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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1884/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202400000046000 INTERESSI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte la comunicazione preventiva di fermo amministrativo
297802024000000046000, fascicolo n. 2024/000000281, notificato da Ader il 25.7.2025 a mezzo posta, con la quale è stata data notizia alla ricorrente del fermo dell'autovettura P. 208 targata Targa_1 . La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A., sostenendo il difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, avversando il ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 14-1-26 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
In particolare si appalesa fondata (e provata) la circostanza relativa all'avvenuto impugnativa giurisdizionale delle cartelle sottostanti al fermo impugnato relative al Consorzio di bonifica (due delle quali risultano decise con sentenza).
Come piu' volte ha sostenuto questa Corte infatti << considerato peraltro che, sulla questione controversa, cioè la legittimità o meno delle cartelle notificate da ADER per la riscossione dei contributi del Consorzio di bonifica n.8 di Ragusa, sono state emesse da parte di questa CGT numerose sentenze in senso favorevole alle ragioni dei contribuenti, i motivi di opposizione svolti con l'impugnazione delle cartelle sottostanti all'odierna comunicazione preventiva di fermo amministrativo, verosimilmente, saranno riconosciuti anch'essi fondati. Da tanto ne discende l'intempestività dell'annunciata misura cautelare qui opposta. >>
Per i precedenti conformi di questa CGT (che qui si intendono richiamati e trascritti) cfr. le sentenze nn.
803/04/2024, 974/04/2024, 119/01/2024, 076/03/2025, 174/01/2025, 175/01/2025 e 209/01/2025.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
Infine si precisa che, come gia' deciso da questa Corte nei precedenti che qui si richiamano, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'ADR resistente non puo' essere accolta.
Invero l'art.10 del Dlgs.546/92 indica tra le parti del processo innanzi alla Commissione tributaria anche
“l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n.446 che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto”.
L'art.39 del Dlgs 112/1999 dispone a sua volta che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde della lite”.
Quanto non esaminato, come gia' detto, si intende assorbito.
In conclusione va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Non sussiste, in conclusione, nel caso in esame alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, ragione per cui tutti i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto, annulla il provvedimento impugnato e condanna le parti intimate in solido a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che ha reso le prescritte dichiarazioni.
Così deciso in Ragusa in data 14-1-26
Il Giud. Mon.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1884/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202400000046000 INTERESSI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte la comunicazione preventiva di fermo amministrativo
297802024000000046000, fascicolo n. 2024/000000281, notificato da Ader il 25.7.2025 a mezzo posta, con la quale è stata data notizia alla ricorrente del fermo dell'autovettura P. 208 targata Targa_1 . La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già Riscossione Sicilia S.p.A., sostenendo il difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, avversando il ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 14-1-26 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
In particolare si appalesa fondata (e provata) la circostanza relativa all'avvenuto impugnativa giurisdizionale delle cartelle sottostanti al fermo impugnato relative al Consorzio di bonifica (due delle quali risultano decise con sentenza).
Come piu' volte ha sostenuto questa Corte infatti << considerato peraltro che, sulla questione controversa, cioè la legittimità o meno delle cartelle notificate da ADER per la riscossione dei contributi del Consorzio di bonifica n.8 di Ragusa, sono state emesse da parte di questa CGT numerose sentenze in senso favorevole alle ragioni dei contribuenti, i motivi di opposizione svolti con l'impugnazione delle cartelle sottostanti all'odierna comunicazione preventiva di fermo amministrativo, verosimilmente, saranno riconosciuti anch'essi fondati. Da tanto ne discende l'intempestività dell'annunciata misura cautelare qui opposta. >>
Per i precedenti conformi di questa CGT (che qui si intendono richiamati e trascritti) cfr. le sentenze nn.
803/04/2024, 974/04/2024, 119/01/2024, 076/03/2025, 174/01/2025, 175/01/2025 e 209/01/2025.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
Infine si precisa che, come gia' deciso da questa Corte nei precedenti che qui si richiamano, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'ADR resistente non puo' essere accolta.
Invero l'art.10 del Dlgs.546/92 indica tra le parti del processo innanzi alla Commissione tributaria anche
“l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n.446 che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto”.
L'art.39 del Dlgs 112/1999 dispone a sua volta che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde della lite”.
Quanto non esaminato, come gia' detto, si intende assorbito.
In conclusione va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Non sussiste, in conclusione, nel caso in esame alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, ragione per cui tutti i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto, annulla il provvedimento impugnato e condanna le parti intimate in solido a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che ha reso le prescritte dichiarazioni.
Così deciso in Ragusa in data 14-1-26
Il Giud. Mon.