Sentenza 27 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2024, proposto da
AS AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuditta Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bordighera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di CA IC e VA CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 455/UT n. prot. 33281 del 16/11/2023, con cui il Comune di Bordighera ha ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive consistenti nella realizzazione di una passerella e nella trasformazione in terrazza di un lastrico solare, eseguite in assenza di SCIA e di autorizzazione paesaggistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bordighera, di CA IC e di VA CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EL VI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la signora AS AT espone: - di essere divenuta proprietaria, iure hereditario , di un compendio immobiliare costituito da due edifici, siti in Bordighera, alla via Garnier 30, 32 e 34; - di aver venduto ai signori CA IC e VA CI le due unità immobiliari che compongono l’edificio a valle di Via Garnier n. 30, trattenendo in piena proprietà il lastrico solare posto a copertura dell’edificio, censito al foglio 9, mapp. 409 sub 3; - che, con nota prot. 28455 del 5/10/2023, il Comune di Bordighera comunicava l’avvio di un procedimento sanzionatorio edilizio, contestandole: 1) la realizzazione di una passerella in metallo e legno (di dimensioni pari a 0,92 × 1,52 m + 2 gradini da 0.92 × 0.25 m altezza parapetto 0.95 m) di collegamento tra il balcone dell’edificio a monte (mapp. 388 sub 2) ed il lastrico solare dell’edificio a valle (mapp. 409 sub 3); 2) la trasformazione del lastrico solare in terrazza per una superficie pari a 40mq, mediante realizzazione di pavimentazione in tavolato di legno e posa di fioriere lungo tutto il perimetro del lastrico; - che, secondo la contestazione, dette opere sarebbero state eseguite: a) in assenza di SCIA ex art. 37 DPR 380/2001 e s.m.i.; b) in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 167 e 181 d.lgs 42/2004; c) in violazione della normativa antisismica; - che ella formulava, in data 18/10/2023, istanza di accesso a tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento avviato, cui seguiva l’invio soltanto della documentazione relativa alle segnalazioni pervenute dal signor IC; - che presentava osservazioni, rappresentando al Comune come, già a partire dagli anni 50/60 (ovvero, quando l’immobile era di proprietà dei nonni della Sig.ra AT) “la terrazza e la ringhiera sono sempre esistite ed accessibili dal balcone del mappale 388 sub2” ; - che l’immobile venne realizzato sulla base del nulla osta comunale n. 7389 del 24/6/1956, cui seguirono il rilascio della licenza di abitabilità nel 1958 e la presentazione, nel maggio 1966, di un progetto relativo a lavori di costruzione/rifacimento di detta passerella; - che, pertanto, veniva rappresentata la presenza del manufatto, nelle condizioni e volumetrie attuali, in epoca antecedente alla legge n. 753/1966, e, dunque, la sua conformità urbanistica; - che il Comune, con nota prot. 31213 dell’8/11/23, comunicava il mancato accoglimento delle osservazioni, facendo presente come il Comune di Bordighera sia dotato di un piano regolatore risalente al 1957, che imponeva l’obbligo di licenza edilizia su tutto il territorio comunale, sicché è da tale data, e non dal 1967, che occorreva essere autorizzati per eseguire le opere edilizie; - che, peraltro, il Comune ometteva di indicare gli estremi e gli articoli dello strumento urbanistico del 1957 che si ritenevano violati.
Impugna l’ordinanza n. 455/UT n. prot. 33281 del 16/11/2023, con cui il Comune di Bordighera, a conclusione del procedimento, ha qualificato le opere come ristrutturazione edilizia abusiva (in quanto eseguite in assenza di SCIA ex art. 37 DPR 380/2001 e di autorizzazione paesaggistica ex art. 167 e 181 d.lgs 42/2004, nonché in violazione della normativa antisismica), ingiungendone la demolizione ed il ripristino della situazione regolare nel termine di 90 giorni.
A sostegno del gravame ha dedotto sei motivi di ricorso, come segue.
1. Illegittimità per violazione della L. n. 1150/1942. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 DPR 380/2001. Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto. Carenza di motivazione e di istruttoria. Violazione del contraddittorio.
Premesso che il bene oggetto dell’ordinanza di demolizione risale al periodo 1956-66, e che lo stesso autore delle segnalazioni da cui ha preso avvio il procedimento (acquirente di parte dell’immobile) ne aveva riconosciuto la conformità urbanistica ed edilizia anche nelle parti ora contestate (lastrico solare e passerella), non sussisterebbe un interesse pubblico a contestarne la abusività.
In ogni caso, erronea sarebbe la ascrizione delle opere alla ristrutturazione edilizia, posto che tale fattispecie è stata introdotta con la L. 47/1985 e, quindi, oltre 20 anni dopo la realizzazione del manufatto.
2. Illegittimità per violazione della L. n. 1150/1942. Violazione e falsa applicazione. Violazione della L. 241/1990 art. 7 e dell’art. 37 DPR 380/2001. Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto. Carenza istruttoria. Violazione del contraddittorio.
Premesso che entrambi gli immobili furono realizzati a seguito di nulla osta del 24/6/1956 e riconosciuti conformi e dichiarati abitabili nel 1958, non sarebbe dato comprendere in cosa consisterebbe il contrasto con il P.R.G. del 1957, peraltro mai fornito dal Comune neppure a seguito di istanza di accesso.
3. Illegittimità per violazione di legge. Per violazione della L. n. 1150/1942 in combinato disposto con art. 37 DPR 380/2001 e art. 167 e 181 D. Lgs 42/2004. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere. Carenza istruttoria. Violazione del contraddittorio.
Il Comune farebbe applicazione retroattiva, ad un immobile completato nel 1956, di istituti e normative successivi (S.C.I.A. ex D.P.R. n. 380/2001; D. Lgs n. 42/2004).
4. Illegittimità per violazione di legge. Per violazione della L. n. 1150/1942. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità della motivazione.
Il provvedimento impugnato qualifica come abusivi due pretesi interventi (terrazza e passerella) che, a tutto concedere, sarebbero di natura completamente differente:
- quanto alla terrazza, la sola posa di una pavimentazione su un lastrico solare già precedentemente accessibile non integrerebbe un intervento di trasformazione da lastrico solare a terrazzo, bensì un intervento di semplice manutenzione ordinaria (cita a conforto T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 3/1/2018, n. 24).
- quanto alla passerella, essa non determinerebbe aumento di volumetria, né altererebbe gli edifici esistenti.
5. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 33-34-37 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per assenza di motivazione; difetto di istruttoria; violazione del principio generale di proporzionalità.
L’Amministrazione procedente ha irrogato la sanzione demolitoria dei manufatti senza considerare che l’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 dispone in via prioritaria l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, e che l’applicazione della più gravosa sanzione demolitoria è subordinata - e, comunque, facoltativa ed eventuale - una volta verificata la incompatibilità dei manufatti.
6. Violazione di legge: art. 22 e ss. L. 241/1990; art. 1 D. Lgs. 33/2013; art. 97 Cost. – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione del principio generale di trasparenza.
L’amministrazione non avrebbe reso disponibili tutti gli atti normativi (P.R.G. del 1957) ed amministrativi (titoli abilitativi a nome IO LA ND) posti a base del gravato provvedimento, di cui chiede la produzione in via istruttoria.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Bordighera e i signori IC CA e CI VA, proprietari degli immobili sottostanti il lastrico solare dell’edificio a valle e autori della segnalazione che ha dato avvio al procedimento sanzionatorio, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione logica - è palesemente infondato.
Giova prendere le mosse dal documento n. 3 delle produzioni 30.12.2025 di parte comunale, concernente la pratica edilizia relativa all’istanza 28.3.1966 dei fratelli Mondino, danti causa della ricorrente, “per la costruzione” della passerella “onde porre in comunicazione il terrazzo della casa a monte con il terrazzo di copertura della casa a valle” , istanza corredata da documentazione fotografica da cui si ricava inequivocabilmente: a) che, in allora, la passerella non esisteva; b) che il lastrico solare dell’edificio a valle aveva una funzione di mera copertura, e non era praticabile (sicuramente, non con accesso diretto dall’edificio a monte).
Tant’è che, con nota 15.6.1966, il Comune, sulla scorta della decisione negativa della commissione edilizia, non autorizzò l’intervento, invitando gli istanti a presentare regolare progetto dei lavori da eseguire, non essendo sufficienti le due fotografie prodotte.
Dunque, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, la passerella non era prevista nel progetto originario dei due edifici, autorizzato dal Comune nel giugno del 1956 (cfr. doc. 1 delle produzioni comunali 30.12.2025): circostanza confermata anche dall’elaborato progettuale relativo al prospetto sud dei due edifici, che non la rappresenta (cfr. doc. 1 delle produzioni comunali 30.12.2025).
Posto che la passerella in questione e la trasformazione del lastrico solare dell’edificio a valle in terrazzo praticabile sono sicuramente successive alla realizzazione dei due edifici, e posto che il Comune di Bordighera era dotato di piano regolatore comunale quantomeno dal 1957 (doc. 19 delle produzioni 30.12.2025 di parte comunale), si tratta di stabilire se la relativa trasformazione edilizia costituisca una modificazione della struttura, dell’aspetto e delle destinazioni delle costruzioni esistenti, necessitante della licenza del comune (così l’art. 31 della legge n. 1150/1942).
Pare al collegio che al quesito debba darsi risposta positiva.
Secondo una costante giurisprudenza – cui ha aderito anche la sentenza T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 3/1/2018, n. 24, improvvidamente citata in ricorso – la trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza deve essere necessariamente subordinata a permesso di costruire, giacché comporta un incremento rilevante della superficie utile residenziale, ossia una proiezione verso l’esterno dello spazio abitativo fruibile in termine di affaccio e sosta (cfr. T.A.R. Lazio, II- quater , 5.11.2025, n. 19564; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 dicembre 2021, n. 2940), con la conseguente, necessaria computabilità della medesima, quantomeno, tra le superfici accessorie del manufatto realizzato.
Difatti, “In relazione alla trasformazione del lastrico solare in terrazzo e alla legittima preesistenza di un terrazzo di copertura preesistente, si osserva che per costante giurisprudenza amministrativa, in termini urbanistici, la differenza tra un lastrico solare e un terrazzo consiste nella circostanza che il primo si configura quale parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una copertura di ambienti sottostanti, mentre il terrazzo è inteso come ripiano anch’esso di copertura, ma che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti. Invero, la trasformazione di un solaio di copertura in terrazzo, mediante specifici interventi edilizi, necessita del rilascio del permesso di costruire non essendo realizzabile detta trasformazione tramite semplice SCIA né tramite comunicazione di inizio lavori ex art. 6 d.P.R. n. 380 del 2001” (così, da ultimo, Cons. di Stato, IV, 20.3.2025, n. 2307).
Nel caso di specie, il confronto tra lo stato di fatto precedente (cfr. doc. 3 delle produzioni 30.12.2025 di parte comunale, p. 3/4) e quello attuale (cfr. la documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo del 20.6.2023, doc. 6 delle produzioni 30.12.2025 di parte comunale) restituisce la testimonianza dell’avvenuta trasformazione di un impraticabile lastrico solare di copertura in terrazzo attrezzato, autonomamente rilevante ed utilizzabile ad uso ricreativo, cioè la trasformazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e funzionali di un organismo edilizio in difformità dal permesso di costruire, sanzionata con l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (cfr. art. 31 commi 1 e 3 del D.P.R n. 380/2001).
Per il resto, è noto che “l'ordine di demolizione di un immobile edificato in assenza di titolo è atto vincolato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto. Esso non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso, né richiede di prendere in considerazione gli interessi degli eventuali controinteressati. L'inerzia della pubblica amministrazione protratta nel tempo non ingenera un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo. Pertanto è legittima l'ingiunzione di demolizione intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, anche se il titolare attuale dell'immobile non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino” (così Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17/10/2017 n. 9).
In ogni caso, trattandosi di area tutelata sottoposta a vincolo ex art. 142 comma 1 lett. a) D. Lgs. 42/2004 ( “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare” ), la relativa trasformazione edilizia, essendo visibile e determinando la creazione di superfici utili, comportava anche la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, in difetto della quale il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, ex art. 167 D. Lgs. n. 42/2004.
Si tratta per l’appunto della disposizione in base alla quale è stato assunto il provvedimento impugnato, che però è infondatamente censurato soltanto sotto il profilo edilizio.
Donde anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché, per costante giurisprudenza, “in presenza di un provvedimento plurimotivato, cioè basato su una pluralità di motivazioni autonome ciascuna delle quali idonea a sorreggerlo [nel caso di specie, edilizie e paesaggistiche, n.d.r.] , è inammissibile il ricorso con cui non si contestino tutte le motivazioni addotte dall'amministrazione, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità delle restanti cause giustificatrici dell'atto, emergendo, di conseguenza, un difetto d'interesse all'impugnativa di un atto che rimarrebbe lesivo per il ricorrente” (così T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 27/6/2023, n. 1567).
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000 (duemila) oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
EL VI, Consigliere, Estensore
IL ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL VI | CA LI |
IL SEGRETARIO