TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 12/01/2026, n. 22
TAR
Sentenza breve 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Ha richiamato i principi generali sul riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato, secondo cui tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro sono riservate al giudice ordinario, salvo le procedure concorsuali e gli atti di macro-organizzazione. Ha specificato che il contenzioso per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età compete al giudice ordinario nel caso di rapporti di lavoro privatizzati, come quelli dei docenti delle scuole. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati sono stati qualificati come atti di ordinaria gestione del singolo rapporto di lavoro, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Ha richiamato i principi generali sul riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato, secondo cui tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro sono riservate al giudice ordinario, salvo le procedure concorsuali e gli atti di macro-organizzazione. Ha specificato che il contenzioso per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età compete al giudice ordinario nel caso di rapporti di lavoro privatizzati, come quelli dei docenti delle scuole. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati sono stati qualificati come atti di ordinaria gestione del singolo rapporto di lavoro, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Ha richiamato i principi generali sul riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato, secondo cui tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro sono riservate al giudice ordinario, salvo le procedure concorsuali e gli atti di macro-organizzazione. Ha specificato che il contenzioso per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età compete al giudice ordinario nel caso di rapporti di lavoro privatizzati, come quelli dei docenti delle scuole. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati sono stati qualificati come atti di ordinaria gestione del singolo rapporto di lavoro, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 12/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 22
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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