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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11244/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata il 08.05.1967, a Palermo, cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Cristiano Bertani del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
il 26.09-1963, a Palermo
[...]
Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con l'Avv. Cristiano Bertani del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 29/10/1990 (atto anno 1990 numero 0588 registro 02 parte 1 serie) in regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli: (C.F. nata a [...], il [...], Persona_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) nato a [...], il [...] Parte_3 CodiceFiscale_4
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_4 CodiceFiscale_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2025 e la successiva integrazione autorizzata contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- , provvisoriamente, s'intanto che non avrà reperito una propria abitazione, potrà Parte_2 continuare a vivere presso l'abitazione coniugale a condizione che: a) partecipi con decorrenza dal 28.04.2025 al primo bando utile per l'assegnazione di una casa popolare ALER in Cesano Boscone (MI) e continui a farne richiesta ad ogni successivo bando fornendone prova alla ricorrente Parte_1 b) si iscriva a ogni corso utile al fine di reperire un'attività lavorativa organizzato dal Comune di Cesano Boscone riservato alla categoria protetta di appartenenza per la tipologia di invalidità di cui soffre e faccia domanda per ottenere la relativa collocazione lavorativa, dandone prova alla ricorrente Parte_1 c) entrambe le parti espressamente dichiarano che dette condizioni sono ognuna essenziale e qualora non ne rispettasse anche una sola di esse dovrà lasciare l'immobile Parte_2 entro 15 giorni dalla loro violazione;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualunque reciproca pretesa riguardo al rispettivo mantenimento. Dichiarano altresì di aver risolto ogni altra loro pendenza patrimoniale.
- Il figlio (invalido civile al 80%) continuerà a vivere con la madre presso Parte_4
l'appartamento Aler di Cesano Boscone, via Don Minzoni, 15 e sarà la madre stessa a farsi carico della sua assistenza economica e assistenziale in ogni sua forma;
- I coniugi pattuiscono che sia dispensato dal versare un contributo al Parte_2 mantenimento del figlio , ultra-maggiorenne, il quale comunque lavora e convivrà con Pt_4 la madre, sicché il cumulo dei redditi della madre e del figlio sono, allo stato, sufficienti al loro mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Milano il 29/10/1990
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 19.11.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG