Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 12/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2025, proposto da
NI OS NC, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Liceo Scientifico Statale Leonardo di Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei,
- del Decreto del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Brescia, Reg. Decreto n. 1506 del 15 ottobre 2025, comunicato in data 16 ottobre 2025, con cui è stato disposto il collocamento a riposo d’ufficio del Prof. OS NC NI per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 1° settembre 2026;
- della nota del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Brescia, datata 8 novembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di revoca in autotutela presentata dal ricorrente, sulla base dell’erroneo presupposto della non applicabilità al settore istruzione della normativa in materia di trattenimento in servizio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla valutazione della propria posizione ai fini del trattenimento in servizio ai sensi della normativa vigente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Liceo Scientifico Statale Leonardo di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. IB NO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 15 dicembre 2025 e depositato il 23 dicembre successivo, il prof. OS NC NI, docente di ruolo a tempo indeterminato presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Brescia, ha impugnato dinanzi a questo TAR:
(i) il decreto in data 15 ottobre 2025 con cui il dirigente scolastico del predetto Istituto ha disposto il suo collocamento a riposo d’’ufficio per raggiunti limiti di età (67 anni), a decorrere dal 1° settembre 2026;
(ii) la successiva nota in data 8 novembre 2025 con cui lo stesso dirigente scolastico ha respinto l’istanza del ricorrente del 5 novembre 2025, con la quale l’interessato aveva chiesto la revoca in autotutela del predetto decreto del 15 ottobre 2025, manifestando la propria disponibilità a permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, in forza di quanto previsto dall’art. 1 comma 165 della L. n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025).
L’art. 1 comma 165 della Legge di Bilancio 2025 prevede che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età” .
Nel respingere l’istanza di autotutela del ricorrente, il dirigente scolastico ha osservato, in particolare, che la normativa richiamata dall’interessato “non è al momento riferibile al settore istruzione poiché non vi è alcuna disposizione applicativa che lo consenta e ne stabilisca le modalità operative”.
1.2. A fondamento del ricorso, il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:
1) i provvedimenti impugnati si fonderebbero su una errata interpretazione dell’art. 1 comma 165 della L. 207/2024, dal momento che tale norma, contrariamente a quanto ritenuto dal dirigente scolastico, sarebbe di immediata vigenza e non necessiterebbe di alcun atto applicativo, come sarebbe peraltro confermato dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del gennaio 2025;
2) i provvedimenti impugnati sarebbero affetti da difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che il dirigente scolastico non avrebbe valutato l’eccellente profilo professionale del ricorrente né avrebbe motivato le ragioni per le quali non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di trattenimento in servizio di cui all’art. 1 comma 165 della Legge di Bilancio 2025;
3) i provvedimenti impugnati sarebbero altresì affetti da irragionevolezza manifesta e sviamento dalla causa tipica, dal momento che il mancato trattenimento in servizio del ricorrente determinerebbe, in contrasto con la ratio della norma invocata dall’interessato, la dispersione del patrimonio di esperienze e competenze di cui il medesimo è portatore, pregiudicando l’interesse pubblico alla continuità e qualità dell’azione amministrativa;
4) i provvedimenti impugnati sarebbero inoltre in contrasto con il principio eurounitario di non discriminazione in base all’età, il quale impone di valutare con un margine di flessibilità le normative che fissano un’età massima per la permanenza in servizio.
1.3. In via cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati, lamentando il danno non solo patrimoniale, ma soprattutto personale e professionale che egli subirebbe a decorrere dal 1° settembre 2026, allorchè verrebbe estromesso dal proprio ambiente lavorativo.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Liceo scientifico statale Leonardo di Brescia si sono costituiti in giudizio con atto di mero stile, successivamente integrato dal deposito di relazione del dirigente scolastico sui fatti di causa corredata dalla pertinente documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
2.2. All’udienza camerale dell’8 gennaio 2026, presenti i difensori di entrambe le parti, il Collegio ha rilevato d’ufficio la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in favore del giudice ordinario), invitando le parti a discutere sul punto; il difensore di parte ricorrente si è rimesso alla decisione del TAR in punto giurisdizione, manifestando l’interesse del proprio assistito ad incardinare con urgenza il ricorso dinanzi al giudice competente, stante l’imminenza del suo collocamento a riposo; la difesa dell’Amministrazione si è associata al rilievo preliminare del Collegio. All’esito della breve discussione orale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e datone avviso alle parti presenti, che non hanno formulato obiezioni né chiesto termini a difesa.
3. Decisione .
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
3.1. I principi generali sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato sono noti, e discendono direttamente dal combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 63 d. lgs. n. 165/2001; in forza di tali disposizioni – come interpretate da consolidata giurisprudenza – la giurisdizione su "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro" del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni è riservata al giudice ordinario, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (art. 63, co. 1, d.lgs. n. 165/2001); quest'ultimo può adottare, nei confronti delle pubbliche amministrazioni "tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati" (art. 63, co. 2, d.lgs. n. 165/2001); al giudice amministrativo sono invece riservate, in via residuale, ai sensi del comma 4 del citato art. 63, esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., ovvero quelle aventi ad oggetto comunque l'esercizio di poteri autoritativi pubblicistici preordinati all'adozione dei c.d. atti di macro-organizzazione; questi ultimi sono quegli atti che: definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. un., 08/07/2024, n.18653; TAR Brescia, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 153; TAR Brescia, sez. II, 30/01/2025, n. 61; T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 08/04/2024, n.6758; T.A.R. Napoli, sez. IV, 17/04/2023, n. 2349).
3.2. Il rapporto di lavoro del docente (non universitario) rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario, fatta eccezione per le procedure concorsuali e quale che sia il tipo di atto che viene adottato.
3.3. Non vi è luogo a distinguere tra atti autoritativi discrezionali e atti paritetici, atteso che l'avvenuta "privatizzazione" del rapporto di lavoro pubblico implica che gli atti di gestione del rapporto di impiego siano configurati come atti di natura non autoritativa, anche quando la p.a. adotta valutazioni di natura organizzativa. In particolare, con specifico riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio, è stato affermato che “Non si sottrae a tali principi il contenzioso per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età, contenzioso che compete al giudice amministrativo nei soli casi di residua giurisdizione esclusiva amministrativa sul rapporto di servizio (ad esempio per i professori universitari), mentre compete al giudice ordinario nel caso di rapporti di lavoro "privatizzati", come accade per i docenti delle scuole” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 12/12/2011, n. 6489).
3.4. Nel caso di specie, il ricorrente, docente a tempo indeterminato di un liceo scientifico statale, impugna i provvedimenti con cui il dirigente dell’Istituto scolastico ha disposto il suo collocamento a riposto per raggiunti limiti di età a far data dal 1° settembre 2026 e, successivamente, ha respinto l’istanza del ricorrente di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età ai sensi dell’art. 1 comma 165 della legge di Bilancio 2025. Non si tratta - osserva il Collegio – di provvedimenti afferenti ad una procedura concorsuale né di atti di macro-organizzazione, bensì di atti di ordinaria gestione del singolo rapporto di lavoro incidenti su un rapporto di pubblico impiego privatizzato, e come tali attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, alla stregua dei principi sopra richiamati.
4. Conclusioni .
4.1. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.
4.2. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda e la natura meramente processuale della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU RO, Presidente
IB NO LL, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB NO LL | AU RO |
IL SEGRETARIO