca;
risarcimento del danno da abuso del diritto della garanzia patrimoniale.
Conclusioni come formalizzate dalle parti nel verbale di udienza del
15/1/2025, che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
pagina 1 di 16 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il 6/9/2016,
deducendo che, a fronte di un debito in Parte_1
linea capitale di €45.019,65, riveniente da decreto ingiuntivo,
immediatamente esecutivo, n. 3061/2015 del 9/7/2015 emesso dal
Tribunale di Bari in favore della quest'ultima Controparte_2
aveva iscritto in suo danno un'ipoteca giudiziale per €75.000,00 su varie unità immobiliari (precisamente indicate con i nn. dall'1 al 12
nell'atto introduttivo) di valore complessivamente pari ad
€1.668.000,00, e lamentando la sproporzione tra il valore dei beni gravati dall'iscrizione e l'importo del credito da tutelarsi, ha convenuto in giudizio la Banca creditrice per sentir ridurre l'ipoteca giudiziale iscritta dalla convenuta (Registro Generale n.
8128, Registro Particolare n. 959), limitandola al solo “Terreno sito
nel comune di Scanzano JO (MT); riportato nel catasto dei
terreni, Foglio 61, Particella 1545, Sub-, consistenza 70 are 10
centiare” (n. 12 del precisato elenco), del valore di €181.000,00,
giusta perizia di parte allegata all'atto introduttivo. Ha, inoltre,
agito per il risarcimento dei danni da abuso del diritto della garanzia patrimoniale ex art. 96 comma 2 c.p.c., per non avere la
Banca creditrice usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni dell'attore per un valore proporzionato alle esigenze della cautela e omettendo, inoltre, di dare seguito alle richieste di restrizione della garanzia ipotecaria rappresentate dall'attore tanto pagina 2 di 16 con missiva del 23/10/2015, quanto nell'ambito del procedimento di mediazione precedente al presente giudizio;
nonché, in caso di resistenza, per la relativa condanna anche a titolo di responsabilità
processuale aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c., con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato in data 6/9/2016).
I.2.- Con comparsa di risposta del 31/12/2016, si è costituita in giudizio la Controparte_3
, la quale, pur rappresentando la disponibilità alla
[...]
restrizione dell'ipoteca, ha contestato la lamentata sproporzione tra il credito vantato e il valore dei beni gravati dall'iscrizione ipotecaria, evidenziando l'erroneità delle perizie estimative dei beni allegate dall'attore in quanto esorbitanti rispetto al valore commerciale dei beni (in particolare, con riferimento al bene su cui l'attore ha chiesto restringersi ipoteca, allegando perizia di parte che ne quotava il valore nella minor somma di €70.100,00) ed effettuate senza considerare la circostanza che gli immobili periziati fossero gravati da ipoteche volontarie che ne riducevano sensibilmente il valore. Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., ne ha dedotto l'infondatezza, evidenziando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria e la correttezza del comportamento post iscrizione, non avendo l'odierna attrice, al momento della richiesta di restrizione,
offerto sufficienti garanzie idonee a cautelare il credito iscritto.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/12/2016).
I.3.- Con ordinanza del 21/05/2018 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., successivamente modificata con pagina 3 di 16 provvedimento a verbale del 26/09/2018, rifiutata dall'istituto di credito convenuto all'udienza del 2/11/2018.
I.4.– Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, anche acquisita dal procedimento esecutivo immobiliare promosso innanzi al Tribunale di Matera (n. 35/2017
r.g.), la causa è, da ultimo, pervenuta all'udienza del 15/1/2025,
all'esito della quale, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni,
sulla scorta del comma terzo della medesima disposizione processuale,
riformata dal d.lgs. 164/2024.
II.- Preliminarmente, al fine di perimetrare il thema decidendum
del presente giudizio, deve evidenziarsi che l'odierno attore, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata il 24/2/2017, ha ampliato la domanda di riduzione della garanzia ipotecaria iscritta dalla convenuta al Registro Generale n. 8128, Registro Particolare n.
959, instando anche per la liberazione dal medesimo gravame ipotecario degli immobili di sua esclusiva proprietà, siti in
Altamura (Bari) e catastalmente contraddistinti come di seguito:
1.“Magazzini e Locali di deposito, siti nel Comune di Altamura (BA),
alla Via Fezzan n. 55; riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione
Urbana, Foglio 158, Particella 2681, Sub 1, Piano T;
consistenza 87
metri quadri”; 2. “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, siti nel
Comune di Altamura (BA), alla Strada Privata Lemma n. 4; riportata
nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 158, Particella
2681, Sub 3, Piano S1; consistenza metri quadri 103”; 3. “Abitazione,
sita nel Comune di Altamura (BA), alla Strada Privata Lemma n. 6;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 158,
pagina 4 di 16 Particella 2681, Sub 4, Piano 1; consistenza 6 vani”; 4. “Abitazione,
siti nel Comune di Altamura (BA), alla Strada Privata Lemma n. 6;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 158,
Particella 2681, Sub 5, Piano 2; consistenza 6 vani”; 5. “Abitazione,
siti nel Comune di Altamura (BA), alla Strada Privata Lemma n. 6;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 158,
Particella 2681, Sub 6, Piano 3; consistenza 5 vani”.
Tale modificazione “quantitativa” della domanda, a differenza di quanto eccepito da parte convenuta, deve ritenersi ammissibile,
traducendosi, a ben vedere, in una mera specificazione del petitum
originario, al fine di renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere, attinente al medesimo tema di indagine introdotto con la domanda in citazione e fondata sulla stessa situazione giuridica ivi prospettata. In effetti, l'attore ha circoscritto la domanda alla eliminazione dei gravami iscritti dalla sui propri beni immobili a cautela della Controparte_2
medesima posta creditoria, in quanto il relativo valore era stato considerato eccedente i limiti di legge delle garanzie ipotecarie;
con esplicita formulazione di domanda di restrizione di ipoteca ad un solo immobile ritenuto idoneo all'integrale soddisfacimento dell'esigenza di garanzia patrimoniale reale del creditore.
L'attore ha contestato la legittimità dell'iscrizione di ipoteca giudiziale da parte della banca convenuta fino alla concorrenza dell'importo di €75.000,00, eseguita sui seguenti beni:
1. “Magazzini e locali di deposito, siti nel Comune di Bernalda
(MT), alla Via Gramsci n. 68; riportati nel catasto dei fabbricati,
Sezione Urbana, Foglio 31, Particella 3143, Sub 25”; di proprietà per
1/1 del sig. Parte_1
pagina 5 di 16 2. “Abitazione in villini, sita nel Comune di Bernalda (MT), al
Piazzale Nord snc;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione
Urbana, Foglio 50, Particella 636, Sub 2, Piano 1-T”; di proprietà
per 1/1 del sig. Parte_1
3. “Abitazione in villini, sita nel Comune di Bernalda (MT), al
Piazzale Nord snc;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione
Urbana, Foglio 50, Particella 636, Sub 4, Piano 2-T”; di proprietà
per 1/1 del sig. Parte_1
4. “Abitazione in villini, sita nel Comune di Bernalda (MT), al
Piazzale Nord snc;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione
Urbana, Foglio 50, Particella 636, Sub 5, Piano 2-T”; di proprietà
per 1/1 del sig. Parte_1
5. “Magazzini e locali di deposito, siti nel Comune di Bernalda
(MT), al Viale Magna Grecia snc;
riportati nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 50, Particella 636, Sub 6, Piano
S1-T”; di proprietà per 1/1 del sig. Parte_1
6. “Magazzini e locali di deposito, siti nel Comune di Bernalda
(MT), alla Via Eraclea snc;
riportati nel catasto dei fabbricati,
Sezione Urbana, Foglio 50, Particella 636, Sub 7, Piano S1-T”; di proprietà per 1/1 del sig. Parte_1
7. “Abitazione in villini, sita nel Comune di Bernalda (MT),
alla Via Eraclea snc;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione
Urbana, Foglio 50, Particella 114, Sub 1, Piano T12”; di proprietà
per 1/1 del sig. Parte_1
8. “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, site nel Comune di
Scanzano JO (MT), alla Via J. F. Kennedy n. 17; riportate nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 60, Particella 1812,
Sub 14, Piano S1”; di proprietà per 1/1 del sig. Parte_1
pagina 6 di 16 ; Pt_1
9. “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, site nel Comune di
Scanzano JO (MT), alla Via J. F. Kennedy n. 17; riportate nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 60, Particella 1812,
Sub 17, Piano S1”; di proprietà per 1/1 del sig. Pt_1 Parte_1
;
[...]
10. “Terreno, sito nel Comune di Scanzano JO (MT); riportato nel catasto dei terreni, Foglio 61, Particella 1436, Sub -,
consistenza 1 ettari 65 are 35 centiare”; successivamente suddiviso in “Foglio 61, Particella 2018, are 25,35” e “Foglio 61, Particella
2019, are 40”; oggetto di datio in solutum con obbligo di cancellazione dell'ipoteca entro il 5/11/2018 a carico dell'attore
(all. 7);
11. “Terreno, sito nel Comune di Scanzano JO (MT); riportato nel catasto dei terreni, Foglio 60, Particella 1730, Sub -,
consistenza 1 are 68 centiare”; di proprietà per 1/1 del sig.
; Parte_1
12. “Terreno, sito nel Comune di Scanzano JO (MT); riportato nel catasto dei terreni, Foglio 61, Particella 1545, Sub -,
consistenza 70 are 10 centiare”; di proprietà per 1/1 del sig.
. Parte_1
Ha insistito affinchè l'ipoteca fosse limitata al solo immobile indicato sub n. 12, ritenendo, il relativo valore, stimato in circa
€181.000,00, come da relazione di stima di parte dell'Ing. CP_4
in atti, adeguato a soddisfare l'ammontare del credito.
In corso di giudizio, l'attore ha offerto di estendere il mantenimento della garanzia ipotecaria anche all'immobile sub 10
(stimato per un valore ugualmente pari all'importo di €181.000,00),
pagina 7 di 16 tuttavia, acconsentendo, successivamente, ad un accordo con la banca teso alla liberazione consensuale del gravame dal medesimo bene come emerge dalla formalità catastale prodotta in allegato alle note del
27/3/2019.
Tanto premesso, occorre inoltre rilevare che, nelle more del presente giudizio, i beni di proprietà dell'attore di cui ai nn.
2,3,4,5,6 dell'atto di citazione sono stati oggetto di vendita e di purgazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
35/2017 r.g.e.s. Tribunale di Matera, intrapresa dal creditore procedente Banco di Napoli s.p.a. nei confronti di Parte_1
sicché, rispetto a questi, non vi è più interesse alla cancellazione del gravame iscritto dall'odierna convenuta (cfr. allegato n. 19 alla comparsa conclusionale di depositata in data Parte_1
19/7/2024). Allo stesso modo, il bene individuato al n. 10 del medesimo atto introduttivo è stato volontariamente e consensualmente
Cont liberato dall'ipoteca iscritta dalla dell' con atto CP_2
per notar del 5/11/2018, in pendenza del presente giudizio Per_1
(cfr. allegato A) produzione documentale di parte convenuta dell'udienza del 27/3/2019).
