Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2421 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Barbara Marongiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mauro Ferreli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/12/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, di proprietà esclusiva del sig. genitore della CP_1
coniuge , ubicata nel Comune di Capoterra (CA) nel Vico Diaz 15, Parte_2
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà assegnata a favore di quest'ultima, ciò nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente.
3. Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali ne Persona_1 cureranno l'istruzione e l'educazione, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, quanto alle decisioni di maggiore interesse, comprese le questioni relative all'istruzione.
Quanto invece alle questioni di minore importanza ognuno dei genitori eserciterà disgiuntamente la responsabilità sul figlio minore durante il tempo che lo avrà presso di sé, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-
Pag. 2 di 4 fisica del minore, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il piccolo avrà, come detto, collocazione prevalentemente presso Persona_1
la dimora materna;
il padre sig. , dal canto suo, potrà esercitare il Parte_1
diritto di visita, tenendo con sé il figlio, attualmente presso la dimora dei nonni paterni e con l'aiuto degli stessi, secondo le seguenti cadenze:
a) durante il periodo invernale tutti i martedì e i venerdì, dalle ore 19:00 alle ore
22:30 (le ore 23:00 nei mesi di giugno/luglio/agosto), con relativa cena dopo la quale il padre provvederà a riportare il piccolo presso la dimora Per_1
materna per il riposo notturno.
b) I mercoledì il padre, sempre col supporto dei nonni paterni, potrà andare a prendere il piccolo all'uscita dall'asilo/scuola materna per poi Per_1
riportarlo a casa presso la madre ovvero senza permanenza presso il padre come, invece, previsto per i martedì e i venerdì.
c) I sabati e le domeniche verranno equamente suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
nello specifico il padre potrà, quindi, tenere con sé il bambino i sabati o le domeniche, a settimane alterne, dalle ore 11:00 alle ore 22:30 (le ore 23:00 nel periodo estivo).
Tuttavia, in considerazione de turni lavorativi del padre e/o di Parte_1
differenti esigenze di entrambi, i genitori potranno accordarsi tra loro, per eventuali variazioni del diritto di visita, sempre sulla base dello schema di suddivisione sopra emarginato, con un preavviso di una settimana, così da consentire l'opportuna organizzazione al riguardo.
d) Quanto alle festività natalizie e pasquali il padre potrà tenere con se il figlio dalle ore 11:00 alle ore 22:30 (pranzo e cena col papà) con rientro presso il domicilio materno per le ore notturne, a Natale o il giorno di Santo Stefano, 31 dicembre o il 1° gennaio, a Pasqua o Pasquetta, ciò sempre in modo alternato con l'altro genitore;
così dette modalità di visita e di alternanza verranno estese anche a tutte le restanti festività da calendario quali 1° novembre, 8 dicembre, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, ciò sempre con relativa flessibilità e fatti salvi i diversi accordi tra le parti giustificati dalle reciproche esigenze del frangente sempre da concordarsi previo congruo preavviso.
Pag. 3 di 4 5. Sotto il profilo del mantenimento del figlio minore il sig. verserà Parte_1
alla IG , tramite accredito in c/c, entro il giorno 26 di ogni Parte_2
mese, a titolo di contributo al mantenimento del piccolo , Persona_1
l'assegno pari ad € 300,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di separazione personale dei coniugi.
La IG , d'accordo col sig. , tratterrà altresì la Parte_2 Parte_1 quota del 50% di spettanza di quest'ultimo dell'Assegno Unico che, per l'effetto, verrà percepito e trattenuto, nella sua interezza, dalla sola sig.ra Parte_3 quale genitore collocatario del minore e nell'interesse dello stesso.
6. Quanto alle spese straordinarie nell'interesse del figlio esse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno con diritto al rimborso in capo al genitore anticipatario, il tutto secondo le linee guida indicate nel protocollo del 29/11/2017 elaborato dal C.N.F. cui i coniugi dichiarano di voler fare riferimento.
7. Dato atto delle attuali, rispettive condizioni economico/reddituali dei coniugi, i medesimi rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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