Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo Presidente est. dott.ssa dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5142/2024 V.G. R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Fatano, coma da mandato in atti Parte 1
e
Parte 2 rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Valentina Picicco, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.1.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt 1 e il Parte 2 , unitisi in matrimonio in data 16.12.2000, hanno generato due figli, nati, rispettivamente, in data 8.1.2002 e in data 22.10.2004; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto n. 405/2023 del 12.1.2023 R.G. n. 6940/2022.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 20.1.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) i ricorrenti continueranno a vivere separati;
2) I ricorrenti convengono che PE 1 , ormai maggiorenne, continuerà a vivere stabilmente con la madre nell'immobile già adibito ad abitazione coniugale che, tuttavia è di esclusiva proprietà della dott.ssa Pt 1 con tutti i mobili che lo arredano, fatta eccezione per il pianoforte verticale che è di proprietà dell'avv. Parte 2 .
3) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in proporzione alle loro possibilità economiche. In ogni caso il padre, tenuto conto che entrambi i figli convivono con la madre sebbene PE 2 viva ad Alessandria ove è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e PE 1 alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento, contribuirà al loro mantenimento, sino al raggiungimento da parte loro della rispettiva autonomia ed indipendenza economica, in misura pari, per ciascun figlio, ad euro 250,00 mensili e quindi complessivamente euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della madre. Le spese straordinarie preesistenti per i figli PE_2 e Per 1 saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e non saranno subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori. PE quanto concerne, invece, le spese straordinarie non attualmente preventivate e/o preventivabili, che dovesse essere necessario sostenere per l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli PE 2 e Per 1
,"
indipendentemente dalla loro età e sino al raggiungimento della rispettiva autonomia ed indipendenza economica, si stabilisce che le stesse verranno sostenute tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e che dovranno comunque essere sempre preventivamente concordate tra i genitori sulla base di quanto previsto sul punto dal Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie, sottoscritto in data 21.05.2018 tra il Tribunale Civile di Lecce,
l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le Associazioni Forensi specialistiche, a cui si rinvia espressamente, precisando sin da ora che, antecedentemente alla sottoscrizione del presente ricorso, le spese straordinarie sostenute per i figli PE 2 e PE 1 sono rispettivamente ed unicamente quelle relative alle spese oculistiche e per presidi oculistici, alla RCA del ciclomotore nonchè a quelle universitarie e scolastiche.
4) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e che rinunciano, quindi, reciprocamente a qualsivoglia pretesa di mantenimento da parte dell'uno o dell'altra.
5) I coniugi, infine, si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni altra questione economica e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 16.12.2000 in
Nardò (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2001 n. 1 Parte II Serie A, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.2.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)