Sempre in via preliminare, ma con rilievo decisivo ai fini della decisione nel merito, si evidenzia che il credito in linea capitale di €45.019,65, vantato dalla Banca convenuta in forza del decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 3061/2015 del 9/7/2015, in virtù del quale la BCC dell' iscriveva ipoteca giudiziale CP_2
sull'intero patrimonio immobiliare dell'attore, è stato rideterminato, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di
Bari n. 3466/2023 del 13/9/2023, a seguito del giudizio di opposizione iscritto all'R.G. n. 1186/2015, nel minor importo di pagina 8 di 16 €26.456,68.
Inoltre, in corso di giudizio, sulla scorta del piano di distribuzione delle somme acquisite nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 35/2017 r.g.es.imm. pendente innanzi al
Tribunale di Bari, redatto in data 30/1/2024, il credito residuo è
stato parzialmente soddisfatto, in quanto è stato riconosciuto in
Cont favore della dell' un complessivo importo di CP_2
€62.436,10 per “Crediti Ipotecari di 2^ grado” (di di cui €
26.456,68 per sorte capitale ed € 35.979,42 per quota interessi,
spese e competenze) e di €24.005,13 per “Crediti Chirografari” (per la differenza degli interessi maturati al saggio convenzionale del
14,31% rispetto a quello legale con riferimento al periodo compreso tra 29/3/2017 e il 7/2/2023), le sono stati liquidati € 66.458,56, di cui €62.436,10 con imputazione al credito ipotecario ed €4.022,46 a quello chirografaro.
Decurtando quest'ultimo importo di €4.022,46 dal residuo credito di €24.005,13, residua una posta creditoria in favore della
[...]
pari ad €19.982,67. CP_2 CP_2
Il pagamento è avvenuto il 9 settembre 2024, come espressamente allegato dalla difesa della convenuta in sede di memorie difensive in vista dell'udienza del 15/1/2025.
Su detta somma, il ritardo nel pagamento viene riconosciuto come dovuto attraverso il computo degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c., non già previa applicazione degli interessi convenzionali, atteso che la pattuizione delle parti relativamente ad essi in misura del 14,31% si è avuta esclusivamente con riguardo agli interessi maturati sulla sorte capitale;
ed invero, nella fattispecie, la sorte capitale risulta interamente soddisfatta pagina 9 di 16 all'esito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa innanzi al
Tribunale di Matera.
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 1284, co. IV, c.c.,
deve essere aggiunta all'importo di €19.982,67 l'ulteriore somma di
€1.575,82, pari agli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal
9.9.2024 fino alla data odierna.
Ne consegue che la complessiva posta creditoria residua vantata dalla ammonta ad Controparte_5
€21.558,49.
Pertanto, sul piano della valutazione di fondatezza o meno della domanda nel merito, è con riferimento a quest'ultimo importo, e rispetto ai beni di cui ai nn. 1,7,8,9,11,12 dell'atto introduttivo e nn. 1,2,3,4,5 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, che si deve valutare la fondatezza della domanda di riduzione/restrizione dell'ipoteca formulata da Parte_1
.
[...]
In proposito, si osserva che l'art. 2872 c.c. fonda una distinzione ontologica e giuridica tra riduzione dell'ipoteca, avendo riguardo alla somma per la quale è stata presa l'iscrizione, e restrizione, con riferimento ai beni coinvolti.
Ai sensi degli artt. 2874 e 2875 c.c. le ipoteche giudiziali devono ridursi: a) qualora i beni compresi nell'iscrizione abbiano un valore che eccede la cautela da somministrarsi;
b) se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
Il successivo art. 2874 c.c. specifica, proprio in riferimento all'eccesso nel valore dei beni, che “si reputa che il valore dei
beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data
pagina 10 di 16 dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un
terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a
norma dell'art. 2855 c.c.”.
Nella fattispecie sub iudice l'attore, oltre ad avere, seppur genericamente, contestato la legittimità della somma determinata dal creditore nell'iscrizione, ha concluso per la restrizione dell'ipoteca iscritta dalla banca convenuta su tutti i beni immobili di sua proprietà, offrendo a cautela dell'iniziale debito in linea capitale di €45.019,65 il solo terreno sito in Scanzano JO (MT),
catastalmente contraddistinto al “Foglio 61, Particella 1545, Sub-,
consistenza 70 are 10 centiare”, perché ritenuto idoneo per valore a garantirlo, con conseguente richiesta di liberazione degli altri beni attinti dal vincolo di garanzia.
Al riguardo, la perizia estimativa offerta da Parte_1
ne ha stimato il valore in €181.000,00. Diversamente, parte convenuta, contestandone la congruità, ne ha quantificato il valore commerciale nella minor somma di €70.100,00.
Si deve sottolineare come l'art. 2875 c.c. fissi, all'evidenza,
una precisa condizione dell'azione, attribuendo rilevanza, ai fini dell'accoglimento o meno della domanda di restrizione di ipoteca,
all'eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela da somministrarsi sopravvenuta rispetto al momento dell'iscrizione.
Com'è noto, peraltro, la sussistenza delle condizioni dell'azione devono essere apprezzate al momento della decisione e,
pertanto, la comparazione va compiuta rispetto alla residua posta creditoria vantata dalla all'attualità. CP_2 CP_2
Il valore triplicato dell'ammontare del credito residuo è,
dunque, pari ad €64.675,47; sicché deve ritenersi che la garanzia pagina 11 di 16 ipotecaria possa legittimamente persistere sul solo bene indicato da parte attrice sub n. 12 dell'atto di citazione, in quanto, pur assumendo la stima del detto bene comiuta dalla convenuta, pari a circa €70.000,00, la stessa risulterebbe idonea a garantire idonea cautela al credito insoddisfatto.
Peraltro, è significativo come la residua posta creditoria sia maturata esclusivamente a titolo di accessori, avendo l'ipoteca di secondo grado sui beni immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare intrapresa innanzi al Tribunale di Matera assolto quasi pienamente alla funzione di garanzia e soddisfacimento del credito portato dal titolo giudiziale per cui oggi permane controversia.
La domanda attorea, pertanto, merita integrale accoglimento.
Quanto alla domanda ulteriore di condanna della banca a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, co.
II, c.p.c., si deve anzitutto premettere che la giurisprudenza di legittimità, attraverso una lettura della suddetta disposizione processuale conforme ai principi costituzionali del giusto processo di cui al novellato art. 111 Cost., di recente, rimeditando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha “nell'ipotesi in cui -
come nella specie - risulti accertata l'inesistenza del diritto per
cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del
creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, è
configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art.
96, secondo comma c.p.c., quando non ha usato la nomale diligenza
nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto
al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge
(artt. 2875 e 2876 c.c), così ponendo in essere, mediante l'eccedenza
del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della
pagina 12 di 16 garanzia patrimoniale in danno del debitore” (si ved,. Cass. n.
6635/2016).
Nella specie, si osserva come la configurabilità della speciale ipotesi di responsabilità da lite temeraria sia esclusa, da un lato,
dalla accertata sussistenza di una posta creditoria in capo all'istituto di credito, sia pure rimensionata rispetto all'originario importo riconosciuto in sede monitoria, dall'altro,
che proprio il riconoscimento giudiziario per effetto del decreto ingiuntivo di una somma maggiore rispetto a quello ritenuta adeguatamente garantita all'esito del presente giudizio induce ad escludere che il comportamento dell'istituto di credito sia stato condotto in violazione della normale prudenza richiesta dall'art. 96,
co. II, c.p.c., specie in considerazione della circostanza che numerosi beni immobili risultavano gravati da ipoteca volontaria e,
comunque, non agevolmente collocabili sul mercato.
Peraltro, non può trascurarsi il comportamento processuale dell'istituto di credito convenuto, il quale ha dato concretamente seguito alla disponibilità, immediatamente rappresentata, di ridurre l'ipoteca inizialmente iscritta su tutto il patrimonio dell'attore,
provvedendo non solo ad incaricare il notaio per la cancellazione del gravame su tutti i beni oggetto della nota di iscrizione ipotecaria
Cont presso A.E. Bari n. 35119 r.g. (cfr. copia nota depositata in data 28/10/2018), ma anche a cancellare, a sue spese, l'iscrizione sul bene di cui al n. 10 dell'atto di citazione.
Di conseguenza, quest'ultima domanda merita rigetto.
III.- Sul piano della regolamentazione delle spese processuali,
l'accoglimento della domanda principale comporta, tenuto conto dell'accertata eccedenza nel valore dei beni sottoposti ad ipoteca a pagina 13 di 16 cautela del credito vantato, la condanna della alla rifusione CP_1
delle spese del presente giudizio in favore di ai sensi Pt_1
dell'art. 91 c.p.c. In considerazione dell'infondatezza della domanda di responsabilità processuale ex art. 96, co. II, c.p.c.,
dell'incertezza quantitativa al momento dell'instaurazione del giudizio e della costituzione dell'importo della pretesa creditoria controversa e dello stesso valore dei beni immobili ipotecati, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese di lite medesime, in applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore della domanda, con riduzione in misura del 50%
della voce relativa alla fase istruttoria, in considerazione della prevalente natura documentale della stessa: Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
Controparte_6
[...] Studio 2.552,00 // 2.552,00 Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
TOTALE 11.268,00
-1/2 compensazione 5.634,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con pagina 14 di 16 atto di citazione notificato il 6/9/2016 da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così
[...] provvede:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
ORDINA la restrizione dell'ipoteca iscritta in favore della
(iscrizione del Controparte_5
21/10/2015 al n. 8128 Registro Generale e n. 959 Registro particolare presso Agenzia delle Entrate di Matera e iscrizione del 21/10/2015 al n. 35119 Registro Generale e n.
4819 Registro particolare presso A.E. Bari), a garanzia del residuo credito derivante dalla sentenza del Tribunale di
Bari n. 3466/2023, depositata il 13.09.2023, limitandola al seguente bene immobile: “Terreno, sito nel Comune di Scanzano
JO (MT); riportato nel catasto dei terreni, Foglio 61,
Particella 1545, Sub -, consistenza 70 are 10 centiare”, con cancellazione delle ulteriori formalità pregiudizievoli individuate al punto A) delle conclusioni della comparsa conclusionale attorea del 19/7/2024;
b) RIGETTA le ulteriori domande;
c) CONDANNA la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, liquidandole per la metà dovuta nel complessivo importo di €6.420,00 (di cui €786,00), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la restante metà;
d) Dispone che la presente sentenza sia consegnata all'
[...]
Controparte_7
per gli adempimenti relativi alla sua
[...] trascrizione nei pubblici registri, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza.
Si comunichi. pagina 15 di 16 Bari, 14/5/2025 Il Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13348/2016 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Siani, domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
-attore-
contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Sabato, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
Oggetto: azione di riduzione di ipoteca;
risarcimento del danno da abuso del diritto della garanzia patrimoniale.
Conclusioni come formalizzate dalle parti nel verbale di udienza del
15/1/2025, che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
pagina 1 di 16 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il 6/9/2016,
deducendo che, a fronte di un debito in Parte_1
linea capitale di €45.019,65, riveniente da decreto ingiuntivo,
immediatamente esecutivo, n. 3061/2015 del 9/7/2015 emesso dal
Tribunale di Bari in favore della quest'ultima Controparte_2
aveva iscritto in suo danno un'ipoteca giudiziale per €75.000,00 su varie unità immobiliari (precisamente indicate con i nn. dall'1 al 12
nell'atto introduttivo) di valore complessivamente pari ad
€1.668.000,00, e lamentando la sproporzione tra il valore dei beni gravati dall'iscrizione e l'importo del credito da tutelarsi, ha convenuto in giudizio la Banca creditrice per sentir ridurre l'ipoteca giudiziale iscritta dalla convenuta (Registro Generale n.
8128, Registro Particolare n. 959), limitandola al solo “Terreno sito
nel comune di Scanzano JO (MT); riportato nel catasto dei
terreni, Foglio 61, Particella 1545, Sub-, consistenza 70 are 10
centiare” (n. 12 del precisato elenco), del valore di €181.000,00,
giusta perizia di parte allegata all'atto introduttivo. Ha, inoltre,
agito per il risarcimento dei danni da abuso del diritto della garanzia patrimoniale ex art. 96 comma 2 c.p.c., per non avere la
Banca creditrice usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni dell'attore per un valore proporzionato alle esigenze della cautela e omettendo, inoltre, di dare seguito alle richieste di restrizione della garanzia ipotecaria rappresentate dall'attore tanto pagina 2 di 16 con missiva del 23/10/2015, quanto nell'ambito del procedimento di mediazione precedente al presente giudizio;
nonché, in caso di resistenza, per la relativa condanna anche a titolo di responsabilità
processuale aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c., con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato in data 6/9/2016).
I.2.- Con comparsa di risposta del 31/12/2016, si è costituita in giudizio la Controparte_3
, la quale, pur rappresentando la disponibilità alla
[...]
restrizione dell'ipoteca, ha contestato la lamentata sproporzione tra il credito vantato e il valore dei beni gravati dall'iscrizione ipotecaria, evidenziando l'erroneità delle perizie estimative dei beni allegate dall'attore in quanto esorbitanti rispetto al valore commerciale dei beni (in particolare, con riferimento al bene su cui l'attore ha chiesto restringersi ipoteca, allegando perizia di parte che ne quotava il valore nella minor somma di €70.100,00) ed effettuate senza considerare la circostanza che gli immobili periziati fossero gravati da ipoteche volontarie che ne riducevano sensibilmente il valore. Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., ne ha dedotto l'infondatezza, evidenziando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria e la correttezza del comportamento post iscrizione, non avendo l'odierna attrice, al momento della richiesta di restrizione,
offerto sufficienti garanzie idonee a cautelare il credito iscritto.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/12/2016).
I.3.- Con ordinanza del 21/05/2018 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., successivamente modificata con pagina 3 di 16 provvedimento a verbale del 26/09/2018, rifiutata dall'istituto di credito convenuto all'udienza del 2/11/2018.
I.4.– Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, anche acquisita dal procedimento esecutivo immobiliare promosso innanzi al Tribunale di Matera (n. 35/2017
r.g.), la causa è, da ultimo, pervenuta all'udienza del 15/1/2025,
all'esito della quale, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni,
sulla scorta del comma terzo della medesima disposizione processuale,
riformata dal d.lgs. 164/2024.
II.- Preliminarmente, al fine di perimetrare il thema decidendum
del presente giudizio, deve evidenziarsi che l'odierno attore, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata il 24/2/2017, ha ampliato la domanda di riduzione della garanzia ipotecaria iscritta dalla convenuta al Registro Generale n. 8128, Registro Particolare n.
959, instando anche per la liberazione dal medesimo gravame ipotecario degli immobili di sua esclusiva proprietà, siti in
Altamura (Bari) e catastalmente contraddistinti come di seguito:
1.“Magazzini e Locali di deposito, siti nel Comune di Altamura (BA),
alla Via Fezzan n. 55; riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione
Urbana, Foglio 158, Particella 2681, Sub 1, Piano T;
consistenza 87
metri quadri”; 2. “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, siti nel
Comune di Altamura (BA), alla Strada Privata Lemma n. 4; riportata
nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 158, Particella
2681, Sub 3, Piano S1; consistenza metri quadri 103”; 3. “Abitazione,
sita nel Comune di Altamura (BA), alla Strada Privata Lemma n. 6;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 158,
pagina 4 di 16 Particella 2681, Sub 4, Piano 1; consistenza 6 vani”; 4. “Abitazione,
siti nel Comune di Altamura (BA), alla Strada Privata Lemma n. 6;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 158,
Particella 2681, Sub 5, Piano 2; consistenza 6 vani”; 5. “Abitazione,
siti nel Comune di Altamura (BA), alla Strada Privata Lemma n. 6;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 158,
Particella 2681, Sub 6, Piano 3; consistenza 5 vani”.
Tale modificazione “quantitativa” della domanda, a differenza di quanto eccepito da parte convenuta, deve ritenersi ammissibile,
traducendosi, a ben vedere, in una mera specificazione del petitum
originario, al fine di renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere, attinente al medesimo tema di indagine introdotto con la domanda in citazione e fondata sulla stessa situazione giuridica ivi prospettata. In effetti, l'attore ha circoscritto la domanda alla eliminazione dei gravami iscritti dalla sui propri beni immobili a cautela della Controparte_2
medesima posta creditoria, in quanto il relativo valore era stato considerato eccedente i limiti di legge delle garanzie ipotecarie;
con esplicita formulazione di domanda di restrizione di ipoteca ad un solo immobile ritenuto idoneo all'integrale soddisfacimento dell'esigenza di garanzia patrimoniale reale del creditore.
L'attore ha contestato la legittimità dell'iscrizione di ipoteca giudiziale da parte della banca convenuta fino alla concorrenza dell'importo di €75.000,00, eseguita sui seguenti beni:
1. “Magazzini e locali di deposito, siti nel Comune di Bernalda
(MT), alla Via Gramsci n. 68; riportati nel catasto dei fabbricati,
Sezione Urbana, Foglio 31, Particella 3143, Sub 25”; di proprietà per
1/1 del sig. Parte_1
pagina 5 di 16 2. “Abitazione in villini, sita nel Comune di Bernalda (MT), al
Piazzale Nord snc;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione
Urbana, Foglio 50, Particella 636, Sub 2, Piano 1-T”; di proprietà
per 1/1 del sig. Parte_1
3. “Abitazione in villini, sita nel Comune di Bernalda (MT), al
Piazzale Nord snc;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione
Urbana, Foglio 50, Particella 636, Sub 4, Piano 2-T”; di proprietà
per 1/1 del sig. Parte_1
4. “Abitazione in villini, sita nel Comune di Bernalda (MT), al
Piazzale Nord snc;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione
Urbana, Foglio 50, Particella 636, Sub 5, Piano 2-T”; di proprietà
per 1/1 del sig. Parte_1
5. “Magazzini e locali di deposito, siti nel Comune di Bernalda
(MT), al Viale Magna Grecia snc;
riportati nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 50, Particella 636, Sub 6, Piano
S1-T”; di proprietà per 1/1 del sig. Parte_1
6. “Magazzini e locali di deposito, siti nel Comune di Bernalda
(MT), alla Via Eraclea snc;
riportati nel catasto dei fabbricati,
Sezione Urbana, Foglio 50, Particella 636, Sub 7, Piano S1-T”; di proprietà per 1/1 del sig. Parte_1
7. “Abitazione in villini, sita nel Comune di Bernalda (MT),
alla Via Eraclea snc;
riportata nel catasto dei fabbricati, Sezione
Urbana, Foglio 50, Particella 114, Sub 1, Piano T12”; di proprietà
per 1/1 del sig. Parte_1
8. “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, site nel Comune di
Scanzano JO (MT), alla Via J. F. Kennedy n. 17; riportate nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 60, Particella 1812,
Sub 14, Piano S1”; di proprietà per 1/1 del sig. Parte_1
pagina 6 di 16 ; Pt_1
9. “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, site nel Comune di
Scanzano JO (MT), alla Via J. F. Kennedy n. 17; riportate nel catasto dei fabbricati, Sezione Urbana, Foglio 60, Particella 1812,
Sub 17, Piano S1”; di proprietà per 1/1 del sig. Pt_1 Parte_1
;
[...]
10. “Terreno, sito nel Comune di Scanzano JO (MT); riportato nel catasto dei terreni, Foglio 61, Particella 1436, Sub -,
consistenza 1 ettari 65 are 35 centiare”; successivamente suddiviso in “Foglio 61, Particella 2018, are 25,35” e “Foglio 61, Particella
2019, are 40”; oggetto di datio in solutum con obbligo di cancellazione dell'ipoteca entro il 5/11/2018 a carico dell'attore
(all. 7);
11. “Terreno, sito nel Comune di Scanzano JO (MT); riportato nel catasto dei terreni, Foglio 60, Particella 1730, Sub -,
consistenza 1 are 68 centiare”; di proprietà per 1/1 del sig.
; Parte_1
12. “Terreno, sito nel Comune di Scanzano JO (MT); riportato nel catasto dei terreni, Foglio 61, Particella 1545, Sub -,
consistenza 70 are 10 centiare”; di proprietà per 1/1 del sig.
. Parte_1
Ha insistito affinchè l'ipoteca fosse limitata al solo immobile indicato sub n. 12, ritenendo, il relativo valore, stimato in circa
€181.000,00, come da relazione di stima di parte dell'Ing. CP_4
in atti, adeguato a soddisfare l'ammontare del credito.
In corso di giudizio, l'attore ha offerto di estendere il mantenimento della garanzia ipotecaria anche all'immobile sub 10
(stimato per un valore ugualmente pari all'importo di €181.000,00),
pagina 7 di 16 tuttavia, acconsentendo, successivamente, ad un accordo con la banca teso alla liberazione consensuale del gravame dal medesimo bene come emerge dalla formalità catastale prodotta in allegato alle note del
27/3/2019.
Tanto premesso, occorre inoltre rilevare che, nelle more del presente giudizio, i beni di proprietà dell'attore di cui ai nn.
2,3,4,5,6 dell'atto di citazione sono stati oggetto di vendita e di purgazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
35/2017 r.g.e.s. Tribunale di Matera, intrapresa dal creditore procedente Banco di Napoli s.p.a. nei confronti di Parte_1
sicché, rispetto a questi, non vi è più interesse alla cancellazione del gravame iscritto dall'odierna convenuta (cfr. allegato n. 19 alla comparsa conclusionale di depositata in data Parte_1
19/7/2024). Allo stesso modo, il bene individuato al n. 10 del medesimo atto introduttivo è stato volontariamente e consensualmente
Cont liberato dall'ipoteca iscritta dalla dell' con atto CP_2
per notar del 5/11/2018, in pendenza del presente giudizio Per_1
(cfr. allegato A) produzione documentale di parte convenuta dell'udienza del 27/3/2019).
Sempre in via preliminare, ma con rilievo decisivo ai fini della decisione nel merito, si evidenzia che il credito in linea capitale di €45.019,65, vantato dalla Banca convenuta in forza del decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 3061/2015 del 9/7/2015, in virtù del quale la BCC dell' iscriveva ipoteca giudiziale CP_2
sull'intero patrimonio immobiliare dell'attore, è stato rideterminato, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di
Bari n. 3466/2023 del 13/9/2023, a seguito del giudizio di opposizione iscritto all'R.G. n. 1186/2015, nel minor importo di pagina 8 di 16 €26.456,68.
Inoltre, in corso di giudizio, sulla scorta del piano di distribuzione delle somme acquisite nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 35/2017 r.g.es.imm. pendente innanzi al
Tribunale di Bari, redatto in data 30/1/2024, il credito residuo è
stato parzialmente soddisfatto, in quanto è stato riconosciuto in
Cont favore della dell' un complessivo importo di CP_2
€62.436,10 per “Crediti Ipotecari di 2^ grado” (di di cui €
26.456,68 per sorte capitale ed € 35.979,42 per quota interessi,
spese e competenze) e di €24.005,13 per “Crediti Chirografari” (per la differenza degli interessi maturati al saggio convenzionale del
14,31% rispetto a quello legale con riferimento al periodo compreso tra 29/3/2017 e il 7/2/2023), le sono stati liquidati € 66.458,56, di cui €62.436,10 con imputazione al credito ipotecario ed €4.022,46 a quello chirografaro.
Decurtando quest'ultimo importo di €4.022,46 dal residuo credito di €24.005,13, residua una posta creditoria in favore della
[...]
pari ad €19.982,67. CP_2 CP_2
Il pagamento è avvenuto il 9 settembre 2024, come espressamente allegato dalla difesa della convenuta in sede di memorie difensive in vista dell'udienza del 15/1/2025.
Su detta somma, il ritardo nel pagamento viene riconosciuto come dovuto attraverso il computo degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c., non già previa applicazione degli interessi convenzionali, atteso che la pattuizione delle parti relativamente ad essi in misura del 14,31% si è avuta esclusivamente con riguardo agli interessi maturati sulla sorte capitale;
ed invero, nella fattispecie, la sorte capitale risulta interamente soddisfatta pagina 9 di 16 all'esito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa innanzi al
Tribunale di Matera.
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 1284, co. IV, c.c.,
deve essere aggiunta all'importo di €19.982,67 l'ulteriore somma di
€1.575,82, pari agli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal
9.9.2024 fino alla data odierna.
Ne consegue che la complessiva posta creditoria residua vantata dalla ammonta ad Controparte_5
€21.558,49.
Pertanto, sul piano della valutazione di fondatezza o meno della domanda nel merito, è con riferimento a quest'ultimo importo, e rispetto ai beni di cui ai nn. 1,7,8,9,11,12 dell'atto introduttivo e nn. 1,2,3,4,5 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, che si deve valutare la fondatezza della domanda di riduzione/restrizione dell'ipoteca formulata da Parte_1
.
[...]
In proposito, si osserva che l'art. 2872 c.c. fonda una distinzione ontologica e giuridica tra riduzione dell'ipoteca, avendo riguardo alla somma per la quale è stata presa l'iscrizione, e restrizione, con riferimento ai beni coinvolti.
Ai sensi degli artt. 2874 e 2875 c.c. le ipoteche giudiziali devono ridursi: a) qualora i beni compresi nell'iscrizione abbiano un valore che eccede la cautela da somministrarsi;
b) se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
Il successivo art. 2874 c.c. specifica, proprio in riferimento all'eccesso nel valore dei beni, che “si reputa che il valore dei
beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data
pagina 10 di 16 dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un
terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a
norma dell'art. 2855 c.c.”.
Nella fattispecie sub iudice l'attore, oltre ad avere, seppur genericamente, contestato la legittimità della somma determinata dal creditore nell'iscrizione, ha concluso per la restrizione dell'ipoteca iscritta dalla banca convenuta su tutti i beni immobili di sua proprietà, offrendo a cautela dell'iniziale debito in linea capitale di €45.019,65 il solo terreno sito in Scanzano JO (MT),
catastalmente contraddistinto al “Foglio 61, Particella 1545, Sub-,
consistenza 70 are 10 centiare”, perché ritenuto idoneo per valore a garantirlo, con conseguente richiesta di liberazione degli altri beni attinti dal vincolo di garanzia.
Al riguardo, la perizia estimativa offerta da Parte_1
ne ha stimato il valore in €181.000,00. Diversamente, parte convenuta, contestandone la congruità, ne ha quantificato il valore commerciale nella minor somma di €70.100,00.
Si deve sottolineare come l'art. 2875 c.c. fissi, all'evidenza,
una precisa condizione dell'azione, attribuendo rilevanza, ai fini dell'accoglimento o meno della domanda di restrizione di ipoteca,
all'eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela da somministrarsi sopravvenuta rispetto al momento dell'iscrizione.
Com'è noto, peraltro, la sussistenza delle condizioni dell'azione devono essere apprezzate al momento della decisione e,
pertanto, la comparazione va compiuta rispetto alla residua posta creditoria vantata dalla all'attualità. CP_2 CP_2
Il valore triplicato dell'ammontare del credito residuo è,
dunque, pari ad €64.675,47; sicché deve ritenersi che la garanzia pagina 11 di 16 ipotecaria possa legittimamente persistere sul solo bene indicato da parte attrice sub n. 12 dell'atto di citazione, in quanto, pur assumendo la stima del detto bene comiuta dalla convenuta, pari a circa €70.000,00, la stessa risulterebbe idonea a garantire idonea cautela al credito insoddisfatto.
Peraltro, è significativo come la residua posta creditoria sia maturata esclusivamente a titolo di accessori, avendo l'ipoteca di secondo grado sui beni immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare intrapresa innanzi al Tribunale di Matera assolto quasi pienamente alla funzione di garanzia e soddisfacimento del credito portato dal titolo giudiziale per cui oggi permane controversia.
La domanda attorea, pertanto, merita integrale accoglimento.
Quanto alla domanda ulteriore di condanna della banca a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, co.
II, c.p.c., si deve anzitutto premettere che la giurisprudenza di legittimità, attraverso una lettura della suddetta disposizione processuale conforme ai principi costituzionali del giusto processo di cui al novellato art. 111 Cost., di recente, rimeditando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha “nell'ipotesi in cui -
come nella specie - risulti accertata l'inesistenza del diritto per
cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del
creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, è
configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art.
96, secondo comma c.p.c., quando non ha usato la nomale diligenza
nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto
al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge
(artt. 2875 e 2876 c.c), così ponendo in essere, mediante l'eccedenza
del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della
pagina 12 di 16 garanzia patrimoniale in danno del debitore” (si ved,. Cass. n.
6635/2016).
Nella specie, si osserva come la configurabilità della speciale ipotesi di responsabilità da lite temeraria sia esclusa, da un lato,
dalla accertata sussistenza di una posta creditoria in capo all'istituto di credito, sia pure rimensionata rispetto all'originario importo riconosciuto in sede monitoria, dall'altro,
che proprio il riconoscimento giudiziario per effetto del decreto ingiuntivo di una somma maggiore rispetto a quello ritenuta adeguatamente garantita all'esito del presente giudizio induce ad escludere che il comportamento dell'istituto di credito sia stato condotto in violazione della normale prudenza richiesta dall'art. 96,
co. II, c.p.c., specie in considerazione della circostanza che numerosi beni immobili risultavano gravati da ipoteca volontaria e,
comunque, non agevolmente collocabili sul mercato.
Peraltro, non può trascurarsi il comportamento processuale dell'istituto di credito convenuto, il quale ha dato concretamente seguito alla disponibilità, immediatamente rappresentata, di ridurre l'ipoteca inizialmente iscritta su tutto il patrimonio dell'attore,
provvedendo non solo ad incaricare il notaio per la cancellazione del gravame su tutti i beni oggetto della nota di iscrizione ipotecaria
Cont presso A.E. Bari n. 35119 r.g. (cfr. copia nota depositata in data 28/10/2018), ma anche a cancellare, a sue spese, l'iscrizione sul bene di cui al n. 10 dell'atto di citazione.
Di conseguenza, quest'ultima domanda merita rigetto.
III.- Sul piano della regolamentazione delle spese processuali,
l'accoglimento della domanda principale comporta, tenuto conto dell'accertata eccedenza nel valore dei beni sottoposti ad ipoteca a pagina 13 di 16 cautela del credito vantato, la condanna della alla rifusione CP_1
delle spese del presente giudizio in favore di ai sensi Pt_1
dell'art. 91 c.p.c. In considerazione dell'infondatezza della domanda di responsabilità processuale ex art. 96, co. II, c.p.c.,
dell'incertezza quantitativa al momento dell'instaurazione del giudizio e della costituzione dell'importo della pretesa creditoria controversa e dello stesso valore dei beni immobili ipotecati, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese di lite medesime, in applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore della domanda, con riduzione in misura del 50%
della voce relativa alla fase istruttoria, in considerazione della prevalente natura documentale della stessa: Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
Controparte_6
[...] Studio 2.552,00 // 2.552,00 Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
TOTALE 11.268,00
-1/2 compensazione 5.634,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con pagina 14 di 16 atto di citazione notificato il 6/9/2016 da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così
[...] provvede:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
ORDINA la restrizione dell'ipoteca iscritta in favore della
(iscrizione del Controparte_5
21/10/2015 al n. 8128 Registro Generale e n. 959 Registro particolare presso Agenzia delle Entrate di Matera e iscrizione del 21/10/2015 al n. 35119 Registro Generale e n.
4819 Registro particolare presso A.E. Bari), a garanzia del residuo credito derivante dalla sentenza del Tribunale di
Bari n. 3466/2023, depositata il 13.09.2023, limitandola al seguente bene immobile: “Terreno, sito nel Comune di Scanzano
JO (MT); riportato nel catasto dei terreni, Foglio 61,
Particella 1545, Sub -, consistenza 70 are 10 centiare”, con cancellazione delle ulteriori formalità pregiudizievoli individuate al punto A) delle conclusioni della comparsa conclusionale attorea del 19/7/2024;
b) RIGETTA le ulteriori domande;
c) CONDANNA la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, liquidandole per la metà dovuta nel complessivo importo di €6.420,00 (di cui €786,00), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la restante metà;
d) Dispone che la presente sentenza sia consegnata all'
[...]
Controparte_7
per gli adempimenti relativi alla sua
[...] trascrizione nei pubblici registri, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza.
Si comunichi. pagina 15 di 16 Bari, 14/5/2025 Il Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 16 di 16